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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/05/2025, n. 4065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4065 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella, in funzione di giudice del lavoro, all' udienza del 22.5.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio recante il n. R. G. 27505/2024, cui è riunito il giudizio recante il n. R. G 702/2025, vertente
TRA
e rappresentate e difese dall'avv. Antonio Parte_1 Parte_2
Panico, presso il cui studio sono elettivamente domiciliate in Napoli alla via Torino, n. 118;
Ricorrente
E
, in persona del Direttore generale pro tempore, Ing. Controparte_1 [...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Arturo Testa, presso il cui studio in Napoli CP_2 alla via dei Mille, n. 47, è elettivamente domiciliato;
Resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per “in via principale, accertare e dichiarare la nullità delle norme Parte_1 contrattuali richiamate in diritto e precisamente l'art.19 comma 1 del CCNL 01.09.1995 nonché l'art.23, comma 4 del CCNL 19.04.2004 e l'art.33 comma 1 del CCNL del 21.05.2018 nonché dell'art.87 comma 2 del CCNL del 21.05.2018 nella parte in cui non includono le indennità giornalieri di turno e per l'assistenza domiciliare nella retribuzione utile per il calcolo della retribuzione spettante per i giorni di fruizione delle ferie e per l'effetto condannare l' , in Controparte_1 persona del Dirigente p.t. domiciliato per la carica presso la sede legale dell'azienda sita in Napoli (NA) – alla via Cupa Del Principe n.13/A (Ex Ospedale Frullone), al pagamento delle in favore del ricorrente dell'importo di € 739,16, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria da quantificare;
B) Condannare parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio da liquidarsi con distrazione al procuratore costituito anticipatario”; Per “in via principale, accertare e dichiarare la nullità delle norme Parte_2 contrattuali richiamate in diritto e precisamente l'art.19 comma 1 del CCNL 01.09.1995 nonché l'art.23, comma 4 del CCNL 19.04.2004 e l'art.33 comma 1 e art 86 comma 3 e 4 del CCNL del 21.05.2018 e art. 106 del CCNL 2019/2021 nella parte in cui non includono l'indennità giornaliera di turno nella retribuzione utile per il calcolo della retribuzione spettante per i giorni di fruizione delle ferie e per l'effetto condannare l' , in persona del Dirigente p.t. domiciliato per Controparte_1 la carica presso la sede legale dell'azienda sita in Napoli (NA) – alla via Cupa Del Principe n.13/A (Ex Ospedale Frullone), al pagamento delle in favore del ricorrente dell'importo di e 551,77 , il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria da quantificare;
B) Condannare parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio da liquidarsi con distrazione al procuratore costituito anticipatario”;
Per l' : “IN VIA PRELIMINARE: 0) accogliere l'eccezione di Controparte_1 parziale prescrizione della pretesa creditoria;
IN VIA PRINCIPALE: 1) rigettare l'avverso ricorso in quanto infondato sia in fatto sia in diritto per tutti i motivi dedotti nella memoria difensiva;
IN VIA GRADATA: 2) nell'ipotesi di accertamento del diritto di parte ricorrente alla retribuzione per ciascun giorno di ferie comprensiva della
“indennità giornaliera di turno”, previo accertamento della parziale prescrizione della pretesa creditoria, limitare il computo della parte variabile alle sole giornate di ferie annuali minime;
IN OGNI CASO: 3) con vittoria di spese e compensi professionali”.
FATTO E DIRITTO
Con separati ricorsi depositati il 12.12.2024 ed il 13.1.2025, le ricorrenti in epigrafe, premesso di essere dipendenti turnisti dell , agivano in giudizio Controparte_1 per sentir dichiarare nulle le norme contrattuali ostative all'inclusione delle indennità giornaliere di turno e per l'assistenza domiciliare nella base di calcolo utile alla liquidazione della retribuzione spettante per i giorni di fruizione delle ferie e, per l'effetto, sentir condannare l' convenuta al pagamento degli Controparte_3 emolumenti di seguito illustrati:
Ricorrente Indennità richieste Importo
e assistenza domiciliare 739,16 € Parte_3
551,55 € Parte_4
Premesso un inquadramento sulla natura del rapporto di lavoro subordinato intercorrente tra ciascun ricorrente e l'azienda sanitaria locale convenuta, le lavoratrici argomentavano la fondatezza delle proprie pretese invocando la c.d. “nozione europea di retribuzione”, così come formulata dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea in applicazione della Direttiva n. 2003/88/CE e recepita dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione negli arresti nn. 13425/2019 e 22401/2020.
