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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 11/03/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: dott.ssa Elvira Maltese Presidente dott.ssa Viviana Urso Consigliere rel. dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 946/2022 R.G. promosso
DA
), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
in giudizio dall'avv. Antonio Angelico;
Appellante
CONTRO
( ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso in giudizio dall'avv.
Angela Barone;
Appellato
OGGETTO: appello –reintegrazione nel posto di lavoro-risarcimento del danno.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro del Tribunale di Siracusa, Pt_1
agiva contro il di perché fosse
[...] Controparte_1 CP_1 accertato e dichiarato: il diritto a essere assunto, in quanto vincitore del concorso indetto per la copertura di un posto a tempo indeterminato di dirigente dell'area avvocatura, e a continuare a prestare la propria attività a tale titolo con conseguente obbligo dell'ente locale di accettare la prestazione lavorativa e corrispondere la relativa retribuzione;
la validità ed efficacia del contratto di lavoro stipulato con il di in data 26.3.2013, Controparte_1 CP_1
eventualmente dichiarando che la data di decorrenza del rapporto era quella dell'1.1.2014, nonché dichiarando la nullità dell'atto gestionale datoriale del
29.7.2026, dichiarativo della nullità dell'intero contratto di lavoro subordinato;
il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro con condanna dell'ente al risarcimento del danno da mancato guadagno dall'illecita interruzione del rapporto di lavoro sino all'effettiva reintegra. Il ricorrente chiedeva altresì la condanna del al risarcimento del danno Controparte_1
all'immagine e alla salute. In subordine, per il caso in cui fosse ritenuta sussistente la nullità dell'intero contratto di lavoro, chiedeva la condanna dell'ente al risarcimento del danno da mancato guadagno da lui subito a causa della violazione dell'obbligo informativo gravante sull'ente medesimo, sia in fase precontrattuale che in corso di rapporto.
A sostegno delle domande, il ricorrente esponeva che, essendosi collocato al primo posto nella graduatoria finale del concorso pubblico indetto dal
[...]
per la copertura di un posto di dirigente Area Controparte_1
Avvocatura, aveva stipulato con l'ente medesimo, in data 26.3.2013, previa determina dirigenziale a contrarre n. 67 del 2013, un contratto di lavoro a tempo indeterminato;
che aveva quindi prestato la propria attività in favore dell'ente datore di lavoro, il quale aveva corrisposto le retribuzioni spettanti fino a quando, con determina n. 127 del 29.7.2016, dichiarando la nullità della determina a contrarre e del contratto di lavoro per violazione degli obblighi di cui all'art. 76, co.7 del d.l. 112/2008, aveva risolto il rapporto di lavoro. Deduceva che la norma violata dal di , imponendo agli enti locali Controparte_1 CP_1 solo un divieto di assunzione temporaneo, consentiva, tuttavia, di fare salva la validità del contratto a decorrere dall'anno 2014, a partire dal quale, come affermato dalla Corte dei Conti nella sentenza emessa nel giudizio di responsabilità contabile promosso nei confronti del dirigente del settore risorse umane, l'ente datore di lavoro era rientrato nel tetto di incidenza della spesa del personale su quella corrente, previsto dal co.7 del d.l. 112/2008, norma peraltro successivamente abrogata, a far data dal 25.6.2014, a opera dell'art. 3 comma 5
d.l. 90/2014.
Con sentenza n. 416 del 21 aprile 2022 il Tribunale adito rigettava il ricorso e compensava le spese di lite tenendo conto della peculiarità e complessità della vicenda e delle questioni di diritto affrontate.
Il decidente osservava che la questione controversa, riguardante la nullità della determina dirigenziale a contrarre e del contratto di lavoro conseguentemente stipulato tra le parti, per violazione dell'art. 76, co.7 del d.l.
