Sentenza 26 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/07/2002, n. 11027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11027 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2002 |
Testo completo
1 1 020/02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 14027 /02 LA CORTE SHP Oggetto вунайский ECONDA IVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Presidente R.G.N. 2261/00 Rel. Consigliere Dott. Antonio VELLA 4369/00 - 28633 Consigliere Dott. Antonino ELEFANTE Cron. Rep. 2821 Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere- CORTE SOPREMA DI CASSAZIONE Consigliere- Dott. Carlo CIOFFI UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studie SENTENZA dal Sig. IL-SOLE 24 ORE ASS per diritti sul ricorso proposto da: 22 E 2002 PO DA, PO GA, PO AT, PO GI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA Q SELLA 41, presso lo studio dell'avvocato DIANA CANCELLERIA RULLI, difesi dall'avvocato PATRIZIA ORIOLI, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
BO GA, NI AN, NI MORENO;
- intimati -
- e sul 2° ricorso n° 04369/00 proposto da: 2002 NI AN, BO RI A, elettivamente 656 domiciliati in ROMA VIA GERMANICO 101, presso lo -1- studio dell'avvocato CARLO ROMEO, che li difende unitamente all'avvocato SILVANO ZANCHINI, giusta delega in atti;
controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
PO DA, PO GA, PO AT, PO GI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA Q SELLA 41, presso lo studio dell'avvocato DIANA RULLI, difesi dagli avvocati MARIA CHIARA GIARDINI, PATRIZIA ORIOLI, giusta delega in atti;
- controricorrenti al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 738/99 del Tribunale di PESARO, depositata il 23/07/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/04/02 dal Consigliere Dott. Antonio la Corte dipone la riunione deiVELLA;
Preliminarmente due ricorsi, separatamente proposti avverso la stessa sentenza udito l'Avvocato Carlo ROMEO, difensore del ontroricorrente e ricorrente incidentale che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale ed il rigetto di quello principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 1 Generale Dott. ROrio RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'inammissibilità del -2- ricorso incidentale. -3- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Çon atto notificato il 22 aprile 1988 SE LI e RO ON citarono,davan- ti al RE di Novafeltria, i coniugi IO NI e AB RS per la deter= minazione del confine tra un fondo di loro proprietà (riportato in catasto al mappale n.116 del foglio n.29) e un altro terreno (indicato nello stesso foglio 29 al mappale n.115) appartenente ai convenuti. Questi ultimi, costituitisi in giudizio, contestarono la pretesa, eccependone l'infonda= tezza, e, con domanda riconvenzionale, chiesero l'accertamento del loro acquisto per те usucapione della proprietà di porzioni di terreno intestate agli attori. Il RE dopo l'espletamento della prova testimoniale e il deposito di una consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza del 22 febbraio 1996, rigettò la domanda del LI e della ON, avendo ritenuto che la linea di confine tra i due fondi corrispondeva a quella già picchettata da tal geometra AL nell'anno 1996; e accolse, invece, la do- manda riconvenzionale, affermando che i convenuti avevano acquistato per usucapio- ne "le porzioni immobiliari intestate al LI e alla ON, costituite dalla parte della stradina di accesso al fabbricato NI, che deborda sul mappale n.116 degli attori,per il piccolo tratto compreso tra i punti evidenziati con tratteggio di colore ros- so nell'allegato B della consulenza tecnica d'ufficio". Essendo deceduti gli attori, proposero appello i loro eredi (AR, AB, AT e PP LI), sostenendo che il RE aveva deciso la causa attribuendo un valore esagerato alla deposizione di un testimone (geom. AL), che era stato il TE OA C tecnico dei convenuti, mentre aveva immotivatamente negato credibilità ad altre te= stimonianze, e,in particolare aveva ignorato le dichiarazioni del cantoniere provincia- ciale dalle quali era risultato che la stradina in questione era stata costruita nell'anno 1970, e che, quindi, non si era ancora maturato il termine per l'acquisto per usucapio- ne,da parte del NI e della RS, delle porzioni di suolo controverse. A seguito della morte del convenuto, dei suoi eredi resistettero al gravame la moglie AB RS e il figlio GI NI, mentre l'altro figlio OR NI ri- mase contumace, i quali eccepirono pregiudizialmente l'inammissibilità dell'impugna- i zione, assumendo l'inesistenza