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Sentenza 4 ottobre 2024
Sentenza 4 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 04/10/2024, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 530 /2024 V.G.
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AVEZZANO Settore Civile - Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice dott.ssa Francesca GRECO Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 530/2024 V.G. iniziato con ricorso congiunto depositato in data 15.07.2024 da:
(C.F. ), nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Laura
Paolelli sito in Tagliacozzo (AQ) alla via G. Matteotti n.19, giusta procura alle liti rilasciata in calce al ricorso congiunto nonché
(C.F. nato ad [...], il Parte_2 C.F._2
22.08.1968, rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Alessandra Ricci, sito in Tagliacozzo (AQ), Piazza Duca degli Abruzzi n. 72, giusta procura in calce al ricorso congiunto
Con l'intervento del pubblico ministero.
Avente ad oggetto: separazione consensuale dei coniugi e divorzio congiunto ai sensi degli artt. 473 bis 49-51 c.p.c.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti chiedono dichiararsi la separazione consensuale dei coniugi, cumulativamente al divorzio tra gli stessi, alle condizioni di cui al ricorso dalle stesse sottoscritto e depositato in atti in data 15.07.2024.
In particolare, i coniugi hanno domandato l'omologa delle condizioni di separazione di seguito riportate:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Scurcola Marsicana (AQ), in Via Cavalieri di
Vittorio Veneto n.42, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata al Sig. che ne è, tra l'altro, il proprietario esclusivo;
Parte_2
3. i coniugi rinunciano reciprocamente al proprio mantenimento in quanto dispongono ciascuno di un proprio reddito personale ed in quanto già prima di oggi si sono accordati in merito alla sistemazione delle rispettive situazioni economiche passate, presenti e future;
4. i coniugi si impegnano sin da ora a comunicarsi reciprocamente, eventuale cambio di residenza e/o domicilio”.
Hanno chiesto, altresì, la pronuncia di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
“
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Tagliacozzo;
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Scurcola
Marsicana (AQ) in Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 42, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore di Parte_2
3. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso cumulativo ex artt. 473 bis.49 e .51 c.p.c. depositato il 15.07.2024 i coniugi, e , deducendo di aver contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio con rito concordatario in data 12.06.1994 e che, da tale unione sono nati due figli, hanno adito congiuntamente l'intestato Tribunale chiedendo pronunciarsi la
2 separazione personale dei coniugi cumulativamente al divorzio, alle condizioni di cui al ricorso depositato in atti.
All'udienza del 2 ottobre 2024 le parti hanno depositato note di trattazione scritta insistendo per l'accoglimento del ricorso alle condizioni ivi stabilite.
Il giudice istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. La domanda di separazione dei ricorrenti può trovare accoglimento.
Ed invero, sulla base delle allegazioni delle parti, risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale sia divenuta in effetti intollerabile. Devono, pertanto, reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c..
Il Collegio, inoltre, valutata la non contrarietà delle condizioni previste alle norme imperative o di ordine pubblico, le recepisce così come concordate dalle parti con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione.
3. Quanto alla domanda di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, questa non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/1970.
La causa deve, pertanto, essere rimessa sul ruolo del giudice relatore che – trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi ovvero dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter, co. 5, c.p.c. – provvederà a verificare la volontà delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. 898/1970. Le parti dovranno anche confermare, in tale sede, le condizioni già formulate con riferimento al divorzio.
4. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione complessiva dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
PRENDE ATTO e DICHIARA la separazione personale tra (nata ad Parte_1
Avezzano, il 21/12/1965) e (nato ad [...], il Parte_2
22/08/1968) alle condizioni di cui all'accordo sopra riportate.
3 DISPONE l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del nell'atto numero 1, parte II, Serie A, anno 1994. Parte_3
SPESE DI LITE all'esito del giudizio.
PROVVEDE come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 3 ottobre 2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Greco Dott. Leopoldo Sciarrillo
4
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AVEZZANO Settore Civile - Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice dott.ssa Francesca GRECO Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 530/2024 V.G. iniziato con ricorso congiunto depositato in data 15.07.2024 da:
(C.F. ), nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Laura
Paolelli sito in Tagliacozzo (AQ) alla via G. Matteotti n.19, giusta procura alle liti rilasciata in calce al ricorso congiunto nonché
(C.F. nato ad [...], il Parte_2 C.F._2
22.08.1968, rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Alessandra Ricci, sito in Tagliacozzo (AQ), Piazza Duca degli Abruzzi n. 72, giusta procura in calce al ricorso congiunto
Con l'intervento del pubblico ministero.
Avente ad oggetto: separazione consensuale dei coniugi e divorzio congiunto ai sensi degli artt. 473 bis 49-51 c.p.c.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti chiedono dichiararsi la separazione consensuale dei coniugi, cumulativamente al divorzio tra gli stessi, alle condizioni di cui al ricorso dalle stesse sottoscritto e depositato in atti in data 15.07.2024.
In particolare, i coniugi hanno domandato l'omologa delle condizioni di separazione di seguito riportate:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Scurcola Marsicana (AQ), in Via Cavalieri di
Vittorio Veneto n.42, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata al Sig. che ne è, tra l'altro, il proprietario esclusivo;
Parte_2
3. i coniugi rinunciano reciprocamente al proprio mantenimento in quanto dispongono ciascuno di un proprio reddito personale ed in quanto già prima di oggi si sono accordati in merito alla sistemazione delle rispettive situazioni economiche passate, presenti e future;
4. i coniugi si impegnano sin da ora a comunicarsi reciprocamente, eventuale cambio di residenza e/o domicilio”.
Hanno chiesto, altresì, la pronuncia di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
“
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Tagliacozzo;
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Scurcola
Marsicana (AQ) in Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 42, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore di Parte_2
3. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso cumulativo ex artt. 473 bis.49 e .51 c.p.c. depositato il 15.07.2024 i coniugi, e , deducendo di aver contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio con rito concordatario in data 12.06.1994 e che, da tale unione sono nati due figli, hanno adito congiuntamente l'intestato Tribunale chiedendo pronunciarsi la
2 separazione personale dei coniugi cumulativamente al divorzio, alle condizioni di cui al ricorso depositato in atti.
All'udienza del 2 ottobre 2024 le parti hanno depositato note di trattazione scritta insistendo per l'accoglimento del ricorso alle condizioni ivi stabilite.
Il giudice istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. La domanda di separazione dei ricorrenti può trovare accoglimento.
Ed invero, sulla base delle allegazioni delle parti, risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale sia divenuta in effetti intollerabile. Devono, pertanto, reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c..
Il Collegio, inoltre, valutata la non contrarietà delle condizioni previste alle norme imperative o di ordine pubblico, le recepisce così come concordate dalle parti con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione.
3. Quanto alla domanda di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, questa non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/1970.
La causa deve, pertanto, essere rimessa sul ruolo del giudice relatore che – trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi ovvero dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter, co. 5, c.p.c. – provvederà a verificare la volontà delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. 898/1970. Le parti dovranno anche confermare, in tale sede, le condizioni già formulate con riferimento al divorzio.
4. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione complessiva dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
PRENDE ATTO e DICHIARA la separazione personale tra (nata ad Parte_1
Avezzano, il 21/12/1965) e (nato ad [...], il Parte_2
22/08/1968) alle condizioni di cui all'accordo sopra riportate.
3 DISPONE l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del nell'atto numero 1, parte II, Serie A, anno 1994. Parte_3
SPESE DI LITE all'esito del giudizio.
PROVVEDE come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 3 ottobre 2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Greco Dott. Leopoldo Sciarrillo
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