Le ricorrenti giungevano, così, a lamentare l'incompatibilità con detto principio del regolamento contrattuale delle indennità di turno e di assistenza domiciliare, come recato nel CCNL Comparto Sanità, laddove è previsto che la retribuzione spettante al lavoratore per il periodo feriale non comprenda “le particolari indennità di turno” (art. 23, co. 4, CCNL 19.4.2024) e che il valore base della retribuzione individuale mensile cui parametrare il trattamento economico del lavoratore in ferie non includa le indennità giornaliere rivendicate (artt. 86 e 87).
Avverso la disciplina ricavabile dal tenore letterale dei CCNL applicabili, le ricorrenti opponevano la stretta correlazione sussistente tra le indennità giornaliere di turno e di assistenza domiciliare con lo “status” personale professionale del lavoratore lamentando l'illegittimità della loro esclusione dalla base di calcolo della retribuzione dovuta per il periodo di godimento delle ferie lavorative.
Con memoria ritualmente depositata, l' si costituiva in giudizio Controparte_1 sollevando, in via preliminare, eccezione di prescrizione della pretesa creditoria ed argomentando sulla legittimità dell'esclusione delle indennità giornaliere di turno e di assistenza domiciliare dal calcolo della retribuzione feriale. Contr Nel merito, infatti, l convenuta si rifaceva al testo dei CCNL applicabile ratione materia, menzionando la nota datata 17.12.2024 con la quale l' offriva conferma CP_4 delle disposizioni contrattuali vigenti, in conformità con il disposto dell'art. 7, co. 5, d.lgs. 165/2001, a norma del quale “Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese”.
Argomentata, quindi, l'assenza di ogni effetto dissuasivo che potesse motivare il ricorso ai principi di diritto di elaborazione della giurisprudenza comunitaria, tenuto conto della scarsa incidenza economica, del pieno godimento delle ferie e della Contr saltuarietà del godimento delle indennità pretese, l' concludeva per il rigetto delle domande attorie con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Fissata la trattazione delle cause all'udienza del 22.5.2025, il Giudice del Lavoro disponeva riunirsi all'odierno giudizio quello recante il n.7022/2025 di più recente iscrizione a ruolo ed avente ad oggetto le medesima questioni e decideva la causa con la presente sentenza di cui si dava lettura.
I ricorsi sono parzialmente fondati e vanno, pertanto, accolti nei termini della presente sentenza. Occorre, a tal fine, muovere dalla nozione di retribuzione relativa al periodo feriale alla luce della interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia delle norme dell'Unione e di quella della Corte di legittimità.
Il diritto del lavoratore a ferie retribuite è disciplinato sia nel diritto interno – e, in particolare, dall'art.36, comma 3, Cost. secondo cui: “Il lavoratore ha diritto... a ferie annuali retribuite”, dall'art. 2109, co. 2 c.c. che prescrive che il prestatore di lavoro ha diritto "ad un periodo annuale di ferie retribuite" e dal d.lgs. n. 66/2003 che prevede che "il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane" - , sia in quello dell'Unione dall'art. 7 Direttiva n. 2003/88/CE, intitolato "Ferie annuali", che così statuisce: “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché´ ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali".
Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è espressamente sancito all'art.31, n. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, cui l'art.6, n.1 TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (cfr. sentt. dell'8 novembre 2012, e Pt_5
, C-229/11 e C-230/11, punto 22; del 29 novembre 2017, , C214/16, Parte_6 Per_1 punto 33, nonché del 4 ottobre 2018, , C-12/17, punto 25). Per_2
L'art. 31 della Carta, intitolato "Condizioni di lavoro giuste ed eque" prevede che: "
2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e ferie annuali retribuite".
Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016,
C-341/15); ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle Per_3 autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla Direttiva 2003/88 ( sentenza del 12 giugno 2014, Bollacke, C-118/13).
Il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento, come previsto dalla Direttiva n.88/2003, rappresentano le due componenti dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C- Persona_4
350/06 e C-520/06, punto 60; del 15 settembre 2011, e altri, C-155/10, punto Per_5
26; del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24).
Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia ha precisato che l'espressione "ferie annuali retribuite", di cui all'art.7 n. 1 Direttiva n.88/20023, va interpretato nel senso che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione (sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e altri). Persona_6 Il lavoratore deve, cioè, percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C520/06, TZ e altri, punto 58) in modo da mettere il lavoratore che ne fruisca, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile a quella dei periodi di lavoro (v. sentenze citate e altri, punto 58, nonché TZ e altri, punto Persona_7
60).
In particolare, nella pronuncia 15 settembre 2011 causa C_155/10, ed altri, la Per_5
Corte di Giustizia ha affermato che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
Ciò non implica la totale identità tra la retribuzione ordinaria e quella goduta nel periodo di ferie.
Con la stessa sentenza, la Corte di Giustizia ha, infatti, rilevato come "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per se´ ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro"; pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore e tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" ; all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro".
Vanno, infine, mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore, tra i quali rientrano quelli che si collegano “alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali” (cfr. sent. 22 maggio 2014, causa C539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31).
Viene, dunque, delineato un principio (che non è di uguaglianza), ma è di tendenziale omogeneità tra la retribuzione ordinaria e quella del periodo feriale.
La Corte di Giustizia ha fornito, quindi, un'interpretazione delle norme esaminate diretta ad assicurare al lavoratore una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria erogata nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
Qualsiasi incentivo o sollecitazione che possa indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie (magari per effetto della sommatoria di distinte decurtazioni singolarmente modeste e della loro ripetizione) sarebbe, infatti, incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza.
Le statuizioni della Corte di Giustizia hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale ed hanno il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario in quanto indicano il significato ed i limiti di applicazione di norme comunitarie con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità” (sentenze del 2006; Persona_6
TZ e altri, 20.1.2009, cause C-350/06 e C-520/06; e altri, Per_5
13.12.2018, C-155/10; To. He., 13.12.2018, C-385/17).
Pertanto, tenuto conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale, va verificata ex ante la potenzialità dissuasiva al godimento delle ferie che derivi dall'eliminazione di voci economiche della retribuzione erogata durante le ferie.
Alla luce del principio di tendenziale omogeneità fra la retribuzione ordinaria e quella delle ferie annuali desumibile dall'assetto normativo ed interpretativo così come delineato, non può ritenersi che solo una retribuzione palesemente irrisoria sia idonea a ledere il diritto irrinunciabile alle ferie, dovendosi valutare il paventato effetto dissuasivo dell'eventuale scostamento prendendo in considerazione i compensi erogati per “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni e
“correlati allo status personale e professionale" del lavoratore, essendo esclusi dall'importo della retribuzione dovuta nel periodo feriale solo “gli elementi della retribuzione …diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni”.
Può, dunque, affermarsi che, ove la retribuzione sia divisa in parte fissa e parte variabile, l'inclusione di un emolumento nella retribuzione del periodo annuale di ferie prescinde dalla sua natura di voce fissa o di voce variabile della retribuzione di tal che anche le voci della retribuzione variabile corrisposte in modo continuativo siano incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, a condizione che si tratti di indennità che compensino “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni e "correlati allo status personale e professionale” in tal modo escludendosi anche la totale parificazione della retribuzione feriale a quanto percepito durante il lavoro effettivo.
Nel caso in esame, tanto l'indennità giornaliera di turno quanto l'indennità di assistenza domiciliare – invocata quest'ultima soltanto dalla ricorrente – Parte_1 afferiscono a caratteristiche intrinsecamente correlate con l'esecuzione delle mansioni lavorative dei ricorrenti accedendo, pertanto, a pieno titolo al suo status professionale, nel senso illustrato dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea.
Si tratta, infatti, di indennità collegate all'espletamento delle mansioni che il lavoratore è chiamato a svolgere in forza del contratto di lavoro e, quindi, di retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie: non trattandosi di voci dirette a coprire spese occasionali ed essendo erogate in misura fissa.
Del resto, la correlazione delle singole voci retributive all'espletamento delle mansioni va valutata non con riguardo alla situazione in cui il lavoratore è in ferie (e dunque non svolge le mansioni) ma alla situazione in cui egli è in servizio.
Tale conclusione è coerente con la giurisprudenza della Corte di Giustizia che con la sentenza Lock, (C-539/12) ha ritenuto non conforme al diritto dell'Unione la CP_5 mancata inclusione nella base di calcolo della retribuzione del periodo di ferie, della indennità percepita per le ore di volo nel periodo in cui il lavoratore (pilota di aereo) non era in ferie.
