Sentenza 24 ottobre 2007
Massime • 1
La disciplina transitoria di cui all'art. 10 della legge n. 46 del 2006 si applica solo alle sentenze di proscioglimento e non alle sentenze di non luogo a procedere, pronunciate ex art. 425 cod. proc. pen., all'esito dell'udienza preliminare, che sono, invece, regolate dall'art. 428 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 4 della legge n. 46 del 2006, il quale prevede come unico mezzo di impugnazione il ricorso per cassazione (cfr. ord. Corte cost. n. 4 del 2008).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/10/2007, n. 46800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46800 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato IG - Presidente - del 24/10/2007
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 1594
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI TOMASSI RI Stefania - Consigliere - N. 022979/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di COSENZA;
nei confronti di:
1) CI MA IE, N. IL 11/01/1957;
2) BR IG, N. IL 21/11/1945;
3) RI MA ROSARIA, N. IL 18/07/1940;
4) IO IO, N. IL 11/03/1943;
5) AP ES, N. IL 15/08/1958;
6) ME CA, N. IL 26/08/1965;
avverso SENTENZA del 01/06/2005 GIP TRIBUNALE di COSENZA;
Sentita la relazione del Consigliere Dott. SCALERÀ Vito;
Udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Dott. MARTUSCIELLO Vittorio, che chiede l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito l'avv. BELVEDERE Vincenzo, difensore degli imputati IO, AP e ME, che chiede il rigetto del ricorso del P.M.. OSSERVA
Con sentenza del 1 giugno 2005 il G.U.P. del Tribunale di Cosenza dichiarava non luogo a procedere ai sensi dell'art. 425 c.p.p., nei confronti di CI RI GA (segretario comunale di San Fili), BR IG (sindaco di San Fili) nonché RI RI IO, IO NI, AP CO e ME ME (consiglieri comunali) in ordine all'ipotesi di accusa loro contestata, che contemplava il falso della Delibera di Giunta 10 ottobre 2003, n. 152 bis, che aveva approvato il bando di gara per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica che risultava allestito circa un mese dopo, e cioè il 7 novembre 2003. Il GUP aveva ritenuto plausibili e ragionevoli le giustificazioni addotte degli indiziati, che avevano sostenuto la tesi di un errore materiale nell'attribuzione del numero di sequenza alla delibera, assumendo, quanto al bando, che lo stesso era stato approvato quando era allo stato di minuta informe, che solo successivamente era stata integrata e pubblicata.
Aggiungeva peraltro il giudice del merito, in guisa di argomento di chiusura, che non vi sarebbe stato motivo pere un falso così patente.
Il Pubblico Ministero di Cosenza proponeva appello, che la corte territoriale dichiarava inammissibile ai sensi dell'art. 591 c.p.p., e L. n. 46 del 2006, art. 10. Il P.M. proponeva allora ricorso per cassazione nel termine di 45 giorni previsto dell'art. 10, comma 3, citato, deducendo la manifesta illogicità della motivazione del GUP, che s'era acquietato a giustificazioni poco convincenti, non considerando che la Delibera n. 152 bis, era stata inviata ai gruppi consiliari dì minoranza e pubblicata all'albo pretorio del Comune il 7 novembre 2003, e cioè nella stessa data di adozione e pubblicazione del bando, di modo che ne era stato impedito il controllo da parte dell'opposizione ed era stata preclusa ai controinteressati la possibilità di eventuali ricorsi, il ricorso è inammissibile.
La disciplina transitoria di cui alla L. n. 46 del 2006, art. 10, si applica infatti solo alle sentenze di proscioglimento, e non anche a quelle di non luogo a procedere pronunciate ai sensi dell'art. 425 c.p.p., all'esito dell'udienza preliminare, che sono invece regolate dall'art. 428 c.p.p., come modificato della L. n. 46 del 2006, art.4, (Cass. Sez. 5, 18 aprile 2007, P.G. c/lanni; Sez. 1, 15 giugno 2007, Fonte;
Sez. 5, 9 luglio 2007, Troiani;
Sez. 5, 27 settembre 2007, Bleve). L'ordinanza della corte territoriale era palesemente errata per violazione di legge, con riferimento tanto all'art. 591 c.p.p., che era chiaramente inapplicabile al caso dì specie come risulta dal mero confronto del suo dettato che della L. n. 46 del 2006, art. 10, che si riferisce testualmente solo alle sentenze di proscioglimento, mentre per le sentenze di non luogo a procedere provvede specificamente l'art. 428 c.p.p., come modificato della L. n. 46 del 2006, art. 4, che prevede come unico mezzo di impugnazione delle sentenze di non luogo a procedere il ricorso per cassazione. La Corte di Catanzaro avrebbe dovuto allora applicare dell'art. 568 c.p.p., comma 5, qualificando l'impugnazione proposta dal P.M. come ricorso e trasmettendo gli atti a questa Corte.
Il Pubblico Ministero avrebbe perciò dovuto proporre ricorso avverso quell'ordinanza che era incorsa nel macroscopico errore di dichiarare l'inammissibilità dell'appello; segui invece nell'errore la corte di Catanzaro, trascurando il chiaro inequivocabile dettato dell'art. 428 c.p.p., come modificato dalla L. n. 46 del 2006.
P.Q.M.
La Corte:
Dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2007