Sentenza 18 novembre 2015
Massime • 2
Il diritto di rimessione della querela compete esclusivamente alla persona offesa che l'ha proposta e non è trasmissibile "inter vivos", anche nel caso in cui venga alienato il diritto leso dalla condotta antigiuridica altrui, posto che non è trasferibile la qualità di persona offesa, che si cristallizza al momento in cui il soggetto titolare del bene giuridico tutelato subisce l'offesa da reato. (Fattispecie in tema di infedeltà patrimoniale ex art. 2634 cod. civ., in cui la S.C. ha ritenuto irrilevante la remissione di querela da parte del soggetto aggiudicatario della quota sociale del querelante).
Integra il delitto di infedeltà patrimoniale la condotta dell'amministratore unico di una società, il quale venda un bene di proprietà di quest'ultima ad un soggetto in relazione al quale sussiste conflitto di interessi (nella specie, il padre) rispetto al reale valore di mercato del bene.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/11/2015, n. 22495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22495 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2015 |
Testo completo
22 49 5 / 1 6 དམས་ཡོད་ REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA . DEL 18/11/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. GENNARO MARASCA Presidente N. 34hb - Consigliere - Dott. GRAZIA LAPALORCIA REGISTRO GENERALE N. 22123/2015 - Consigliere - Dott. MAURIZIO FUMO - Rel. Consigliere - Dott. ROSA PEZZULLO Dott. LUCA PISTORELLI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ON GE N. IL 29/12/1928 ON MA N. IL 08/12/1962 avverso la sentenza n. 128/2010 CORTE APPELLO di ANCONA, del 14/10/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/11/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Giovanni Di Leo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore della parte civile NA SA, avv. Francesco Coli, che ha concluso per l'inammissibilità o rigetto dei motivi di ricorso;
udito il difensore degli imputati NI RU e NI SA, avv. Lucio Monaco, che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
: RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 14.10.2013 la Corte di Appello di Ancona in riforma della sentenza con la quale il Tribunale di Pesaro aveva assolto NI RU e NI SA dal reato loro ascritto in concorso di infedeltà patrimoniale, di cui agli artt. 110- 2634 c.c., perché il fatto non : sussiste ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dei predetti in - ordine al suddetto reato, per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione, condannandoli solidalmente al risarcimento del danno cagionato alla costituita parte civile, NA SA, da liquidarsi in sede civile.
1.1. Dalla sentenza impugnata si evince che la sentenza di primo grado era stata appellata, sia dal Procuratore della Repubblica di Pesaro, che ai . sensi dell'art. 576 c.p.p. dal difensore della parte civile NA SA e all'udienza del 14 ottobre 2014 il Procuratore Generale ha dichiarato di rinunciare all'impugnazione, ex art. 589 c.p.p., prima dell'inizio della discussione. Inoltre, pur essendo stato depositato verbale di remissione di querela e contestuale accettazione di AD AU, attuale proprietaria delle quote sociali a suo tempo possedute da NA SA, tale remissione è da considerarsi irrilevante, non essendo trasmissibile inter vivos . il potere di remissione.
1.2. Agli imputati, in particolare, era stata ascritta la condotta dell' aver compiuto un atto di disposizione dei beni della società IC s.r.l. e segnatamente NI SA, in qualità di amministratore unico della società, di aver venduto a NI RU, in qualità di titolare della į omonima ditta individuale un terreno sito nel Comune di Pesaro, al prezzo irrisorio di euro 66.474,06, e ciò avendo NI SA un interesse in conflitto con quello della società, perché figlia dell'acquirente NI RU, entrambi soci della IC s.r.l., in profondo ed annoso contrasto * con NA SA (dichiarato socio della medesima società con sentenza del Tribunale di Pesaro n. 422 del 10.5.2004), al fine di cagionare al padre l'ingiusto profitto, rappresentato dalla disponibilità esclusiva del detto bene immobile, di valore effettivo sicuramente di gran lunga superiore al prezzo della compravendita (come comprovato dal fatto che tale bene veniva 1 concesso in ipoteca pochi giorni dopo per la somma di euro 6.150.000,00, a garanzia di un mutuo contratto in data 7 giugno 2004 con la Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A. - CARIM), cagionando intenzionalmente alla società un danno patrimoniale, rappresentato dalla perdita della disponibilità dell'immobile alienato. In particolare, la vicenda si collocava nell'ambito del Consorzio per l'urbanizzazione del Comparto Celletta di AN ER (PS), del quale erano consorziati, tra gli altri, oltre al Comune di Pesaro, sia la IC s.r.l. originariamente con amministratore unico RU NI, sia RU NI personalmente;
