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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/04/2025, n. 1966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1966 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Rosa Pacelli ha pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente, la seguente
S E N T E N Z A
Nella Causa iscritta al n. R.G. 9896/2024
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv.to Angelo Giordano, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Erminio Capasso
e Massimiliano Gorgoni, elettivamente domiciliato in Napoli, come in atti
Resistente
Oggetto: indebito assistenziale
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 26.07.2024 la ricorrente in epigrafe ha dedotto: di aver ricevuto in data 25.01.2024 da parte dell' comunicazione avente ad oggetto la CP_1 richiesta di restituzione di complessivi € 17.685,21 per la rideterminazione della maggiorazione sociale ex art. 38 l. 448/2001, a partire dall'anno 2018; di aver inoltrato in data 19.03.2024 ricorso amministrativo, senza esito.
Ha, quindi, eccepito l'illegittimità della richiesta restitutoria per decadenza ex art. 13 L.
412/91, per assenza di dolo ex art. 52 L. 88/89. Ha invocato, inoltre, il legittimo
1 affidamento nella percezione delle somme chieste in ripetizione.
Ha chiesto, pertanto, l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese e attribuzione.
Si è costituito l' , il quale ha eccepito l'assenza di allegazioni e prove circa la CP_1
titolarità del diritto alla prestazione oggetto di domanda, l'inapplicabilità delle norme invocate dalla ricorrente e la legittimità della pretesa restitutoria atteso il superamento dei limiti reddituali per il godimento della prestazione in parola.
Ha, pertanto, chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Verificata la rituale comunicazione del decreto di sostituzione dell'udienza del
29.04.2025 ex art. 127 ter c.p.c., lette le note, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La domanda è infondata e va, pertanto, rigettata per le ragioni che seguono.
In via preliminare deve rilevarsi che nel caso di specie non viene in rilievo un'azione di annullamento del provvedimento amministrativo emesso – e non comunicato - dall' ma un'azione di accertamento negativo della pretesa restitutoria avanzata CP_1 dall'ente previdenziale.
Non sussiste, quindi, alcuna attività provvedimentale ed autoritativa da parte dell' CP_1
Occorre evidenziare, in via generale, che i provvedimenti amministrativi emessi dall' in ordine all'erogazione di una prestazione previdenziale od assistenziale, CP_1
non hanno e non possono mai avere natura costitutiva del diritto fatto valere, ma costituiscono meri atti ricognitivi, con la sola funzione di certazione o di mero accertamento dei requisiti previsti direttamente dalla legge. Il che costituisce il logico corollario delle caratteristiche strutturali e funzionali dell'intero sistema previdenziale ed assistenziale proprio perché è lo stesso legislatore a stabilire in modo puntuale quali siano i presupposti per l'erogazione di ogni singola prestazione per cui l' svolge CP_1
una funzione di mero accertamento.
In definitiva, quindi, si tratta di un'attività vincolata nell'interesse del privato senza alcun margine di discrezionalità.
Se, infatti, l' fosse titolare di un ampio potere discrezionale e se la legge non CP_1 avesse individuato in modo puntuale i requisiti per l'erogazione di ogni prestazione, il provvedimento avrebbe natura concessoria e costitutiva ed il privato sarebbe titolare non di un diritto soggettivo perfetto ma di un mero interesse legittimo di tipo pretensivo
2 (cfr. ad es. Cass. sez. un. 529 del 2000, 13664 del 2002 e 24862 del 2006).
