Sentenza 14 gennaio 2016
Massime • 2
Il delitto di cui all'art. 9-ter, comma secondo, cod. strada, che punisce la violazione del divieto di gareggiare in velocità cui consegua la morte di una o più persone, non costituisce una circostanza aggravante della fattispecie prevista dal comma primo del citato art. 9-ter ma una fattispecie autonoma di reato nella quale l'evento morte è elemento costitutivo dell'illecito penale.
In tema di circolazione stradale, il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale non può ritenersi assorbito in quello di partecipazione ad una gara automobilistica non autorizzata cui consegua la morte di una o più persone di cui all'art. 9 ter, comma secondo C.d.S, in tutti i casi in cui risulti che la morte sia conseguenza diretta ed immediata di un'infrazione diversa ed ulteriore rispetto alla violazione del divieto di gareggiare in velocità. (Fattispecie relativa ad una gara non autorizzata nel corso della quale una delle auto, omettendo di rallentare all'ingresso in galleria, aveva tamponato una vettura estranea alla competizione, cagionando il decesso di uno dei passeggeri, in cui la Corte, in applicazione del suddetto principio, riqualificato il reato di cui all'art. 9 ter, comma secondo C.d.S. in quello di cui al comma primo del medesimo articolo, ha ritenuto configurabile il concorso con il reato di omicidio colposo di cui all'art. 589 comma quarto, cod. pen.).
Commentari • 3
- 1. La Cassazione sul concorso tra omicidio o lesioni personali stradaliRoberta Eleonora Mauri · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. All'entrata in vigore della Legge 23 marzo 2016 n. 41, che ha introdotto l'art. 589 bis rubricato “omicidio stradale”, ha fatto seguito sin da subito un dibattito giurisprudenziale e dottrinale, che ha investito vari aspetti della materia. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26857 del 2018, si è occupata della questioneriguardante il rapporto tra la nuova fattispecie delittuosa e la contravvenzione della guida in stato di ebbrezza, disciplinata dall'art. 186 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, Nuovo codice della strada, pronunciandosi a favore della sussistenza del reato complesso. Si tratta di una …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/01/2016, n. 16610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16610 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2016 |
Testo completo
1 6 6 1 0/ 1 6 ACR REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 14/01/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. VINCENZO ROMIS Presidente N. 28/2016 - - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. VINCENZO PEZZELLA - Consigliere -N. 15075/2015 Dott. ANTONIO LEONARDO TANGA Dott. DANIELE CENCI - Rel. Consigliere - Dott. GIUSEPPE PAVICH - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA su ricorso proposto da: AC BI N. IL 05/07/1980 CATALANO GIUSEPPE N. IL 02/05/1978 avverso la sentenza n. 10/2014 CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 07/10/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/01/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DANIELE CENCI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.se DELIA CANDIA che ha concluso per IN SO NV Drut SINAIA, инт ить асс сто в) пт assor вічно RIGETTO NEL MESTO : Udito, per la parte civile, l'Avv. TO ZITO ALFONSO por Fund REGGIO Kionjo & MOSLA NI SPISE CACARRIA Cus IL RIGHTT niz Aalco, пы голо 1 прича, рол Udiții difensor (Avv.T. GIOVANNI сапрош дорошо, пы او سایت Culchoro Aew acousi nssGLUSONE CATALANS ED AW. ง FARIO NAW, Cur почало спалса , роп RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 7 ottobre 2014 la Corte di Assise di appello di Reggio Calabria ha confermato integralmente quella del 30 ottobre 2013 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria che, per quanto in questa sede rileva, aveva condannato IO AC e US AL, all'esito del giudizio abbreviato, con la diminuente per il rito premiale, alle pene principali di seguito indicate in relazione ai reati a ciascuno rispettivamente ascritti e riconosciuti sussistenti: quanto a IO AC alla pena di quattro anni di reclusione per il reato di omicidio colposo con violazione di norme sulla circolazione stradale contestato al capo B) ed alla pena di ulteriori quattro anni di reclusione in relazione alla violazione dell'art.
9-ter, comma 2, del codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), per avere cioè partecipato a gara in velocità da cui svolgimento sono derivate morte e lesioni, reato contestato al capo A); : -quanto a US AL alla pena di quattro anni di reclusione per il reato di omicidio colposo contestato al capo B) ed alla pena di ulteriori quattro anni e quattro mesi di reclusione in relazione alle violazioni dell'art.