quest'ultimo addiveniva ad una permuta con il Comune di Pesaro tra una casa colonica con terreno di cui era proprietario (e che il NI si obbligava a ristrutturare per la destinazione a centro sociale) ed un'area edificabile compresa nel Piano, di proprietà del Comune (rogito Licini 13.5.2002); poiché quest'ultima risultava essere sovrastata da un elettrodotto ad alta tensione, tanto da essere ritenuta insalubre, NI RU otteneva dal Comune il trasferimento dei diritti edificatori su un'area di proprietà della società IC, in origine destinata a - servizi, pertanto non edificabile e soggetta a cessione gratuita al Comune, e sull'area acquistata in permuta, originariamente edificabile, ma sovrastata da elettrodotto, veniva
contro
-trasferita la destinazione a verde;
conseguita l'edificabilità del terreno di proprietà della IC, RU NI lo acquistava da quest'ultima, con vendita deliberata dall'assemblea della soc. IC in data 11.5.2004, all'indicato prezzo di euro 66.474,06; il NI nuovo proprietario del terreno stipulava quindi con la Cassa di Risparmio di Rimini un contratto di mutuo fondiario in forza del quale quest'ultima gli avrebbe erogato un finanziamento di Euro 4.100.000,00 (circa otto miliardi di lire) dietro concessione di ipoteca volontaria sempre su quel terreno, per la somma di Euro 6. 100.000,00, a dimostrazione dell'effettivo valore di mercato del bene uscito dal patrimonio della società IC s.r.l.
2. Avverso la predetta sentenza della Corte d'appello di Ancona hanno proposto ricorso gli imputati, a mezzo del loro difensore di fiducia, affidato a cinque motivi, con i quali lamentano: -con il primo motivo, la ricorrenza dei vizi di cui all'art. 606, primo comma, lett. b) e e) c.p.p., in relazione al disposto dell'art. 597/3 comma 3 - e agli articoli 589 e 591 c.p.p., atteso che la Corte territoriale ha modificato in violazione del divieto di reformatio in peius la sentenza del Tribunale di Pesaro, pur in assenza di impugnazione da parte del Pubblico Ministero, che ha dichiarato di rinunciare all'impugnazione ex art. 589 /1 c.p.p. ; nel caso di specie la Corte territoriale avrebbe dovuto rispettare la formula assolutoria del primo giudice, divenuta irrevocabile in dipendenza della rinuncia del P.M. 2 叉 all'impugnazione, ed al più emettere una pronuncia di condanna al risarcimento del danno;
-con il secondo motivo, la ricorrenza del vizio di cui all'art. 606, primo comma, lett. b) c.p.p., in relazione al disposto dell'art. 2634 c.c., atteso che non poteva essere riconosciuta la legittimazione alla presentazione della querela al socio di minoranza per il delitto in questione, che tutela l'integrità patrimoniale della società, spettando, invece, il potere di presentazione della querela alla p.o., ossia alla società e quindi alla maggioranza assembleare;
-con il terzo motivo, la ricorrenza del vizio di cui all'art. 606, primo comma, lett. b) c.p.p., per erronea interpretazione degli articoli 102 e 152 c.p. e 340 c.p.p., atteso che AD AU, in quanto aggiudicataria della quota sociale del NA ha legittimamente ritenuto di rimettere, ex art. 340 c.p.p. la querela, a suo tempo presentata dall'allora titolare di quelle quote;
in proposito, merita censura la valutazione della Corte territoriale, secondo cui la querela poteva essere rimessa solo dal soggetto che l'aveva proposta, in quanto l'azione ex art. 2634 c.c. tutela il patrimonio sociale;
invero, nell'ambito delle società commerciali, la revoca della querela, nonostante il suo carattere personale, deve considerarsi facoltà attinente alla gestione della società e se la presentazione della querela, in relazione al delitto di all'art. 2634 c.c. è subordinata alla attuale titolarità dello status di socio, anche l'esercizio del diritto di remissione postula la stessa attuale titolarità in capo all'esercente, della medesima qualifica;
il potere di remissione ed il carattere personale della querela devono essere adattati alla natura della persona giuridica e, comunque, deve tener conto della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 156 c.p., con sentenza n. 151/75 in tema di trasmissibilità della remissione in capo agli eredi;
dalla natura esclusivamente endosocietaria del bene giuridico tutelato consegue che la titolarità del diritto di querela non ha nulla a che vedere con la persona fisica che patisce l'offesa, laddove la AD ha assunto tutti i diritti astrattamente pertinenti alla qualifica di socio;
