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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 31/03/2025, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
Cause riunite R.G. 6218 del 2021 e 6285 del 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6218 del 2021 promossa da:
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Amleto Parte_1
Coronella ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Latina (LT), Via Pastrengo
n. 34, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1
Immacolata Nola ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Fondi (LT), Via
Antoniazzo Romano, 9, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE
e sulla causa riunita di I grado iscritta al n. r.g. 6285 del 2021 promossa da Controparte_1
contro Parte_1
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni di parte resistente in sede di udienza di udienza di p.c. congiunte tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.: “Con le presenti note, la presente difesa, considerata la volontà espressa dai sigg.ri e , all'udienza del 9 maggio 2024 di voler Controparte_1 Parte_1
Pagina 1 trasformare la domanda di separazione da giudiziale a consensuale, si riporta alle condizioni accettate concordemente dalle dette parti e insiste perché la causa venga trattenuta in decisione”;
Condizioni di cui alla proposta transattiva formulata dal G.I. alle parti all'udienza del 9 maggio 2024 cui entrambe le parti, presenti personalmente, hanno aderito: “pronuncia di separazione senza addebito ad alcuna della parte, con assegnazione della casa coniugale alla ricorrente che vi abiterà con la figlia, con assegno di mantenimento a carico del resistente da versare alla ricorrente di € 200,00 e assegno a carico del resistente da versare alla ricorrente a titolo di mantenimento della figlia che viene ridotto dal mese di maggio 2024 ad € 150,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. 69 del 2009 si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati trasmessi al P.m. che non ha formulato osservazioni.
Ai fini dell'intellegibilità della decisione si dà atto che con sentenza parziale n. 1000/2023 pubblicata il 2 maggio 2023 è stata già pronunciata la separazione personale dei coniugi e che con contestuale separata ordinanza la causa è stata rimessa sul ruolo per istruire le ulteriori domande assegnando alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
All'udienza del 9 maggio 2024 il G.I. ha formulato alle parti, convocate personalmente al fine di verificare la possibilità di un accordo, la seguente proposta transattiva “pronuncia di separazione senza addebito ad alcuna della parte, con assegnazione della casa coniugale alla ricorrente che vi abiterà con la figlia, con assegno di mantenimento a carico del resistente da versare alla ricorrente di € 200,00 e assegno a carico del resistente da versare alla ricorrente a titolo di mantenimento della figlia che viene ridotto dal mese di maggio 2024 ad € 150,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo.” cui entrambe le parti hanno aderito sicché il G.I. ha modificato i provvedimenti temporanei e urgenti disponendo l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, con riduzione dell'assegno di mantenimento che il resistente deve versare alla ricorrente a titolo di mantenimento per la figlia ad € 150,00 con decorrenza dal mese di maggio 2024, oltre al 50% delle spese straordinarie, rimanendo invece invariato l'assegno di mantenimento per la ricorrente e ha fissato udienza di precisazione congiunte delle conclusioni, disponendone la trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Solo parte resistente ha depositato nota scritta in sostituzione di udienza come indicato in epigrafe e il G.I. ha trattenuto la causa in decisione con il termine di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di venti giorni per il deposito di memorie di replica.
Pagina 2 ***
Preliminarmente, il Collegio osserva che dal mancato deposito della nota scritta in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni congiunte da parte della ricorrente non possa desumersi in alcun modo il venir meno del consenso della suddetta alla proposta transattiva, tanto più considerato che in sede di comparsa conclusionale il difensore della ricorrente ha chiesto che venga dichiarata la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al verbale del 9 maggio
2024 e dunque alle condizioni di cui alla proposta transattiva.
***
SULLE CONDIZIONI CONCORDATE DALLE PARTI.
Il Collegio ritiene che nulla osti alla ratifica dell'accordo delle parti che hanno aderito alla proposta transattiva riportata in epigrafe e le cui condizioni appaiono conformi all'interesse della figlia maggiorenne, ma ancora non economicamente autosufficiente.
SULLE SPESE DI LITE.
Stante l'accordo intervenuto, si ritiene congruo compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulle cause riunite n. r.g. 6218 del 2021 e 6285 del 2021, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Dispone che le condizioni di separazione personale dei coniugi siano regolate dalle condizioni indicate nella proposta transattiva riportata in epigrafe cui le parti hanno aderito.
Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 28 marzo 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra. Dott. Pier Luigi De Cinti.
