Sentenza 26 giugno 2003
Massime • 1
Ai fini della soluzione della questione di giurisdizione nelle controversie in materia di rapporti di lavoro con soggetti stranieri, la nuova formulazione dell'art. 5 n. 1 della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 (ratificata con legge n. 804 del 1971), introdotta dalla Convenzione di San Sebastian 26 maggio 1989 (ratificata con legge n. 339 del 1991), ha dettato uno specifico criterio di collegamento, stabilendo che il luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita è quello in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività e che, qualora il lavoratore non svolga abitualmente la propria attività in un solo paese, il datore di lavoro può essere citato dinanzi al giudice del luogo in cui è situato o era situato lo stabilimento presso il quale il lavoratore è stato assunto (nella specie, alla stregua di tale principio, la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice italiano in relazione a domanda proposta da lavoratore italiano che, assunto da un'impresa tedesca per svolgere la sua attività in Italia e subito inviato in Germania per partecipare ad un corso di formazione professionale, intendeva conseguire l'indennità risarcitoria per l'illegittimità del licenziamento intimatogli durante lo svolgimento del predetto corso).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/06/2003, n. 10164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10164 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DELLI PRISCOLI Mario - Primo Presidente f.f. -
Dott. DUVA Vittorio - Presidente di sezione -
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Consigliere -
Dott. PAOLINI Giovanni - Consigliere -
Dott. CRISCUOLO Alessandro - Consigliere -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. VARRONE Michele - Consigliere -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - rel. Consigliere -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OL LD GMBH, OL RI GMBH, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA CRESCENZIO 25, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO IERADI, che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO MARCO CAPORALE, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro
AR NO ME, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SANTA MARIA IN VIA 12, presso lo studio dell'avvocato PAOLO QUATTROCCHI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCO TOFFOLETTO, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 623/01 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 06/11/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/04/03 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;
uditi gli avvocati Antonio IERADI, Paolo QUATTROCCHI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IC IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso, giurisdizione del giudice italiano.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IC NO NA conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano le società tedesche OB LD BH e OB SR BH, deducendo l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con dette società e prospettando l'illegittimità del licenziamento intimatogli, e quindi chiedendo la condanna di entrambe in solido al pagamento delle indennità di legge. Con sentenza del 29 novembre - 14 dicembre 2000 il Tribunale dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice italiano, rilevando che dalla prospettazione dei fatti svolta dall'attore emergeva che il medesimo era stato assunto il 1^ luglio 1999 per lavorare in Italia quale direttore di filiale e sales manager, che il 2 luglio era stato informato che avrebbe dovuto seguire un corso di formazione in Germania, dove si era effettivamente recato il 4 luglio, che il giorno successivo era stato licenziato, che non risultava che in Italia prima della partenza avesse svolto alcuna attività, onde era mancata la prestazione abituale nel nostro Paese di attività che, sola, incardina la giurisdizione dinanzi al giudice italiano, in forza del criterio speciale alternativo posto dall'art. 5 n. 1 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, ratificata con legge 21 giugno 1971 n. 804, dovendo a tal fine considerarsi irrilevanti il luogo previsto per la svolgimento del rapporto di lavoro e l'esecuzione in Italia di attività preparatoria.
Proposto appello dallo NO NA, con sentenza del 16 ottobre - 6 novembre 2001 la Corte di Appello di Milano dichiarava la giurisdizione del giudice italiano e per l'effetto rimetteva la causa al primo giudice.
Osservava in motivazione la Corte territoriale che era superfluo accertare se il ricorrente avesse effettivamente lavorato in Italia nei primi tre giorni del luglio 1999, stante l'inidoneità di detta circostanza ad integrare il requisito dell'abitualità dello svolgimento dell'attività lavorativa posto dalla disposizione richiamata. Rilevava altresì che la stessa norma, ispirata ad una logica di presuntiva agevolazione processuale del lavoratore attraverso il riconoscimento della possibilità di adire un giudice che presenti minori elementi di estraneità rispetto al rapporto di lavoro, non presuppone affatto l'esistenza di un rapporto in pieno svolgimento, ma va intesa come indicativa del luogo in cui l'attività lavorativa sia destinata ad esplicarsi, ovvero di quello eventualmente diverso in cui essa abitualmente si esplichi. Tanto ritenuto in diritto, e considerato che nella specie lo NO NA aveva dedotto di essere stato assunto per svolgere in Italia F attività prevista, rilevato altresì che tale circostanza sembrava emergere prima facie dai documenti dal medesimo prodotti, affermava la sussistenza del requisito richiesto dall'art. 5 n. 1 della Convenzione in esame ai fini della giurisdizione del giudice italiano. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione la OB LD BH e la OB SR BH deducendo un unico motivo. Ha resistito con controricorso lo NO NA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con P unico motivo di ricorso le ricorrenti, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 5 n. 1 della Convenzione di Bruxelles del 21 giugno 1968, resa esecutiva in Italia con legge 21 giugno 1971 n. 804, in relazione alla violazione e falsa applicazione dell'art. 12 delle preleggi, insufficienza e contraddittorietà di motivazione, deducono la giurisdizione del giudice tedesco, atteso che esse hanno sede in Germania e non hanno una rappresentanza in Italia e che la norma richiamata di detta Convenzione ha riguardo, con l'espressione svolge abitualmente la propria attività, alla situazione effettivamente esistente o esistita al momento della domanda, e non ad una situazione futura e meramente ipotetica, come quella di specie, tenuto conto che in Italia l'attività lavorativa prevista in contratto non è mai stata svolta. Prospettano altresì l'opportunità di rimettere in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia la questione interpretativa della disposizione in esame. Osservano le sezioni unite che deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice italiano.