Né rileva la circostanza che tali indennità siano composte da voci eterogenee e quindi anche da voci che certamente non sono collegate alle mansioni svolte, ma rappresentano mera occasionalità (ad es. lavoro domenicale); esse, infatti, nascono con la esplicita e precisa finalità di permettere ai lavoratori di godere di un trattamento economico complessivamente equiparabile a quello in godimento nel caso di specie.
Le indennità di cui si discorre, infatti, non possono considerarsi come mere eventualità che possono o meno verificarsi nel corso della prestazione lavorativa, essendo corrisposte a prescindere da qualsiasi eventualità ed in correlazione al fatto dello svolgimento del lavoro.
Deve, quindi, concludersi che le indennità giornaliere di turno e di assistenza domiciliare rientrano nella retribuzione ordinaria di cui costituiscono voci fisse e continuative che non sono legate a specifiche prestazioni di servizio, ma allo svolgimento delle mansioni.
Tali indennità, pertanto, devono essere riconosciute ai ricorrenti per le giornate di fruizione delle ferie, come indicate nei ricorsi introduttivi, non ostandovi alcuna contestazione di parte resistente circa la correttezza dei conteggi prodotti dai ricorrenti.
Merita, invece, accoglimento l'eccezione di prescrizione dei crediti risalenti a data anteriore al quinquennio precedente alla notifica del ricorso, in assenza della prova di atti interruttivi della prescrizione medio tempore intervenuti, tali crediti sono liquidati nelle somme di € 601,79 in favore di e di € 484,42 in favore di Parte_1 Pt_2
[...]
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei minimi tabellari e tenuto conto della conduzione in via separata della fase di studio e introduttiva e dello svolgimento congiunto della fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, nell'intestata composizione, così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' al pagamento Controparte_1 delle indennità giornaliere di turno e di assistenza domiciliare dovute per le giornate di godimento delle ferie comprese nella misura di € 601,79,16 in favore di Parte_1
e di € 484,42 in favore di oltre interessi legali;
Parte_2
- Condanna l' al pagamento di euro 420,00, oltre spese generali, Controparte_1
IVA e CPA, con attribuzione al procuratore costituito.
Napoli, 22/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella
La presente sentenza è stata redatta con il contributo del Dott. Giacomo Cammarano.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella, in funzione di giudice del lavoro, all' udienza del 22.5.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio recante il n. R. G. 27505/2024, cui è riunito il giudizio recante il n. R. G 702/2025, vertente
TRA
e rappresentate e difese dall'avv. Antonio Parte_1 Parte_2
Panico, presso il cui studio sono elettivamente domiciliate in Napoli alla via Torino, n. 118;
Ricorrente
E
, in persona del Direttore generale pro tempore, Ing. Controparte_1 [...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Arturo Testa, presso il cui studio in Napoli CP_2 alla via dei Mille, n. 47, è elettivamente domiciliato;
Resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per “in via principale, accertare e dichiarare la nullità delle norme Parte_1 contrattuali richiamate in diritto e precisamente l'art.19 comma 1 del CCNL 01.09.1995 nonché l'art.23, comma 4 del CCNL 19.04.2004 e l'art.33 comma 1 del CCNL del 21.05.2018 nonché dell'art.87 comma 2 del CCNL del 21.05.2018 nella parte in cui non includono le indennità giornalieri di turno e per l'assistenza domiciliare nella retribuzione utile per il calcolo della retribuzione spettante per i giorni di fruizione delle ferie e per l'effetto condannare l' , in Controparte_1 persona del Dirigente p.t. domiciliato per la carica presso la sede legale dell'azienda sita in Napoli (NA) – alla via Cupa Del Principe n.13/A (Ex Ospedale Frullone), al pagamento delle in favore del ricorrente dell'importo di € 739,16, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria da quantificare;
B) Condannare parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio da liquidarsi con distrazione al procuratore costituito anticipatario”; Per “in via principale, accertare e dichiarare la nullità delle norme Parte_2 contrattuali richiamate in diritto e precisamente l'art.19 comma 1 del CCNL 01.09.1995 nonché l'art.23, comma 4 del CCNL 19.04.2004 e l'art.33 comma 1 e art 86 comma 3 e 4 del CCNL del 21.05.2018 e art. 106 del CCNL 2019/2021 nella parte in cui non includono l'indennità giornaliera di turno nella retribuzione utile per il calcolo della retribuzione spettante per i giorni di fruizione delle ferie e per l'effetto condannare l' , in persona del Dirigente p.t. domiciliato per Controparte_1 la carica presso la sede legale dell'azienda sita in Napoli (NA) – alla via Cupa Del Principe n.13/A (Ex Ospedale Frullone), al pagamento delle in favore del ricorrente dell'importo di e 551,77 , il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria da quantificare;
B) Condannare parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio da liquidarsi con distrazione al procuratore costituito anticipatario”;
Per l' : “IN VIA PRELIMINARE: 0) accogliere l'eccezione di Controparte_1 parziale prescrizione della pretesa creditoria;
IN VIA PRINCIPALE: 1) rigettare l'avverso ricorso in quanto infondato sia in fatto sia in diritto per tutti i motivi dedotti nella memoria difensiva;
IN VIA GRADATA: 2) nell'ipotesi di accertamento del diritto di parte ricorrente alla retribuzione per ciascun giorno di ferie comprensiva della
“indennità giornaliera di turno”, previo accertamento della parziale prescrizione della pretesa creditoria, limitare il computo della parte variabile alle sole giornate di ferie annuali minime;
IN OGNI CASO: 3) con vittoria di spese e compensi professionali”.
