Sentenza 8 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/10/2002, n. 14372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14372 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2002 |
Testo completo
Aula A - Decorrenza.1 4 372 /02 OGGETTO: Ricorso per cassazione ro sentenza notificata alla parte o il procuratore costituito - Ter IN HOME D L POR IT. LIANG LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario DE MUSIS R.G.N.29329/01. Presidente Dott. Giovanni LOSAVIO Consigliere Cron.33387 Dott. Vincenzo PROTO Consigliere 0.3768 Rep. Dott. Ugo VITRONE Cons. Relatore Ud.
3.6.02. Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere ha pronunciato la seguente: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE S ENT E NZA Richiesta copia studio ...IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: dal Sig. TT LD, elettivamente domiciliato in diritü 0 12002 ! 1 ma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione unitamente agli avv.ti Claudio Fresca e Vittorio Ma ione, che lo rappresentano e difendono per procura CANCELLE a margine del ricorso;
ricorrente
contro
CI AN, elettivamente domiciliata in Ro Via degli Scipioni, n. 8, presso l'avv. France- ma, sco Crisci, unitamente all'avv. Michele Renzi del foro di NA, che la rappresenta e difende per procura a margine del controricorso;
1282 2002 Controricorrente avverso la sentenza della Corte d'Appello di NA n. 2401 pubblicata il 19 ottobre 2000; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3 giugno 2002 dal Relatore Cons. Ugo VITRONE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procu- ratore Generale Dott. Maurizio VELARDI, che ha con- cluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 9 e il 21 novembre 1990 NA CI, coniuge superstite ed unica erede di MB RE, conveniva हु in giudizio dinanzi al Tribunale di NA AL Sa- betti per sentirlo condannare, sia in proprio che quale legale rappresentante della Immobiliare Nord s.r.l., al pagamento della somma di £. 18.253.817. Esponeva l'attrice che detta società, all'epoca so- cietà per azioni, a definizione di un contenzioso giudiziario con il ET aveva convenuto in suo favore, con scrittura privata del 25 giugno 1981, il trasferimento mediante girata dei titoli aziona- ri degli altri soci nonché l'assegnazione della 2 somma di £. 40.000.000 e il trasferimento degli im- mobili della società, e, nel contempo, il versamen- to in favore del defunto coniuge che aveva presta to la sua opera professionale in favore della So- cietà della quale era socio di una somma corri- spondente al 6,66% del residuo per spettanze pro- fessionali, mentre il resto sarebbe stato ripartito fra tutti i soci, escluso il ET, a titolo di dividendo. Aggiungeva che dopo il decesso del coniu ge aveva chiesto alla società il pagamento di quan- to dovuto in esecuzione della transazione di cui al la suddetta scrittura e che l'avv. Fischetti, ammi- nistratore della società, aveva determinato la som- ma ad essa spettante in £. 18.253.817 ed aveva ver- sato il relativo importo al ET con un assegno. Chiedeva pertanto la condanna del convenuto al pa- gamento di detta somma, oltre interessi e rivaluta- zione, impegnandosi a trasferirgli all'esito i ti toli azionari del defunto consorte. Costituitosi in giudizio il convenuto contesta va la fondatezza della domanda e ne chiedeva il ri- getto proponendo domanda riconvenzionale volta al trasferimento dei titoli azionari in possesso del- l'attrice per £. 500.000 e al pagamento della somma di £.
3.209.210 per sopravvenienze passive della so 3 cietà. Con sentenza del 12 ottobre 10 novembre 1994 il tribunale accoglieva la domanda principale e ri- gettava la riconvenzionale. Su gravame di entrambe le parti la Corte d'Ap- pello di NA, con sentenza in data 6-19 ottobre 2000, confermava integralmente la pronuncia impu- gnata. Affermava la corte che correttamente i primi giudici aveva desunto dalle risultanze della compiu ta istruzione la prova del credito dedotto in giudi zio, del quale doveva escludersi ogni prescrizione;
confermava l'insussistenza di ogni pretesa del Sava rese per passività sociali non avendo egli provvedu to a comunicare alla CI, come previsto dalla scrittura di transazione, copia degli atti concer- nenti i pretesi debiti societari sopravvenuti. Ri- gettava infine l'appello incidentale diretto all'af fermazione della responsabilità solidale della SO- cietà in base alla considerazione che il ET a veva assunto le obbligazioni derivanti dalla transa zione dedotta in giudizio in proprio e non nella sua qualità di legale rappresentante della Immobi- liare Nord. Contro la sentenza ricorre per cassazione AL 4 ET con quattro motivi. Resiste con controricorso NA CI. MOTIVI DELLA DECISIONE La controricorrente ha eccepito l'inammissibi- lità del ricorso per tardività essendo esso stato notificato il 29 novembre 2001, ben oltre il decor- so del termine di sessanta giorni dalla notificazio ne della sentenza impugnata, avvenuta il 18 dicem- bre 2000. L'eccezione è fondata e trova riscontro nella documentazione depositata in atti dalla quale ri- sulta che la sentenza è stata notificata al Sabet- ti, dopo un primo tentativo infruttuoso, in data 18 dicembre 2000 presso il suo procuratore, avv. Vit- 3 torio Maione, con consegna dell'atto al collega di studio avv. G. Cipriani Marinelli. E, poiché ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione la notifica della sentenza alla parte presso il procuratore costituito deve considerarsi equivalente alla notificazione al pro- curatore ai sensi degli artt. 170 e 285 cod. proc. civ., in quanto entrambe le forme di notificazione soddisfano l'esigenza di assicurare che la sentenza venga portata conoscenza della persona professional mente qualificata ad esprimere un parere tecnico 5 sulla convenienza e l'opportunità della proposizio- ne del gravame (da ultimo: Cass. 28 aprile 2000, n. 5449), il ricorso dev'essere dichiarato inammissi- bile. L'inammissibilità del ricorso rende superflua l'esposizione e l'esame delle censure articolate dal ricorrente. Non può trovare infine accoglimento la domanda della controricorrente volta alla condanna del Sa- betti al risarcimento dei danni da responsabilità processuale aggravata in quanto la proposizione tar diva del ricorso per cassazione non integra gli e- stremi della mala fede o della colpa grave richie- sti dall'art. 96 cod. proc. civ., tenuto conto del fatto che la sentenza di appello è esecutiva per legge e che pertanto dalla proposizione dell'impu- gnazione fuori temine non possono sortire effetti dilatori in favore del ricorrente. Le spese giudiziali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, rigetta la domanda della controricorrente diretta al risarcimento dei danni da responsabilità proces- suale aggravata e condanna il ricorrente al paga- mento delle spese giudiziali che liquida in com- plessivi €. 64,97, oltre rio. Così deciso in Roma, il My. Vitenue IL CONSGLIERE EST. Ма XIA TA IN C DEPORT Oggi, одного От €. 1.500,00 per onora- 3 giugno 2002. IL PRESIDENTE Pell is N977 Name 1097 129,11 456T 20,66 TOT. 149,# IZIA DELLE ENTRATE ROM A strato In data 5 MM 2003erie 47280. versate o 149.77 CENTOQUAKAHIANOVE/77(euro.. P. N A Area Servizi AFILIPPOS