Sentenza 29 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/03/2003, n. 4847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4847 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2003 |
Testo completo
Aula 'B' O LL 4 O 7 B .3 F O LA CORTE SUN04 847 /03 N E 1, IC BACOBBLICA ITALIANA 2 O IV G E IN NON L .N T {IS DYCASSAZIONE Oggatto Resousa hilita fer SEZIONE TERZA CIVILE отвена молшкен jove di tesobe Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Баниел Dott. Vincenzo CARBONE Presidente R.G.N. 2271/02 - Cron. logos Dott. Ernesto LUPO - Rel. Consigliere Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere Rep. Dott. Antonio SEGRETO - Consigliere ua.31/01/03 Dott. Alfonso AMATUCCI MILLConsigliere C.C. ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: PROVINCIALE DI NAPOLI, in persona del AMMINISTRAZIONE Presidente p.t. della Giunta Provinciale Prof. Amato Lamberti, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TIEPOLO 21, presso lo studio dell'avvocato BRUNELLO MILETO, difesa dagli avvocati ALDO DI FALCO, SERENA LOVERO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
MAISTO CIRO, domiciliato in ROMA VIA elettivamente CAFFARELLETTA 5, presso Lo studio CAIAZZO, DELLA difeso dall'avvocato FELICE CACACE, giusta delega in2003 267 atti;
-1-
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1624/01 del Giudice di pace di PORTICI, Cresea 1 08/01/01 e depositata il 03/05/01 (R.G. 1993/00); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 31/01/03 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO: udito l'Avvocato Brunello MILETO (per delega Avv. Aldo DI FALCO); letto le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA, confermate in Camera di Consiglio dal P.M. Dott. Maurizio VELARDI, che ha chiesto si dichiari l'inammissibilità del ricorso. न -2- La Corte Premesso che CI ST ha convenuto davanti al Conciliatore di Ercolano l'Amministrazione provinciale di Napoli, chiedendo di essere risarcito dei danni subiti dal suo ciclomotore che, il 15 luglio 1994, in Ercolano, sulla via provinciale B. Cozzolino, era finilo in una buca non transennata e non segnalata;
Premesso che, costituitasi la parte convenuta, il Giudice di pace di PO, subentrato ex lege al Conciliatore adito, ha condannato la Amministrazione provinciale di Napoli al risarcimento dei danni, liquidati in L.400.000, oltre interessi e spese processuali:
Considerato che
l'Amministrazione provinciale di Napoli ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi, ai quali ha resistito con controricorso CI ST, e che ambedue le parti hanno presentato inemoria;
л а р а к в Ritenuto che è infondata l'eccezione di tardività del ricorso per ར cassazione opposta dal ST in relazione alla notifica della sentenza impugnata effettuata il 19 huglio 2001, poiché tale notifica non è avvenuta al domicilio eletto dalla Provincia nella procura rilasciata all'avv. Donato Minicozzi a margine della comparsa di costituzione davanti al Giudice di pace di PO (prodotta, peraltro, soltanto in allegato alla memoria presentata a seguito delle conclusioni del P.M.), procura che è sostitutiva di quella rilasciata in precedenza dalla Provincia all'avv. Vincenzo Di Palma, nell'atto di costituituzione davanti al Conciliatore di Ercolano;
Considerato che
il ricorso per cassazione è ammissibile in quanto proposto avverso una sentenza del giudice di pace che, in relazione al valore della causa, è di equità (art. 113, secondo comma, c.p.c.); 1
Ritenuto che
il primo motivo di ricorso con cui si deduce - "violazione e falsa applicazione di norme di diritto art.360 n.3c.p.c. in -è inammissibile, perché, secondo l'orientamento relazione all'art.2051 c.c. di questa Corte (pacifico dopo la sentenza delle Sez. nn. 15 ottobre 1999 n.716), le sentenze di equità del giudice di pace sono censurabili davanti a questa Corte, oltre che per motivi processuali, solo per violazione di norme costituzionali o comunitarie, di rango superiore alle norme ordinarie, tra le quali non rientra l'art.2051 c.c.; Ritenuto che il secondo motivo del ricorso - con cui si deduce "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, nonché violazione dell'art.1227 c.c." in ordine alla sussistenza della situazione di pericolo occulto (c.d. insidia o trabocchetto) -- è manifestamente infondato, perché la sentenza impugnata ha motivato sul fatto che la buca sul manto stradale si trovava su una strada ove "non vi era illuminazione, non vi era alcuna segnalazione, né transenne" e che, essendo l'incidente avvenuto di notte (ore 22,30) in una strada buia, sussisteva una situazione di pericolo occulto. sia nell'elemento obiettivo della non visibilità che in quello soggettivo della imprevedibilità:
Ritenuto che
, pertanto, il ricorso dell'Amministrazione provinciale va rigettato e che la parte ricorrente va condannata a pagare al resistente le spese del giudizio di cassazione:
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a pagare al resistente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 600, di cui Euro 500 per onorari e Euro 100 per spese. Così deciso a Roma il 31 gennaio 2003. 2 Il Relatore-Estensore Егини тра 11 Presidente IL CANCELLIERE CI Dotisse Maria Aiello Depositata in Cancelleria oggi,23.03.03 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Alelto 3