della sua notifica, perché eseguita con la consegna di M un numero di copie inferiore a quello degli appellati, e, in subordine, ne chiesero il rigetto. Il Tribunale di Pesaro, con sentenza del 23 luglio 1999, ha confermato la decisione di primo grado, dopo avere respinto l'eccezione di nullità della notificazione dell'atto di appello con la seguente motivazione:La notifica dell'appello a più parti presso un uni- co procuratore,mediante consegna di una sola copia o di un numero inferiore di copie, rispetto al quello delle parti cui l'atto è destinato, non è causa di inesistenza, ma di nul- lità di tale notifica, che si sana, come era avvenuto nella specie, con la costituzione di tutte le parti destinatarie di essa. Gli eredi LI ricorrono per cassazione con quattro motivi. AB AR e GI NI resistono con controricorso e propongono ricorso incidentale. Ai sensi dell'art.335 del codice di procedura civile è stata ordinata la riunione dei ri= corsi. Le parti hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, denunziandosi il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, si censura la sentenza impugnata, adducendosi che il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere che l'usucapione non era stata provata, non essendosi accertato 1 che la linea gialla, indicata dal consulente tecnico d'ufficio, s'identificasse con il con- fine determinato dal geometra AL nell'anno 1996. In particolare, ha ritenuto che gli appellanti "non avevano fatto nulla per porre in risalto l'equivoco, da loro stessi denunziato, in cui era incorso il RE nell'identificare la linea gialla, riportata nella consulenza tecnica d'ufficio, con quella picchettata dal tecnico AL", perché non ha esaminato i punti nn. 16,17,18 e 19 dell'atto d'appello,che erano del seguente conte- nuto: 1) "il RE assume che detta linea di confine, rimarcata in giallo nella rela= zione del consulente tecnico d'ufficio, era la stessa picchettata nel 1996 dal geometra AL, senza, alcun sostegno probatorio"; 2)- "anzi appare decisamene inverosimile che i picchetti in legno,di diametro 2 - 3 cm. circa, potessero ancora esistere dopo cir- ca venticinque anni (la perizia d'ufficio è del 1990); e il teste DE IG aveva, in' fatt, ammesso che "i picchetti originari potevano essere stati divelti, con l'aratura ese- guita dal confinante"; 3)- "il geometra AL aveva anche dichiarato che il primo picchetto, quello posto sulla strada attuale, era stato tolto immediatamente e che il se- condo picchetto, quello di mezzo, era stato eliminato solo nel 1988"; 4)- "come si de= sume dal tenore della deposizione del geometra AL (e come è stato confermato dal teste RS AN) i picchetti originari erano tre, mentre il consulente tecnico d'ufficio ne aveva rilevati sei;
questi, infatti erano i picchetti apposti dal geometra Ri- naldi in occasione dei rilievi eseguiti nel 1986". Con il secondo motivo, denunziandosi lo stesso vizio di motivazione, si sostiene che la sentenza impugnata è contraddittoria, perché il Tribunale,da un lato,ha identificato il confine con la linea del taglio dell'erba, e dall'altro lato, ha accettato le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, il quale aveva,invece, "dichiarato di non avere riscon- trato segni evidenti del confine e di escludere che questo fosse costituito dalla linea tracciata dall'erba tagliata", linea che non corrispondeva all'altra indicata dal geome- tra AL. Si soggiunge che il consulente tecnico d'ufficio, per evitare complicazioni inutili, non ha riportato nell'allegato B. la linea dell'erba, ma ha dichiarato che tale li= nea, ricostruita unendo alcuni punti, corrisponde, soprattutto nel tratto iniziale, al confine catastale. Con il terzo motivo, denunziandosi la violazione dell'art. 1158 del codice civile, si censura la sentenza impugnata per avere il Tribunale ritenuta fondata la domanda riconvenzionale di usucapione, non avendo conferito alcun valore probatorio alla te= stimonianza del cantoniere provinciale, con una motivazione insufficiente e contrad- dittoria. Infatti ha osservato che "...non si comprendono le censure relative alla man- canza di positiva valutazione della testimonianza del cantoniere, il quale avrebbe af= fermato che la strada era stata costruita dopo il 1970"; e che "ininfluente era la de= posizione del cantoniere, perché il punto non è quando abbia smesso di possedere lo intestatario catastale a vantaggio dell'originario eventuale usurpatore, ma chi,nel cor- so degli anni e malgrado quanto indicativamente ma non probatoriamente indicato nel catasto, possa da sempre considerarsi proprietario dell'area, in base al possesso in area incerta di confine". Si afferma, in contrario, che a)- non è affatto ininfluente de= terminare quando l'originario proprietario abbia perduto il possesso dell'immobile, perché altrimenti non sarebbe possibile fissare l'inizio del decorso del termine utile per il possesso ad usucapionem;