112/2008, era stata vagliata nel procedimento contabile svolto davanti alla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, seppure al fine di verificare i profili di responsabilità in capo al dirigente dell'ente che aveva firmato la determina anzidetta;
che in detto giudizio era stato accertato che per l'anno 2013 il era obbligato a rispettare Controparte_1
il vincolo di cui all'art. 76, co. 7 del d.l. 112/2008 e non avrebbe potuto procedere, pertanto, a nuove assunzioni di personale;
che le argomentazioni e le conclusioni del giudizio contabile dovevano essere condivise. Dichiarava quindi la nullità del contratto di lavoro per violazione della norma imperativa di cui all'art. 76 co. 7 del d.l. 112/2008, la quale, imponendo vincoli inderogabili di spesa pubblica, aveva lo scopo di assicurare il rispetto degli obiettivi e dei vincoli del patto di stabilità interno e vietava alla P.A., alla luce dell'art. 35 del d.lgs.
165 del 2001, di costituire validi rapporti di lavoro a tempo indeterminato in sua violazione. Affermava, in considerazione della natura della disciplina violata, che la nullità era originaria e non sanabile, con la conseguenza che il contratto non poteva ritenersi valido nemmeno con una decorrenza successiva. Giudicava poi infondata la pretesa risarcitoria del non potendo ritenersi che lo Pt_1
stesso avesse potuto fare legittimo e incolpevole affidamento sulla validità del rapporto di lavoro instaurato, atteso che la questione era stata oggetto di diversi procedimenti (contabili, amministrativi e penali) e che proprio il ricorrente, nella qualità di rappresentante del presidente della provincia, aveva approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012 della partecipata , le Parte_2
cui spese di personale dovevano ritenersi comprese tra le spese di personale oggetto del calcolo del superamento del 50% della spesa corrente ex art. 76, co.7 del d.l. 112/2008.
Avverso detta sentenza il soccombente proponeva appello in data 21.10.2022;
l'appellato resisteva al gravame.
La causa era posta in decisione all'udienza del 13 febbraio 2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.L'appellante, con il primo motivo di gravame, impugna la sentenza nella parte in cui il giudice, in violazione dell'art. 112 c.p.c., avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda volta al riconoscimento del suo diritto a essere assunto.
Rileva che la nullità del contratto per violazione di norma imperativa non pregiudica il diritto all'assunzione atteso che, prevedendo l'art. 76 co. 7 del d.l.
112/2008 solo un divieto temporaneo di assunzione, valido per l'anno 2013, tale vincolo non era più sussistente a decorrere dal 2014; che in tal senso si era espressa anche la Corte dei Conti Sicilia nella sentenza n. 602/ 2016 resa sul caso in questione ove si legge che “è incontestato fra le parti che per il 2014 non operava il vincolo dell'art. 76 comma 7”, e che “l'ente locale aveva nuovamente rispettato le condizioni per procedere alle assunzioni”.
Sostiene, poi, che con il superamento del concorso e l'approvazione della relativa graduatoria, era divenuto titolare di una situazione giuridica di diritto soggettivo, alla quale corrispondevano, in capo alla P.A., diversi obblighi in attuazione dei principi contrattualistici di correttezza e di buona fede (artt. 1175
e 1375 c.c.); che la graduatoria concorsuale poteva dirsi ancora efficace nel 2016, nel momento in cui il dichiarava la Controparte_1
nullità del contratto, alla luce del combinato disposto degli artt. 91, co.4 del d.lgs.
n. 267 del 2000 e 35 co.
5-ter d.lgs. n.165 del 2001, secondo cui le graduatore delle P.A. rimangono vigenti per il termine di tre anni dalla data di pubblicazione, termini ulteriormente innalzati successivamente, per effetto di disposizioni normative particolari finalizzate sempre al contenimento della spesa e al rispetto dei bilanci pubblici.
2. Lamenta poi che il mancato adempimento, da parte del
[...]
dell'obbligo di disporre la sua assunzione, gli avrebbe Controparte_1
cagionato un danno da ritardata assunzione del quale chiede il risarcimento, nella misura pari al 70% della retribuzione che sarebbe stata riconosciuta in caso di riassunzione successiva alla dichiarazione di nullità del contratto di lavoro stipulato, al netto della retribuzione comunque percepita nel periodo dal
23.3.2013 al 29.7.2016.
