Sentenza 22 settembre 2010
Massime • 1
Il termine di impugnazione delle sentenze di non luogo a procedere, pronunciate all'esito dell'udienza preliminare, relativamente alle quali il G.u.p. abbia fissato per il deposito della motivazione, ai sensi dell'art. 544, comma terzo, cod. proc. pen., un termine più ampio di quello ordinario (pari a trenta giorni, ai sensi dell'art. 424, comma quarto, cod. proc. pen.), è quello di quarantacinque giorni stabilito dall'art. 585, comma primo, lett. c), cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/09/2010, n. 38571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38571 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente - del 22/09/2010
Dott. BRUSCO Carlo G. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - N. 1118
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - N. 6217/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Ancona;
avverso la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in data 14 ottobre 2009 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Macerata, nei confronti di:
1) NI IO nato a [...] il [...];
2) GO LA nato a [...] il [...];
- udita la relazione del Consigliere dott. BRUSCO Carlo;
- sentite le conclusioni del pubblico ministero, in persona del S. Procuratore Generale dott. GIALANELLA Antonio che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
- udito il difensore di fiducia dell'imputato GO LA avv. VILLA Piergiorgio, in sostituzione dell'avv. GIULIANELLI Giancarlo, che ha concluso per l'inammissibilità e, in subordine, per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1) Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Macerata dichiarava non luogo a procedere nei confronti di NI ZI e GO LA, perché il fatto non sussiste, in ordine al reato di omicidio colposo in danno di TO OTTORINO.
Si riferisce nella sentenza che il 7 aprile 2006, verso le ore 16,30, il predetto TO era stato trasportato in ambulanza presso il pronto soccorso dell'ospedale di Macerata in quanto accusava forti dolori all'addome. Malgrado il paziente continuasse a lamentarsi per circa un'ora non gli veniva prestata alcuna assistenza e alle ore 18 decedeva.
L'evento veniva attribuito a GO, infermiere, che aveva attribuito al paziente il codice giallo e che non aveva seguito l'evolversi della situazione patologica del paziente via via deterioratasi e a NI, medico del pronto soccorso che, dopo circa un'ora dal ricovero, si era limitato a prescrivere un analgesico.
Il Giudice ha ritenuto, in base alla consulenza tecnica del pubblico ministero e alla perizia svolta nell'udienza preliminare, che la causa del decesso fosse da ricondurre ad un infarto del miocardio e che la condotta dei due imputati fosse stata negligente (quella dell'infermiere perché non aveva ricontrollato frequentemente le condizioni del paziente malgrado questi mostrasse segni di aggravamento;
quella del medico per aver tardato a visitare la persona limitandosi a prescrivere un analgesico) e ha ritenuto peraltro che, sotto il profilo del rapporto di causalità, che gli elementi acquisiti fossero "assolutamente insufficienti a sostenere l'accusa in giudizio" avendo, i periti, affermato che non vi era certezza che il decesso si sarebbe verificato anche se "fosse stato eseguito un ottimale percorso diagnostico terapeutico". 2) Avverso l'anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Ancona chiedendone l'annullamento e deducendo il vizio erronea applicazione della legge penale nonché la mancanza di motivazione sull'esistenza del rapporto di causalità.
Il ricorrente sottolinea come, dalla motivazione della sentenza impugnata, appaia del tutto inesplorato il tema riguardante se un idoneo e tempestivo intervento avrebbe potuto ridurre le conseguenze dell'insulto cardiaco. In secondo luogo il giudizio controfattuale è stato condotto tenendo conto in modo assolutamente generico dei dati relativi all'età, alle condizioni fisiche del paziente e allo stato del miocardio e senza verificare se le condizioni specifiche del paziente fossero tali da giustificare il giudizio espresso. Si evidenzia poi nel ricorso come difetti nella sentenza una valutazione prognostica sulle possibili evoluzioni della situazione nel dibattimento in esito agli approfondimenti che tale sede consente.
Entrambi gli imputati hanno depositato memorie con le quali eccepiscono la tardività dell'impugnazione proposta dal Procuratore generale e ne chiedono la dichiarazione di inammissibilità. NI chiede anche che il ricorso venga dichiarato inammissibile, o rigettato, nel merito.