9-ter, comma 2, del codice della strada (d.lgs. n. 285 del 1992) contestata al capo A) e dell'art. 189, comma 7, del medesimo codice (omissione di soccorso) contestata al capo C), ritenuti i fatti sub lett. A) e C) avvinti dal nesso della continuazione (p.b. in relazione al capo B, anni quattro + quattro mesi di reclusione in relazione al capo C ai sensi dell'art. 81, comma 2, cod. pen.). Il giudice di merito ha ritenuto che IO AC e US AL, in concorso con altro imputato, NG TO LA, giudicato separatamente con giudizio ordinario, in particolare AR alla guida di un'autovettura Mitsubishi modello Z16A 3GT targata AT025DA, AC alla guida di una Volkswagen modello Golf targata BS558ZW e AL alla guida di una BMW modello X6XDRIVE targata DV817MD, abbiano gareggiato in velocita sul raccordo autostradale di Reggio Calabria in direzione da Reggio verso Taranto, effettuando reiterati e reciproci sorpassi, guidando pericolosamente, spostandosi repentinamente da una corsia all'altra della carreggiata per ostacolare l'altrui sorpasso, comunicando l'un l'altro goliardicamente con reiterati colpi di clacson, il tutto in presenza di un normale traffico stradale diurno, così cagionando un incidente stradale in cui veniva coinvolta la vettura OT modello YA targata EC961VW, condotta da RI OF LA e con a bordo anche l'amica EN DO, trasportata sul sedile anteriore, ed il figlio, CE LA, di otto anni, seduto sul sedile posteriore sinistro. Essendo stata la OT YA tamponata all'interno della galleria "Spirito Santo" del raccordo autostradale di 2 Reggio Calabria da parte della Mitsubishi, vettura condotta da AR e che si trovava in quel momento in testa al trio, tallonata dalla BMW condotta da AL e seguita a breve distanza dalla Golf guidata da AC, il violentissimo urto determinava lesioni personali a RI OF LA ed a EN DO e la morte di CE LA. Tanto in relazione all'accusa di cui al capo A). Quanto al capo B), si è ritenuto che gli imputati, in cooperazione colposa tra di loro, con la condotta descritta al capo A), abbiano cagionato la morte di CE LA e lesioni della durata superiore a quaranta giorni a RI OF LA, per colpa, sia generica che specifica, consistita: nel percorrere ad alta velocità, non inferiore a 150 km/h ed in presenza di normale traffico diurno, un tratto stradale ove era vigente il limite di 90 km/h, nel non rallentare al momento dell'ingresso in galleria, nel gareggiare in velocità con reiterati e reciproci sorpassi, spostandosi repentinamente da una corsia all'altra della carreggiata per ostacolare l'altrui sorpasso, comunicando l'un l'altro goliardicamente con reiterati colpi di clacson;
eventi lesivi causati, secondo l'accusa, in via diretta da AR, che tamponava la OT, ed in via indiretta da AL e da AC, i quali, gareggiando con AR, lo determinavano all'aumento di velocità finalizzato a vincere l'estemporanea competizione, alla concitazione ed alla perdita della necessaria attenzione nella guida, così contribuendo in modo determinante alla realizzazione dell'incidente stradale. Il solo US AL è stato riconosciuto responsabile anche del reato di cui al capo C), cioè omissione di soccorso (art. 189, comma 7, d.l.g.s n. 285 del 1992), poiché, avendo assistito all'incidente con danno alle persone, ricollegabile al suo comportamento, consistito nel partecipare alla competizione stradale di cui al capo A), si dava alla fuga, omettendo di fermarsi, di dare avviso alle autorità e di chiamare i soccorsi. Fatti tutti contestati come commessi in Reggio Calabria il 29 maggio 2011. Le fonti di prova valorizzate dalla Corte di appello e, prima, dal Giudice dell'udienza preliminare consistono, essenzialmente, nei rilievi tecnici della specialità Polizia stradale della Polizia di Stato, nell'esito delle indagini svolte dalla polizia giudiziaria, nell'esito della consulenza disposta dal Pubblico Ministero, nelle deposizioni di alcuni testimoni oculari e nelle dichiarazioni degli stessi imputati.
2. Ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello entrambi gli imputati.
2.1. La difesa di IO AC lamenta plurime violazioni di legge e difetti motivazionali che imporrebbero l'annullamento della sentenza.
2.1.1. Si contesta, in primo luogo, l'an della responsabilità dell'assistito, poiché la sentenza della Corte territoriale avrebbe violato la disciplina sulla 3 ん valutazione delle prove, essendo la stessa, secondo il ricorrente, fondata su indizi insufficienti, non univoci, imprecisi e, dunque, inidonei a costituire dimostrazione adeguata della responsabilità penale dell'imputato (pp.
1-8 del ricorso) e ciò specialmente sotto il profilo della sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo (pp.
5-6 del ricorso). - si2.1.2.In secondo luogo si ritiene violato l'art. 15 cod. pen., poiché qualora fosse stata correttamente individuata la responsabilità del assume- ricorrente in elazione alla condotta contestata al capo A) della rubrica, per avere, cioè, gareggiato in velocità, l'unica norma di cui si sarebbe dovuta fare applicazione è quella di cui all'art.
9-ter del codice della strada, in quanto sicuramente speciale rispetto a quella di cui all'art. 589, comma 4, cod. pen. Si richiama giurisprudenza di legittimità a proposito del principio di specialità (pp.
9-11 del ricorso).
