Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/06/2003, n. 10164
CASS
Sentenza 26 giugno 2003

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Ai fini della soluzione della questione di giurisdizione nelle controversie in materia di rapporti di lavoro con soggetti stranieri, la nuova formulazione dell'art. 5 n. 1 della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 (ratificata con legge n. 804 del 1971), introdotta dalla Convenzione di San Sebastian 26 maggio 1989 (ratificata con legge n. 339 del 1991), ha dettato uno specifico criterio di collegamento, stabilendo che il luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita è quello in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività e che, qualora il lavoratore non svolga abitualmente la propria attività in un solo paese, il datore di lavoro può essere citato dinanzi al giudice del luogo in cui è situato o era situato lo stabilimento presso il quale il lavoratore è stato assunto (nella specie, alla stregua di tale principio, la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice italiano in relazione a domanda proposta da lavoratore italiano che, assunto da un'impresa tedesca per svolgere la sua attività in Italia e subito inviato in Germania per partecipare ad un corso di formazione professionale, intendeva conseguire l'indennità risarcitoria per l'illegittimità del licenziamento intimatogli durante lo svolgimento del predetto corso).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/06/2003, n. 10164
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10164
    Data del deposito : 26 giugno 2003

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