Sentenza 25 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/10/2002, n. 15088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15088 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2002 |
Testo completo
E REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1 5088/02 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri. R.G.N. 6280/99 Dott. Vincenzo CARBONE Presidente Dott. Ugo FAVARA Consigliere - Cron. 35277 Rel. Consigliere Dott. Ernesto LUPO Rep. 3922 Dott. Antonio ConsigliereLIMONGELLI Ud.04/06/02 - Consigliere - Dott. Fabio MAZZA ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio . IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: dal Sig.
1.55. per diritu AIT 2002 DI GAETANO MICHELE, elettivamente domiciliato in ROMA 11 IL CANCELLIERE VIA DELLA GIULIANA 32, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE, che lo difende, giusta delega in FISCHIONI CANCELLI atti;
r ricorrente
contro
COOPERATIVA EDILIZIA DOMUS SERENA 74 SRL, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PZA ANNIBALIANO 23, presso lo studio dell'avvocato GREGORIO CORDELIA, che 2002 la difende unitamente all'avvocato SEBASTIANINI JANNONI 1297 ALBERTO, giusta delega in atti;
- controricorrente avversO la sentenza n. 291/98 della Corte d'Appello di ROMA, sezione seconda civile emessa il 30/9/1997, depositata il 03/02/98; RG.3522/1993; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/06/02 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito l'Avvocato FIASCONI GIUSEPPE;
udito l'Avvocato GREGORIO CORDELLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso inammissibile il I motivo, accoglimento del II. A 2 3 Svolgimento del processo. Con atto di citazione notificato il 26 febbraio 1986 la Cooperativa edilizia "Domus Serena 74" conveniva davanti al Tribunale di Roma l'ing. EL Di TA per sentirlo dichiarare tenuto a rendere il conto degli importi incassati e di quelli spesi, adducendo che, quale socio fondatore, progettista e direttore dei lavori di costruzione degli alloggi da assegnarsi ai soci, aveva di fatto assunto la gestione della società, appropriandosi di somme versate dai soci, ed aveva diretto in modo non diligente i lavori. La società attrice chiedeva, altresì, che il convenuto fosse condannato alla restituzione delle somme trattenute ed al risarcimento dei danni. Il Di TA, costituendosi, contestava la sussistenza delle condizioni di legge per la resa del conto e, in via riconvenzionale, chiedeva il saldo dei compensi professionali. Reso i conto in adempimento dell'ordine dell'istruttore, era disposta consulenza tecnica di ufficio, con successivi chiarimenti del consulente sulle contestazioni mosse dal Di TA. Il Tribunale adito, con la sentenza depositata il 17 aprile 1993, affermava la qualità di mandatario del Di TA, che condannava alla restituzione del complessivo importo di L.266.397.100, oltre gli interessi legali, così pronunziando definitivamente sulla prima domanda della Cooperativa, che veniva pertanto separata dalla domanda di danni proposta dalla stessa parte e dalla domanda riconvenzionale del professionista. Proposto appello dal Di TA e costituitasi la Cooperativa, la Corte di appello di Roma, con la sentenza depositata il 3 febbraio 1998, 3 4 confermava la pronunzia di primo grado, ritenendo infondata la richiesta di sospensione del giudizio proposta dall'appellante e respingendo, nel merito, le censure sulle singole poste di dare ed avere fissate dal consulente tecnico per la determinazione della differenza a saldo, a favore della Cooperativa. Avverso la sentenza della Corte di appello di Roma EL Di TA ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi, a cui la Cooperativa Edilizia "Domus Serena 74" ha resistito con controricorso. Il ricorrente ha presentato memoria. Motivi della decisione. 