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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 13/02/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1376/2023
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Barbara Previati, all'esito della udienza a trattazione cartolare del 14.01.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1376/2023, avente per oggetto "opposizione a decreto ingiuntivo”, promossa
DA in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Angela FIORE
RICORRENTE
CONTRO
rappresentato e difeso dall' avv. Raffaella PETTE Controparte_1
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come da note scritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, operatore di esercizio assunto alle dipendenze della Controparte_1 [...]
con residenza lavorativa in Termoli, proponeva ricorso Controparte_2
monitorio rilevando che, nel periodo compreso tra il 14/2/2013 e il 31/12/2022, era stato inviato in trasferta, ovvero spostato in una sede di lavoro diversa da quella dove eseguiva normalmente la propria attività, assumendo di aver quindi diritto al pagamento della indennità di trasferta, disciplinata dall'art. 20 del CCNL commisurata all'importo di Controparte_3
euro 26,55 (in caso di assenza dalla residenza superiore a 14 ore e fino a 21 ore) oppure all'importo di euro 13,27 (in caso di assenza inferiore a 7 ore ma superiore a 4 ore, purché
pagina 1 di 10 verificatasi nelle ore dei pasti, cioè tra le 11:30 e le 14:30 e le 19:00 e le 22:00), in relazione a ciascun turno analiticamente indicato nel ricorso monitorio;
otteneva quindi da questo
Tribunale l'emissione del decreto ingiuntivo n. 534/2023 nei confronti della per la CP_2
complessiva somma di Euro 10.921,21, oltre interessi, rivalutazione e spese.
La società proponeva opposizione, ritenendo la pretesa azionata in via monitoria CP_2 parzialmente priva di fondamento in ragione dell'errato calcolo della durata dalla trasferta come regolamentata dal contratto collettivo, sostenendo, in particolare:
-che la disposizione contrattuale invocata dall'opposto prevedeva, ai fini dell'erogazione della richiesta indennità, la sussistenza dei seguenti requisisti:
1) l'assenza doveva essere superiore a 14 ore e fino a 21 ore per la corresponsione dell'indennità di trasferta nella misura dei 2/3 e inferiore alle 7 ore ma superiore alle 4 ore ai fini della corresponsione dell'indennità di trasferta nella misura di 1/3;
2) che, in quest'ultimo caso, l'assenza si doveva verificare in una delle fasce orarie deputate ai pasti, ossia tra le 11,30 alle 14,30 per il primo pasto e tra le ore 19,30 e le 22,00 per il secondo pasto;
-che l'assenza dalla residenza doveva essere calcolata, in ossequio al disposto dell'art. 20 del CCNL di riferimento, stesso>>, assumendo, dunque, rilevanza l'orario come evincibile dal PEA, non dovendosi computare il tempo occorso per il raggiungimento del capolinea da parte del lavoratore o comunque i tempi accessori di spostamento per raggiungere il capolinea;
-che in detto orario non dovevano, dunque, essere ricompresi i tempi accessori del cosiddetto
«pre e post» turno previsti dall'accordo regionale del 22/3/1989 (cfr. doc. 8 – fascicolo di parte opponente) atteso che, per espressa previsione dell'art. 20 del CCNL Controparte_3 rilevava l'orario di partenza dal capolinea e quello di ritorno al medesimo capolinea;
-che in relazione ad alcuni turni indicati dal lavoratore nel ricorso monitorio -analiticamente contestati ed individuati nel ricorso in opposizione ai nn. da 1) a 28) - non poteva riconoscersi la richiesta indennità, perché difettavano del requisito orario utile al riconoscimento dell'indennità, oppure non erano stati resi dal lavoratore, che in quelle giornate risultava assente dal lavoro per riposo, ferie, congedo o per essere stato collocato in cassa integrazione o, ancora, perché nelle giornate indicate il lavoratore aveva effettuato turni su altra linea o non aveva effettuato attività lavorativa in regime di trasferta;
-che il dipendente, effettuando il servizio cd. “di scorta”, a copertura di lavoratori assenti o impediti a rendere la prestazione - era soggetto all'effettuazione di turni frazionati;
pagina 2 di 10 -che l'interruzione della prestazione lavorativa per un tempo superiore ai 45 minuti nel luogo di residenza interrompeva il decorso del periodo di tempo utile al riconoscimento dell'indennità di trasferta.
La Società opponente, dunque, procedeva al ricalcolo delle somme dovute all'odierno opposto, quantificandole nella somma di euro 6.794,24 e chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto nella misura già ottenuta dal lavoratore.
Nel costituirsi in giudizio, eccepiva e replicava che: CP_1
- i “PEA” risultavano inconferenti al fine di valutare l'orario effettivo di lavoro, atteso che si limitavano, in seno al rapporto di concessione tra e Regione Molise, ad elencare – CP_2 senza alcun riferimento temporale – le corse;
-la durata della trasferta doveva intendersi comprensiva delle tempistiche connesse all'espletamento delle attività strumentali di inizio e fine turno di cui all' art. 6 della L.138/58, pari complessivamente a 40 minuti di lavoro effettivo così come riconosciute con l'accordo sindacale regionale del 22/3/1989.