-con il quarto motivo, la ricorrenza dei vizi di cui all'art. 606, primo comma, lett. b) e e) c.p.p., in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie;
in particolare, correttamente il Tribunale aveva ritenuto: che nella fattispecie in esame l'acquisizione dei diritti di edificabilità di cui era titolare RU NI e la successiva cessione dell'area al medesimo costituivano una sorta di partita di giro, un'operazione di mero transito senza arricchimento, né impoverimento per l'IC (anzi, avendo la società venduto una proprietà che avrebbe dovuto cedere gratuitamente al Comune, ne aveva ricavato un profitto economico, corrispondente al prezzo 3 : pagato dal NI), nonché l'insussistenza dell'ingiusto profitto per NI RU, essendo l'atto compiuto dalla società IC finalizzato ad un interesse lecito per il NI;
contrariamente a tali valutazioni, la Corte d'appello ha escluso «che l'atto del 26.05.2004 costituisse mera esecuzione dovuta di operazioni consortili obbligatorie», «in quanto le cessioni nell'ambito del comparto erano esaurite da anni» e, dunque, l'atto del 26/05/2004 era da considerarsi «una normale compravendita, fondata sulla autonomia negoziale»>; tale valutazione non è condivisibile, atteso che - come è emerso in maniera pacifica dalla documentazione acquista in atti ne! corso del dibattimento il Consorzio di S. ER non è mai rimasto - estraneo al problema della "rilocalizzazione" del lotto, ma ha manifestato piena ed espressa adesione all'operazione; per altro verso, una volta intervenuta tale "rilocalizzazione" attraverso la variante urbanistica, il Consorzio per l'Urbanizzazione del Comparto ha tenuto un'assemblea straordinaria per la presa d'atto della situazione attuale dei Lotti edificabili facenti del Comparto a seguito degli atti di trasferimento delle singole : proprietà in relazione alla variante;
tutti i consorziati, dunque, erano : perfettamente a conoscenza della variante urbanistica, prestando adesiva menzione, sia alla Variante stessa che alla vicenda giuridica (accordo urbanistico seguito dalla Variante 05.2004) che ha portato al trasferimento di cubatura (per NI) all'interno dello stesso strumento attuativo;
in ogni caso occorre considerare che: a) l'IC non avrebbe potuto edificare sul terreno ceduto a NI RU, così come nessun terzo, essendo tale diritto riconosciuto solo al NI;
b) il terreno de quo non aveva all'atto della vendita nessun valore di " mercato, perché non era appetibile per nessuno, non essendo accompagnato da diritti edificatori, sicchè l'unico che poteva offrirsi di acquistare, era appunto il NI;
c) il NI aveva diritto di avere dal Comune di Pesaro il terreno in maniera gratuita, in quanto il terreno con i relativi diritti edificatori erano la contropartita di una permuta prevista tra NI RU ed il Comune, contratto di permuta adempiuto da NI, ma non ancora dal Comune;
. d) NI non era affatto obbligato ad acquistare "a qualunque prezzo"; egli ben poteva, invece, rivolgersi al Comune perché desse effettiva esecuzione al contratto di permuta: ad esempio, semplicemente spostando l'edificazione su altro lotto, tra i molti ancora disponibili, sicchè, non si comprende come il prezzo pagato (che è previsto solo a fini fiscali in quanto : tra consorziati doveva avvenire gratuitamente) da NI all'ISAURICA 4 : E - fosse assolutamente inadeguato al valore del bene;
inoltre, non si comprende sulla base di quali elementi concreti, la Corte territoriale ritenga di non considerare scriminante per l'amministratore di IC la delibera assembleare dell' 1/05/2004, nella quale l'assemblea dei soci all'unanimità aveva dato mandato all'amministratore di sottoscrivere il contratto di compravendita con NI RU, stabilendo anche il prezzo di € 66.474,06; tale delibera non giustificherebbe, secondo i giudici d'appello, il comportamento dell'amministratore NI SA "non risultando la certezza della data" ma tale certezza non può, ovviamente, interferire sulla veridicità della decisione dell'assemblea; nella fattispecie in questione, comunque, manca radicalmente il presupposto della condotta punibile, costituito dal conflitto di interessi, non essendo l'amministratore portatore di . un interesse economico, proprio o di terzi, in contrasto obiettivo, effettivo attuale con l'interesse sociale;
l'amministratore, invece, ha adempiuto, attraverso la vendita del terreno de quo, ad uno specifico obbligo giuridico che trae origine dalla adesione della società al Consorzio di Celletta S. ER, essendo stato, peraltro, anche delegato ad effettuare la vendita dall'assemblea dei soci che nella seduta dell' 11/05/2004 aveva anche individuato il prezzo della vendita;