Risulta invero dalla prospettazione dei fatti offerta nell'atto introduttivo del giudizio e dalla documentazione acquisita che lo NO NA venne assunto dalle società ricorrenti per lo svolgimento di attività in Italia con contratto decorrente dal 1^ luglio 1999, che il giorno seguente ricevette la comunicazione che avrebbe dovuto recarsi in Germania per seguire un corso di formazione professionale, che il 4 luglio partì per la Germania ed il successivo 5 luglio, durante lo svolgimento di detto corso, ricevette la lettera di licenziamento contestata.
Così inquadrata la vicenda nel suo sviluppo temporale, e ritenuta quindi l'esistenza di un rapporto di lavoro già instaurato, non ha ragione di essere posta, per la sua irrilevanza, la questione affrontata dalla Corte di Appello - sulla quale in particolare le ricorrenti si soffermano al fine di contestare la giurisdizione del giudice italiano, adombrando anche l'opportunità di sottoporre alla Corte di Giustizia la questione di interpretazione della norma in esame - se il criterio indicato dall'art. 5 n. 1 della Convenzione di Bruxelles in relazione ai contratti individuali di lavoro postuli l'esistenza di un rapporto in pieno svolgimento o sia suscettibile di applicazione anche ai rapporti non ancora costituiti. Ai fini della soluzione della questione di giurisdizione va piuttosto considerato che mentre il testo originario del richiamato art. 5 n. 1 sottoponeva le controversie individuali di lavoro al criterio generale previsto per la materia contrattuale, che ha riguardo al luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita, la nuova formulazione della norma introdotta con la Convenzione di San Sebastian del 26 maggio 1989, ratificata con legge 5 ottobre 1991 n. 339, allineando, con opportuni adattamenti, il sistema in vigore all'interno della CEE con quello applicabile nei rapporti con gli Stati membri dell'EFTA in base alla Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988, ha dettato uno specifico criterio di collegamento per le controversie in materia di rapporti di lavoro, stabilendo che il luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita è quello in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività, e che qualora il lavoratore non svolga abitualmente la propria attività in un solo paese, il datore di lavoro può essere citato dinanzi al giudice del luogo in cui è situato o era situato lo stabilimento presso il quale è stato assunto.
La Corte di Giustizia ha avuto più volte occasione di osservare che la norma sulla competenza speciale in materia di lavoro si giustifica per l'esistenza di un nesso particolarmente stretto, ai fini della buona amministrazione della giustizia e dell'economia processuale, tra la controversia ed il giudice chiamato a conoscerla e che il giudice del luogo dell'esecuzione della prestazione lavorativa è il più idoneo a dirimere le liti che possono nascere dalle obbligazioni contrattuali;
la medesima Corte ha altresì rilevato che l'interpretazione della norma deve tener conto dell'esigenza di garantire un'adeguata tutela alla parte più debole e che tale tutela è più adeguatamente garantita se le liti relative al contratto rientrano nella competenza del giudice del luogo in cui il lavoratore adempie alle sue obbligazioni nei confronti del datore di lavoro, in quanto in tale luogo il lavoratore stesso può con minore spesa promuovere l'azione giudiziale ed apprestare le proprie difese (v., tra le altre, 27 febbraio 2002, causa C- 37/00; 9 gennaio 1997, causa C- 389/95, e la giurisprudenza ivi richiamata). Peraltro l'elemento di effettività cui la disposizione in esame fa evidente richiamo non esclude affatto il riferimento alla previsione contrattuale, ma comporta soltanto la prevalenza del luogo di effettivo svolgimento, in termini di abitualità, della prestazione lavorativa in ogni caso in cui detto luogo diverga da quello previsto in contratto. Ne consegue che luogo abituale di svolgimento dell'attività è normalmente da considerare quello in cui è contrattualmente previsto che la prestazione debba essere svolta, e che nell'ipotesi in cui questa si esplichi in luogo diverso da quello pattuito deve aversi riguardo al luogo di effettivo svolgimento.
È d'altro canto evidente l'illogicità delle implicazioni che la diversa interpretazione comporterebbe, atteso che il criterio di collegamento in discorso potrebbe essere utilizzato - e quindi la possibilità di scelta del foro addizionale potrebbe essere riconosciuta - soltanto dopo il decorso di un periodo sufficientemente lungo da radicare in fatto una abitualità delle prestazioni svolte, nonostante la configurabilità anche nel precedente spazio temporale dell'elemento della minore estraneità del giudice rispetto al rapporto di lavoro in corso ed in palese contrasto con le esigenze di tutela della parte socialmente più debole cui la norma si ispira.
E poiché nella specie lo NO NA venne assunto affinché svolgesse la propria attività in Italia e tenuto conto che nel territorio nazionale il contratto ebbe la sua breve esecuzione, in applicazione dell'art. 5 n. 1 della Convenzione di Bruxelles deve dichiararsi la giurisdizione del giudice italiano. Al rigetto del ricorso segue per legge la condanna delle società ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, a sezioni unite, rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice italiano. Condanna le ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 2.100,00, di cui Euro 2.000,00 per onorario, oltre le spese generali e gli accessori come per legge. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 10 aprile 2003. Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2003