b)- la deposizione testimoniale trascurata era, inve- т ce, d'importanza fondamentale, in quanto l'imbocco della stradina di accesso, usucapital secondo il Tribunale, (quello che deborda sul mappale n.116 di proprietà degli attori, per il tratto compreso tra i punti D58, R84 e R83, evidenziato con tratteggio in rosso : nell'allegato B della relazione del ctu), è stato realizzato dopo la rimozione, avvenuta nell'anno 1970, dell'invaso che si trovava in loco. Infine, con il quarto motivo si sostiene che, in ogni caso, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere che i convenuti avevano usucapito la comproprietà e non la proprietà esclu= siva della zona controversa. I primi tre connessi motivi sono infondati, in quanto si risolvono in inammissibili cri- tiche dirette contro i motivati apprezzamenti di fatto del Tribunale, il quale ha confer- mato la decisione di primo grado, per quanto riguarda la determinazione confini, con l'ineccepibile rilievo che il RE l'aveva pronunciata, dando rilevanza al giudizio espresso dal consulente tecnico d'ufficio, in base all'esame dei titoli d'acquisto delle proprietà immobiliari, i quali costituiscono in materia la fonte probatoria primaria, e, per quel che concerne l'usucapione, avendo identificato, con la linea del taglio dell'er- ba,le porzioni di terreno che i convenuti avevano provato di avere usucapito per aver- le possedute da epoca molto remota. Lo stesso Tribunale ha, inoltre, affermato che gli appellanti avevano dichiarato, ma non dimostrato che "il RE era caduto in equivo- т co nell'individuazione della linea gialla indicata nella consulenza tecnica d'ufficio con la linea picchettata dal geometra AL". Infine deve escludersi che sia viziata la' motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice d'appello ha considerato la deposizione del cantoniere (attestante il momento in cui l'intestatario catastale aveva smesso di possedere ininfluente ai fini della decisione sulla questio= ne dell'usucapione, in quanto per l'acquisto della proprietà a tale titolo era necessaria la prova del possesso ventennale. + Inammissibile è, invece, il quarto motivo, essendosi con esso per la prima volta soste- nuto in questa sede di legittimità, che i convenuti avevano usucapito, tutt'al più, sol' tanto la comproprietà delle porzioni di terreno in questione. Pertanto il ricorso principale deve essere rigettato. Con l'unico motivo del ricorso incidentale si censura la sentenza impugnata per avere il Tribunale compensato le spese del giudizio d'appello, anche nei rapporti di OR NI, sebbene non si fosse costituito in questa fase del processo, non essendogli stato notificato l'atto d'appello. Questo, con il quale si erano citati, oltre a AB RS, GI e OR NI, era stato, infatti, notificato al loro procuratore (avv.Silvano Zanchini) al domicilio eletto in via Giordano n.7 di Pesaro, mediante consegna di tre copie, di cui una per la RS, l'altra per GI NI e l'altra per il defunto IO NI e non per OR NI. Questo ricorso è inammissibile, per difetto d'interesse, perché con esso il provvedi= mento di compensazione delle spese processuali, deliberato nei confronti di OR NI, è stato censurato, per nullità della notificazione da cui sarebbe affetto l'atto d'appello proposto nei di lui confronti, non dalla sua persona, ma dagli altri appellati. Delle spese di questo giudizio si dispone la compensazione per la sussistenza di giusti motivi. P. T. M. La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile l'incidentale e compensa 2 A M O .. R .4 tra le parti le spese del giudizio di legittimità. E T rie A e R S T 0 2 1 N , 0 E 0 0 Roma 24 aprile 2002. . .E.I.2 E 6 0 L 1 1 L / ) E O iari i A D .S P iz T IP Il presidente. € iz v 7 Il consigliere estensore. N IA r IL d e te 10602 iu F A Z Registi 10 6 of S L rca G S (dott. V.Calfapietra) o N a (dott.A. Vella) tti D S d rt E ia e E ребятся A I) in iz A v G S io e r * IN erviz A t O C n H T e a IC r irig S N a C ile E . M . . D b C a .n n a A 1 E s l s C 1 ro tt.s I n T a o u . C A M sp o p e r. D ( e IL CANCELLIERE C1 R ( D Il R ( T N Paolo Talarico 5 E Cozico 0 0S DEPOSITATO IN CANCELLERIA E L Roma 26 LUG. 2002 L 109T129,11 E D IL CANCELLIERE CO 30,99 456T тот. 160,1