Cass. pen., sez. III, sentenza 20/02/2001, n. 20362
CASS
Sentenza 20 febbraio 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

In tema di procedimento di riesame delle misure cautelari personali la formazione del giudicato cautelare, conseguente all'ordinanza di inammissibilità per rinuncia proposta dall'avente diritto e non impugnata per cassazione, priva di ogni rilevanza il vizio del procedimento di riesame determinato dall'intempestiva trasmissione degli atti, atteso che tale trasmissione non è fine a se stessa, ma ha funzione strumentale rispetto alla decisione.

La richiesta di riesame, attesa la sua natura di mezzo di impugnazione, è soggetta alla possibilità di rinuncia da parte dell'avente diritto mediante dichiarazione resa anche all'udienza prima dell'inizio della discussione, con la conseguenza che la dichiarazione di inammissibilità del gravame per intervenuta rinuncia produce l'effetto di giudicato cautelare sulla misura applicata.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 20/02/2001, n. 20362
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20362
    Data del deposito : 20 febbraio 2001

    Testo completo