2.1.3.Si censura, poi, la sentenza impugnata per violazione degli artt. 40 e 41 cod. pen., per avere ritenuto sussistente il nesso di causalità tra la condotta del ricorrente e gli eventi lesivi, nesso che sarebbe in realtà indimostrato ed insussistente, non avendo AC contribuito in alcun modo a cagionare gli eventi lesivi ed emergendo, anzi, ad avviso della difesa, che, anche ove fosse dimostrato che l'imputato abbia inizialmente partecipato alla gara automobilistica, egli l'aveva sicuramente abbandonata già prima dell'ingresso in galleria;
la condotta di AR, autore del tamponamento, sarebbe del tutto autonoma ed indipendente rispetto alla posizione del ricorrente;
e, anzi, la Corte di appello avrebbe trascurato un elemento emerso dagli atti causalmente efficiente nella produzione dell'evento, cioè la presenza all'interno della vettura Mitsubishi condotta dal coimputato di un cane di piccola taglia che, movendosi libero all'interno nell'abitacolo, avrebbe determinato la distrazione del AR e il conseguente tamponamento della OT YA (pp. 12-14 del ricorso).
2.1.4. La sentenza sarebbe inoltre illogica ed erronea nella parte in cui nega la concessione delle attenuanti generiche, in quanto non darebbe adeguata valutazione al fatto che l'imputato, consentendo al rito abbreviato, ha dato un significativo contributo alla celebrazione del processo, ed all'interrogatorio reso da IO AC, elementi entrambi che si assumono rilevanti ai sensi dell'art. 62- bis cod. pen.(pp. 15-16 del ricorso).
2.1.5. Ulteriore elemento di criticità della decisione sarebbe ravvisabile nella eccessività della pena, non essendo adeguatamente giustificata ai sensi dell'art. 133 cod. pen., la severità del prescelto trattamento sanzionatorio (pp. 17-18 del ricorso). и 4 2.2. Quanto alla difesa di US AL, si articolano quattro motivi di doglianza riconducibili anch'essi alle categorie della violazione di legge e del difetto motivazionale.
2.2.1.In via preliminare si denuncia violazione e falsa applicazione della legge penale con riferimento sia agli artt. 115 ed 84 cod. pen. che agli artt. 589 cod. pen. e 9-ter, comma 2, d.lgs. n. 285 del 1992 (pp.
1-10 del ricorso). Si assume infatti che, nel condannare l'imputato sia per omicidio colposo che per avere gareggiato in velocità, con morte di una persona e ferimento di altre, si sarebbero violati l'art. 84 cod. pen., che disciplina il reato complesso, e al : tempo stesso l'art. 15 cod. pen., che codifica il principio di specialità. Ad avviso della difesa, infatti, sarebbe erronea la motivazione nella parte in cui evidenzia le diversità attinenti alle caratteristiche strutturali ed all'elemento soggettivo delle contestazioni elevate ai capi A) e B), per inferirne la non sovrapponibilità e, dunque, la possibilità di concorso materiale (pp. 17-18 della sentenza impugnata), poiché non terrebbe conto della natura di reato autonomo del delitto di cui all'art.
9-ter, comma 2, codice della strada, e non già di mera circostanza aggravante, come peraltro ritenuto anche da una decisione della Cassazione, la cui motivazione sul punto si richiama (Cass., Sez. 4, n. 43832 del 16/05/2014, Spiga, Rv. 260600). Una volta affermata la natura di reato autonomo dell'ipotesi di cui al capoverso dell'art.
9-ter del codice della strada, che punisce la violazione del divieto di gareggiare in velocità cui consegua la morte di una o più persone, la difesa stima dimostrata l'applicabilità al caso di specie della disciplina del reato complesso di cui all'art. 84 cod. pen., con la conseguenza si assume - che «per effetto del II comma dell'art. 9 ter del Codice della strada quel fatto che altrimenti costituirebbe l'evento del delitto colposo dell'omicidio diviene elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato di cui all'art. 9 ter CdS di guisa che il reato di cui all'art. 589 c.p. resta assorbito nel citato delitto di cui all'art. 9 ter comma 2 CdS. Esso assume pertanto [prosegue il ricorso] il carattere di reato complesso ex art. 84 c.p. ed, in quanto tale, esclude il concorso materiale con il delitto di omicidio colposo e ciò perché il legislatore ha già valutato, con questa incriminazione, tutti i momenti dell'impresa criminosa costituita da più fatti» (p. 5 del ricorso). Dovrebbe, in ogni caso, secondo il ricorrente, giungersi alla medesima : soluzione, cioè all'applicazione del solo art.
9-ter, comma 2, codice della strada, anche facendo applicazione del principio di specialità di cui all'art. 15 cod. pen., in quanto la violazione del divieto di gareggiare in velocità, cui consegua la morte di una o più persone, presenta, ad avviso della difesa, «elementi peculiari [...], per la loro specificità, [...] prevalenti rispetto a quelli della norma concorrente [cioè l'art. 589 cod. pen.] che resta esclusa o assorbita», 5 sussistendo tra le due ipotesi in raffronto un caso di specialità unilaterale (così alla p. 9 del ricorso).