FATTO E DIRITTO
Con separati ricorsi depositati il 12.12.2024 ed il 13.1.2025, le ricorrenti in epigrafe, premesso di essere dipendenti turnisti dell , agivano in giudizio Controparte_1 per sentir dichiarare nulle le norme contrattuali ostative all'inclusione delle indennità giornaliere di turno e per l'assistenza domiciliare nella base di calcolo utile alla liquidazione della retribuzione spettante per i giorni di fruizione delle ferie e, per l'effetto, sentir condannare l' convenuta al pagamento degli Controparte_3 emolumenti di seguito illustrati:
Ricorrente Indennità richieste Importo
e assistenza domiciliare 739,16 € Parte_3
551,55 € Parte_4
Premesso un inquadramento sulla natura del rapporto di lavoro subordinato intercorrente tra ciascun ricorrente e l'azienda sanitaria locale convenuta, le lavoratrici argomentavano la fondatezza delle proprie pretese invocando la c.d. “nozione europea di retribuzione”, così come formulata dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea in applicazione della Direttiva n. 2003/88/CE e recepita dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione negli arresti nn. 13425/2019 e 22401/2020.
Le ricorrenti giungevano, così, a lamentare l'incompatibilità con detto principio del regolamento contrattuale delle indennità di turno e di assistenza domiciliare, come recato nel CCNL Comparto Sanità, laddove è previsto che la retribuzione spettante al lavoratore per il periodo feriale non comprenda “le particolari indennità di turno” (art. 23, co. 4, CCNL 19.4.2024) e che il valore base della retribuzione individuale mensile cui parametrare il trattamento economico del lavoratore in ferie non includa le indennità giornaliere rivendicate (artt. 86 e 87).
Avverso la disciplina ricavabile dal tenore letterale dei CCNL applicabili, le ricorrenti opponevano la stretta correlazione sussistente tra le indennità giornaliere di turno e di assistenza domiciliare con lo “status” personale professionale del lavoratore lamentando l'illegittimità della loro esclusione dalla base di calcolo della retribuzione dovuta per il periodo di godimento delle ferie lavorative.
Con memoria ritualmente depositata, l' si costituiva in giudizio Controparte_1 sollevando, in via preliminare, eccezione di prescrizione della pretesa creditoria ed argomentando sulla legittimità dell'esclusione delle indennità giornaliere di turno e di assistenza domiciliare dal calcolo della retribuzione feriale. Contr Nel merito, infatti, l convenuta si rifaceva al testo dei CCNL applicabile ratione materia, menzionando la nota datata 17.12.2024 con la quale l' offriva conferma CP_4 delle disposizioni contrattuali vigenti, in conformità con il disposto dell'art. 7, co. 5, d.lgs. 165/2001, a norma del quale “Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese”.
Argomentata, quindi, l'assenza di ogni effetto dissuasivo che potesse motivare il ricorso ai principi di diritto di elaborazione della giurisprudenza comunitaria, tenuto conto della scarsa incidenza economica, del pieno godimento delle ferie e della Contr saltuarietà del godimento delle indennità pretese, l' concludeva per il rigetto delle domande attorie con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Fissata la trattazione delle cause all'udienza del 22.5.2025, il Giudice del Lavoro disponeva riunirsi all'odierno giudizio quello recante il n.7022/2025 di più recente iscrizione a ruolo ed avente ad oggetto le medesima questioni e decideva la causa con la presente sentenza di cui si dava lettura.
