Cass. pen., sez. III, sentenza 25/10/2007, n. 1996
CASS
Sentenza 25 ottobre 2007

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In tema di reati tributari, il reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti (art. 2, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) sussiste sia nell'ipotesi di inesistenza oggettiva dell'operazione (ovvero quando la stessa non sia mai stata posta in essere nella realtà), sia nell'ipotesi di inesistenza relativa (ovvero quando l'operazione vi è stata, ma per quantitativi inferiori a quelli indicati in fattura) sia, infine, nell'ipotesi di sovrafatturazione "qualitativa" (ovvero quando la fattura attesti la cessione di beni e/o servizi aventi un prezzo maggiore di quelli forniti), in quanto oggetto della repressione penale è ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha ulteriormente affermato che, diversamente, il reato non è configurabile nell'ipotesi di "non congruità" dell'operazione realmente effettuata e pagata).

In tema di reati tributari, non sussiste continuità normativa tra il reato di utilizzazione di costi fittizi in dichiarazione (prima previsto dall'art. 4, lett. f), del D.L. 10 luglio 1982, n. 516, conv., con modd., in Legge 7 agosto 1982, n. 516) e la nuova fattispecie di dichiarazione fraudolenta (oggi prevista dall'art. 2, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) ove le fatture per operazioni inesistenti siano utilizzate in sede di dichiarazione annuale IVA, in quanto l'abrogata fattispecie puniva unicamente le condotte aventi ad oggetto la dichiarazione dei redditi e non anche la dichiarazione IVA (Conforme: Sez. III, 30 settembre 2004, Rizzoli, non massimata; Contra: Sez. III, 8 marzo 2002, n. 15210 e Sez. III, 4 febbraio 2002, Pisciotta, non massimate).

In tema di reati tributari, sussiste continuità normativa tra il reato prima previsto dall'art. 4 del D.L. 10 luglio 1982, n. 429 (conv., con modd., in L. 7 agosto 1982, n. 516) e la nuova fattispecie penale prevista dall'art.2 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, limitatamente ai fatti previsti dall'abrogato art. 4, lett. f) della legge n. 516 del 1982 (ovvero soltanto in ipotesi di utilizzazione dei relativi costi fittizi nella dichiarazione annuale), mentre non sono più punibili i fatti prodromici previsti dall'abrogato art. 4, lett. d) della citata legge (ovvero l'inserimento di fatture false in contabilità).

Commentari3

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 25/10/2007, n. 1996
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1996
Data del deposito : 25 ottobre 2007

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