Sentenza 7 maggio 2008
Massime • 1
Il termine di impugnazione delle sentenze di non luogo a procedere, pronunciate all'esito dell'udienza preliminare, è quello di quindici giorni stabilito dall'art. 585, comma primo, lett. a), cod. proc. pen. per i provvedimenti emessi a seguito di procedimento in camera di consiglio, essendo ininfluente l'irrituale applicazione, da parte del giudice, di un termine più ampio per il deposito della motivazione, ai sensi dell'art. 544, comma terzo, cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/05/2008, n. 21520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21520 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 07/05/2008
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 1231
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 038736/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE;
nei confronti di:
01) RM RI N. IL 29/05/1950;
02) RM IA N. IL 28/08/1976;
03) AI SA N. IL 25/10/1980;
04) NT TE N. IL 05/12/1979;
05) AN NC N. IL 01/06/1963;
06) US ANNUNZIATA N. IL 04/04/1975;
07) CO NI N. IL 24/11/1963;
08) LI NS N. IL 20/08/1967;
09) NO UA N. IL 16/09/1974;
10) RA AN N. IL 15/11/1974;
11) OI UA N. IL 13/06/1960;
12) ST NR N. IL 29/08/1948;
13) NT NI N. IL 15/04/1943;
14) RI EP N. IL 12/01/1953;
15) ET NA N. IL 24/04/1966;
16) D'ND AN N. IL 18/09/1952;
17) LI RIO N. IL 19/01/1956;
18) SI UA N. IL 28/07/1946;
19) IL UA N. IL 26/09/1955;
20) LI ER N. IL 23/02/1968;
21) LL AT N. IL 16/08/1965;
22) CI EP N. IL 24/08/1951;
23) PO TA N. IL 29/09/1953;
24) AR NN N. IL 24/01/1958;
25) TÙ NI N. IL 26/11/1946;
26) D'RC AT N. IL 26/12/1957;
27) DE IM LE N. IL 01/05/1933;
28) EL ET EP N. IL 11/08/1959;
29) DI UR DR N. IL 15/02/1966;
30) OS AD N. IL 05/05/1970;
31) IA NO N. IL 23/02/1955;
32) RE EL N. IL 10/10/1964;
33) LE NZ N. IL 19/08/1948;
34) MA NC AO N. IL 11/02/1946;
35) RO RG N. IL 19/12/1957;
36) ID TT N. IL 09/11/1962;
37) IS IM N. IL 17/07/1959;
38) ZZ SI N. IL 24/05/1973;
39) NO EP N. IL 29/07/1965;
40) LM IN N. IL 03/04/1952;
41) TO CE N. IL 08/04/1948;
42) RA NC N. IL 27/10/1955;
43) RO NI N. IL 11/01/1946;
44) RA NO N. IL 07/03/1964;
45) SANTEL EL N. IL 14/12/1963;
46) AS EP N. IL 14/04/1934;
47) VA ZI N. IL 28/06/1957;
48) SE IC N. IL 26/01/1948;
49) TO BE N. IL 21/07/1940;
50) NC NI N. IL 11/12/1959;
51) NE IN N. IL 09/03/1968;
52) CO LE;
53) IT ED N. IL 10/10/1967;
avverso SENTENZA del 28/11/2005 GIP TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORTESE ARTURO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. VA IO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
uditi i difensori avv.ti: Foglia Manzillo (per Pastore), anche in sostituzione dell'avv. Fasolino (per TI), e Ruggiero (per MI IL e Marianna), anche in sostituzione dell'avv. Calabrese (per IR, EO, SI e LI) e dell'avv. De Caro (per MI IL e MI Marianna), che concludono per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO
Con sentenza emessa il 28-11-2005 e depositata il 15-6-2006 il GUP del Tribunale di Nocera Inferiore dichiarava non doversi procedere per insussistenza del fatto nei confronti di tutti gli imputati del proc. n. 4232/05 RGGIP in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti.
Propone ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore.
Hanno presentato memorie le difese di AS, D'AL, OM e Galeotafiore.
DIRITTO
La sentenza impugnata è stata depositata dopo i 30 gg. dall'emissione, e l'avviso di deposito al P.M. è stato effettuato il 26-6-2006.
Trattandosi di provvedimento camerale depositato dopo la scadenza del termine di 30 giorni previsto dall'art. 424 c.p.p., comma 4, il termine per impugnare decorreva, per il Procuratore della Repubblica, alla stregua della regola generale di cui alla seconda parte del cit. art. 585 c.p.p., comma 2, lett. c), dalla comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento.
Tale termine era di 15 giorni, come stabilito dall'art. 585 c.p.p., comma 1, lett. a), in quanto, poiché l'art. 424 c.p.p. non prevede la eccezionale facoltà per il giudice (riconosciuta invece per le sentenze dibattimentali dall'art. 544 c.p.p., comma 3) di fissarsi, per il deposito della motivazione, un termine più ampio di quello legale, l'utilizzo improprio di tale proroga - come operato nel caso di specie - è da considerarsi privo di qualunque valore agli effetti della previsione di cui all'art. 585 c.p.p., comma 1, lett. c) non potendosi far derivare un mutamento della disciplina inderogabile dei termini da un'iniziativa irrituale del giudice (Cass. 11.10.2007, PM c. Lancella;
01.10.2007, PM c. SI;
09.10.2003, PM c. Bassetto). Nella specie, dunque, il termine per impugnare scadeva, per il Procuratore della Repubblica, in data 11 luglio 2006. Il ricorso è stato presentato il 20-9-2006 e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile per tardività.
La ragione di tale inammissibilità preclude evidentemente anche l'eventualità di convertire, a sensi dell'art. 569 c.p.p., comma 3, il ricorso stesso in appello, in relazione alla circostanza che l'impugnazione, recante denuncia di vizio di motivazione, è stata proposta avverso sentenza emessa prima dell'entrata in vigore della L. 20 febbraio 2006, n. 46.
P.Q.M.
Visto l'art. 615 c.p.p.;
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 7 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2008