Tali considerazioni sono state, tra l'altro, ribadite dalla giurisprudenza più recente in caso di revoca della prestazione assistenziale o previdenziale (cfr. Cassazione n. 3404 del 2006 e 3688 del 2015). La Suprema Corte, inoltre, in una recente pronuncia, riguardante la cancellazione degli elenchi dei lavoratori agricoli, ha evidenziato che
“dalla natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento delle prestazioni previdenziali in favore dell'assicurato deriva che l'inosservanza, da parte del competente istituto previdenziale, delle regole proprie di questo procedimento, così come, più in generale, delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento dettate dalla L. n. 241 del 1990, o dei precetti di buona fede e correttezza, non dispiega incidenza alcuna sul rapporto obbligatorio avente ad oggetto tale prestazione, dal momento che il rapporto giuridico previdenziale, nascendo ex lege al verificarsi dei requisiti previsti, è interamente devoluto alla cognizione del giudice ordinario, non operando in proposito i divieti riconducibili alla previsione della L. n. 2248 del 1865, art. 4, all. E, e ne ha logicamente derivato che, stante l'indifferenza del procedimento amministrativo rispetto alla consistenza della sua situazione soggettiva, l'assicurato non può, in difetto dei fatti costitutivi della relativa obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale su eventuali disfunzioni procedimentali addebitabili all'istituto o su una carente o insufficiente motivazione del provvedimento di diniego della prestazione, potendo semmai in tali casi, ricorrendone in concreto i presupposti, far valere il proprio diritto al risarcimento dei danni eventualmente cagionatigli dal comportamento dell'istituto medesimo (così, espressamente, Cass. nn. 2804 del 2003 e
9986 del 2009, alle quali ha dato seguito, tra le più recenti, Cass. n. 20604 del 2014).
Questi principi vanno qui ribaditi anche nell'ipotesi in cui, come nella specie, il procedimento amministrativo sia stato avviato a seguito di un'attività ispettiva dell'ente previdenziale, che abbia accertato l'insussistenza di uno o più requisiti per il valido costituirsi del rapporto previdenziale. Fermo restando, anche in questo caso, l'obbligo dell'ente previdenziale di agire nel rispetto della legge del procedimento, va infatti rilevato che i termini della questione non mutano a seconda del fatto che, invece che del procedimento amministrativo volto all'attribuzione di una data prestazione, si discuta del procedimento amministrativo di secondo grado con cui l'ente previdenziale, che è preposto anche alla verifica dei requisiti per la corretta instaurazione del rapporto
3 previdenziale, eserciti, una volta accertata la loro insussistenza, la potestà, a seconda dei casi, di annullamento del rapporto o di revoca della prestazione, giacchè questa potestà, ancorchè espressione di quella potestà generale di cui ogni amministrazione è dotata per ordinare la propria attività alla volontà di legge, si colora pur sempre in funzione del contenuto del procedimento (e del provvedimento) che assume a proprio oggetto, di talchè, ove la disciplina di quest'ultimo sia costruita in modo tale che del rapporto e della situazione soggettiva del privato conosca interamente l'autorità giudiziaria ordinaria, rileverà pur sempre la sussistenza o insussistenza del diritto, per come accertata in giudizio, senza che a tale specifico fine abbiano importanza eventuali disfunzioni del procedimento o carenze di motivazione del provvedimento che l'abbia concluso” (Cassazione civile, sez. lav., n. 31954 del 2019).
Tanto premesso, venendo al merito, come già detto il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento negativo della sussistenza dell'obbligo della ricorrente, nella qualità di erede, di restituire le somme indebitamente percepite a titolo di maggiorazione sociale.
Tale emolumento accede alla prestazione cat. INVCIV 044-51057789596, come allegato in ricorso e risultante dalla stessa comunicazione di indebito in atti.
Trattasi, pertanto, nel caso di specie un'ipotesi di indebito assistenziale, atteso che tale è la natura della prestazione cui la maggiorazione sociale, con la conseguenza che risultano del tutto inconferenti, oltre che tardive, le allegazioni e i relativi richiami giurisprudenziali svolti dalla difesa della ricorrente nelle note di trattazione scritta.
Ricorre, quindi, nella fattispecie un'azione con la quale si mira a far accertare l'assenza di obblighi restitutori, in relazione ad una specifica prestazione di carattere assistenziale ricevuta da parte dell' , il quale ne domanda la restituzione deducendo CP_1
l'inesistenza del diritto della controparte a conseguire l'attribuzione patrimoniale della quale ha beneficiato.
Ciò posto, va sul punto osservato che, per giurisprudenza ormai costante, “in tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha
l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto” (Corte di Cassazione, Sezioni Unite,
n. 18046 del 2010).
Ed infatti, come chiarito dalla Suprema Corte, se da un lato l'accertamento del diritto
4 alla ripetizione implica l'accertamento della inesistenza di una valida causa debendi, dall'altro l'accertamento negativo di tale diritto - ossia la negazione del diritto di chi abbia effettuato il pagamento non dovuto alla ripetizione della somma erogata - implica simmetricamente e necessariamente l'affermazione del diritto di chi agisce in accertamento negativo di trattenere quanto ricevuto, e perciò la deduzione di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto dal convenuto.