3. L'appello è infondato.
Non si ravvisa nella sentenza impugnata alcuna omessa pronuncia, posto che come si evince, non solo dal petitum (riportato dallo stesso appellante nell'atto di appello), ma anche dal corpo del ricorso proposto da la Parte_1
domanda oggetto del ricorso introduttivo del giudizio era volta ad ottenere la dichiarazione di validità del contratto stipulato tra le parti il 26.3.2013, nonostante la violazione della norma imperativa di cui all'art. 76 co. 7 del d.l.
112/2008, eventualmente con decorrenza dall'anno 2014 ovvero dal momento del venir meno della causa ostativa alla costituzione di nuovi rapporti di lavoro da parte dell'ente locale. Che fosse questo l'ambito cui era circoscritta la domanda (volta a 1)dichiarare il diritto del ricorrente, individuato come vincitore nella graduatoria finale approvata dal di Controparte_1
Siracusa… ad essere assunto e a continuare a prestare a tempo indeterminato la propria attività lavorativa e professionale quale Dirigente dell'Avvocatura del suddetto Ente Locale, nonché il correlato obbligo di quest'ultimo ad accettare la prestazione lavorativa e professionale del ricorrente e a corrispondere la relativa retribuzione contrattualmente prevista;
2) dichiarare la piena validità ed efficacia dell'intero contratto di lavoro individuale stipulato tra le parti il 26.3.2013, eventualmente dichiarando che la data di decorrenza del rapporto è quella dell'1/1/2014 e non quella del 26/3/2013, e correlativamente, l'illiceità dell'atto gestionale datoriale del 29/7/2016 dichiarativo della nullità dell'intero contratto di lavoro individuale;
3) condannare il a reintegrare il Controparte_1
ricorrente nel proprio posto di lavoro, senza soluzione di continuità e sotto ogni profilo, ivi compreso quello previdenziale e di calcolo del TFS-TFR) è chiarito dalle considerazioni svolte dall'odierno appellante a pag. 20 del ricorso, dove afferma che “dall'intervenuta eventuale prematura stipulazione del contratto di lavoro non può conseguire…l'integrale nullità del contratto medesimo ma solo la nullità della clausola di decorrenza del contratto de quo”, richiamando, a sostegno delle domande, il principio di conservazione dei contratti ex art. 1419
c.c., la natura non essenziale della clausola di decorrenza e il conseguente l'obbligo per l'ente, nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost., di non dichiarare la nullità dell'intero contratto, ma, “al limite, di determinarsi per la sostituzione della sola clausola relativa alla decorrenza del contratto…, con altra clausola di decorrenza del medesimo contratto”. Gli stessi principi sono richiamati alle pagg. 47, 48 e 49 del ricorso introduttivo, al fine di motivare l'affermato diritto alla “tutela in forma specifica mediante il reintegro nel rapporto di lavoro illecitamente interrotto, proseguendo lo stesso de iure e senza soluzione di continuità”.
La domanda dell'appellante è stata interamente volta alla “conservazione” del contratto di lavoro dichiarato nullo dal datore di lavoro pubblico con la determina n. 127 del 29.7.2016 e non alla costituzione di un “nuovo” rapporto di lavoro, essendo stato il vantato diritto all'assunzione, dedotto in stretta ed esclusiva correlazione con la valida costituzione del rapporto, potendo al più ritenersi invalida la clausola contrattuale di decorrenza dello stesso. Il Tribunale, infatti, nel rigettare la domanda ha affermato che l'ente “nel 2014 poteva procedere a nuove assunzioni, ma non già a sanare le assunzioni nulle del
2013”.
Solo nel presente grado l'appellante, modificando inammissibilmente la domanda - come peraltro espressamente eccepito dalla parte appellata - ha per la prima volta dedotto che “l'ente, in esecuzione della sentenza della Corte dei
Conti citata [sent. n. 602/2016], avrebbe dovuto procedere, nel 2016, alla declaratoria di nullità del contratto stipulato il 26/03/2013 e contestualmente all'assunzione del ricorrente e alla stipula di un nuovo contratto con effetti retroattivi, decorrenti dall'1.1.2014”, vantando egli, in qualità di vincitore di concorso, un diritto soggettivo all'assunzione, anche in forza delle previsioni normative in tema di efficacia triennale delle graduatorie di concorso (ex art. 91 comma 4 d.lgs 267/2000 e art. 35 comma 5 te d.lgs. 165/2001).