I ricorsi sono parzialmente fondati e vanno, pertanto, accolti nei termini della presente sentenza. Occorre, a tal fine, muovere dalla nozione di retribuzione relativa al periodo feriale alla luce della interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia delle norme dell'Unione e di quella della Corte di legittimità.
Il diritto del lavoratore a ferie retribuite è disciplinato sia nel diritto interno – e, in particolare, dall'art.36, comma 3, Cost. secondo cui: “Il lavoratore ha diritto... a ferie annuali retribuite”, dall'art. 2109, co. 2 c.c. che prescrive che il prestatore di lavoro ha diritto "ad un periodo annuale di ferie retribuite" e dal d.lgs. n. 66/2003 che prevede che "il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane" - , sia in quello dell'Unione dall'art. 7 Direttiva n. 2003/88/CE, intitolato "Ferie annuali", che così statuisce: “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché´ ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali".
Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è espressamente sancito all'art.31, n. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, cui l'art.6, n.1 TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (cfr. sentt. dell'8 novembre 2012, e Pt_5
, C-229/11 e C-230/11, punto 22; del 29 novembre 2017, , C214/16, Parte_6 Per_1 punto 33, nonché del 4 ottobre 2018, , C-12/17, punto 25). Per_2
L'art. 31 della Carta, intitolato "Condizioni di lavoro giuste ed eque" prevede che: "
2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e ferie annuali retribuite".
Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016,
C-341/15); ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle Per_3 autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla Direttiva 2003/88 ( sentenza del 12 giugno 2014, Bollacke, C-118/13).
Il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento, come previsto dalla Direttiva n.88/2003, rappresentano le due componenti dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C- Persona_4
350/06 e C-520/06, punto 60; del 15 settembre 2011, e altri, C-155/10, punto Per_5
26; del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24).
Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia ha precisato che l'espressione "ferie annuali retribuite", di cui all'art.7 n. 1 Direttiva n.88/20023, va interpretato nel senso che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione (sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e altri). Persona_6 Il lavoratore deve, cioè, percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C520/06, TZ e altri, punto 58) in modo da mettere il lavoratore che ne fruisca, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile a quella dei periodi di lavoro (v. sentenze citate e altri, punto 58, nonché TZ e altri, punto Persona_7
60).
In particolare, nella pronuncia 15 settembre 2011 causa C_155/10, ed altri, la Per_5
Corte di Giustizia ha affermato che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
Ciò non implica la totale identità tra la retribuzione ordinaria e quella goduta nel periodo di ferie.
Con la stessa sentenza, la Corte di Giustizia ha, infatti, rilevato come "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per se´ ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro"; pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore e tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" ; all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro".
Vanno, infine, mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore, tra i quali rientrano quelli che si collegano “alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali” (cfr. sent. 22 maggio 2014, causa C539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31).
Viene, dunque, delineato un principio (che non è di uguaglianza), ma è di tendenziale omogeneità tra la retribuzione ordinaria e quella del periodo feriale.
La Corte di Giustizia ha fornito, quindi, un'interpretazione delle norme esaminate diretta ad assicurare al lavoratore una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria erogata nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
Qualsiasi incentivo o sollecitazione che possa indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie (magari per effetto della sommatoria di distinte decurtazioni singolarmente modeste e della loro ripetizione) sarebbe, infatti, incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza.
Le statuizioni della Corte di Giustizia hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale ed hanno il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario in quanto indicano il significato ed i limiti di applicazione di norme comunitarie con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità” (sentenze del 2006; Persona_6
TZ e altri, 20.1.2009, cause C-350/06 e C-520/06; e altri, Per_5
13.12.2018, C-155/10; To. He., 13.12.2018, C-385/17).
Pertanto, tenuto conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale, va verificata ex ante la potenzialità dissuasiva al godimento delle ferie che derivi dall'eliminazione di voci economiche della retribuzione erogata durante le ferie.