Ne consegue che presupposto imprescindibile per l'ammissibilità dell'azione volta ad accertare l'illegittimità della richiesta ripetizione dell'indebito è che il ricorrente assolva all'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, onere che è a suo esclusivo carico.
Nella fattispecie, parte ricorrente nulla allega in ordine ai fatti costitutivi del diritto alla percezione della prestazione assistenziale chiesta in ripetizione.
Dalla natura assistenziale della prestazione, inoltre, discende la inapplicabilità al caso di specie delle norme di cui all'art. 52, L. 88/89 e all'art. 13, L. 412/91, invocate in ricorso, in quanto regolanti la diversa materia dell'indebito previdenziale e insuscettibili di applicazione analogica o estensiva.
Su questo specifico punto si è espressa la Corte costituzionale, giudicando manifestamente infondate le questioni di legittimità, in riferimento agli artt. 3 e 38
Cost., comma 1, dell'art. 1, commi 260 - L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 265, e della
L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 52, comma 2, nelle parti in cui pongono limiti alla ripetibilità dell'indebito previdenziale ma non anche di quello assistenziale.
Ha precisato il giudice delle leggi che, a seguito delle modifiche del quadro normativo introdotte dal D.L. n. 323 del 1996, art. 4 e dalla L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 37, comma 8, si è realizzato un avvicinamento della disciplina, sia transitoria che a regime, della indebita percezione delle prestazioni assistenziali a quella dell'indebito previdenziale, per effetto del quale avvicinamento la normativa censurata può dirsi del tutto rispettosa degli invocati parametri in quanto, attesa la peculiarità dell'accertamento dell'insussistenza del requisito sanitario richiesto per ottenere le prestazioni assistenziali, non è necessario che la disciplina che ne regolamenta le conseguenze sia assolutamente identica a quella relativa all'indebita percezione delle prestazioni previdenziali, e considerato che gli assistiti risultano tutelati in modo idoneo e quindi nel rispetto dell'art. 38 Cost., comma 1 (Corte costituzionale, 27 ottobre 2000, n. 448;
5 22 luglio 2004, n. 264).
La stessa Corte costituzionale, in tema di ambito di applicazione della L. n. 448 del
2001, art. 38, commi 7 e 8, ha ritenuto legittima la non estensione ai trattamenti pensionistici erogati dall'AP (sent. 28 aprile 2006, n. 178) ed altresì rilevato il carattere straordinario ed eccezionale dell'intervento legislativo nella materia dell'indebito previdenziale (sent. 13 gennaio 2006, n. 1).
Quanto all'invocata applicazione dei principi in tema di irripetibilità delle somme percepite in situazioni idonee a ingenerare legittimo affidamento, si osserva quanto segue.
La Corte di Cassazione ha precisato (cfr. Corte di Cassazione n. 1446 del 2008 e, in senso conforme, n. 11921 del 2015) che “nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Al riguardo, la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha rilevato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione
- e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del
1993)”.
Pertanto, pur restando ferma la inapplicabilità all'indebito assistenziale della disciplina generale di cui agli artt. 52, L. 88/1989 e 13, L. n. 412/1991, che si riferisce espressamente al solo indebito previdenziale, occorre fare riferimento al diverso principio che esclude la ripetizione quando vi sia una situazione idonea ad ingenerare affidamento del percettore e l'erogazione indebita non gli sia addebitabile.
È pur vero, però, che tale situazione va descritta e provata da colui che agisce in giudizio per l'accertamento negativo della pretesa restitutoria, non potendo ritenersi sussistente in re ipsa in ragione della mera erogazione delle somme indebite.
Né possono ritenersi validi nel caso di specie i principi giurisprudenziali richiamati in
6 ordine all'irrilevanza, ai fini della sussistenza del dolo, dell'omessa comunicazione dei dati reddituali in quanto conoscibili direttamente o indirettamente dall' tramite le CP_1
banche dati telematiche a sua disposizione.