Nel presente grado di giudizio, l'appellante non mette più in discussione che il contratto di lavoro stipulato il 26.3.2013 era nullo per violazione dell'art, 76 comma 7 d.l. 112/2008, norma che, vietando agli enti, nei quali l'incidenza delle spese di personale era pari o superiore al 50% delle spese correnti, di procedere ad assunzioni di personale “a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia di contratto”, doveva ritenersi di natura imperativa, essendo stata posta a tutela di interessi pubblici di stabilità interna che l'ente locale era tenuto a perseguire.
La Corte dei Conti, con la sentenza n. 602/2016, confermata in secondo grado e quindi passata in giudicato, ha accertato, con riferimento alla situazione del
Libero Consorzio Comunale: ".... Alla luce di quanto precede, l'incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente, ai fini di quanto previsto dall'art. 76, comma 7, del d.l. n. 78/2010, deve essere calcolata rapportando euro
21.474.803,75 (ammontare della spesa del personale della Provincia, maggiorata del costo del personale della ) a euro 39.908.818,20 Parte_2
(ammontare delle spese correnti): atteso che la percentuale di incidenza è pari al 55,19% la di , nell'anno 2013, era soggetta al Parte_3 CP_1
blocco delle assunzioni”.
Il contratto di lavoro dell'appellante, quindi, era affetto da nullità insanabile ex art. 35 d.lgs. 165/2001, norma che fa divieto alle pubbliche amministrazioni di instaurare rapporti di lavoro a tempo indeterminato in violazione di norme imperative.
La violazione della norma imperativa, contrariamente a quanto ritenuto nel ricorso introduttivo del giudizio, comporta la nullità dell'intero contratto e non solo della clausola della sua decorrenza, travolgendo tutto il rapporto di lavoro e gli atti prodromici alla sua instaurazione (la determina dirigenziale a contrarre n.
67/2013) adottati in violazione del divieto di assunzione, ai quali, quindi, non può essere data applicazione.
4. Ad abundantiam va rilevato che la graduatoria del concorso bandito per la copertura del posto da dirigente del settore Avvocatura è stata approvata con
DDG dell'8 gennaio 2013, per cui il triennio di vigenza della graduatoria - ex art. 91 co. 4 d.lgs 267/2000 e art. 35 comma 5 ter d.lgs 165/2001 (vigente pro tempore) invocati dall'appellante - era già decorso alla data del 29.7.2016, nella quale è stata dichiarata la nullità del contratto di lavoro stipulato nel 2013.
Va poi anche rilevato che, con la sopravvenuta delibera n. 12 del 30.9.2016, il , in una prospettiva di risanamento Controparte_1
economico, ha modificato la dotazione organica dell'ente, sopprimendo dall'1.10.2016 l'intera area della dirigenza e attribuendo le funzioni apicali ai funzionari di categoria D3, con conseguente venir meno, già a quella data, delle esigenze di organico a fondamento del bando di concorso cui aveva partecipato l'appellante, non essendo più previsto il posto di dirigente del settore avvocatura.
5. La domanda di condanna dell'ente appellato al risarcimento del danno da assunzione tardiva è parimenti inammissibile, essendo stata proposta, anch'essa
- a ulteriore dimostrazione della novità della domanda di accertamento del diritto all'assunzione come proposta nel presente grado - per la prima volta nel presente giudizio di gravame, mentre l'appellante non ha più insistito nelle domande risarcitorie proposte in primo grado, non impugnando la relativa statuizione di rigetto.
In ogni caso, detta domanda resta assorbita dal rigetto del primo motivo di appello.
6. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore indeterminabile della controversia.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, ove dovuto.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore della parte appellata, liquidate in € 5.500,00 oltre spese generali (15%), CPA e IVA.
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 13 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Dott.ssa Elvira Maltese