Per le indicate ragioni, chiedeva l'integrale rigetto dell'opposizione. CP_1
Dichiarata la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo limitatamente alla Cont somma, riconosciuta come dovuta da , pari ad Euro 6.794,24, all'esito dell'udienza cartolare del 14.01.2025, la causa, istruita mediante l'acquisizione dei documenti depositati, era riservata per la decisione.
________
Cont
1.Deve premettersi che , a fronte della richiesta avanzata da in via CP_1
monitoria di euro 10.921,21, ha riconosciuto come dovuta la somma di euro 6.794,24; tale importo deve ritenersi quindi effettivamente dovuto perché non contestato ed, anzi, riconosciuto;
di conseguenza, nella presente sede deve essere valutata la fondezza della richiesta di solo per le residue somme richieste a titolo di indennità di trasferta CP_1
che siano state oggetto di contestazione da parte del datore di lavoro.
2.Va pure opportunamente premesso e precisato, in termini generali, che l'istituto della trasferta si caratterizza per il fatto che la prestazione lavorativa deve essere svolta -per un limitato periodo di tempo e nell'interesse del datore- al di fuori della ordinaria sede lavorativa.
Il compenso indennitario dovuto è volto a ristorare dei disagi derivanti dall'espletamento del lavoro in luogo diverso da quello previsto (cfr. Cass. 08/07/2020 n. 14380); per aversi pagina 3 di 10 trasferta, dunque, è necessario che al lavoratore sia richiesto di svolgere la sua attività lavorativa in un luogo diverso da quello abituale, che il mutamento del luogo di lavoro sia temporaneo e che la prestazione lavorativa sia effettuata in esecuzione di un ordine di servizio del datore di lavoro restando irrilevante il consenso del lavoratore (cfr. tra le altre
Cass. 15/10/2015 n. 20833, 11/12/2013 n. 27643, 21/08/2013 n. 19359, 20/12/2005 n.28162 oltre che Cass. sez. U. 15/11/2017 n. 27093 in motivazione). In sostanza, la trasferta è una situazione temporanea che rende tuttavia di per sé più gravosa la prestazione e comporta per il lavoratore la necessità di sopportare presuntivamente delle spese (per i pasti, il pernottamento, i mezzi di trasporto ed altro) nell'interesse del datore di lavoro ed è quindi il compenso per il disagio derivante dall'espletamento del lavoro in luogo diverso da quello previsto, derivante da scissione tra sede lavorativa e luogo di svolgimento del lavoro (cfr.
Cass.08/07/2020 n. 14380). Più nello specifico, l'art. 20 del c.c.n.l. autoferrotranvieri del 23 luglio 1976, individua la "tratta a cui l'agente appartiene" quale elemento strutturale utile per l'individuazione della residenza di servizio, sicché essa, in ragione delle mansioni in concreto svolte dai dipendenti e del luogo in cui esse vengono espletate, è idonea a costituire riferimento per l'assegnazione della sede ed il riconoscimento dell'indennità di trasferta (Cass.
n. 38340/2021; Cass. n. 20504/2015).
3.Possono quindi analizzarsi le questioni - fattuali ed interpretative - controverse tra le parti circa i meccanismi di quantificazione dell'indennità di trasferta e, all'esito, potrà procedersi all'effettivo computo di quanto eventualmente ancora dovuto all'opposto.
3.1 Venendo alla questione -controversa tra le parti- che attiene al “calcolo della durata della Cont trasferta”, si rileva che, come sopra già accennato, secondo l'assenza dalla residenza doveva essere calcolata, in ossequio al disposto dell'art. 20 del CCNL di riferimento,
<<dall di partenza dal capolinea a quello ritorno al stesso>>, assumendo, dunque, rilevanza l'orario come evincibile dai “PEA” individuati in sede di concessione del servizio;
ad avviso di ATM non dovevano, dunque, essere ricompresi i tempi accessori del cosiddetto «pre e post turno» previsti dall'accordo regionale del 22/3/1989 (cfr. doc. 8 – fascicolo di parte opponente) atteso che, ai fini del computo della durata della trasferta, per espressa previsione dell'art. 20 del CCNL rilevava l'orario di partenza dal Controparte_3
capolinea e quello di ritorno al medesimo capolinea.
pagina 4 di 10 Il Tribunale -in questi termini accedendo a quanto sostenuto da eputa che, ai fini del CP_2
calcolo della durata della trasferta, come testualmente indicato nel CCNL di riferimento, non debba essere computato anche il servizio “pre e post turno” (che, invece, pacificamente rileva ai fini del calcolo dell'orario effettivo di lavoro e della retribuzione, ai sensi dell'art. 6 l. n.
138/1958). Tale convincimento si fonda sull'interpretazione letterale e sistematica della norma, in base alla quale l'assenza dalla residenza viene calcolata dall'orario di partenza dal capolinea a quello di ritorno al capolinea.