3) Occorre esaminare preliminarmente l'eccezione di inammissibilità, per tardività, dell'impugnazione proposta dal Procuratore generale. Va premesso che la sentenza oggetto dell'impugnazione è stata pronunziata il 14 ottobre 2009 e il giudice ha indicato come termine per il deposito della motivazione il 10 novembre 2009. La motivazione della sentenza è stata poi depositata il 7 novembre 2009 e l'avviso del deposito è stato comunicato a Procuratore generale il 17 novembre 2009 (è lo stesso Procuratore generale ad affermarlo nell'atto di impugnazione).
Poiché il ricorso è stato depositato il 12 dicembre 2009 secondo gli esponenti sarebbe stato tardivamente proposto perché il deposito dell'impugnazione è avvenuto quando erano già decorsi i termini previsti, per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio, dall'art. 585 c.p.p., comma 1, lett. a) non essendo applicabili, a questi procedimenti, i maggiori termini previsti dalle lett. b) e c) del medesimo articolo (in particolare quello previsto da quest'ultima lettera perché, nel caso in esame, il giudice ha indicato un termine superiore a quello ordinario per il deposito della sentenza).
Non ignora la Corte che quella prospettata è la tesi costantemente seguita dalla giurisprudenza di legittimità che, proprio con riferimento alla sentenza di non luogo a procedere in esito all'udienza preliminare, ha più volte affermato che il termine per l'impugnazione di questa sentenza è sempre di quindici giorni anche se il giudice ha irritualmente fissato un termine più ampio per il deposito della sentenza (v. Cass., sez. 6, 7 maggio 2008 n. 21520, Formisano, rv. 240076; 11 ottobre 2007 n. 43609, Lancella, rv. 238156 nonché - con riferimento al termine per impugnare la sentenza di n.l.p in sede di appello previsto dall'art. 428 c.p.p. prima che venisse modificato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 4 - 28 novembre 2002 n. 1798, Vidoni, rv. 223281). Il fondamento di questa tesi prende le mosse dalla circostanza che l'art. 424 c.p.p. non prevede una facoltà per il giudice, analoga a quella prevista dall'art. 544 c.p.p., comma 3, di fissare un termine diverso da quello legale per il deposito della sentenza. Questo collegio ritiene che questa tesi non sia condivisibile. Il mancato richiamo, nell'art. 424, della disciplina dell'art. 544 è privo di rilievo perché la disciplina prevista dall'art. 585 già citato si applica sia alle sentenze pronunziate in dibattimento che a quelle in esito alla camera di consiglio e quindi ha carattere di disciplina generale idonea a ricomprendere le ipotesi che non hanno una disciplina specifica. Va ancora premesso che alcun problema si pone per quanto riguarda i casi previsti dal comma 1, lett. b) perché la disciplina relativa al caso, fisiologico, del deposito nei termini della sentenza pronunziata in camera di consiglio è contenuta nella lett. a).
Il problema si pone invece con riferimento alla possibilità per il giudice che pronunci una sentenza all'esito di un'udienza tenuta in camera di consiglio di indicare un termine più lungo di quello ordinario e, conseguentemente, di applicare a questi procedimenti il termine per impugnare previsto dall'art. 585, lett. c). Anche in questo caso la tesi che esclude questa possibilità si fonda su un argomento formale: il richiamo espresso che l'art. 544 c.p.p., comma 3, lett. c). Da questo richiamo si è tratta la conclusione che non possa questa disciplina applicarsi alle sentenze pronunziate in camera di consiglio.
Ma l'argomento non sembra decisivo. Il richiamo dell'art. 585 è infatti riferito ad una norma (l'art. 544, comma 3) che, pur inserita nella parte del giudizio, non contiene alcuno specifico riferimento al giudizio (ed anzi ha una formulazione di carattere generale) e non disciplina la materia relativa ai termini del deposito delle sentenze con modalità incompatibili con quelle della camera di consiglio o che comunque possa comportare difficoltà di adattamento a questa disciplina.
Esclusa dunque ogni incompatibilità formale - tra la tesi respinta dalla giurisprudenza di legittimità e le norme in precedenza indicate - a sostegno dell'applicabilità della disciplina prevista dall'art. 544, comma 3 deve richiamarsi la evidente identità di ratio: non esiste alcuna ragione di carattere logico che sia idonea a fondare una diversità di disciplina tra il caso della sentenza dibattimentale e la sentenza pronunziata all'esito dell'udienza preliminare.
