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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/05/2025, n. 2095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2095 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Pacelli ha pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. R.G. 10383/2024
TRA
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv.to Maria Rita Frau, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti.
Ricorrente
E in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimiliano Gorgoni ed
Erminio Capasso, elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07.08.2024, il ricorrente in epigrafe ha impugnato l'avviso di addebito n. 371 2024 00051875 72 000, notificato in data 25.07.2024, avente a oggetto a contributi IVS Gestione Commercianti 2018 per l'importo di € 3.412,16.
Nel dettaglio, ha eccepito la prescrizione della pretesa contributiva connessa all'omessa notifica di altro atto precedente e comunque successiva alla stessa, ove provata, chiedendo l'annullamento dell'avviso di addebito impugnato, con vittoria di spese e attribuzione.
L' si è costituito in giudizio contestando tutto quanto ex adverso dedotto e CP_1
chiedendo pertanto il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
1 Verificata la rituale comunicazione del decreto sostituzione dell'udienza dell'8 maggio
2025 ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
I motivi di opposizione all'avviso di addebito si risolvono nel caso di specie nella sola eccezione di prescrizione della pretesa contributiva, avente a oggetto contributi IVS
Gestione Commercianti per il periodo 01/2018 – 10/2018.
Trova applicazione l'art. 3, co. 9 della l. 335 del 1995, secondo cui: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis , comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”.
Il termine di prescrizione è dunque quello quinquennale.
Quanto al dies a quo, esso dev'essere individuato nel momento in cui va effettuato il versamento dei contributi, ossia nel momento in cui scadono i relativi termini per il pagamento, e non nel momento in cui doveva essere presentata la dichiarazione dei redditi.
Ed infatti, in proposito vale la regola, fissata dal D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 18, comma 4, secondo cui “i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”.
La giurisprudenza di legittimità ha poi chiarito che assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi (cfr.
Cassazione civile, sez. lavoro, n. 18408 del 2022 e n. 10273 del 2021).
Nel caso di specie, trattandosi di contributi IVS relativi all'anno 2018, il versamento del saldo, che è il termine più avanzato da cui, non considerando gli acconti, si può ipotizzare la decorrenza della prescrizione, è stato prorogato al 30.09.2019.
Da tale data decorre, pertanto, il termine di prescrizione quinquennale.
2 Allo stesso, però, devono aggiungersi i periodi di sospensione introdotti a seguito dell'emergenza COVID dall'art. 37, comma 2, D.L. n. 18 del 2020, pari a 129 giorni (dal
23 febbraio al 30 giugno 2020), e dall'art. 11, comma 9, D.L. n. 183 del 2020, pari a 182 giorni (dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021), per un totale di 311 giorni.
L' ha, inoltre, provato di aver notificato a parte ricorrente avviso bonario avente a CP_1 oggetto i contributi IVS Gestione Commercianti per tutto l'anno 2018, tramite raccomandata a/r in data 12.12.2023, ossia entro il termine di prescrizione quinquennale.
Sul punto, va ribadito che, come precisato anche dalla Corte di Cassazione (vd. Sentenza
n. 14501 del 15/07/2016), in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, con conseguente inapplicabilità della disciplina di cui alla L. 890 del 1982 in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018 , in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (vd. anche
Cassazione civile , sez. VI , 12/11/2018 , n. 28872).
Ne discende che “qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell' art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973 , mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, peraltro con esclusione dell' art. 1, comma 883, della l. n. 145 del 2018 , in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della l. n.
890 del 1982” (Cassazione civile, sez. VI, 10/04/2019, n. 10037).
Ne discende, inoltre, che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c.
In altre parole, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione è assolta dal notificante mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, poiché, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, la cartella esattoriale deve ritenersi a lui ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ.,
3 fondata sulle univoche e concludenti circostanze (integranti i requisiti di cui all'art. 2729 cod. civ.) della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, e superabile solo ove il destinatario medesimo dimostri di essersi trovato, senza colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione.
Né è ravvisabile alcun profilo di nullità ove il suddetto avviso di ricevimento, sia sottoscritto da persona rinvenuta presso l'indirizzo del destinatario, ma della quale non risulti dall'avviso medesimo la qualità o la relazione col destinatario dell'atto, salva la facoltà del destinatario di dimostrare, proponendo querela di falso, la assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l'avviso alla propria sfera personale o familiare (vd. anche giurisprudenza di merito: Tribunale Roma, sez. lav., 01/08/2019, n. 6552).
Nel caso di specie, i predetti avvisi risultano notificati tramite raccomandata a/r, mentre parte ricorrente, non avendo depositato note ex art. 127 ter c.p.c., non ha svolto alcuna contestazione.
L'eccezione risulta, pertanto, infondata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto della natura e del valore della causa e dell'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell' delle spese di lite, che si CP_1
liquidano in € 1.865,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Si comunichi.