2.2.2.Si denunzia, in secondo luogo, violazione e falsa applicazione di legge penale con riferimento agli artt. 40, 41, 113 e 58 cod. pen. nonché contraddittorietà, manifesta illogicità e mancanza della motivazione, sotto il profilo della erronea valutazione della sussistenza del nesso di causalità tra la condotta di US AL e la causazione del sinistro. Le stesse emergenze istruttorie (distanza del veicolo BMW dalla Mitsubishi e dalla OT, assenza di urti da parte della BMW), non correttamente valutate dalla Corte di appello, dimostrerebbero la insussistenza di alcun contributo causale da parte del ricorrente (pp. 10-12 del ricorso) e, anzi, «persino a voler ritenere che vi fosse stata una gara nei minuti precedenti al verificarsi del sinistro, comunque deve concludersi che la decisione di intraprendere l'ingresso della galleria senza rallentare e senza più alcuna ragione legata alla presunta competizione in atto (vera causa del sinistro) [..] è comunque l'unico, vero elemento in grado di assorbire l'intero processo causale, ponendosi come l'effettiva causa sopravvenuta idonea, ovvero sufficiente, a determinare di per sé stessa il sinistro≫ (così alla p. 13 del ricorso). Il problema dell'eventuale interruzione del nesso causale tra la condotta di US AL e gli eventi lesivi viene poi coltivato dalla difesa anche sotto il profilo della dedotta emersione in istruttoria di una ragione della distrazione del AR, e cioè la presenza di un cagnolino libero di muoversi all'interno dell'abitacolo della vettura da lui condotta: con conferma, in tesi del ricorrente, che «la condotta del AR rappresenta una condotta autonoma sufficiente a determinare il sinistro indipendentemente da quella del AL che dunque non ha fornito alcun contributo causale al verificarsi dell'evento» (pp. 13-14 del ricorso).
2.2.3. Si contesta, in conseguenza di quanto sostenuto in precedenza, anche violazione di legge nell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato in relazione al capo C) - omissione di soccorso in quanto reato incriminato - esclusivamente a titolo di dolo, della cui sussistenza non sarebbe emersa prova in quanto, «qualora si accedesse alla tesi secondo la quale egli non ha provocato, ovvero non riteneva di avere provocato tale sinistro, anche il reato di cui al capo c) dell'imputazione dovrebbe ritenersi insussistente». Si assume al riguardo che la motivazione della Corte sarebbe del tutto mancante in ordine al prescritto elemento soggettivo (pp. 15-16 del ricorso).
2.2.4. L'ultimo motivo di doglianza attiene alle denunziate violazione di legge, mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, non avendo, secondo il ricorrente, il giudice di merito valutato le numerose considerazioni difensive spese al riguardo del ruolo marginale 6 dell'imputato, che, incensurato, essendosi sottoposto ad interrogatorio, ben avrebbe meritato e la concessione delle attenuanti generiche e un trattamento più mite in applicazione dei criteri posti dall'art. 133 cod. pen. (pp. 17-18 del ricorso).
3. Con memoria pervenuta il 13 gennaio 2016 le parti civili RI OF LA, VI CE LA, AN MO LA, IA TA LA, CE LA e AR LE DR hanno chiesto il rigetto dei ricorsi e la conferma della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Tutte le questioni poste nei ricorsi diverse da quella (di cui si dirà in prosieguo) relativa alla esatta qualificazione giuridica del reato contestato al capo A) dell'editto, sia in sé considerata sia nel concreto rapporto con il reato di omicidio colposo di cui al capo B), vanno rigettate. I ricorrenti, infatti, a ben vedere, sotto l'usbergo (solo) apparente della categoria della violazione di legge, evocata anche sotto il profilo della violazione delle regole sulla valutazione delle prove, mirano a proporre una valutazione delle singole fonti di prova diversa ed ulteriore rispetto a quella fatta propria dai giudici di merito, peraltro con doppia valutazione assolutamente conforme. Anche mediante la reiterata evocazione, di cui sono costellati i ricorsi, delle categorie della manifesta illogicità, contraddittorietà e/o mancanza della motivazione, si tenta, senza tuttavia riuscirvi, di introdurre nel processo una differente valutazione dei fatti, sottoponendo alla Corte di cassazione, che è giudice di legittimità, la sollecitazione ad operare come un giudice dell'appello di merito.
1.1.Vanno preliminarmente ribaditi alcuni punti fermi della giurisprudenza di legittimità.