1.- Con il primo motivo il ricorrente lamenta genericamente che la n e Corte non ha preso in esame le "richieste istruttorie formulate dall'appellante in sede di conclusioni (cfr. verb. ud. 3.11.94)", che nel ricorso non vengono in alcun modo precisate. E Il motivo di ricorso è inammissibile perché in esso non si precisa quali siano le "richieste istruttorie", di cui si lamenta il mancato esame da parte della sentenza impugnata, né si indica quale punto decisivo della causa esse abbiano ad oggetto. Va, infatti, tenuto presente che il mancato esame di un'istanza istruttoria o l'omessa pronunzia sulla stessa non concretizza un vizio processuale, ma può dare luogo al vizio di omessa o insufficiente motivazione qualora abbia ad oggetto un punto decisivo della controversia (ai sensi dell'art.360 n.5 c.p.c.), e tale decisività, concretizzando il motivo del ricorso, deve essere indicata dal ricorrente, a 4 5 pena di inammissibilità dell'impugnazione (art.366, primo comma, n.4 c.p.c.). 2.- Con il secondo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di appello ha esaminato le singole poste del rendiconto, ritenendo infondate le considerazioni critiche mosse dall'appellante in ordine a ciascuna di esse. Al riguardo il ricorrente deduce la "omessa considerazione e/o valutazione di emergenze processuali rilevanti ai fini del decidere” e la “carenza di motivazione su un punto decisivo della controversia". Le censure relative alle singole voci del rendiconto confermate dalla sentenza impugnata vanno separatamente esaminate.
2.1. Omessa decurtazione, dall'importo liquidato a favore della cooperativa, della somma di L.24.847.200. س ت Il ricorrente deduce che tale pagamento, da lui effettuato per l'acquisto di "caldaiette" per il riscaldamento autonomo degli appartamenti, è provato da diversi documenti che la Corte di appello avrebbe omesso di prendere in considerazione. Al riguardo è sufficiente osservare che la principale considerazione di fatto esposta nella motivazione della sentenza impugnata, a giustificazione del rigetto della tesi dell'appellante, è che la fattura n. 19/84 da cui risulta il pagamento della detta somma è stata emessa "a nome della società appaltatrice dei lavori VA srl e non della Cooperativa Domus Serena". Il ricorrente oppone che "il nome VA fu inizialmente inserito per errore” nella specificata fattura. Ma tale errore non può essere 5 6 accertato in questa sede di legittimità, né il ricorrente indica da quale prova esso avrebbe dovuto essere desunto dal giudice del merito, non potendo tale prova consistere esclusivamente in una lettera del titolare della ditta VA. 2.2.- Riconoscimento di un versamento a favore della cooperativa per l'importo di L. 10.000.000, anziché di L.17.700.000. La Corte di appello ha ritenuto che il versamento della differenza di L.7.700,000 sia stato effettuato dal Di TA, al quale i soci versavano le somme da loro dovute alla cooperativa, come pagamento del debito di عر un socio, tenuto conto dei dati risultanti dalla contabilità della cooperativa accertata dal consulente tecnico di ufficio. ↓ La censura del ricorrente su tale voce del rendiconto è generica perché essa si limita a dedurre che l'accertamento di fatto della sentenza impugnata si pone in contrasto con la “documentazione in atti”, di cui si cita soltanto la "ricevuta di versamento di L. 17.000.000", che non viene negato nella sua obiettività dalla Corte di appello, la quale, però, ha motivatamente ritenuto che il detto versamento vada in parte imputato al debito di un socio. La motivazione della sentenza impugnata sul punto, pertanto, resiste alla censura del ricorrente.
2.3. Omessa decurtazione delle somme di L.
2.260.000 e di L.
