Sentenza 11 ottobre 2007
Massime • 1
Il termine di impugnazione delle sentenze di non luogo a procedere, pronunciate all'esito dell'udienza preliminare, è quello di quindici giorni stabilito dall'art. 585, comma primo, lett. a), cod. proc. pen. per i provvedimenti emessi a seguito di procedimento in camera di consiglio, essendo ininfluente l'irrituale applicazione, da parte del giudice, di un termine più ampio per il deposito della motivazione, ai sensi dell'art. 544, comma terzo, cod.proc.pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/10/2007, n. 43609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43609 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 11/10/2007
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 1724
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 17632/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA;
nei confronti di:
LA Carlo, n. 04.11.1946;
VATTANI Umberto Alessandro, n. 05.12.1938;
PILO Giovanni, n. 03.09.1954;
POLVERARI Pierluigi, n. 14.10.1945;
MARRAFFA Roberto, n. 14.01.1951;
avverso la sentenza emessa il giorno 09.02.2007 dal GUP del Tribunale di Roma;
Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Arturo Cortese;
Udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. CEDRANGOLO O., che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Uditi i difensori, avv.ti BUZZELLI (per EL), Granzotto (per Pilo G.), Lo Giudice (per Polverari P.), Colaiacono (per Polverari P.), Assumma (per Marraffa), che si associano alla richiesta del P.G..
FATTO
Con sentenza emessa il 9.2.2007 e depositata il 3.3.2007 il GUP del Tribunale di Roma dichiarava non doversi procedere per insussistenza del fatto nei confronti degli imputati di cui in epigrafe in ordine al reato ex artt. 110, 112, 319, 321 c.p., riservandosi per i motivi gg. 60.
Propone ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma. Hanno presentate memorie le difese di Marraffa, Pilo G., TT e EL.
DIRITTO
La sentenza impugnata è stata depositata nei 30 gg. dall'emissione, e l'avviso di deposito al P.G. è stato effettuato il 9.3.2007. Trattandosi di provvedimento camerale, il termine per impugnare era di 15 giorni, decorrenti, per i soggetti presenti all'udienza (fra cui il Procuratore della Repubblica), dalla scadenza del termine di 30 giorni per il deposito della motivazione (Cass. SS.UU. 26.06.2002, PM in proc. D'Alterio). Poiché l'art. 424 c.p.p. non prevede per il giudice la facoltà (riconosciuta invece per le sentenze dibattimentali dall'art. 544 c.p.p., comma 3) di fissarsi, per il deposito della motivazione, un termine più ampio di quello legale, l'utilizzo improprio di tale proroga è da considerarsi privo di qualunque valore agli effetti della previsione di cui all'art. 585 c.p.p., comma 1, lett. c), non potendosi far derivare un mutamento della disciplina inderogabile dei termini da un'iniziativa irrituale del giudice.
Nella specie, dunque, il termine per impugnare scadeva, per il Procuratore della Repubblica, il 26 marzo 2007.
Il ricorso è stato presentato il 12.4.2007 e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile per tardività.
P.Q.M.
Visto l'art. 615 c.p.p. dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2007