1.1.1.Quanto alla manifesta illogicità della motivazione quale vizio deducibile in cassazione, assolutamente costante l'insegnamento della S.C.: [...] il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, cfr. vedasi questa Sez. 3, n. 12110 del 19.3.2009 n. 12110 e n. 23528 del 6.6.2006). Ancora, la giurisprudenza ha affermato che l'illogicità della motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di 7 spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. 3, n. 35397 del 20.6.2007; Sez. Unite n. 24 del 24.11.1999, Spina, RV. 214794). Più di recente è stato ribadito come ai sensi di quanto disposto dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene ne' alla ricostruzione dei fatti ne' all'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento, (sez. 2, n. 21644 del 13.2.2013, Badagliacca e altri, rv. 255542). Il sindacato demandato a questa Corte sulle ragioni giustificative della decisione ha dunque, per esplicita scelta legislativa, un orizzonte circoscritto. Non c'è, in altri termini [...] la possibilità di andare a verificare se la motivazione corrisponda alle acquisizioni processuali. E ciò anche alla luce del vigente testo dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come modificato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46. Il giudice di legittimità non può procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito. Il ricorrente non può [...] limitarsi a fornire una versione alternativa del fatto, sub specie in ordine all'attendibilità della persona offesa, senza indicare specificamente quale sia il punto della motivazione che appare viziato dalla supposta manifesta illogicità e, in concreto, da cosa tale illogicità vada desunta. Il vizio della manifesta illogicità della motivazione deve essere evincibile dal testo del provvedimento impugnato. Com'è stato rilevato nella citata sentenza 21644/13 di questa Corte la sentenza deve essere logica "rispetto a sè stessa", cioè rispetto agli atti processuali citati. In tal senso la novellata previsione secondo cui il vizio della motivazione può risultare, oltre che dal testo del provvedimento impugnato, anche da "altri atti del processo", purché specificamente indicati nei motivi di gravame, non ha infatti trasformato il ruolo e i compiti di questa Corte, che rimane giudice della motivazione, senza essersi trasformato in un ennesimo giudice del fatto. Avere introdotto la possibilità di valutare i vizi della motivazione anche attraverso gli "atti del processo" costituisce invero il riconoscimento normativo della possibilità di dedurre in sede di legittimità il cosiddetto "travisamento della 8 prova" che è quel vizio in forza del quale il giudice di legittimità, lungi dal procedere ad una (inammissibile) rivalutazione del fatto (e del contenuto delle prove), prende in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti per verificare se il relativo contenuto è stato o meno trasfuso e valutato, senza travisamenti, all'interno della decisione. In altri termini, vi sarà stato "travisamento della prova" qualora il giudice di merito abbia fondato il suo convincimento su una prova che non esiste (ad esempio, un documento o un testimone che in realtà non esiste) o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale (alla disposta perizia è risultato che lo stupefacente non fosse tale ovvero che la firma apocrifa fosse dell'imputato). Oppure dovrà essere valutato se c'erano altri elementi di prova inopinatamente o ingiustamente trascurati o fraintesi. Ma - occorrerà ancora ribadirlo non spetta comunque a questa Corte Suprema "rivalutare" il modo con cui quello specifico mezzo di prova è stato apprezzato dal giudice di merito, giacché attraverso la verifica del travisamento della prova. Per esserci stato "travisamento della prova" occorre che sia stata inserita nel processo un'informazione rilevante che invece non esiste nel processo oppure si sia omesso di valutare una prova decisiva ai fini della pronunzia. In tal caso, però, al fine di consentire di verificare la correttezza della motivazione, va indicato specificamente nel ricorso per Cassazione quale sia l'atto che contiene la prova travisata o omessa. Il mezzo di prova che si assume travisato od omesso deve inoltre avere carattere di decisività. Diversamente, infatti, si chiederebbe al giudice di legittimità una rivalutazione complessiva delle prove che, come più volte detto, sconfinerebbe nel merito. [...] questa, dunque, è la prospettiva ermeneutica cui è tenuta questa Corte [...] » (così, persuasivamente, ex plurimis, Sez. 3, n. 23913 del 14/05/2014, C., Rv. 259196).
1.1.2. Quanto, rispettivamente, alla distinzione tra travisamento del fatto e travisamento della prova, ed alla nozione ed alle caratteristiche di quest'ultimo vizio, tra le numerosissime pronunzie rese dalla S.C. al riguardo, è sufficiente il richiamo ad alcune, che appaiono particolarmente significative. In tema di motivi di ricorso per cassazione, a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma primo, lett. e) ad opera dell'art. 8 della L. n. 46 del 2006, mentre non consentito dedurre il "travisamento del fatto”, stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, è, invece, consentito dedurre il vizio di "travisamento della prova", che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, 9
considerato che
, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano» (Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola e altri, Rv. 238215). «Il ricorso per cassazione che deduca il travisamento (e non soltanto l'erronea interpretazione) di una prova decisiva, ovvero l'omessa valutazione di circostanze decisive risultanti da atti specificamente indicati, impone di verificare l'eventuale esistenza di una palese e non controvertibile difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia inopinatamente tratto, ovvero di verificare l'esistenza della decisiva difformità, fermo restando il divieto di operare una diversa ricostruzione del fatto, quando si tratti di elementi privi di significato indiscutibilmente univoco» (Sez. 4, n. 14732 del 01/03/2011, Molinario, Rv. 20133); e «Il vizio del travisamento della prova è ravvisabile solo se l'errore accertato sia idonea a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale / probatorio» (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio e altri, Rv. 258774). Con particolare riferimento, al travisamento della prova dichiarativa, «il giudice di legittimità deve limitarsi a verificare se il senso probatorio, attribuito dal ricorrente in contrasto con quello eletto nel provvedimento impugnato, presenti una verosimiglianza non immediatamente smentibile e non imponga, per il suo apprezzamento, ulteriori valutazioni in relazione al contenuto complessivo dell'esame del dichiarante» (Sez. 6, n. 18491 del 24/02/2010, Nuzzo Piscitelli e altri, Rv. 246916); tale vizio «per essere deducibile in sede di legittimità, deve avere un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto ed è pertanto da escludere che integri il suddetto vizio un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima» (Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, Maggio, Rv. 255087). In conseguenza di quanto detto, il travisamento della prova, in genere, sussiste nel caso di assunzione di una prova inesistente o quando il risultato probatorio sia diverso da quello reale in termini di "evidente incontestabilità">> (Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Maggio, Rv.255087). Fermo restando che «a seguito della modifica apportata all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. dalla I. n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito» (Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 10 253099) e che «è inammissibile il motivo di ricorso che sottopone al giudice di legittimità atti processuali per verificare l'adeguatezza dell'apprezzamento probatorio ad essi relativo compiuto dal giudice di merito ed ottenerne una diversa valutazione, perché lo stesso costituisce censura non riconducibile alle tipologie di vizi della motivazione tassativamente indicate dalla legge» (Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Miccichè, Rv. 262948).