manca in particolare la condotta tipica del : reato, che è costituita da un autonomo compimento di un atto di disposizione dei beni sociali, atto che si qualifica come abusivo in quanto originato dalla . situazione di conflitto in cui versa l'amministratore e l'atto compiuto dall'amministratore non è certo espressione di una sua autonoma scelta negoziale, in quanto è per obbligo consortile, e tanto meno è abusivo, in quanto non è in situazione di conflitto;
manca altresì l'evento del reato: la società, infatti, non ha subito dalla vendita in questione alcun danno posto che il terreno doveva, comunque, essere ceduto ed è stato ceduto al - Comune di Pesaro gratuitamente, in quanto classificato nella previsione di ! piano quale "zona a verde pubblico"; -con il quinto motivo, la violazione dell'art. 606, primo comma, lett. e) c.p.p. per mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato;
in particolare la Corte territoriale non ha in alcun modo affrontato il problema della sussistenza del dolo specifico, ossia di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, rimanendo oscuro il motivo per il quale l'amministratore di IC doveva rappresentarsi con il contratto di compravendita (a cui peraltro era stato delegato dall'assemblea dei soci) stava realizzando un profitto ingiusto per altri. CONSIDERATO IN DIRITTO 5 I ricorsi vanno accolti quanto al primo motivo, mentre vanno respinti nel resto.
1.Il primo motivo di ricorso va accolto, atteso che la stessa sentenza impugnata ha dato atto che all'udienza del 14 ottobre 2014 il Procuratore Generale dichiarava di rinunciare all'appello, ex art. 589 c.p.p., sicchè permanendo esclusivamente l'impugnazione ex art. 576 c.p. della parte civile, la Corte territoriale avrebbe dovuto occuparsi del fatto-reato esclusivamente in relazione agli effetti civili, senza possibilità di riesaminare le statuizioni penali, sebbene ai limitati fini della declaratoria di prescrizione, avendo il P.G. rinunciato all'impugnazione. L'impugnazione proposta dalla parte civile, ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen. avverso la sentenza assolutoria dell'imputato, invero, ha il solo scopo di rimuoverne l'efficacia di giudicato nell'azione di danno nei suoi confronti, ma non può interferire, in mancanza dell'appello del P.M., sulle statuizioni penali. Nella fattispecie in esame, invece, è avvenuto proprio ciò ossia che la Corte territoriale si è pronunciata espressamente sulle statuizioni penali oltre che, come di dovere, su quelle civili, modificando la formula di proscioglimento in quella di estinzione del reato per prescrizione evidenziando espressamente, tra l'altro, che "non emergendo con evidenza dagli atti l'innocenza degli imputati ....ed anzi risultando elementi significativi che depongono per la sussistenza della responsabilità penale...". La sentenza impugnata sul punto va, pertanto, annullata senza rinvio, limitatamente alla formula di proscioglimento, ferma restando l'assoluzione perché il fatto non sussiste pronunciata in primo grado.
2. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso, riguardanti rispettivamente la legittimazione alla proposizione della querela e alla remissione della stessa, sono infondati.
2.1. Con il secondo motivo il ricorrente si duole del fatto che la querela è stata presentata dal socio di minoranza NA SA, laddove per i fatti di cui all'art. 2634 c.c. la persona offesa dovrebbe identificarsi esclusivamente nella società e non anche nel socio. Tale deduzione è infondata e sul punto è sufficiente richiamare il principio costantemente affermato nell'ultimo decennio da questa Corte, secondo cui la legittimazione alla proposizione della querela per il reato di infedeltà patrimoniale dell'amministratore spetta non solo alla società nel suo complesso (essendo l'incriminazione volta alla tutela dell'integrità patrimoniale della società), ma anche e disgiuntamente al singolo socio, - essendo quest'ultimo persona offesa del reato di infedeltà patrimoniale, e non solo danneggiato dallo stesso;
la condotta dell'amministratore infedele è diretta, infatti, a compromettere le ragioni della società, e principalmente, quelle dei soci 6 o quotisti della stessa, che per l'infedele attività dell'amministratore subiscono il : depauperamento del proprio patrimonio (Sez. 5, n. 39506 del 24/06/2015; Sez. V, n. 37033 del 16/6/2006, Rv. 235282; Sez. II, n. 24824 del 25/2/2009, Rv. 244336; Sez. V, n. 35080 del 7/5/2014, Rv. 260468).
