Sentenza 24 febbraio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/02/2001, n. 2742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2742 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2001 |
Testo completo
02 742/0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORT Oggetto REGOLAMENTO NE PRIMA CIVILE Ar COMPETENZA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 5375/00 - Presidente CORDADott. Mario Dott. Giammarco CAPPUCCIO Consigliere Cron.5714 Rel. Consigliere Dott. Francesco FELICETTI Rep. 870 Consigliere Dott. Sergio DI AMATO Ud. 02/02/2001 Consigliere - Dott. Paolo GIULIANI ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE - SE N TENZA Richiesta copia studio dal Sig.... SOLE 24 ORE sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da: per diritti ✓. 2002 26 FEB. 2001 FALLIMENTO SITEA SpA, in persona del Curatore, IL CANCELLIERE elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 172, presso l'avvocato MASSIMO OZZOLA, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
LIRE 3000
- ricorrente -
CANCELLERIA
contro
CENTRO GESTIONALE VALLERANELLO SOC. COOPERATIVA a r.l., CG073833 in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA NOMENTANA 303, lo studio CARBONE & MANCINI, rappresentato e presso 2001 difeso dagli avvocati PAOLO CARBONE, GUIDO MANCINI e 310 MARIA BRUNA CHITO, giusta mandato a margine del controricorso;
resistente
contro
TECNOIMPIANTI Srl, FALLIMENTO E.T. Srl, CLER Srl, ARGON SUD Srl, ARTEDIL 2000 Srl;
intimati avverso la sentenza n. 20015/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 22/10/99; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 02/02/2001 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI con le quali si chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari inammissibile il ricorso, con le conseguenze di legge. Svolgimento del processo 1 Con contratto 16 ottobre 1991 l'ACEA affidava al- le Imprese temporaneamente riunite Consorzio Cooperati- ve Costruzioni, IETTO s.p.a., CARENA s.p.a., ICOP s.r.
1. la esecuzione del primo stralcio funzionale di opere e impianti del Centro gestionale Valleranello. Successivamente le su dette imprese costituivano fra loro, per la esecuzione dei lavori, una società consor- tile ai sensi della legge n. 584 del 1977. 2 La società consortile costituita, con contratto 2 luglio 1992, affidava in subappalto l'esecuzione degli impianti tecnologici per la costruzione del su detto Centro gestionale alle imprese temporaneamente riunite SITEA S.p.a., ECO INPDEP s.r.l. ARGON SUD s.r.l., E.T. s.r.l., ARTEDIL 2000 s.r.l CLER S.C. а r.l., TECNOIMPIANTI s.r.l. Detto contratto conteneva una clausola arbitrale. La SITEA, ritenendo nulla la clausola arbitrale, chiedeva e otteneva, in relazione ad un credito nascen- te da detto contratto, decreto ingiuntivo al Tribunale di Roma per lire 210.542.184 nei confronti del Centro gestionale Valleranello s.c.a r.l. Quest'ultimo, con citazione notificata il 12 marzo 1997, proponeva oppo- il decreto ingiuntivo, eccependo frasizione avversO - l'altro la incompetenza del giudice adito, in rela- zione alla clausola arbitrale esistente nel contratto di subappalto. Si costituiva la Liquidazione concordatizia della SITEA, deducendo - per quanto interessa in questa sede che nullala clausola compromissoria era e pertanto - era competente il giudice adito. Il contraddittorio veniva integrato nei confronti delle altre imprese subappaltatrici e nel frattempo la SITEA veniva dichiarata fallita e il giudizio veniva 3 proseguito dal Fallimento. Con sentenza 22 ottobre 1999 il Tribunale dichia- rava il proprio "difetto di giurisdizione" in relazione alla esistenza della su detta clausola arbitrale e re- vocava il decreto ingiuntivo. Avverso tale sentenza il Fallimento della SITEA ha proposto regolamento di competenza, deducendo che quella risolta dal Tribunale, nonostante la impropria terminologia usata dal Tribunale che aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, era una questione di competenza, in tali termini essendo tradizionalmente impostato il rapporto fra giudice ordinario e arbitri rituali. Deduceva la erroneità della declinatoria di competenza compiuta dal Tribunale, il quale avrebbe er- rato nel respingere la eccezione di nullità della clau- sola arbitrale, prospettata dalla SITEA. Chiedeva, in conseguenza della dedotta nullità della clausola arbi- trale, declaratoria di competenza del Tribunale adito. Dinanzi a questa Corte ha depositato uno scritto difensivo unicamente il Centro gestionale Valleranello s.c.a r.l. che ha chiesto declaratoria di inammissibi- lità del regolamento, ovvero il suo rigetto nel merito. Il pubblico ministero ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Il Fallimento SITEA ha anche depositato una memoria. 4 Motivi della decisione 1 In conformità delle ragioni addotte dal pubblico ministero il ricorso deve essere dichiarato inammissi- bile. Secondo il tradizionale orientamento di questa Corte in materia di arbitrato rituale, la questione se una controversia sia devoluta alla cognizione del giu- dice ordinario o a quella degli arbitri, veniva confi- gurata come questione di competenza, in quanto questa attiene alla ripartizione della potestà giurisdizionale fra gli organi dell'autorità giudiziaria ordinaria e la funzione degli arbitri si poneva come sostitutiva di quella del giudice ordinario, tenuto anche conto della equiparazione del lodo omologato ad una sentenza e del- la sua impugnabilità dinanzi alla Corte di appello (da ultimo Cass. 11 ottobre 1999, n. 11383, 1 aprile 1999, n. 3145; 20 maggio 1997, n. 4474; 28 novembre 1996, n. 10617; 16 agosto 1990, n. 8309). Per le stesse ragioni si riteneva che costituisse questione di giuri- sdizione stabilire se la controversia fosse devoluta ad arbitri ovvero ai giudici amministrativi (Cass. SS.UU. 4 luglio 1981, n. 4360). Tale orientamento, peraltro, è mutato in conse- guenza di una sua recente rimeditazione, alla stregua legislative introdotte dalla legge 5 delle modifiche 5 gennaio 1994, n.