Tutti i presupposti previsti dall'art. 544, 3 comma (particolare complessità della motivazione per il numero delle parti o per il numero e la gravità delle imputazioni) possono essere infatti presenti nei casi in cui l'udienza preliminare si concluda con la sentenza di non luogo a procedere che spesso può avere caratteristiche di complessità anche superiore rispetto alla sentenza dibattimentale.
In conclusione deve ritenersi che, nel caso in esame, fosse applicabile il termine previsto dall'art. 544, comma 3 e che dunque il ricorso proposto sia ammissibile.
4) Prima di affrontare i temi oggetto dell'impugnazione proposta è necessario svolgere alcune considerazioni sulla natura e sull'inquadramento sistematico della sentenza di non luogo a procedere pronunziata all'esito dell'udienza preliminare. È nota l'evoluzione legislativa verificatasi su questo tema negli anni successivi all'approvazione del nuovo codice di procedura penale. L'udienza preliminare nasce con funzione di filtro per evitare i dibattimenti inutili ma le maglie di questo filtro erano originariamente così larghe che in realtà nella prima versione del nuovo codice di rito - con la previsione che la sentenza di non luogo a procedere doveva essere pronunziata "quando risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso" ecc. - questa funzione non poteva essere convenientemente svolta;
con la singolare anomalia che la sentenza di n.l.p. doveva ritenersi preclusa quando era invece ammessa l'archiviazione perché questa sentenza era consentita solo quando era evidente l'innocenza dell'imputato;
evidenza che non era (e non è) richiesta per l'archiviazione. La situazione cambia con l'approvazione della L. 8 aprile 1993, n.105 il cui art. 1 elimina l'aggettivo "evidente" con ciò
introducendo una diversa regola di giudizio che rende maggiormente efficace la funzione di filtro che, dopo la modifica, non rimane ancorata a quel vincolo così rigido consentendo la conclusione liberatoria da responsabilità nell'udienza preliminare anche nel caso in cui non esista quell'evidenza dell'innocenza richiesta dalla precedente normativa.
Passando ai mutamenti normativi successivi può osservarsi che, pur in un profondo mutamento della struttura e della disciplina dell'udienza preliminare (soprattutto con l'ampliamento dei poteri istruttori del giudice: si veda in particolare la modifica dell'art. 422) la L. 16 dicembre 1999, n. 479, all'art. 23, comma 1, che modifica l'art. 425 c.p.p., non muta sostanzialmente la regola di giudizio finale dell'udienza preliminare;
la sentenza di non luogo a procedere deve essere pronunziata, in buona sostanza, in presenza dei medesimi presupposti previsti dopo l'entrata in vigore della L. n.105 del 1993. 5) All'esito di queste profonde modificazioni non può peraltro ritenersi - pur essendo parzialmente mutata la regola di giudizio - che l'udienza preliminare abbia subito una modifica della sua originaria natura che era e resta (prevalentemente) di natura processuale e non di merito.
È vero che le modifiche riassuntivamente riportate hanno connotato l'udienza preliminare di aspetti maggiormente attinenti al merito dell'azione penale - in particolare per l'ampliamento dei poteri officiosi relativi alla prova (il vecchio testo della rubrica dell'art. 422 c.p.p. parlava di sommarie informazioni;
adesso si parla di integrazione probatoria) - ma è altrettanto vero che identico è rimasto lo scopo cui l'udienza preliminare è preordinata: evitare i dibattimenti inutili, non accertare se l'imputato è colpevole o innocente. E dunque i più ampi spazi per l'integrazione probatoria devono essere esercitati non per anticipare l'esito del dibattimento ma per verificare la sua inutilità. Non è ovviamente irrilevante se, all'udienza preliminare, emergano prove che, in dibattimento, potrebbero ragionevolmente condurre all'assoluzione dell'imputato ma la sentenza di non luogo a procedere deve essere, dal giudice dell'udienza preliminare, pronunziata solo se ed in quanto questa situazione di innocenza sia ritenuta non superabile in dibattimento dall'acquisizione di nuove prove o da una diversa e possibile rivalutazione degli elementi di prova già acquisiti. Insomma il quadro probatorio e valutativo delineatosi all'udienza preliminare deve essere ragionevolmente ritenuto immutabile.