2.2. Con il terzo motivo di ricorso i ricorrenti si dolgono del fatto che la Corte territoriale ha ritenuto irrilevante l'intervenuta remissione di querela da parte di AM AU, aggiudicataria della quota sociale del querelante NA SA, competendo il potere di rimettere la querela, esclusivamente a chi l'ha proposta, non essendo trasmissibile inter vivos. I ricorrenti adducono, a sostegno della tesi contraria, che nel caso di reato di infedeltà patrimoniale il : potere di proporre, come di rimettere, la querela è legato, invece, allo status di socio e, comunque, in proposito, occorre tener conto della pronuncia di . incostituzionalità dell'art. 156 c.p., nella parte in cui non prevede per gli eredi la facoltà di rimettere la querela.
2.2.1. Tale valutazione non è condivisibile. Va premesso che la remissione di querela, causa di estinzione del reato, disciplinata dagli artt. 152 e ss. c.p., è una dichiarazione di volontà, con la quale il querelante revoca l'atto già proposto al fine di annullarne gli effetti. Quello di rimettere la querela è un diritto personale irrevocabile, non subordinabile a condizioni o termini, che compete esclusivamente alla persona offesa dal reato, come agevolmente si ricava dal disposto dell'art. 156 c.p., che prevede che il diritto di remissione "si estingue" con la morte della persona offesa dal reato. Tanto premesso, si osserva che con la deduzione, secondo cui la facoltà di rimettere la querela è legata all'attualità dello status di socio, i ricorrenti operano, in sostanza, un'inammissibile scissione tra il momento della proposizione della querela e quello della remissione, dando rilevanza alle modifiche nella titolarità della quota sociale eventualmente intervenute sino al momento della remissione. Tali modifiche, infatti, sono irrilevanti, in quanto il concetto di persona offesa si cristallizza nel momento in cui il soggetto titolare del bene giuridico tutelato dalla norma penale subisce l'offesa attraverso la condotta integrante il reato. In realtà nella fattispecie di all'art. 2634 c.c. la facoltà di rimettere la querela in nulla differisce dalla regola di carattere generale sancita dall'art. 152 c.p. secondo cui, in simmetria con il diritto di proporre la querela, la remissione compete esclusivamente alla p.o. che l'ha proposta. Al soggetto al quale viene trasferito il diritto leso dalla condotta antigiuridica altrui non viene trasferita la qualità di "persona offesa", essendo essa strettamente legata alla persona che riveste tale qualità al momento della consumazione del reato. 7 2.2.2. In tale contesto non risulta essere pertinente, a conforto della tesi dei ricorrenti, il richiamo all'intervenuta sentenza n. 151 del 19 giugno 1975 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 156 c.p., nella parte in cui non attribuisce l'esercizio del diritto di remissione della querela agli eredi della persona offesa dal reato, allorché tutti vi consentano. Tale pronuncia, infatti, ha riguardo esclusivamente agli eredi della p.o. e non può trovare analogica estensione ad altre categorie di soggetti, quali l'acquirente inter vivos del diritto leso, afferendo alla peculiare situazione in cui vengono a trovarsi i predetti soggetti, che sottostanno al pagamento delle spese processuali e all'eventuale risarcimento del danno (artt. 382 e 482 del codice di procedura penale), senza possibilità alcuna di sottrarvisi, stante il disposto testuale dell'art. 156 c.p.. All'uopo, pertanto, il giudice delle leggi ha osservato che la facoltà di rimettere la querela, quando sia venuto meno il soggetto, alla valutazione del quale la legge ha attribuito il diritto di proporre la querela e di rimetterla, si pone in contraddizione con la logica stessa dell'istituto, giacché preclude agli eredi quella stessa facoltà di valutazione che avrebbe potuto essere esercitata dal de cuius, anche nell'ipotesi in cui tutti consentano alla remissione. Le finalità specifiche di "riequilibrio" della posizione degli eredi del querelante che hanno indotto la Corte Costituzionale alla declaratoria di incostituzionalità dell'art. 156 c.p., pertanto, non essendo in alcun modo ravvisabili in relazione alla posizione dell'acquirente del diritto, non possono costituire alcun fondamento per la tesi della trasmissibilità inter vivos della facoltà di remissione della querela.
