Cass. pen., sez. V, sentenza 21/09/2007, n. 39019
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Sentenza 21 settembre 2007

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La sentenza di non luogo a procedere pronunciata all'esito dell'udienza preliminare non rientra nella categoria delle sentenze di proscioglimento prese in considerazione dalla disciplina transitoria di cui all'art. 10, comma secondo, L. n. 46 del 2006; ne deriva che tale sentenza qualora sia emessa in epoca precedente all'entrata in vigore della L. n. 46 del 2006, in virtù del principio 'tempus regit actum', è appellabile secondo la previsione dell'originario art. 428 cod. proc. pen. e non ricorribile per cassazione secondo il testo novellato dell'art. 428 cod.proc. pen. dall'art. 4 della L. n. 46 del 2006. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha annullato l'ordinanza con la quale la Corte di appello ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello, disponendo contestualmente la trasmissione degli atti alla predetta Corte per il relativo giudizio). (Vedi Cort. cost. sent. n. 4 del 2008)

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 21/09/2007, n. 39019
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 39019
    Data del deposito : 21 settembre 2007

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