Non si tratta quindi di accettare o richiedere uno standard probatorio meno rigoroso ma di verificare la possibilità di una evoluzione del quadro probatorio: in questo senso va intesa la qualificazione, sostanzialmente da tutti condivisa, come sentenza di natura processuale della sentenza di n.l.p..
Il giudice dell'udienza preliminare ha dunque il potere di pronunziare la sentenza di non luogo a procedere - oltre che nei casi nei quali esista già la prova indiscussa dell'innocenza o appaia evidente l'inconferenza degli elementi di accusa - non quando effettui un giudizio prognostico in esito al quale pervenga ad una valutazione di innocenza dell'imputato ma in tutti quei casi nei quali, fermo questo giudizio prognostico, non esista una prevedibile possibilità che il dibattimento possa invece condurre ad una diversa soluzione.
Non contrasta con questa ricostruzione il tenore del nuovo comma 3 dell'art. 425 c.p.p. che prevede la pronunzia della sentenza di n.l.p. "anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contradditori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio". La norma - che riecheggia la regola di giudizio prevista dall'art. 530 c.p.p. - conferma infatti quanto si è in precedenza espresso: il parametro non è l'innocenza ma l'impossibilità di sostenere l'accusa in giudizio.
L'insufficienza e la contraddittorietà degli elementi devono quindi avere caratteristiche tali da non poter essere ragionevolmente considerate superabili nel giudizio, la situazione deve essere cristallizzata e non deve poter essere considerata suscettibile di chiarimenti o sviluppi nel giudizio;
questo giudizio prognostico vale sia per l'ipotesi dell'insufficienza che per quella della contraddittorietà e queste caratteristiche legittimeranno la pronunzia della sentenza di n.l.p. - è opportuno ribadirlo - solo se non appariranno superabili nel giudizio. Valutazione che il gup può adottare, nel caso di incompletezza delle indagini preliminari, dopo l'adozione delle misure integrative delle indagini oggi previste dall'art. 421 bis c.p.p.. In conclusione, a meno che ci si trovi in presenza di elementi palesemente insufficienti per sostenere l'accusa in giudizio per l'esistenza di prove positive di innocenza o per la manifesta inconsistenza di quelle di colpevolezza, la sentenza di non luogo a procedere non è consentita quando l'insufficienza o contraddittorietà degli elementi acquisiti siano superabili in dibattimento. Come è stato affermato in dottrina "sfuggono all'epilogo risolutivo i casi nei quali, pur rilevando incertezze, la parziale consistenza del panorama d'accusa è suscettibile di essere migliorata al dibattimento".
Quello indicato è del resto l'orientamento, oltre che della prevalente dottrina, della giurisprudenza di legittimità che, dopo la riforma del 1999, ha ribadito i principi indicati (si vedano in questo senso Cass., sez. 6, 16 novembre 2001 n. 42275, Acampora, rv. 221303; 6 aprile 2000 n. 1662, Pacifico, rv. 220751). In precedenza peraltro questi principi erano stati riaffermati anche dalla Corte costituzionale;
si veda la sentenza 15 marzo 1996 n. 71 che così si esprimeva su questo punto: "l'apprezzamento del merito che il giudice è chiamato a compiere all'esito della udienza preliminare non si sviluppa, infatti, secondo un canone, sia pur prognostico, di colpevolezza o di innocenza, ma si incentra sulla ben diversa prospettiva di delibare se, nel caso di specie, risulti o meno necessario dare ingresso alla successiva fase del dibattimento:
la sentenza di non luogo a procedere, dunque, era e resta, anche dopo le modifiche subite dall'art. 425 c.p.p., una sentenza di tipo processuale, destinata null'altro che a paralizzare la domanda di giudizio formulata dal pubblico ministero".
Dopo l'entrata in vigore della L. n. 479 del 1999 (ma anche della L. n. 387 del 2000 in tema di indagini difensive) il giudice delle leggi ha sottolineato come la decisione in esito all'udienza preliminare abbia sempre più acquisito caratteristiche di merito senza però perdere la connotazione prognostica che in precedenza la caratterizzava (si vedano, in tema di incompatibilità, le ordinanze 6 luglio 2001 n. 224 e 12 luglio 2002 n. 335; in particolare quest'ultima così si esprime: "il nuovo art. 425 del codice, in questo modo, chiama il giudice a una valutazione di merito sulla consistenza dell'accusa, consistente in una prognosi sulla sua possibilità di successo nella fase dibattimentale") mentre, più di recente, la Corte (v. ordinanza 9 marzo 2004 n. 90) ha ribadito la natura processuale dell'udienza preliminare.