In primo luogo, va sottolineato come il legittimo affidamento sia cosa ben diversa dal dolo dell'assicurato, atteso che il primo si traduce in una condizione caratterizzata dall'assenza di mala fede, corrispondente a un comportamento attivo od omissivo dell' tale da ingenerare nell'accipiens fiducia circa il diritto alla percezione della CP_1
prestazione.
In secondo luogo, nel caso concreto l' ha eccepito in via specifica che “la CP_1
ricostituzione è stata effettuata d'ufficio poiché è stata liquidata la pensione categoria
VO al coniuge con decorrenza 7/23, liquidazione n. 2112969800113 del 25/01/2024.
Pertanto, inserendo i redditi del coniuge sulla posizione della ricorrente, la maggiorazione è stata ricalcolata, in quanto non dovuta per superamento limite reddituale, con relativo indebito per il periodo 1/01/2018 al 29/02/2024. Nel ricostituire
l'invalidità civile della sig.ra, infatti, sono stati aggiornati i redditi anche per gli anni precedenti la liquidazione della pensione al coniuge e, lavorando quest'ultimo, è stato rilevato il superamento dei limiti reddituali per la maggiorazione nei limiti della prescrizione”.
È chiaro, quindi, come non vengano qui in rilievo i redditi percepiti dall'assicurato stesso e conoscibili dall' , ma i redditi del coniuge, conosciuti dall' solo a CP_1 CP_1
seguito di liquidazione della pensione, sulla cui comunicazione parte ricorrente nulla allega.
La ricorrente, in realtà, nulla ha
contro
-dedotto sul punto, limitandosi nelle note a richiamare la disciplina di cui agli artt. 13, comma 2, L. n. 412/1991 e 52, comma 2, L.
n. 88/89, come già precisato inapplicabili alla fattispecie, e i relativi principi giurisprudenziali.
Pertanto, in assenza di qualsivoglia allegazione e prova in ordine ai fatti costitutivi del diritto alla prestazione e in ordine a elementi idonei a ritenere sussistente una situazione di legittimo affidamento, la domanda deve essere integralmente rigettata.
Nulla sulle spese ex art. 152 disp. att. c.p.c.
7
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Nulla sulle spese.
Si comunichi.
Aversa, 30.04.2025
Il Giudice
dott.ssa Rosa Pacelli
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Rosa Pacelli ha pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente, la seguente
S E N T E N Z A
Nella Causa iscritta al n. R.G. 9896/2024
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv.to Angelo Giordano, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Erminio Capasso
e Massimiliano Gorgoni, elettivamente domiciliato in Napoli, come in atti
Resistente
Oggetto: indebito assistenziale
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 26.07.2024 la ricorrente in epigrafe ha dedotto: di aver ricevuto in data 25.01.2024 da parte dell' comunicazione avente ad oggetto la CP_1 richiesta di restituzione di complessivi € 17.685,21 per la rideterminazione della maggiorazione sociale ex art. 38 l. 448/2001, a partire dall'anno 2018; di aver inoltrato in data 19.03.2024 ricorso amministrativo, senza esito.
Ha, quindi, eccepito l'illegittimità della richiesta restitutoria per decadenza ex art. 13 L.
412/91, per assenza di dolo ex art. 52 L. 88/89. Ha invocato, inoltre, il legittimo
1 affidamento nella percezione delle somme chieste in ripetizione.
Ha chiesto, pertanto, l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese e attribuzione.
Si è costituito l' , il quale ha eccepito l'assenza di allegazioni e prove circa la CP_1
titolarità del diritto alla prestazione oggetto di domanda, l'inapplicabilità delle norme invocate dalla ricorrente e la legittimità della pretesa restitutoria atteso il superamento dei limiti reddituali per il godimento della prestazione in parola.
Ha, pertanto, chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Verificata la rituale comunicazione del decreto di sostituzione dell'udienza del
29.04.2025 ex art. 127 ter c.p.c., lette le note, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La domanda è infondata e va, pertanto, rigettata per le ragioni che seguono.
In via preliminare deve rilevarsi che nel caso di specie non viene in rilievo un'azione di annullamento del provvedimento amministrativo emesso – e non comunicato - dall' ma un'azione di accertamento negativo della pretesa restitutoria avanzata CP_1 dall'ente previdenziale.