Alla luce del principio di tendenziale omogeneità fra la retribuzione ordinaria e quella delle ferie annuali desumibile dall'assetto normativo ed interpretativo così come delineato, non può ritenersi che solo una retribuzione palesemente irrisoria sia idonea a ledere il diritto irrinunciabile alle ferie, dovendosi valutare il paventato effetto dissuasivo dell'eventuale scostamento prendendo in considerazione i compensi erogati per “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni e
“correlati allo status personale e professionale" del lavoratore, essendo esclusi dall'importo della retribuzione dovuta nel periodo feriale solo “gli elementi della retribuzione …diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni”.
Può, dunque, affermarsi che, ove la retribuzione sia divisa in parte fissa e parte variabile, l'inclusione di un emolumento nella retribuzione del periodo annuale di ferie prescinde dalla sua natura di voce fissa o di voce variabile della retribuzione di tal che anche le voci della retribuzione variabile corrisposte in modo continuativo siano incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, a condizione che si tratti di indennità che compensino “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni e "correlati allo status personale e professionale” in tal modo escludendosi anche la totale parificazione della retribuzione feriale a quanto percepito durante il lavoro effettivo.
Nel caso in esame, tanto l'indennità giornaliera di turno quanto l'indennità di assistenza domiciliare – invocata quest'ultima soltanto dalla ricorrente – Parte_1 afferiscono a caratteristiche intrinsecamente correlate con l'esecuzione delle mansioni lavorative dei ricorrenti accedendo, pertanto, a pieno titolo al suo status professionale, nel senso illustrato dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea.
Si tratta, infatti, di indennità collegate all'espletamento delle mansioni che il lavoratore è chiamato a svolgere in forza del contratto di lavoro e, quindi, di retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie: non trattandosi di voci dirette a coprire spese occasionali ed essendo erogate in misura fissa.
Del resto, la correlazione delle singole voci retributive all'espletamento delle mansioni va valutata non con riguardo alla situazione in cui il lavoratore è in ferie (e dunque non svolge le mansioni) ma alla situazione in cui egli è in servizio.
Tale conclusione è coerente con la giurisprudenza della Corte di Giustizia che con la sentenza Lock, (C-539/12) ha ritenuto non conforme al diritto dell'Unione la CP_5 mancata inclusione nella base di calcolo della retribuzione del periodo di ferie, della indennità percepita per le ore di volo nel periodo in cui il lavoratore (pilota di aereo) non era in ferie.
Né rileva la circostanza che tali indennità siano composte da voci eterogenee e quindi anche da voci che certamente non sono collegate alle mansioni svolte, ma rappresentano mera occasionalità (ad es. lavoro domenicale); esse, infatti, nascono con la esplicita e precisa finalità di permettere ai lavoratori di godere di un trattamento economico complessivamente equiparabile a quello in godimento nel caso di specie.
Le indennità di cui si discorre, infatti, non possono considerarsi come mere eventualità che possono o meno verificarsi nel corso della prestazione lavorativa, essendo corrisposte a prescindere da qualsiasi eventualità ed in correlazione al fatto dello svolgimento del lavoro.
Deve, quindi, concludersi che le indennità giornaliere di turno e di assistenza domiciliare rientrano nella retribuzione ordinaria di cui costituiscono voci fisse e continuative che non sono legate a specifiche prestazioni di servizio, ma allo svolgimento delle mansioni.
Tali indennità, pertanto, devono essere riconosciute ai ricorrenti per le giornate di fruizione delle ferie, come indicate nei ricorsi introduttivi, non ostandovi alcuna contestazione di parte resistente circa la correttezza dei conteggi prodotti dai ricorrenti.
Merita, invece, accoglimento l'eccezione di prescrizione dei crediti risalenti a data anteriore al quinquennio precedente alla notifica del ricorso, in assenza della prova di atti interruttivi della prescrizione medio tempore intervenuti, tali crediti sono liquidati nelle somme di € 601,79 in favore di e di € 484,42 in favore di Parte_1 Pt_2
[...]
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei minimi tabellari e tenuto conto della conduzione in via separata della fase di studio e introduttiva e dello svolgimento congiunto della fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, nell'intestata composizione, così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' al pagamento Controparte_1 delle indennità giornaliere di turno e di assistenza domiciliare dovute per le giornate di godimento delle ferie comprese nella misura di € 601,79,16 in favore di Parte_1
e di € 484,42 in favore di oltre interessi legali;
Parte_2
- Condanna l' al pagamento di euro 420,00, oltre spese generali, Controparte_1
IVA e CPA, con attribuzione al procuratore costituito.
Napoli, 22/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella
La presente sentenza è stata redatta con il contributo del Dott. Giacomo Cammarano.