1.2. Ebbene, così richiamati i principi di cui occorre fare applicazione, risulta evidente, dal confronto tra i motivi di ricorso, il testo della sentenza impugnata, i motivi di appello e il contenuto della sentenza di primo grado, che nessuno dei dedotti vizi logici presenta, né considerato in sé isolatamente né nel complesso istruttorio, carattere di macroscopica evidenza e decisività. Siano sufficienti, al riguardo, le seguenti, sintetiche, considerazioni. Quanto ai ricorsi di entrambi gli imputati su temi sovrapponibili: del tutto generica la contestazione di insufficienza probatoria;
mera replica di doglianze di merito già analiticamente esaminate dalla Corte di appello quella afferente la dedotta insussistenza del nesso di causalità tra le condotte addebitabili ai ricorrenti, da un lato, e la morte di CE LA e le lesioni a RI OF LA e a EN DO, dall'altro; meramente apodittica l'asserita interruzione del nesso causale per effetto della presenza nell'abitacolo della vettura del coimputato AR di un cagnolino, elemento di fatto, peraltro, non trascurato né dal giudice di appello (pp.
9-10 della sentenza) né da quello di primo grado (pp. 17, 32, 33, 42 e 56 della sentenza); afferenti ad apprezzamenti di merito non censurabili in questa sede, in quanto sorretti da adeguata motivazione, le doglianze a proposito della non concessione delle attenuanti generiche e della pretesa eccessiva severità del trattamento sanzionatorio, peraltro di fronte ad una vicenda all'evidenza gravissima. Quanto al motivo di ricorso che si riferisce esclusivamente alla posizione di AL (capo C) a proposito dell'asserita insussistenza dell'elemento soggettivo in relazione al delitto di omissione di soccorso, si rileva che la Corte di appello (pp. 6 e 15) ed il Tribunale (p. 70 della sentenza) hanno, con motivazione adeguata ed esente da vizi logici, spiegato il perché si è ritenuta la sussistenza, dal punto di vista sia soggettivo che oggettivo, dell'illecito in questione.
2. A differente conclusione deve giungersi con riguardo alla ulteriore doglianza, in diritto, avanzata da entrambe le difese, sia pure con argomenti non coincidenti. Infatti, l'esigenza di garanzia, peraltro sostanzialmente condivisa dal Procuratore generale, che ha, infatti, concluso per l'annullamento con rinvio, limitatamente al capo B) (omicidio colposo), per assorbimento nel capo A) (gara 11 и in velocità da cui consegua la morte di una o più persone), di non duplicare l'addebito di avere cagionato la morte di CE LA, oltre che le lesioni a RI OF LA e a EN DO, può e deve trovare adeguata composizione nei termini che di seguito si precisano. Deve premettersi che l'esatta qualificazione giuridica del fatto, anche ove non fosse dedotta nel ricorso, va sempre vagliata dalla Corte di Cassazione (v., ex plurimis, Sez. 1, n. 13387 del 16/05/2013, Rossi, Rv. 259730; Sez. 2, n. 45583 del 15/11/2005, De Juli, Rv. 232773) Ciò posto, la portata del principio compendiato nel noto brocardo del divieto del bis in idem è espressione di un cardine generale di civiltà dell'ordinamento processuale penale che trova espressione positiva non soltanto nel divieto di un secondo giudizio (art. 649 cod. proc. pen.) ma anche nelle norme poste per disciplinare i conflitti positivi di competenza (art. 28 e ss. cod. proc. pen.) e l'ipotesi di una pluralità di sentenze per il medesimo fatto (art. 669 cod. proc. pen.) (in tale senso, Sez. 1, n. 27834 del 01/03/2013, Carvelli, Rv. 255701; Sez. 6, n. 1892 del 18/11/2014, dep. 2015, Fontana, Rv. 230760); va precisato che a livello di diritto penale sostanziale analoga esigenza di garanzia è espressa dalle norme variamente invocate dai ricorrenti (artt. 84 e 15 cod. pen.), che definiscono il reato complesso e che consacrano i tradizionali principi di specialità e di assorbimento (o di consunzione), esplicativi della necessità, avvertita da un moderno ordinamento democratico, di non addebitare all'imputato più volte lo stesso fatto storico, purché esso sia il momento di emersione di una unica contrapposizione cosciente e consapevole (ergo: colpevole) dell'individuo alle regole che disciplinano la vita dei consociati: si tratta del c.d. "ne bis in idem : sostanziale", che però, come noto (cfr. sul punto la parte motiva di Sez. 4, n. 46441 del 03/10/2012, Cioni, Rv. 253839), ha una portata meno forte di quello processuale, con esso esprimendosi solo una linea di tendenza dell'ordinamento. Il momento di sintesi, di cui è espressione l'art. 84 cod. pen., dell'esigenza di non addebitare, in buona sostanza, lo stesso fatto per due volte all'imputato non è disciplinato, però, da regole