Non sussiste, quindi, alcuna attività provvedimentale ed autoritativa da parte dell' CP_1
Occorre evidenziare, in via generale, che i provvedimenti amministrativi emessi dall' in ordine all'erogazione di una prestazione previdenziale od assistenziale, CP_1
non hanno e non possono mai avere natura costitutiva del diritto fatto valere, ma costituiscono meri atti ricognitivi, con la sola funzione di certazione o di mero accertamento dei requisiti previsti direttamente dalla legge. Il che costituisce il logico corollario delle caratteristiche strutturali e funzionali dell'intero sistema previdenziale ed assistenziale proprio perché è lo stesso legislatore a stabilire in modo puntuale quali siano i presupposti per l'erogazione di ogni singola prestazione per cui l' svolge CP_1
una funzione di mero accertamento.
In definitiva, quindi, si tratta di un'attività vincolata nell'interesse del privato senza alcun margine di discrezionalità.
Se, infatti, l' fosse titolare di un ampio potere discrezionale e se la legge non CP_1 avesse individuato in modo puntuale i requisiti per l'erogazione di ogni prestazione, il provvedimento avrebbe natura concessoria e costitutiva ed il privato sarebbe titolare non di un diritto soggettivo perfetto ma di un mero interesse legittimo di tipo pretensivo
2 (cfr. ad es. Cass. sez. un. 529 del 2000, 13664 del 2002 e 24862 del 2006).
Tali considerazioni sono state, tra l'altro, ribadite dalla giurisprudenza più recente in caso di revoca della prestazione assistenziale o previdenziale (cfr. Cassazione n. 3404 del 2006 e 3688 del 2015). La Suprema Corte, inoltre, in una recente pronuncia, riguardante la cancellazione degli elenchi dei lavoratori agricoli, ha evidenziato che
“dalla natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento delle prestazioni previdenziali in favore dell'assicurato deriva che l'inosservanza, da parte del competente istituto previdenziale, delle regole proprie di questo procedimento, così come, più in generale, delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento dettate dalla L. n. 241 del 1990, o dei precetti di buona fede e correttezza, non dispiega incidenza alcuna sul rapporto obbligatorio avente ad oggetto tale prestazione, dal momento che il rapporto giuridico previdenziale, nascendo ex lege al verificarsi dei requisiti previsti, è interamente devoluto alla cognizione del giudice ordinario, non operando in proposito i divieti riconducibili alla previsione della L. n. 2248 del 1865, art. 4, all. E, e ne ha logicamente derivato che, stante l'indifferenza del procedimento amministrativo rispetto alla consistenza della sua situazione soggettiva, l'assicurato non può, in difetto dei fatti costitutivi della relativa obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale su eventuali disfunzioni procedimentali addebitabili all'istituto o su una carente o insufficiente motivazione del provvedimento di diniego della prestazione, potendo semmai in tali casi, ricorrendone in concreto i presupposti, far valere il proprio diritto al risarcimento dei danni eventualmente cagionatigli dal comportamento dell'istituto medesimo (così, espressamente, Cass. nn. 2804 del 2003 e
9986 del 2009, alle quali ha dato seguito, tra le più recenti, Cass. n. 20604 del 2014).
Questi principi vanno qui ribaditi anche nell'ipotesi in cui, come nella specie, il procedimento amministrativo sia stato avviato a seguito di un'attività ispettiva dell'ente previdenziale, che abbia accertato l'insussistenza di uno o più requisiti per il valido costituirsi del rapporto previdenziale. Fermo restando, anche in questo caso, l'obbligo dell'ente previdenziale di agire nel rispetto della legge del procedimento, va infatti rilevato che i termini della questione non mutano a seconda del fatto che, invece che del procedimento amministrativo volto all'attribuzione di una data prestazione, si discuta del procedimento amministrativo di secondo grado con cui l'ente previdenziale, che è preposto anche alla verifica dei requisiti per la corretta instaurazione del rapporto
3 previdenziale, eserciti, una volta accertata la loro insussistenza, la potestà, a seconda dei casi, di annullamento del rapporto o di revoca della prestazione, giacchè questa potestà, ancorchè espressione di quella potestà generale di cui ogni amministrazione è dotata per ordinare la propria attività alla volontà di legge, si colora pur sempre in funzione del contenuto del procedimento (e del provvedimento) che assume a proprio oggetto, di talchè, ove la disciplina di quest'ultimo sia costruita in modo tale che del rapporto e della situazione soggettiva del privato conosca interamente l'autorità giudiziaria ordinaria, rileverà pur sempre la sussistenza o insussistenza del diritto, per come accertata in giudizio, senza che a tale specifico fine abbiano importanza eventuali disfunzioni del procedimento o carenze di motivazione del provvedimento che l'abbia concluso” (Cassazione civile, sez. lav., n. 31954 del 2019).