3. Il quarto e quinto motivo di ricorso sono del pari infondati. Ed invero, i ricorrenti contestano che nell'operazione di vendita da parte di NI SA, legale rappresentante della IC s.r.l., al padre NI RU, socio della società, del terreno di proprietà dell'ente, sito nel Comune di Pesaro alla Via del Cinema n. 5, al prezzo di € 66.474,06, si ravvisino gli estremi dell'ipotesi di reato di infedeltà patrimoniale, di cui agli artt. 110 - 2634 c.C., anche sotto il profilo dell'elemento psicologico. Prima di verificare in concreto la ricorrenza di tale ipotesi delittuosa occorre ripercorrere brevemente le tappe fondamentali dell'evoluzione della disciplina dell'infedeltà degli amministratori di società, al fine di meglio delineare le caratteristiche fondamentali del reato di cui all'art. 2634 c.c.
3.1. Rileva, in particolare, in tale analisi la formulazione del previgente art. 2631 c.c., rubricato "conflitto di interesse" secondo il quale: "L'amministratore, che, avendo in una determinata operazione per conto proprio o di terzi un interesse in conflitto con quello della società, non si astiene dal partecipare alla deliberazione del consiglio o del comitato esecutivo relativa all'operazione stessa (2391), è 8 punito con la multa da L. 400.000 a L.
4.000.000. Se dalla deliberazione o dall'operazione è derivato un pregiudizio alla società, si applica, oltre la multa, la reclusione fino a tre anni". Tale fattispecie- che disciplinava specificamente il conflitto di interessi è stata solo in parte riprodotta, a seguito della riforma di cui al D.Lgs. n. 61 del 2002, nel vigente art. 2634 cod. civ., che così recita al primo comma, sotto la rubrica "infedeltà patrimoniale": "Gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori, che, avendo un interesse in conflitto con quello della società, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, cagionando intenzionalmente alla società un danno patrimoniale, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni. Mettendo a confronto i testi normativi emerge che il previgente reato di cui all'art. 2631 c.c. ha risentito di significative modifiche, limitate non solo alla diversa collocazione della fattispecie del conflitto di interessi ed alla rubrica, ma concernenti il reato stesso, che assume natura giuridica e struttura diversi.
3.2. Nella previsione ante riforma, il conflitto di interesse costituiva la figura centrale ed essenziale di tipizzazione dei comportamenti abusivi degli amministratori, in contrasto con gli obblighi di fedeltà patrimoniale. Secondo il c.d. indirizzo formalistico, scaturito dall'interpretazione anche giurisprudenziale di tale fattispecie idonea a far nascere una situazione di conflitto era la semplice posizione di contrapposizione formale tra gli interessi dell'amministratore e quelli della società in dipendenza dell'assunzione da parte del suddetto del ruolo di controparte, di antagonista rispetto alla società da lui amministrata (Sez. 5, n. 6386 del 04/07/1989 ;Sez. 5, n. 6899 del 11/12/2000;Sez. 5, n. 8 673 del 11/12/2003). Il reato in questione era considerato un reato di pericolo, la cui previsione era finalizzata a tutelare -mediante la garanzia della correttezza formale delle deliberazioni adottate dai suoi amministratori- la società dalle possibili commistioni dei suoi interessi con interessi ad essa estranei;
per la sussistenza del reato, pertanto, non era necessario il verificarsi del danno (che tuttavia si configurava, ai sensi del comma 2 dell'art. 2631 cod.civ., come circostanza aggravante), dovendo il comportamento dell'agente essere sanzionato anche nel caso in cui dalla delibera la società tragga vantaggio (Sez. 5, n. 6899 del 11/12/2000, Rv. 218272). Tale orientamento era incoraggiato da un sistema di protezione penale del patrimonio societario che si incentrava essenzialmente sulla semplice inosservanza di obblighi negativi di condotta (astenersi dalla delibera in conflitto di interessi, dal contrarre prestiti con le società, dal percepire emolumenti non liquidati nei modi di legge, ecc.). Più recentemente nella dottrina si era andata, tuttavia, affermando una lettura sostanzialistica della fattispecie di cui all'art. 2631 c.c., quale reato di pericolo 9 A concreto;
si era sottolineato come, per l'integrazione del delitto, occorresse verificare in concreto, attraverso il riferimento al contenuto effettivo della delibera, nonché alla natura ed alle modalità della specifica operazione sottostante, la sussistenza di una possibilità di pregiudizio dell'interesse sociale a vantaggio di quello privato dell'amministratore (o da costui fatto valere). Una serie di valide argomentazioni venivano poste a fondamento di tale ultima interpretazione. In primo luogo, per quanto concerneva il dato letterale offerto dall'art. 2631 c.c., qualora si fosse configurato il 1° comma come reato di pericolo presunto ed il 2° comma quale reato di danno, si sarebbe determinata una irragionevole barriera tra prima e seconda parte della fattispecie. In altre parole, soltanto inserendo nel 1° comma il requisito della reale e concreta possibilità di danno per la società sarebbe stata salvaguardata una lettura unitaria, graduata e coerente dell'intera disposizione incriminatrice. In secondo luogo, l'interpretazione da ultimo suggerita scongiurava il rischio di configurare la fattispecie dell'art. 2631 c.c. come un reato di mero sospetto, privo di lesività sostanziale e, in ossequio al principio di necessaria offensività dell'illecito, ' restringeva la rilevanza penale ai soli fatti portatori di una effettiva pericolosità e di un reale disvalore.