Pagina 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6218 del 2021 promossa da:
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Amleto Parte_1
Coronella ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Latina (LT), Via Pastrengo
n. 34, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1
Immacolata Nola ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Fondi (LT), Via
Antoniazzo Romano, 9, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE
e sulla causa riunita di I grado iscritta al n. r.g. 6285 del 2021 promossa da Controparte_1
contro Parte_1
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni di parte resistente in sede di udienza di udienza di p.c. congiunte tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.: “Con le presenti note, la presente difesa, considerata la volontà espressa dai sigg.ri e , all'udienza del 9 maggio 2024 di voler Controparte_1 Parte_1
Pagina 1 trasformare la domanda di separazione da giudiziale a consensuale, si riporta alle condizioni accettate concordemente dalle dette parti e insiste perché la causa venga trattenuta in decisione”;
Condizioni di cui alla proposta transattiva formulata dal G.I. alle parti all'udienza del 9 maggio 2024 cui entrambe le parti, presenti personalmente, hanno aderito: “pronuncia di separazione senza addebito ad alcuna della parte, con assegnazione della casa coniugale alla ricorrente che vi abiterà con la figlia, con assegno di mantenimento a carico del resistente da versare alla ricorrente di € 200,00 e assegno a carico del resistente da versare alla ricorrente a titolo di mantenimento della figlia che viene ridotto dal mese di maggio 2024 ad € 150,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. 69 del 2009 si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati trasmessi al P.m. che non ha formulato osservazioni.
Ai fini dell'intellegibilità della decisione si dà atto che con sentenza parziale n. 1000/2023 pubblicata il 2 maggio 2023 è stata già pronunciata la separazione personale dei coniugi e che con contestuale separata ordinanza la causa è stata rimessa sul ruolo per istruire le ulteriori domande assegnando alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
All'udienza del 9 maggio 2024 il G.I. ha formulato alle parti, convocate personalmente al fine di verificare la possibilità di un accordo, la seguente proposta transattiva “pronuncia di separazione senza addebito ad alcuna della parte, con assegnazione della casa coniugale alla ricorrente che vi abiterà con la figlia, con assegno di mantenimento a carico del resistente da versare alla ricorrente di € 200,00 e assegno a carico del resistente da versare alla ricorrente a titolo di mantenimento della figlia che viene ridotto dal mese di maggio 2024 ad € 150,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo.” cui entrambe le parti hanno aderito sicché il G.I. ha modificato i provvedimenti temporanei e urgenti disponendo l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, con riduzione dell'assegno di mantenimento che il resistente deve versare alla ricorrente a titolo di mantenimento per la figlia ad € 150,00 con decorrenza dal mese di maggio 2024, oltre al 50% delle spese straordinarie, rimanendo invece invariato l'assegno di mantenimento per la ricorrente e ha fissato udienza di precisazione congiunte delle conclusioni, disponendone la trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Solo parte resistente ha depositato nota scritta in sostituzione di udienza come indicato in epigrafe e il G.I. ha trattenuto la causa in decisione con il termine di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di venti giorni per il deposito di memorie di replica.
Pagina 2 ***
Preliminarmente, il Collegio osserva che dal mancato deposito della nota scritta in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni congiunte da parte della ricorrente non possa desumersi in alcun modo il venir meno del consenso della suddetta alla proposta transattiva, tanto più considerato che in sede di comparsa conclusionale il difensore della ricorrente ha chiesto che venga dichiarata la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al verbale del 9 maggio
2024 e dunque alle condizioni di cui alla proposta transattiva.
***
SULLE CONDIZIONI CONCORDATE DALLE PARTI.
Il Collegio ritiene che nulla osti alla ratifica dell'accordo delle parti che hanno aderito alla proposta transattiva riportata in epigrafe e le cui condizioni appaiono conformi all'interesse della figlia maggiorenne, ma ancora non economicamente autosufficiente.
SULLE SPESE DI LITE.
Stante l'accordo intervenuto, si ritiene congruo compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulle cause riunite n. r.g. 6218 del 2021 e 6285 del 2021, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Dispone che le condizioni di separazione personale dei coniugi siano regolate dalle condizioni indicate nella proposta transattiva riportata in epigrafe cui le parti hanno aderito.
Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 28 marzo 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra. Dott. Pier Luigi De Cinti.
Pagina 3