Tanto premesso, venendo al merito, come già detto il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento negativo della sussistenza dell'obbligo della ricorrente, nella qualità di erede, di restituire le somme indebitamente percepite a titolo di maggiorazione sociale.
Tale emolumento accede alla prestazione cat. INVCIV 044-51057789596, come allegato in ricorso e risultante dalla stessa comunicazione di indebito in atti.
Trattasi, pertanto, nel caso di specie un'ipotesi di indebito assistenziale, atteso che tale è la natura della prestazione cui la maggiorazione sociale, con la conseguenza che risultano del tutto inconferenti, oltre che tardive, le allegazioni e i relativi richiami giurisprudenziali svolti dalla difesa della ricorrente nelle note di trattazione scritta.
Ricorre, quindi, nella fattispecie un'azione con la quale si mira a far accertare l'assenza di obblighi restitutori, in relazione ad una specifica prestazione di carattere assistenziale ricevuta da parte dell' , il quale ne domanda la restituzione deducendo CP_1
l'inesistenza del diritto della controparte a conseguire l'attribuzione patrimoniale della quale ha beneficiato.
Ciò posto, va sul punto osservato che, per giurisprudenza ormai costante, “in tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha
l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto” (Corte di Cassazione, Sezioni Unite,
n. 18046 del 2010).
Ed infatti, come chiarito dalla Suprema Corte, se da un lato l'accertamento del diritto
4 alla ripetizione implica l'accertamento della inesistenza di una valida causa debendi, dall'altro l'accertamento negativo di tale diritto - ossia la negazione del diritto di chi abbia effettuato il pagamento non dovuto alla ripetizione della somma erogata - implica simmetricamente e necessariamente l'affermazione del diritto di chi agisce in accertamento negativo di trattenere quanto ricevuto, e perciò la deduzione di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto dal convenuto.
Ne consegue che presupposto imprescindibile per l'ammissibilità dell'azione volta ad accertare l'illegittimità della richiesta ripetizione dell'indebito è che il ricorrente assolva all'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, onere che è a suo esclusivo carico.
Nella fattispecie, parte ricorrente nulla allega in ordine ai fatti costitutivi del diritto alla percezione della prestazione assistenziale chiesta in ripetizione.
Dalla natura assistenziale della prestazione, inoltre, discende la inapplicabilità al caso di specie delle norme di cui all'art. 52, L. 88/89 e all'art. 13, L. 412/91, invocate in ricorso, in quanto regolanti la diversa materia dell'indebito previdenziale e insuscettibili di applicazione analogica o estensiva.
Su questo specifico punto si è espressa la Corte costituzionale, giudicando manifestamente infondate le questioni di legittimità, in riferimento agli artt. 3 e 38
Cost., comma 1, dell'art. 1, commi 260 - L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 265, e della
L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 52, comma 2, nelle parti in cui pongono limiti alla ripetibilità dell'indebito previdenziale ma non anche di quello assistenziale.
Ha precisato il giudice delle leggi che, a seguito delle modifiche del quadro normativo introdotte dal D.L. n. 323 del 1996, art. 4 e dalla L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 37, comma 8, si è realizzato un avvicinamento della disciplina, sia transitoria che a regime, della indebita percezione delle prestazioni assistenziali a quella dell'indebito previdenziale, per effetto del quale avvicinamento la normativa censurata può dirsi del tutto rispettosa degli invocati parametri in quanto, attesa la peculiarità dell'accertamento dell'insussistenza del requisito sanitario richiesto per ottenere le prestazioni assistenziali, non è necessario che la disciplina che ne regolamenta le conseguenze sia assolutamente identica a quella relativa all'indebita percezione delle prestazioni previdenziali, e considerato che gli assistiti risultano tutelati in modo idoneo e quindi nel rispetto dell'art. 38 Cost., comma 1 (Corte costituzionale, 27 ottobre 2000, n. 448;
5 22 luglio 2004, n. 264).