5. In proposito le SS. UU.di questa Corte, con sen- tenza 3 agosto 2000, n. 527, hanno rilevato che la nuo- va normativa sull'arbitrato che ha eliminato, per il lodo, anche il nomen di sentenza, ad esso attribuito dal testo originario del codice dopo l'emanazione del decreto pretorile che lo dichiara esecutivo - ha can- cellato ogni dubbio sulla natura, secondo la normativa vigente, del dictum arbitrale quale "atto di autonomia privata, i cui effetti di accertamento conseguono ad un giudizio compiuto da un soggetto il cui potere ha fonte nell'investitura conferita dalle parti", con la conse guenza che deve escludersi, in ogni senso, che si possa parlare degli arbitri come di organi giurisdizionali e equiparabile della loro funzione come analoga ○ all'esercizio della giurisdizione. Al riguardo le SS.UU. hanno richiamato, aderendo- vi, l'affermazione di questa sezione (Cass. 14 gennaio 1999, n. 345) secondo la quale la nuova normativa ha riconosciuto il c.d. diritto naturale dell'arbitrato, cioè una giustizia cognitiva privata, che si estrinseca in un dictum di uno o più privati, che non sono giudi- ci, reso al termine di un procedimento, su richiesta delle parti, con il quale risolvono la controversia me- diante una regolamentazione negoziale degli interessi 6 in conflitto, avente natura del tutto diversa dalla sentenza, in quanto non basato su un ius imperii, ma unicamente sulla volontà negoziale delle parti, solo sulla quale l'arbitrato può legittimamente fondarsi, ancorchè normativamente previsto (Corte cost. 9 maggio 1996, n. 152). Da tali considerazioni le SS.UU., in sede di re- golamento di giurisdizione, nella citata sentenza n. 527 del 2000, hanno tratto la conseguenza che la natura dell'arbitrato, quale emerge dalla sua nuova discipli- na, "esclude la configurabilità del processo arbitrale come affidamento agli arbitri di una frazione di quello stesso potere giurisdizionale che la legge attribuisce ai giudici dello Stato" e come forma sostitutiva della loro giurisdizione. Hanno quindi tratto la ulteriore conseguenza che la natura privata dell'arbitrato porta a qualificare il procedimento arbitrale come ontologicamente alternati- vo alla giurisdizione statuale cosicchè esso deve rite- nersi "antitetico a quello giurisdizionale". Correlati- vamente, la devoluzione della controversia ad arbitri si configura quale rinuncia all'azione giudiziaria ed alla giurisdizione dello Stato, nonchè quale manifesta- zione di una opzione per la soluzione della controver- sia sul piano privatistico, e il compromesso si pone 7 quale patto di deroga della giurisdizione. Conseguenza finale di tali considerazioni, secondo detta sentenza delle SS.UU., è che la questione della deferibilità ad arbitri di una controversia che l'ordinamento attribuisce ai giudici amministrativi, non determina l'insorgere di una questione di giurisdi- zione attenendo queste, in senso tecnico, al riparto di giurisdizione fra giudici, mentre gli arbitri non possono essere considerati tali dando luogo, invece, ad una questione di merito, direttamente attinente alla validità del compromesso о della clausola compromisso- ria, cosicchè il regolamento di giurisdizione esperito per risolvere tale questione è inammissibile. Le considerazioni che precedono, secondo quanto è già stato ritenuto da questa stessa sezione (Cass. 1 febbraio 2001, n. 1403; 2 febbraio 2001, n. 1492), come escludono che possa considerarsi questione di giurisdi- zione quella sopra indicata, escludono parimenti in - che possano configurarsi questioni di via generale - competenza fra giudici ordinari ed arbitri, potendo ta- li questioni porsi, in senso tecnico, solo fra giudici. Cosicchè, in particolare, il contrasto sulla validità di una clausola compromissoria, ovvero sul deferimento ad arbitri di una determinata controversia ad opera di un determinato compromesso o di una determinata clauso- 8 la compromissoria, non può essere considerata questione di competenza, bensì di merito, in quanto direttamente inerente alla validità all'interpretazione del com- promesso o della clausola compromissoria. Pertanto deve ritenersi escluso che la questione prospettata dalla parte ricorrente possa essere propo- sta con il regolamento di competenza, che è un mezzo processuale esperibile limitatamente alle questioni di competenza riconducibili allo schema di cui all'art. 38 c.p.c. Ne consegue che il ricorso, in conformità con le 109 T 1877 conclusioni del Pubblico Ministero, deve essere dichia- 457 rato inammissibile. 3067 36,00 Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese. 196,40
P. Q. M.
La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Compensa le spe- se. Così deciso in Roma il 2 febbraio 2001, nella came- ra di consiglio della prima sezione civile. Il Presidente Il Consigliere estensore Cork Mario CordaThom Francesco Felicetti VIL CANCELA Domenice Klakkaluje CORTESUPPE De 24 22