E le sezioni unite di questa Corte (v. sentenza 29 maggio 2008 n. 25695, D'Eramo, rv. 239701), hanno ribadito che "la fondamentale regola di giudizio per la sentenza di non luogo a procedere, nonostante l'obiettivo arricchimento, qualitativo e quantitativo, dell'orizzonte cognitivo del giudice, resta tuttavia qualificata da una delibazione, di tipo prognostico, di sostenibilità dell'accusa in giudizio, con riferimento al maggior grado di probabilità logica e di successo della prospettazione accusatoria ed all'effettiva utilità della fase dibattimentale, priva quindi di effetti irrevocabili sul merito della controversia circa l'accertamento della colpevolezza o dell'innocenza dell'imputato, essendo essa revocabile nei casi e alle condizioni stabilite dagli artt. 434 e seg. c.p.p.". È stato autorevolmente obiettato a questa ricostruzione per un verso che questa impostazione richiederebbe che il giudice dell'udienza preliminare sia dotato di "poteri divinatori"; per altro verso che la soluzione vanificherebbe la funzione di "filtro delle imputazioni azzardate" e quindi la funzione deflattiva dell'udienza preliminare. Le preoccupazioni espresse con queste critiche sono condivisibili. È però da osservare che un altro rischio - contrapposto - è da evitare: quello di una duplicazione dei giudizi di merito di primo grado. Se la regola di giudizio dell'udienza preliminare è la stessa del giudizio di primo grado questa duplicazione si verifica con l'ulteriore negativa conseguenza di attribuire al rinvio a giudizio un connotato di presunzione di colpevolezza che è invece del tutto estraneo all'assetto processuale esistente. Come del resto è confermato anche dalla giurisprudenza di legittimità (v. ss. uu. sentenza 30 ottobre 2002 n. 39915, Vottari, rv. 222602) che ha escluso che il rinvio a giudizio precluda al giudice cautelare il riesame della gravità indiziaria).
Questa ricostruzione è poi avvalorata dalla circostanza che, ai fini dell'applicazione della norma transitoria contenuta nella L. n. 46 del 2006, art. 10, è stato escluso che la sentenza di n.l.p.
prevista dall'art. 428 c.p.p. possa essere considerata sentenza "di proscioglimento" (v., tra le altre, Cass., sez. 6, 9 aprile 2008 n. 16365, Roiati, rv. 239645; sez. 5, 24 ottobre 2007 n. 46800, Piscitelli, rv. 238883; sez. 1, 2 ottobre 2007 n. 40251, Scuto, rv. 238051; sez. 5, 21 settembre 2007 n. 39019, Nesci, rv. 238204). Se il fine deve essere quello di evitare i dibattimenti inutili, cioè quelli destinati ragionevolmente (il giudizio prognostico non può andare oltre) a concludersi con l'assoluzione dell'imputato il criterio dell'intangibilità del quadro probatorio e della non superabilità in dibattimento sembra dunque quello più idoneo a salvaguardare le contrapposte esigenze: evitare i dibattimenti inutili e non pregiudicare invece l'evoluzione di situazioni che immutabili non sono.
Per esemplificare: se i testimoni del fatto hanno reso dichiarazioni divergenti il giudice dell'udienza preliminare, anche se ritiene maggiormente attendibili quelli che hanno reso una versione favorevole all'imputato, non può pronunziare sentenza di n.l.p. se non può ragionevolmente escludere che in dibattimento l'esame dei testimoni porti ad un mutamento del quadro probatorio. E lo stesso dovrà avvenire nel caso di acquisizione di prove scientifiche con conclusioni controverse come si preciserà meglio più avanti. In conclusione: le innovazioni legislative ricordate hanno accentuato le caratteristiche di completezza dell'udienza preliminare e la natura di valutazione di merito del suo esito conclusivo. Senza però incrinare la valutazione solo prognostica di tale esito diretto ad evitare i dibattimenti superflui ma non quelli che, in astratto, potrebbero risolversi in modo diverso da quello dell'udienza preliminare.
