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25 aprile 1993
25 aprile 1993
Art. 1. 1. Al comma 1 dell'articolo 425 del codice di procedura penale , la parola: "evidente" e' soppressa.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- Si trascrive il testo dell' art. 425 del codice di procedura penale , come sopra modificato:
"Art. 425 (Sentenza di non luogo a procedere). - 1. Se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se il fatto non e' previsto dalla legge come reato ovvero quando risulta che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che si tratta di persona non imputabile o non punibile per qualsiasi altra causa il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere, indicandone la causa nel dispositivo.
2. Si applicano le disposizioni dell'art. 537".
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- Si trascrive il testo dell' art. 425 del codice di procedura penale , come sopra modificato:
"Art. 425 (Sentenza di non luogo a procedere). - 1. Se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se il fatto non e' previsto dalla legge come reato ovvero quando risulta che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che si tratta di persona non imputabile o non punibile per qualsiasi altra causa il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere, indicandone la causa nel dispositivo.
2. Si applicano le disposizioni dell'art. 537".
Commentari • 5
- 1. Diritto di difesa richiede contraddittorio informato (Corte Costituzionale, 16/94)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 luglio 2020 · 5.6374626
[…] Nulla autorizza a ritenere che si tratti di ipotesi tassative, dato che la disciplina di detta udienza si caratterizza per la sua essenziale scheletricità (basti pensare all'assenza di esplicite previsioni al riguardo nell'ipotesi di nuove contestazioni ex art. 423 del codice di procedura penale); e ciò vale tanto più se si ha riguardo all'ampliamento della materia oggetto del contraddittorio che consegue alla soppressione della regola dell'"evidenza" contenuta nell'art. 425 del codice di procedura penale (cfr. art. 1 legge 8 aprile 1993, n. 105). […]
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Giurisprudenza • 26
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 05/05/2000, n. 3375Provvedimento: […] sudditanza che non si concilia con l'attività di controllo del G.U.P., la cui funzione di filtro e la cui sfera delibativa sono state ampliate con la modifica apportata all'art. 425 c.p.p. dall'art. 1 della legge n. 105 del 1993. […]Leggi di più...
- applicabilità del principio espresso dall'art.521 cod.proc.pen·
- inammissibilità·
- impugnazione·
- esclusione·
- provvedimento abnorme·
- trasmissione degli atti al p.m. perché il fatto è risultato diverso da quello contestato·
- provvedimenti del giudice·
- udienza preliminare (cod. proc. pen. 1988)·
- udienza