predeterminate, assolute ed astratte, ma dipende dal concreto atteggiarsi delle contestazioni elevate dal Pubblico Ministero, ben potendo accadere che una determinata "vicenda di vita" si atteggi nella modulazione delle accuse da parte del titolare dell'azione penale talora ad elemento costitutivo dell'illecito, talaltra a semplice circostanza aggravante. E' quanto si osserva nel caso di specie, in cui, a ben vedere, la concreta contestazione analiticamente descritta al capo B) (omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale ex art. 589, commi 2 e 4, cod. pen., essendo contemporaneamente derivate anche lesioni) non è totalmente ed integralmente sovrapponibile alla condotta descritta al capo A) 12 (contestazione di gara di velocità non autorizzata cui consegua la morte di una o più persone: art.
9-ter, comma 2, d.lgs. n. 285 del 1992), poiché le due ipotesi, per come concretamente strutturate nel capo di accusa, presentano profili di specialità reciproca, tradizionalmente descritti in maniera figurativa mediante ricorso all'immagine dei cerchi (solo) parzialmente coincidenti. Infatti, la causazione della morte, elemento costitutivo dell'omicidio colposo, siccome evento della condotta, è al tempo stesso elemento costitutivo del reato di cui all'art.
9-ter, comma 2, d.lgs. n. 285 del 1992 cioè gara in velocità con morte di una o più persone come conseguenza della competizione, e che, secondo l'insegnamento della Corte di legittimità, da cui il Collegio non ha motivo per discostarsi e che, anzi, appare opportuno ribadire, ha natura di reato autonomo e non già di mera circostanza aggravante del reato di cui all'art.
9-ter, comma 1, del codice della strada (Sez. 4, n. 43832 del 16/05/2014, Spiga, Rv. 260600, che ha condivisibilmente precisato: che in favore della tesi dell'autonomia milita l'osservazione della rilevante sproporzione di pena detentiva prevista tra il comma 1 - da sei mesi ad un anno di reclusione ed il comma 2 da sei anni a dieci anni di reclusione con vistosa diversità - - sanzionatoria che trova razionale giustificazione nella rilevante differenza di disvalore dei fatti descritti dai due commi;
che il disvalore rischierebbe di essere annichilito se, considerata la morte come mera circostanza aggravante, fosse possibile l'applicazione delle miti pene del comma 1 in virtù dell'esito positivo del giudizio di comparazione con eventuali circostanze attenuanti;
che non depone contro tale interpretazione la mera circostanza "topografica" della successione tra commi in un unico articolo, poiché tale tecnica legislativa è stata adottata anche in altre ipotesi, quali ad esempio l'art. 449, comma 2, cod. pen., a proposito del disastro ferroviario o naufragio, considerato delitto autonomo rispetto al comma 1 disciplinante il disastro innominato, richiamandosi, ex plurimis, il precedente di Sez. 4, 26239 del 19/03/2013, Gharby e altri, Rv. 255698). Ma la gravissima violazione di regola cautelare consistita nel gareggiare in velocità non è la sola condotta imprudente e concausativa di morte e di lesioni che compare in entrambe le imputazioni, presentando il capo B) una specificità, di centrale rilievo, su cui ci si soffermerà, che lo rende non sovrapponibile in toto al capo A). Ciò posto, non potendosi e non dovendosi addebitare due volte la causazione di morte, oltre che di lesioni, da parte degli imputati, la soluzione da prescegliersi non è quella auspicata dai ricorrenti, cioè l'applicazione della norma del codice della strada, in quanto il reato di omicidio colposo, per come concretamente strutturato dal P.M. al capo B) nella vicenda in esame, con ipotesi 13 totalmente validata dal giudicante, non si esaurisce nelle medesime violazioni del codice della strada costituenti l'in sé della condotta di cui al capo A) ma si sviluppa attraverso una violazione di precetto, al contempo generico e specifico, ultronea rispetto alla condotta contestata al capo A), consistita nel non rallentare al momento dell'ingresso in galleria» in cui è avvenuto il tamponamento, violazione che è risultata immediatamente e direttamente causativa delle gravissime conseguenze di cui si è detto. Infatti, sia la sentenza di appello che quella di primo grado si soffermano sulla rilevanza causale dell'ingresso in galleria di AR, istigato dagli altri due, alla velocità di non meno di 150 km/h, con conseguente impossibilità temporanea per l'occhio umano, repentinamente passato dalla luce piena al buio, di vedere eventuali ostacoli. Del resto, la pericolosissima partecipazione ad una gara in velocità non autorizzata costituisce al tempo stesso reato ex art.
