Sentenza 21 settembre 2007
Massime • 1
La sentenza di non luogo a procedere pronunciata all'esito dell'udienza preliminare non rientra nella categoria delle sentenze di proscioglimento prese in considerazione dalla disciplina transitoria di cui all'art. 10, comma secondo, L. n. 46 del 2006; ne deriva che tale sentenza qualora sia emessa in epoca precedente all'entrata in vigore della L. n. 46 del 2006, in virtù del principio 'tempus regit actum', è appellabile secondo la previsione dell'originario art. 428 cod. proc. pen. e non ricorribile per cassazione secondo il testo novellato dell'art. 428 cod.proc. pen. dall'art. 4 della L. n. 46 del 2006. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha annullato l'ordinanza con la quale la Corte di appello ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello, disponendo contestualmente la trasmissione degli atti alla predetta Corte per il relativo giudizio). (Vedi Cort. cost. sent. n. 4 del 2008)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/09/2007, n. 39019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39019 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 21/09/2007
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 1307
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 17714/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CI NI nato il [...];
RA NI, nato il [...];
AC IL, nato il [...];
FI CH, nato il [...];
AV UG LE, nato il [...];
UP ON, nato il [...];
NI AL, nato l'[...];
LA BR nato il [...];
LO CO nato [...];
avverso la sentenza emessa dal Gip presso il Tribunale di Roma il 9/1/06. Visti gli atti, il provvedimento denunciato, le impugnazioni e la memoria del UP.
Sentita la relazione fatta dal consigliere Dott. FERRUA Giuliana;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DI POPOLO Angelo, che ha concluso per la restituzione degli atti alla Corte di appello di Roma;
Uditi i difensori, avv. MILELLA Tito Lucrezio per il RA ed il Figura, avv. GROSSO Carlo Federico per il NI, che si sono associati alla richiesta del P.G..
MOTIVI DI RICORSO E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con sentenza 9/1/06 il GIP presso il Tribunale di Roma, al termine dell'udienza preliminare, dichiarava non luogo a procedere nei confronti dei soggetti in epigrafe generalizzati per essere i reati loro ascritti estinti per prescrizione.
Avverso tale decisione hanno proposto appello i predetti deducendo che il giudicante avrebbe dovuto emettere sentenza ex art. 129 c.p.p., comma 2, per mancanza dell'elemento oggettivo e soggettivo dei reati addebitati.
Il Presidente della Corte di appello disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte puntualizzando che l'impugnazione doveva qualificarsi come ricorso ex art. 568 c.p.p., comma 5. All'uopo si osserva.
L'art. 428 c.p.p., quale sostituito dalla L. n. 46 del 2006, art. 4, entrata in vigore il 9/3/06, prevede che l'imputato possa proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di non luogo a procede premesso puntualizzato va rilevato che la suddetta sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 425 c.p.p., (basata sulla valutazione dei risultati delle indagini preliminari), non rientra nella più vasta categoria delle sentenze di "proscioglimento" (contraddistinte dalla valutazione delle prove), espressamente prese in considerazione dalla disciplina intertemporale dettata dalla cit. L. art. 10, comma 2, (Cass. 1/2/07 n. 9232 Rv. 235972; Cass. 15/6/07 n. 25106 Rv. 236595).
Con riguardo a siffatto provvedimento vale pertanto il principio del "tempus regit actum" il quale non risulta derogato dal menzionato art. 10, comma 1, (Cass. 16/3/06 n. 1162 Rv. 233459; Cass. 13/3/07 n. 17417 Rv. 236553): ne consegue che la sentenza di non doversi procedere de qua, emessa in epoca precedente alla vigenza della L. 1162 Rv. 233459; Cass. 13/3/07 n. 17417 Rv. 236553): ne consegue che la sentenza di non doversi procedere de qua, emessa in epoca precedente alla vigenza della L. n. 46 del 2006, è da ritenersi appellabile secondo la previsione dell'originario art. 428 c.p.p., e ciò del resto varrebbe anche qualora volesse aversi riguardo al momento in cui furono proposti gli appelli, tutti anteriori all'entrata in vigore della nuova normativa.
Alla luce di quanto esposto, rilevata l'illegittimità della trasmissione effettuata a questa Corte, viene disposta la restituzione degli stessi alla Corte d'appello per il relativo giudizio.
P.Q.M.
La Corte:
Dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Roma per il giudizio di impugnazione.
Così deciso in Roma, il 20 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2007