Sentenza 9 febbraio 2015
Massime • 1
La tardività della querela non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità, trattandosi di eccezione che comporta accertamenti di fatto che sono devoluti al giudice di merito e che, non essendo stati richiesti tempestivamente, sono preclusi nei successivi gradi di giudizio.
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- 1. Truffa: se la vittima è diversa dal danneggiato, tra loro deve esserci almeno un rapporto negozialeAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 24 settembre 2023
La massima Ai fini della configurabilità del delitto di truffa, nel caso in cui la vittima del raggiro sia soggetto diverso dal danneggiato, è necessario che sussista tra di essi quantomeno un rapporto negoziale, in forza del quale si determini la trasmissione del danno dal primo al secondo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente il delitto a fronte della condotta di un soggetto che aveva raggirato i locatari di taluni immobili per farsi consegnare le somme dovute al proprietario di essi - Cassazione penale , sez. II , 23/11/2022 , n. 8653). Vuoi saperne di più sul reato di truffa? Vuoi consultare altre sentenze in tema di truffa? La sentenza integrale Cassazione penale , …
Leggi di più… - 2. Disaccordo fra difensore d'ufficio e assistito non legittima sostituzione (Cass. 8081/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 29 novembre 2018
La difesa tecnica postula un rapporto fiduciario con il difensore che è onere dello stesso imputato gestire attraverso la eventuale nomina di un difensore di "fiducia" (sottoposto, peraltro a possibile revoca ogni volta il rapporto fiduciario si interrompa). Non è delegabile alla autorità giudiziaria la valutazione e la gestione del rapporto tra imputato e difensore, che resta nella assoluta disponibilità dell'imputato. L'autorità giudiziaria può sostituire il difensore di ufficio solo quando si verifichi un "giustificato motivo", ascrivibile alla manifesta inerzia del difensore, con conseguente evidente lesione delle prerogative difensive dell'assistito. Le divergenze in ordine alle …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/02/2015, n. 19241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19241 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LAPALORCIA Grazia - Presidente - del 09/02/2015
Dott. VESSICHELLI Maria - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - N. 518
Dott. PEZZULLO Rosa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - N. 37931/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA AC N. IL 04/12/1969;
avverso la sentenza n. 1347/2013 CORTE APPELLO di LECCE, del 17/02/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/02/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VESSICHELLI MARIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DELEHAYE Enrico, che ha concluso per il rigetto.
Udito per la parte civile, l'Avv. SAMBATI;
Udito il difensore Avv. FOLLIERI Aurelio anche in sost. dell'Avv. FOLLIERI Luigi.
FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione RA CO avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce in data 17 febbraio 2014 con la quale è stato confermato, per quanto qui di interesse, il giudizio di responsabilità in ordine al reato di cui al capo A), già riqualificato dal giudice di primo grado ai sensi dell'art. 485 c.p.. L'imputato è stato cioè ritenuto responsabile perché, agendo con violazione dei doveri inerenti l'esercizio del pubblico servizio di avvocato, aveva formato la scrittura privata del 23 novembre 2007 :in questa, risultante sottoscritta con la firma apocrifa di ZI MA, era stata redatta una delega a favore dell'imputato medesimo per la riscossione di somme riconosciute a titolo di spese di giudizio nella sentenza numero 1463/ 2007 del Tar Puglia. Dalla sentenza si evince poi che tale delega era contenuta in una lettera indirizzata al Ministero della difesa. Le prove di reato erano state ricavate dalle dichiarazioni della parte civile ZI che aveva negato di aver mai rilasciato la suddetta delega e dall'esito della consulenza tecnica che aveva ritenuto le firme attribuite a ZI compatibili con quelle dell'imputato.
Deduce:
1) la violazione di legge e il vizio di motivazione.
Sostiene l'impugnante che, fermo restando, per concorde opinione del consulente del Pubblico ministero e di quello dell'imputato, che la firma in calce alla scrittura privata in esame non è riferibile alla parte civile, risulta incompleto il ragionamento del giudice del merito secondo cui non è stato provato dalla difesa il diverso soggetto (diverso anche dell'imputato) a cui la firma stessa sarebbe riferibile. Ed infatti era stato compresso il diritto della difesa mediante la revoca della ammissione di testi da essa regolarmente indotti.
In particolare era stata omessa la assunzione di prova, a questo punto decisiva, costituita dalle deposizioni dei collaboratori di studio Gigli e Albano, dovendosi tenere conto che alla data di apparente redazione della scrittura, l'imputato era fuori proprio studio per impegni professionali.
Ugualmente priva di motivazione era il diniego di espletamento di una perizia grafologica;
2) la violazione di legge in ordine alla configurazione della ipotesi di cui all'art. 481 c.p.. Questa prevede la falsificazione di "certificati" ossia di un tipo di atto nel quale non è inquadrabile la delega all'incasso la quale, viceversa, è una scrittura privata che non contiene alcuna certificazione del difensore;
3) la violazione di legge con riferimento alla configurazione del reato di cui all'art. 485 c.p.. Per l'integrazione di tale reato mancherebbe la prova del dolo specifico ossia della volontà di ingiusto vantaggio per sè o dell'altrui danno, essendosi trattato di somme che erano state effettivamente riconosciute alla parte vittoriosa;
4) la tardività della querela presentata l'8 febbraio 2009 in relazione alla lettera redatta nel novembre del 2007. Sostiene l'impugnante che la parte offesa non ha fornito la prova della tempestività della condizione di procedibilità, pur avendo ammesso che, per effetto della vittoria conseguita nella causa, ed a seguito di sua istanza, era stata riammessa al servizio in data anteriore all'aprile del 2008.