3.3. Il legislatore del 2002, aderendo alla tesi sostanzialistica, nel delineare la nuova fattispecie, ha previsto un modello delittuoso contrassegnato da un ambito applicativo più ampio, non essendo più solo limitato alle condotte consiliari, bensì esteso a tutte le possibili operazioni poste in essere dai titolari del potere gestorio, ma il contrappeso di tale apertura è rappresentato dal restringimento della punibilità, limitato alle sole condotte che "in concreto" sono idonee a cagionare un danno. La nuova fattispecie di reato si colora, dunque, dell'indispensabile "nesso di causalità" che deve intercorrere tra l'atto dispositivo, il danno alla società e l'ingiusto profitto o vantaggio del disponente o di altri, derivante dalla condotta gestoria, finalisticamente orientata a soddisfare un interesse antagonista a quello della società, nesso questo, in mancanza del quale, non vi sarà delitto. In tal modo risulta mutata la natura giuridica del reato: da reato di pericolo a quello di evento di danno. L'infedeltà patrimoniale tipizza, in sostanza, la necessaria relazione tra un preesistente conflitto di interessi, con i caratteri dell'attualità e dell'obiettiva ! valutabilità, e le finalità di profitto o altro vantaggio dell'atto di disposizione, finalità che si qualificano in termini di ingiustizia per la proiezione soggettiva del preesistente conflitto (Sez. 2, n. 40921 del 26/10/2005). In tal modo il legislatore ha creato un sistema caratterizzato da un doppio livello di selettività: a monte, ancorando la pericolosità dei comportamenti alla sussistenza di una situazione di conflitto di interessi e, a valle, richiedendo che dalla specifica 10 operazione compiuta sia derivato un danno patrimoniale alla società. Il perno intorno al quale ruota l'incriminazione è oggi costituito dall'atto di disposizione patrimoniale dannoso per l'interesse sociale e dunque il reato, sotto il profilo oggettivo, richiede non più solo l'esistenza del conflitto di interessi tra soggetto attivo e società (occorre che esso sia oggettivamente valutabile, effettivo e reale, nonché attuale), ma appunto il compimento di un atto di disposizione dei beni sociali da parte dell'agente, dannoso per la società. In proposito, il legislatore ha rinunciato a punire in via anticipata l'esistenza di una situazione di conflitto, con la conseguenza che è penalmente rilevante solo la disposizione del patrimonio attuata in modo svantaggioso e quindi contrario all'interesse della società. Sotto il profilo soggettivo, per il nuovo delitto occorre il fine di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto od altro vantaggio e la volontà direttamente orientata a cagionare un danno patrimoniale alla società, ossia una componente soggettiva, indubbiamente, qualificabile in termini di dolo specifico. Il dolo richiesto, quindi, non è caratterizzato soltanto da intenzionalità nel cagionare il danno alla società, ma deve essere ulteriormente qualificato dallo specifico fine di procurare ingiusto profitto od altro vantaggio, non solo per l'autore, ma anche per altri, per i quali il vantaggio concretizzi, per l'appunto, il conflitto d'interessi dello stesso autore (Sez 5, n. 29268 del 20/02/2007).
