Sentenza 9 aprile 2008
Massime • 1
Nella nozione di "sentenza di proscioglimento" di cui all'art. 10, comma secondo, L. 20 febbraio 2006, n. 46, non rientra la sentenza di non luogo a procedere pronunciata all'esito dell'udienza preliminare, la quale, pertanto, non è soggetta alla disciplina prevista da tale disposizione. (V. Corte cost. n. 26 del 2007; Corte cost., ord. n. 4 del 2008). (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto ancora valido ed efficace l'appello contro la sentenza di non luogo a procedere emessa dal G.u.p., proposto dal P.M. prima dell'entrata in vigore della L. n. 46 del 2006, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte d'appello quale giudice competente a decidere sull'impugnazione ai sensi del previgente testo dell'art. 428 cod. proc. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/04/2008, n. 16365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16365 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 09/04/2008
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 925
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 3200/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma;
nel procedimento
contro
:
RO AN, CI AB e RO NC;
avverso la sentenza emessa in data 16 novembre 2005 dal G.u.p. del Tribunale di Roma;
letti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
sentita la relazione del Consigliere Dott. Giorgio Fidelbo;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. D'Ambrosio Vito, che ha concluso chiedendo la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Roma;
sentito l'avvocato Caudullo, per gli imputati, che ha fatto proprie le conclusioni del Procuratore Generale.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Ritenuto che con la sentenza in epigrafe il G.u.p. del Tribunale di Roma ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di RO NC, AN RO e AB CI, imputati del reato di cui agli artt. 110 e 368 c.p., per avere incolpato falsamente CI MB del furto di un computer;
che contro questa decisione il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha proposto tempestivo appello, dichiarato inammissibile dalla Corte d'appello di Roma con ordinanza del 13 aprile 2006, in quanto nelle more del giudizio di impugnazione era entrata in vigore la L. n. 46 del 2006, che modificando l'art. 593 c.p.p. ha previsto l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, disponendo, con una norma transitoria (L. n. 46 del 2006, art. 10), che l'appello proposto prima dell'entrata in vigore della nuova legge debba essere dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile, con possibilità di ricorrere in Cassazione contro la sentenza di primo grado entro quarantacinque giorni dalla notifica dell'ordinanza predetta.
Rilevato che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, in base alla disposizione contenuta nella citata legge, art. 10, comma 3, ha presentato ricorso per Cassazione, ritenendo che vi sia stata un'errata applicazione dell'art. 368 c.p., in quanto il giudice avrebbe dovuto ritenere sussistente la calunnia a prescindere dalla qualificazione formale data dal denunciante, essendo sufficiente che il fatto rappresentato corrisponda, in via astratta, ad una fattispecie di reato, in modo tale che dalla denuncia possa scaturire il pericolo di un procedimento penale;
che, inoltre, parte ricorrente rileva che nella denuncia vi è il riferimento preciso ad una condotta di ES ("CI ha portata via dal mio ufficio un computer"), senza alcun accenno ad un'apprensione di cosa propria.
Considerato che nelle more del ricorso per Cassazione è intervenuta la sentenza n. 4 del 2008 della Corte costituzionale che ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 428 c.p.p., come sostituito dalla L. n. 46 del 2006, art. 4, nonché della citata legge, art. 10;
che con questa decisione la Corte costituzionale ha evidenziato l'esistenza di un "diritto vivente" secondo cui la formula "sentenza di proscioglimento", impiegata nella L. n. 46 del 2006, art. 10, comma 2, non ricomprende le sentenze di non luogo a procedere,
rilevando come il mancato esame, da parte dei giudici rimettenti, di questa possibile soluzione interpretativa ha comportato un difetto dell'onere di verificare se la norma denunciata sia suscettibile di un'analisi ermeneutica alternativa, idonea ad escludere i dubbi di costituzionalità;
che questo Collegio condivide l'orientamento secondo cui nella nozione di "sentenza di proscioglimento" utilizzata nella citata disposizione transitoria di cui alla L. n. 46 del 2006, art. 10, comma 2, successivamente dichiarato incostituzionale, non è compresa la sentenza di non luogo a procedere emessa all'esito dell'udienza preliminare (Sez. 1, 15 giugno 2007, n. 25106, P.M. in proc. Fonte;
Sez. 1, 22 maggio 2007, n. 22810, P.M. in proc. Muto;
Sez. 5, 13 marzo 2007, n. 17417, Parolari;
Sez. 5, 11 gennaio 2007, n. 16666, Lombardo);
che, conseguentemente, deve ritenersi che le ordinanze di inammissibilità degli appelli contro le sentenze di non luogo a procedere che sono stati proposti, come nel caso di specie, prima dell'entrata in vigore della L. n. 46 del 2006 non potevano essere emesse e devono, pertanto, essere eliminate senza che possa assumere rilievo il fatto che tali provvedimenti, in quanto dichiarati inoppugnabili, non siano stati oggetto di gravame;
che ciò comporta la reviviscenza dell'appello a suo tempo proposto dal pubblico ministero, cui va riconosciuta piena operatività alla luce del principio tempus regit actum, mentre resta privo di effetti il ricorso per Cassazione che è stato successivamente presentato, in forza del meccanismo recuperatorio apprestato dalla L. n. 46 del 2006 sul presupposto, ora rimosso, della declaratoria di inammissibilità del precedente gravame;
che, in conclusione, l'appello proposto contro la sentenza del 16 novembre 2005, emessa dal G.u.p. del Tribunale di Roma deve ritenersi ancora valido ed efficace, con la conseguenza che gli atti vanno trasmessi, previo annullamento senza rinvio dell'ordinanza di inammissibilità del gravame, alla locale Corte d'appello quale giudice competente a decidere sull'impugnazione ai sensi del testo previdente dell'art. 428 c.p.p..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza della Corte d'appello di Roma del 13 aprile 2006 e dispone trasmettersi gli atti alla medesima Corte d'appello per il relativo giudizio.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2008