Alla odierna udienza il difensore ha anche eccepito la nullità della sentenza per essere stato, con essa, addebitato un fatto diverso da quello contestato e cioè l'avere agito in concorso con ignoti. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Occorre premettere che la questione sollevata dalla difesa, integrando un motivo assolutamente estraneo al panorama di quelli denunciati nel ricorso, oltretutto formulato per la prima volta in udienza, è perciò stesso inammissibile, non rientrando neppure tra i casi di nullità assoluta rilevabili di ufficio dalla Cassazione in quanto non deducibili dalla parte nei gradi precedenti. In tema di termini per l'impugnazione, la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali dei quali i motivi ulteriori devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, anche per ragioni eventualmente non evidenziate, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti;
ne consegue che sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali, a fondamento del "petitum" dei motivi principali, si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto "petitum", introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione (fra le molte, v. Sez. 2^, Sentenza n. 1417 del 11/10/2012 Ud. (dep. 11/01/2013 ) Rv. 254301; Sez. 3^, Sentenza n. 18293 del 20/11/2013 Ud. (dep. 05/05/2014 ) Rv. 259740)
Prendendo le mosse dall'ultimo dei motivi di ricorso sopra enunciati che, se fondato, sarebbe assorbente, ci si conforma al principio giurisprudenziale, ampiamente condiviso, secondo cui la questione di improcedibilità del reato per mancanza di querela non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità (Sez. 3^, Sentenza n. 39188 del 14/10/2010 Ud. (dep. 04/11/2010 ) Rv. 248568): principio che, a maggior ragione, deve valere con riferimento all'eccezione di intempestività della querela la quale comporta evidenti accertamenti di fatto che sono devoluti soltanto al giudice del merito e che, non essendo stati richiesti tempestivamente, sono preclusi nei successivi gradi di giudizio.
Ed infatti si è anche osservato che se il divieto del novum in Cassazione non sussiste per (" censure attinenti alla procedibilità dell'azione penale, è certo che esso opera ugualmente .. x quando la violazione denunciata(ancorché afferisca alla procedibilità) richieda accertamenti di fatto dei quali non sia stato provocato ritualmente l'esame o il riesame nel giudizio di appello (Rv. 120734).
La questione posta è dunque inammissibile.
Il primo motivo è d'altra parte infondato.
La implicita decisione della Corte di non procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale richiesta dalla difesa, risulta presa alla luce della motivazione con la quale è stata adeguatamente argomentata la sussistenza di prove sufficienti ad affermare la responsabilità dell'imputato e quindi la perfetta decidibilità del processo allo stato degli atti. La Corte ha infatti posto in evidenza che tale prova si desumeva in primo luogo dal riconoscimento, proveniente dall'imputato, secondo cui la dichiarazione di delega era stata da lui stesso predisposta, sebbene non anche apposta la relativa firma;
dall'ulteriore accertamento, proveniente dal consulente del pubblico ministero, a proposito non solo della non riferibilità della sottoscrizione alla parte civile ma, contestualmente, anche della sua compatibilità con la grafia dell'imputato; dalla prova logica rappresentata dal fatto che l'unico soggetto interessato ad ottenere la delega in questione fosse proprio l'imputato, mentre nessuno dei suoi collaboratori-diversamente dalla tesi sostenuta dalla difesa-avrebbe avuto interesse ad apporre sulla delega una firma falsa;
infine dalle dichiarazioni della stessa parte civile contrastante con la tesi difensiva secondo cui questa si sarebbe presentata allo studio e avrebbe apposto la propria firma in presenza dei collaboratori dell'imputato.
V'è anche da considerare che la denuncia circa la mancata assunzione di prova decisiva da parte del ricorrente, è stata formulata senza l'indicazione delle ragioni di fatto per le quali i testimoni non assunti avrebbero potuto riferire su circostanze per l'appunto decisive a differenza di quanto era accaduto con riferimento agli altri collaboratori di studio.
Quanto all'omesso espletamento di perizia grafologica è noto il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità che ritiene la decisione negativa del giudice un atto compatibile con l'esercizio dei suoi poteri discrezionali, dovendosi anche considerare la natura della perizia come atto neutro e quindi impossibile da qualificare come " decisivo" ai fini difensivi. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
La riqualificazione del reato di cui al capo A - a differenza dì quella di cui al capo B per il quale l'imputato ha già riportato declaratoria di prescrizione- è stata effettuata già dal primo giudice senza il riferimento all'ipotesi di cui all'art. 481 c.p., che, del resto, sarebbe stata autonoma e manifestamente non compatibile con quella addebitata.
Anche la descrizione del trattamento sanzionarono, fissato nel minimo edittale di sei mesi di reclusione, evidenzia chiaramente il riferimento alla sola ipotesi di cui all'art. 485 c.p. non essendo stata la pena aumentata per effetto del cumulo giuridico o del cumulo materiale in relazione ad ulteriori ipotesi di reato. Infine è inammissibile per manifesta infondatezza anche l'ultimo motivo di ricorso.
Nella sentenza impugnata è già chiaramente osservato che la stessa questione già rappresentata al giudice dell'appello non poteva trovare accoglimento alla luce della giurisprudenza di legittimità secondo la quale nel delitto di falso in scrittura privata il vantaggio o il danno perseguito dall'agente, che costituisce l'oggetto del dolo specifico può essere di qualsiasi natura e consistere in una qualsiasi utilità patrimoniale, anche legittima in quanto si sarebbe potuta ottenere anche con l'uso di una scrittura genuina (Rv 238791).
Al riguardo, è da notare che l'impugnante ha riproposto la stessa censura senza minimamente aggredire la motivazione esibita dal giudice del merito, con la conseguenza che la censura è inammissibile per genericità.
In base al principio della soccombenza, l'imputato deve essere condannato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla Parte civile, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla Parte civile, liquidate in Euro 2.000 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2015