3.030.000. La Corte di appello ha escluso la duplicazione di somme lamentata dall'appellante perché non documentata, recependo sul punto la 7 valutazione del consulente tecnico di ufficio, espressa nella "seconda relazione a chiarimenti del 12/3/1989". Il ricorrente osserva che tale accertamento della sentenza impugnata contrasta con le "ricevute depositate in data 16.12.88 (all.1 e 2 delle deduzioni alla CTU)". Anche questa censura è generica perché si limita a rinviare alle osservazioni che la parte ha formulato alla relazione di consulenza tecnica, senza prendere in esame la successiva relazione del consulente tecnico recepita dalla sentenza impugnata, che il ricorrente avrebbe dovuto considerare, e non ignorare completamente. Anche la motivazione della sentenza impugnata sulla voce in عر esame va, pertanto, confermata.
2.4. Omessa decurtazione della somma di L.1.980.000, che riguarderebbero interessi corrisposti dalla Cooperativa al Di TA. La Corte di appello ha ritenuto di non esaminare la censura dell'appellante, osservando che la detta voce n.55 “è del tutto nuova, non inserita nel conto e sulla quale non vi è stato contraddittorio". Il ricorrente rileva che tale voce "risulta nel rendiconto n.2 (inserita nella voce 41 e 52 ter)" e censura, pertanto, la valutazione di novità della stessa. La censura è fondata. Se la voce del rendiconto reso dal Di TA a seguito di ordine dell'istruttore comprende la voce in discorso, che è stata confermata dalla sentenza impugnata, non si comprende la valutazione di novità che la Corte di appello ha dato alla voce stessa o, probabilmente, alla censura mossa dal Di TA, la quale però è stata formulata nell'atto di appello, 7 8 che ritualmente poteva investire l'intero rendiconto confermato dalla sentenza di primo grado. Consegue che la censura dell'appellante in ordine alla voce in esame non è stata esaminata dalla sentenza impugnata e dovrà perciò essere presa in esame dal giudice di rinvio. 2.5.- Ultimo importo del rendiconto preso in esame dalla sentenza impugnata, per L.50.000.000 (importo complessivo delle voci 12, 45, 46, 47, 48, 49, 50). Il ricorrente rileva che l'importo complessivo di dette voci (ammontante a L.45.000.000, e non a L.50.000.000) doveva essere tolto dalle entrate del conto, "trattandosi di versamenti effettuati in conto assegnazione appartamento a favore del Di TA, al quale l'appartamento non è stato assegnato, e le somme non restituite". Ritiene che la sentenza impugnata abbia male interpretato la doglianza da lui formulata nell'atto di appello. La censura di vizio di motivazione è fondata. La Corte di appello ha rigettato l'appello del Di TA sul punto affermando che il detto importo era stato "riconosciuto dal Tribunale a favore dell'appellante”. Ma la censura dell'appellante è che lo stesso importo andava tolto dalle entrate del conto e quindi non doveva essere considerato nel conto. Rispetto a detta censura la risposta della Corte di appello non appare congrua perché sembra riferirsi ad una voce inclusa nel conto delle spese, e non nel conto delle entrate (secondo l'assunto di parte non contraddetto dalla Corte di appello). La motivazione della sentenza impugnata è, comunque, non comprensibile nella sua estrema 8 .... sinteticità, onde la censura dell'appellante sulle voci del conto sopra indicate dovrà essere riesaminata dal giudice di rinvio.
2.6. In sintesi, il secondo motivo di ricorso va accolto nelle sole censure qui indicate sub n.
2.4 e n.2.5. 3. In conclusione, la sentenza impugnata va cassata limitatamente alle censure accolte e la causa va rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Roma, che pronunzierà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo motivo per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata limitatamente alle censure accolte, rinvia la causa ad altra sezione della Corte di appello di Roma, anche per le spese del giudizio di cassazione. 109T 129, 11 Così deciso a Roma il 4 giugno 2002. Il Presidente 4565 30,99 Il Relatore-Estensore 160,10Еший про ONVON 25.10.02 Oggi. IL CANCELER C# AGENT DO MA Alelo 0002003 Reg 18956 A \(euro P. (Dc. Il Response IPPO) Cludiziar! (CRM RACLIGNINI) 9 .