La stessa Corte costituzionale, in tema di ambito di applicazione della L. n. 448 del
2001, art. 38, commi 7 e 8, ha ritenuto legittima la non estensione ai trattamenti pensionistici erogati dall'AP (sent. 28 aprile 2006, n. 178) ed altresì rilevato il carattere straordinario ed eccezionale dell'intervento legislativo nella materia dell'indebito previdenziale (sent. 13 gennaio 2006, n. 1).
Quanto all'invocata applicazione dei principi in tema di irripetibilità delle somme percepite in situazioni idonee a ingenerare legittimo affidamento, si osserva quanto segue.
La Corte di Cassazione ha precisato (cfr. Corte di Cassazione n. 1446 del 2008 e, in senso conforme, n. 11921 del 2015) che “nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Al riguardo, la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha rilevato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione
- e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del
1993)”.
Pertanto, pur restando ferma la inapplicabilità all'indebito assistenziale della disciplina generale di cui agli artt. 52, L. 88/1989 e 13, L. n. 412/1991, che si riferisce espressamente al solo indebito previdenziale, occorre fare riferimento al diverso principio che esclude la ripetizione quando vi sia una situazione idonea ad ingenerare affidamento del percettore e l'erogazione indebita non gli sia addebitabile.
È pur vero, però, che tale situazione va descritta e provata da colui che agisce in giudizio per l'accertamento negativo della pretesa restitutoria, non potendo ritenersi sussistente in re ipsa in ragione della mera erogazione delle somme indebite.
Né possono ritenersi validi nel caso di specie i principi giurisprudenziali richiamati in
6 ordine all'irrilevanza, ai fini della sussistenza del dolo, dell'omessa comunicazione dei dati reddituali in quanto conoscibili direttamente o indirettamente dall' tramite le CP_1
banche dati telematiche a sua disposizione.
In primo luogo, va sottolineato come il legittimo affidamento sia cosa ben diversa dal dolo dell'assicurato, atteso che il primo si traduce in una condizione caratterizzata dall'assenza di mala fede, corrispondente a un comportamento attivo od omissivo dell' tale da ingenerare nell'accipiens fiducia circa il diritto alla percezione della CP_1
prestazione.
In secondo luogo, nel caso concreto l' ha eccepito in via specifica che “la CP_1
ricostituzione è stata effettuata d'ufficio poiché è stata liquidata la pensione categoria
VO al coniuge con decorrenza 7/23, liquidazione n. 2112969800113 del 25/01/2024.
Pertanto, inserendo i redditi del coniuge sulla posizione della ricorrente, la maggiorazione è stata ricalcolata, in quanto non dovuta per superamento limite reddituale, con relativo indebito per il periodo 1/01/2018 al 29/02/2024. Nel ricostituire
l'invalidità civile della sig.ra, infatti, sono stati aggiornati i redditi anche per gli anni precedenti la liquidazione della pensione al coniuge e, lavorando quest'ultimo, è stato rilevato il superamento dei limiti reddituali per la maggiorazione nei limiti della prescrizione”.
È chiaro, quindi, come non vengano qui in rilievo i redditi percepiti dall'assicurato stesso e conoscibili dall' , ma i redditi del coniuge, conosciuti dall' solo a CP_1 CP_1
seguito di liquidazione della pensione, sulla cui comunicazione parte ricorrente nulla allega.
La ricorrente, in realtà, nulla ha
contro
-dedotto sul punto, limitandosi nelle note a richiamare la disciplina di cui agli artt. 13, comma 2, L. n. 412/1991 e 52, comma 2, L.
n. 88/89, come già precisato inapplicabili alla fattispecie, e i relativi principi giurisprudenziali.
Pertanto, in assenza di qualsivoglia allegazione e prova in ordine ai fatti costitutivi del diritto alla prestazione e in ordine a elementi idonei a ritenere sussistente una situazione di legittimo affidamento, la domanda deve essere integralmente rigettata.
Nulla sulle spese ex art. 152 disp. att. c.p.c.
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P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Nulla sulle spese.
Si comunichi.
Aversa, 30.04.2025
Il Giudice
dott.ssa Rosa Pacelli
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