Aversa, 09.05.2025
Il Giudice dott.ssa Rosa Pacelli
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Pacelli ha pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. R.G. 10383/2024
TRA
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv.to Maria Rita Frau, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti.
Ricorrente
E in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimiliano Gorgoni ed
Erminio Capasso, elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07.08.2024, il ricorrente in epigrafe ha impugnato l'avviso di addebito n. 371 2024 00051875 72 000, notificato in data 25.07.2024, avente a oggetto a contributi IVS Gestione Commercianti 2018 per l'importo di € 3.412,16.
Nel dettaglio, ha eccepito la prescrizione della pretesa contributiva connessa all'omessa notifica di altro atto precedente e comunque successiva alla stessa, ove provata, chiedendo l'annullamento dell'avviso di addebito impugnato, con vittoria di spese e attribuzione.
L' si è costituito in giudizio contestando tutto quanto ex adverso dedotto e CP_1
chiedendo pertanto il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
1 Verificata la rituale comunicazione del decreto sostituzione dell'udienza dell'8 maggio
2025 ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
I motivi di opposizione all'avviso di addebito si risolvono nel caso di specie nella sola eccezione di prescrizione della pretesa contributiva, avente a oggetto contributi IVS
Gestione Commercianti per il periodo 01/2018 – 10/2018.
Trova applicazione l'art. 3, co. 9 della l. 335 del 1995, secondo cui: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis , comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”.
Il termine di prescrizione è dunque quello quinquennale.
Quanto al dies a quo, esso dev'essere individuato nel momento in cui va effettuato il versamento dei contributi, ossia nel momento in cui scadono i relativi termini per il pagamento, e non nel momento in cui doveva essere presentata la dichiarazione dei redditi.
Ed infatti, in proposito vale la regola, fissata dal D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 18, comma 4, secondo cui “i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”.
La giurisprudenza di legittimità ha poi chiarito che assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi (cfr.
Cassazione civile, sez. lavoro, n. 18408 del 2022 e n. 10273 del 2021).
Nel caso di specie, trattandosi di contributi IVS relativi all'anno 2018, il versamento del saldo, che è il termine più avanzato da cui, non considerando gli acconti, si può ipotizzare la decorrenza della prescrizione, è stato prorogato al 30.09.2019.
Da tale data decorre, pertanto, il termine di prescrizione quinquennale.
2 Allo stesso, però, devono aggiungersi i periodi di sospensione introdotti a seguito dell'emergenza COVID dall'art. 37, comma 2, D.L. n. 18 del 2020, pari a 129 giorni (dal
23 febbraio al 30 giugno 2020), e dall'art. 11, comma 9, D.L. n. 183 del 2020, pari a 182 giorni (dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021), per un totale di 311 giorni.
L' ha, inoltre, provato di aver notificato a parte ricorrente avviso bonario avente a CP_1 oggetto i contributi IVS Gestione Commercianti per tutto l'anno 2018, tramite raccomandata a/r in data 12.12.2023, ossia entro il termine di prescrizione quinquennale.
Sul punto, va ribadito che, come precisato anche dalla Corte di Cassazione (vd. Sentenza
n. 14501 del 15/07/2016), in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, con conseguente inapplicabilità della disciplina di cui alla L. 890 del 1982 in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018 , in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (vd. anche
Cassazione civile , sez. VI , 12/11/2018 , n. 28872).
Ne discende che “qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell' art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973 , mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, peraltro con esclusione dell' art. 1, comma 883, della l. n. 145 del 2018 , in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della l. n.
890 del 1982” (Cassazione civile, sez. VI, 10/04/2019, n. 10037).
Ne discende, inoltre, che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c.
In altre parole, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione è assolta dal notificante mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, poiché, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, la cartella esattoriale deve ritenersi a lui ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ.,
3 fondata sulle univoche e concludenti circostanze (integranti i requisiti di cui all'art. 2729 cod. civ.) della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, e superabile solo ove il destinatario medesimo dimostri di essersi trovato, senza colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione.
Né è ravvisabile alcun profilo di nullità ove il suddetto avviso di ricevimento, sia sottoscritto da persona rinvenuta presso l'indirizzo del destinatario, ma della quale non risulti dall'avviso medesimo la qualità o la relazione col destinatario dell'atto, salva la facoltà del destinatario di dimostrare, proponendo querela di falso, la assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l'avviso alla propria sfera personale o familiare (vd. anche giurisprudenza di merito: Tribunale Roma, sez. lav., 01/08/2019, n. 6552).
Nel caso di specie, i predetti avvisi risultano notificati tramite raccomandata a/r, mentre parte ricorrente, non avendo depositato note ex art. 127 ter c.p.c., non ha svolto alcuna contestazione.
L'eccezione risulta, pertanto, infondata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto della natura e del valore della causa e dell'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell' delle spese di lite, che si CP_1
liquidano in € 1.865,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Si comunichi.
Aversa, 09.05.2025
Il Giudice dott.ssa Rosa Pacelli
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