9-ter, comma 1, d.lgs. n. 285 del 1992 e modalità esecutiva, non costituente tuttavia né l'unica causale né la causale direttamente determinante, dell'omicidio colposo. In definitiva, non può nel caso di specie ritenersi assorbito il capo B) di omicidio colposo nel capo A), come richiesto dal P.G. e dalle difese, poiché le due condotte concretamente contestate ed accertate non sono sovrapponibili, presentando quella descritta al capo B) la peculiarità specializzante, di assoluta centralità nella catena causale, del non avere l'autore materiale del tamponamento, cioè NG TO AR, con la cooperazione degli odierni ricorrenti, nei termini fattuali ricostruiti nelle sentenze di merito, rallentato la folle andatura al momento dell'ingresso in galleria, così perdendo, come congruamente spiegato nelle sentenze di merito, per effetto del rapidissimo alternarsi luce / buio, la possibilità di vedere e finendo in pochi attimi per tamponare la OT della povera mamma del piccolo CE, sino a sbalzare l'auto contro la calotta della gallerie e a farla accartocciare su se stessa;
con le tragiche conseguenze che si sono viste. Ma non potrebbe nemmeno operarsi in senso inverso, in quanto, ove si procedesse in tal senso, si lascerebbe ingiustamente impunita la pericolosissima condotta di chi partecipa ad una gara tra veicoli a motore non autorizzata su strada pubblica, fatto che, a ben vedere, è parte non essenziale della complessiva e più analitica condotta descritta sub B), in quanto nel caso concreto, così come da contestazione del P.M. e da ricostruzione dei giudici di merito, il clou del disvalore dell'omicidio e delle lesioni colpose si è realizzato nella seconda ed ultima parte della condotta, cioè nei tragici sviluppi della folle corsa poco prima della galleria "Spirito Santo" di Reggio Calabria e dentro la stessa. Del resto, il reato di gara in velocità di cui all'art.
9-ter, del codice della 14 и strada è doloso, mentre quello di cui all'art. 589 c.p. è colposo;
mediante il primo il legislatore mira a garantire la sicurezza della circolazione e dei trasporti, anche ma non esclusivamente sotto il profilo della integrità fisica e della vita degli utenti della strada, mentre il secondo tutela la vita;
il primo, infine, almeno con riferimento all'ipotesi di cui al comma 1, incrimina una mera condotta ed è di pericolo, mentre il secondo è chiaramente un illecito di danno e di evento. Riprova ne è, ove occorra, che ove mai gli imputati, in prossimità dell'imbocco del tunnel, avessero desistito dal persistere nelle rispettive gravi condotte, riducendo la velocità e cessando gli atti di esortazione reciproca, senza cagionare dunque né la morte di CE LA né le lesioni alle due donne, nessuno dubiterebbe che gli stessi avrebbero dovuto, comunque, rispondere di partecipazione a gara in velocità ex art.
9-ter, comma 1, d.lgs. n. 285 del 1992. In definitiva, l'avere il Pubblico Ministero costruito un capo ricalcando in larghissima parte l'altro, seppure senza identità assoluta tra le accuse sub A) e sub B), ha creato un'aporia, cui dovrà porre rimedio il giudice del rinvio, che dovrà determinare la sanzione da applicarsi a IO AC ed a US AL, tenuto conto di tutti i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., per la sussistente violazione da parte di entrambi dell'art.
9-ter, comma 1, d.lgs. n. 285 del 1992, così riqualificata dalla Corte la condotta descritta al capo A).
3. Dalle considerazioni svolte discende la statuizione in dispositivo. Il giudice del rinvio dovrà anche determinare il regolamento delle spese tra le parti anche per questo giudizio.
P.Q.M.
Qualificato il reato di cui al capo A) dell'imputazione come ipotesi prevista dall'art.
9-ter, primo comma, del codice della strada, annulla la sentenza impugnata limitatamente a tale capo e rinvia per la determinazione della pena al riguardo alla Corte d'Appello di Reggio Calabria. Rigetta nel resto i ricorsi. Demanda al giudice in sede di rinvio il regolamento delle spese tra le parti anche per questo giudizio. Così deciso il 14/01/2016. SUPREMA estensoreIl Consigliere Il Presidente NOIZYS Daniele Canci Vincenzo Romis мошо 15 CORTE SUFREMA DI CASSAZIONE FV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 21 APR. 2016 BIL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dr sko Riahriella Lamelza;