6) L'esame della sentenza impugnata dimostra che il giudice di merito non si è attenuto ai principi indicati e che deve dunque ritenersi fondato il motivo di ricorso nella parte in cui si riferisce alla non corretta applicazione della regola di giudizio che deve essere adottata all'esito dell'udienza preliminare.
Non è in discussione, nel presente processo, l'esistenza della colpa degli imputati ravvisata, dal giudice dell'udienza preliminare, nella tardività, insufficienza e inidoneità degli interventi terapeutici praticati al paziente. Il problema riguarda invece il tema del rapporto di causalità avendo ritenuto, il giudice di merito, che non potesse ritenersi accertato che gli interventi terapeutici tempestivi e corretti avrebbero salvato la vita del paziente.
Il primo rilievo da compiere sul tema della causalità è quello che riguarda l'ipotesi, formulata dal ricorrente secondo cui, se tempestivamente affrontata, la patologia le conseguenze avrebbero potuto essere meno gravi.
Il rapporto causale, sia nella causalità commissiva che in quella omissiva, va infatti riferito non solo al verificarsi dell'evento prodottosi ma anche in relazione alla natura e ai tempi dell'offesa nel senso che dovrà riconoscersi il rapporto in questione non solo nei casi in cui sia provato che l'intervento doveroso omesso (o quello corretto in luogo di quello compiuto nella causalità commissiva) avrebbe evitato il prodursi dell'evento in concreto verificatosi, o ne avrebbe cagionato uno di intensità lesiva inferiore, ma altresì nei casi in cui sia provato che l'evento si sarebbe verificato in tempi significativamente (non minuti od ore) più lontani ovvero ancora quando, alla condotta colposa omissiva o commissiva, sia ricollegabile un'accelerazione dei tempi di latenza di una malattia provocata da altra causa (o che non sia possibile ricollegare eziologicamente alla condotta in questione). Questa indagine è stata completamente omessa dal giudice nella sentenza impugnata.
V'è poi da rilevare che la sentenza impugnata ha richiamato i pareri degli esperti che fanno riferimento ad un criterio di certezza (v. p. 5) piuttosto che al criterio di probabilità logica - al fine di pervenire ad una valutazione che deve essere espressa in termini di elevata credibilità razionale cui hanno fatto riferimento le sezioni unite di questa Corte nella sentenza 10 luglio 2002 n. 30328, Franzese - limitandosi ad enunciare i criteri di riferimento (età, stato di salute del paziente, gravità della patologia) senza però spiegare come questi criteri fossero idonei ad influire sul giudizio di probabilità logica.
Il giudice dell'udienza preliminare ha quindi sostanzialmente eluso i problemi indicati e in particolare la natura apodittica delle risposte date non ha consentito di fornire una risposta inequivocabile al quesito se le valutazioni del consulente tecnico del pubblico ministero e dei periti costituissero un punto di arrivo immodificabile ovvero se ulteriori accertamenti da eseguire in dibattimento avrebbero potuto fornire ricostruzioni alternative e risposte diverse ai quesiti proposti.
A fronte di risposte problematiche fornite dagli esperti nella fase delle indagini preliminari e nell'udienza preliminare il giudice può definire il processo solo se dispone di dati scientifici inequivocabili per fondare la tesi condivisa (per es. studi scientifici condivisi dalla comunità scientifica nazionale o internazionale;
ricerche scientifiche che abbiano trovate conferme indiscutibili o comunque non siano state oggetto di serie e motivate critiche nella comunità scientifica di riferimento) ovvero la diversa tesi sì a stata contrastata in modo inequivoco e definitivo. Se invece permane una situazione di incertezza che non appaia insuperabile il giudice non può troncare l'accertamento della eventuale responsabilità facendo esclusivo riferimento alla tesi che ritiene maggiormente condivisibile senza univoci supporti scientifici di conferma che dimostrino la palese erroneità della tesi contraria e dunque l'inutilità del dibattimento.
Deve dunque ritenersi erronea la regola di giudizio utilizzata dal giudice dell'udienza preliminare che sembra riecheggiare quella del giudizio di merito.
11) In virtù delle considerazioni esposte la sentenza impugnata deve quindi essere annullata - per violazione della regola di giudizio per la sentenza di non luogo a procedere - con rinvio al Tribunale cui appartiene il giudice per l'udienza preliminare che ha emesso la sentenza impugnata.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione 4^ penale, annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Macerata. Così deciso in Roma, il 22 settembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2010