3.4. Tanto premesso deve rilevarsi che la Corte territoriale, sebbene con motivazione stringata, ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi, laddove ha ritenuto pienamente integrata, nella fattispecie in esame, l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 2634 c.c., sussistendo innanzitutto tra SA NI, amministratore unico della IC s.r.l., e tale società, un chiaro interesse in conflitto, essendo: la predetta figlia dell'acquirente, socio dell'IC in contrasto con NA ES ed il prezzo di vendita di gran lunga inferiore al valore del terreno alienato. In particolare, dalla vicenda così come ricostruita dai giudici di merito, emerge che l'area acquistata da RU NI in permuta dal Comune di Pesaro, originariamente edificabile, ma sovrastata da elettrodotto, veniva destinata a verde ed i diritti edificatori trasferiti su un'area di proprietà della IC s.r.l., in origine destinata a servizi, pertanto, non edificabile. Conseguita l'edificabilità del terreno di proprietà della società IC, l'imputato, con la collaborazione della figlia SA, amministratore unico della società, lo acquistava da quest'ultima al prezzo di € 66.474,06, da ritenersi appunto irrisorio, avendolo il NI, pochi giorni dopo l'acquisto, concesso in ipoteca per la somma di euro 6.150.000,00, a garanzia di un mutuo contratto in data 7 giugno 2004 con la 11 Cassa di risparmio di Rimini s.p.a., a dimostrazione di un valore di gran lunga maggiore di esso. L'imputata, dunque, al fine di realizzare gli interessi del padre - interessato ad apprendere al suo patrimonio il bene sul quale risultavano trasferiti i diritti edificatori in concorso con il medesimo alienava il predetto bene della società, ledendo l'interesse dell'ente che subiva il pregiudizio di una consistente perdita patrimoniale, data dalla differenza tra il valore di mercato del terreno venduto e il corrispettivo ricavato, nettamente inferiore al suddetto valore. L'interesse privato della NI, nel procurare l'esclusiva disponibilità del bene in questione al padre, NI RU, si poneva, dunque, in conflitto con l'interesse della IC alla corretta gestione del patrimonio sociale che concretamente subiva un grave danno in termini di perdita patrimoniale, avvantaggiando NI RU che acquisiva al suo patrimonio un bene di ingente valore, acquistato per qualche decina di migliaia di euro. Risulta, pienamente provato il dolo specifico degli imputati nel cagionare in concorso tra loro un danno patrimoniale rappresentato dalla perdita della disponibilità dell'immobile alienato.
3.5. In tale contesto, del tutto privi di fondamento si presentano gli assunti dei ricorrenti che hanno tentato di sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, tentando di spostare l'attenzione dalla natura dell'atto gestorio in esame, posto in essere dall'amministratrice in conflitto di interessi con la società, alle modalità dell'intera operazione, dando concretezza alla valutazione effettuata dalla Corte territoriale circa l'ambigua posizione di NI RU, imprenditore individuale, da un lato, e socio della società IC dall'altro ed all' utilizzo della società IC quale mero strumento per i suoi fini individuali, con la compiacenza della figlia. In particolare, le circostanze di fatto inammissibilmente addotte in questa sede secondo cui l'IC non avrebbe potuto edificare sul terreno ceduto a NI RU, così come nessun terzo, essendo tale diritto riconosciuto solo al NI, ovvero che all'atto della vendita il terreno non aveva nessun valore di mercato, perché non era appetibile per nessuno, od ancora che il NI aveva diritto di avere dal Comune di Pesaro il terreno in maniera gratuita, trovano smentita nelle circostanze riportate nella sentenza impugnata e nello stesso ricorso, circa l'avvenuto trasferimento di diritti edificatori sul suolo oggetto di vendita, sicchè non fosse altro che per la presenza di tali diritti, il terreno aveva un valore senz'altro di gran lunga superiore all'irrisorio prezzo di vendita. Inoltre, la circostanza secondo cui l'edificabilità del suolo era stata 12 до ottenuta per la traslazione di diritti edificatori individualmente spettanti al NI non incide, né sulla sussistenza del conflitto di interesse, né sul danno alla società, posto che ciò che rileva è che all'atto del trasferimento il bene in questione era, comunque, accompagnato da "diritti edificatori" che implicavano senz'altro un diverso valore del bene, pur se all'edificazione era interessato esclusivamente il NI. Infine, non merita censura, in quanto non illogica la valutazione di fatto della Corte territoriale che non ha attribuito rilevanza alla delibera assembleare del 11.5.2014, con la quale l'imputata sarebbe stata autorizzata alla cessione del bene al prezzo di € 66.000,00 circa, non risultando certa la data di tale delibera.
4.La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio limitatamente alla formula di proscioglimento, ferma restando l'assoluzione perché il fatto non sussiste pronunciata in primo grado;
i ricorsi vanno rigettati agli effetti civili ed i ricorrenti condannati in solido al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile nel grado, spese che vanno liquidate in complessivi euro 2.200,00, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla formula di proscioglimento, ferma restando l'assoluzione perché il fatto non sussiste pronunciata in primo grado;
rigetta i ricorsi agli effetti civili e condanna in solido i ricorrenti al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile nel grado, spese che liquida in complessivi euro 2.200,00, oltre accessori come per legge. Così deciso il 18.11.2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Amore Pasaullo Rosa Pezzullo Gennaro Marasca DEPORTATA IN CANCELLERIA addi 27 MAG 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuisę 13