Di conseguenza, dal punto di vista contrattuale è chiaramente indicato quale sia il parametro da considerarsi ai fini del calcolo della durata della trasferta (durata che incide sulla sua compensazione in termini economici); deve quindi considerarsi l'orario di partenza dal capolinea e quello di ritorno al capolinea.
3.2 Venendo ad altra questione controversa, legata alla spettanza o meno dell'indennità nel caso in cui l'assenza dalla residenza non ricada integralmente nella fascia oraria del primo o Cont del secondo pasto, il Tribunale non reputa condivisibile la tesi propugnata da , secondo cui in tale ipotesi l'indennità non sarebbe dovuta.
Invero, in base al CCNL la trasferta, ridotta ad 1/3, viene corrisposta al personale quando l'assenza sia inferiore a 7 ore ma superiore a 4 ore, purché detta assenza si verifichi tra le ore
11,30 e le 14,30 per il primo pasto e tra le 19,00 e le 22,00 per il secondo pasto.
Sulla scorta di una indagine ermeneutica rispettosa della lettera e della finalità della clausola, può affermarsi che l'indennità di trasferta ridotta spetta ai lavoratori "per assenze della residenza comprese fra le quattro e le sette ore", anche quando il periodo di assenza incida soltanto in parte sulle ore di pasti convenzionalmente stabilite. Invero, il diritto all'indennità ridotta di trasferta è strettamente collegato al disagio "anche economico" cui sono sottoposti i lavoratori costretti a rimanere, per ragioni di servizio, lontani dalla propria
Cont residenza durante le ore dei pasti. Sotto il profilo strettamente letterale, poi, la tesi di non
è sostenibile, ove si consideri che l'anzidetta clausola puntualizza che, sussistendo le altre condizioni previste, la trasferta è dovuta purché l'assenza si verifichi nelle ore dei pasti e cioè
<<tra le e per il primo pasto ore secondo>>.
Tale formula, di inequivocabile chiarezza, dimostra che le parti contraenti intesero subordinare il diritto all'emolumento alla condizione che l'assenza cadesse entro un arco di tempo compreso fra determinate ore, ritenute corrispondenti a quelle in cui vengono normalmente consumati i pasti principali, e non già al protrarsi dell'assenza per l'intero pagina 5 di 10 periodo sopra precisato, contrastando quest'ultima restrittiva interpretazione con il significato proprio delle espressioni adoperate per disciplinare il diritto in questione.
3.3 Ciò premesso, si segnala che in sede di opposizione ha analiticamente CP_2 contestato l'effettuazione di alcuni turni da parte dell'opposto (cfr. punti da 1 a 28 della opposizione), oggetto di richiesta di pagamento in sede monitoria.
Nello specifico, ha eccepito che: CP_2
-nei turni elencati in opposizione ai punti 4,5,6,7 il lavoratore era in ferie, in congedo, fruiva del riposo compensativo o era collocato in cassa integrazione;
- nei turni di cui ai punti 8, 9,23,24,25,26,27,28 dell'opposizione il lavoratore aveva effettuato turni su altra linea o era deputato ad altro servizio;
-nei turni trattati al punto 11, l'opposto non aveva svolto attività in regime di trasferta;
-nei turni indicati ai nn. 1,2,3,10,12,15, 16,17,18,19,20,21 dell'opposizione, non era maturato Cont il diritto all'indennità in ragione della durata della trasferta;
nello specifico, contestava l'orario di inizio turno e, conseguentemente, la maturazione del diritto alla indennità perché di durata inferiore alle 4 ore e/o comunque non ricadente, neppure parzialmente, nelle ore pasti.
Contr A fronte di tali specifiche indicazioni, ha pure depositato le schede di presenza del lavoratore, lo schema riepilogativo dei turni, il programma di esercizio con indicazione delle tratte di percorrenza delle varie corse con relativi orari.
Tale documentazione appare sufficientemente attendibile in quanto rappresentativa degli effettivi turni svolti dal lavoratore e dalle prestazioni concretamente rese (a cui verosimilmente
è stata parametrata la retribuzione già corrisposta al lavoratore).
Del resto, , pur essendo attore in senso sostanziale, si è limitato a depositare CP_1 meri specchietti di “sviluppo turni”, che non hanno sufficiente valenza probatoria, oppure ordini di servizio che, tuttavia, hanno valenza meramente previsionale e non tengono conto della effettività della prestazione resa.
Inoltre, con specifico riguardo ai cd. PEA allegati al ricorso in opposizione, gli stessi rappresentano le tabelle allegate all'atto di concessione del servizio di trasporto pubblico, con indicazione di un identificativo alfanumerico che consente l'individuazione della relativa tratta e la sua riferibilità al contratto di esercizio e, quindi, si tratta di documenti di formazione antecedente al giudizio che è sufficientemente rappresentativa degli orari e delle tratte delle corse.
pagina 6 di 10 Peraltro, , nelle proprie difese, a ben vedere, ha evidenziato la nulla o limitata CP_1 valenza probatoria dei documenti depositati dall'opponente, sostenendo trattarsi di excel modificabili>>, predisposti unilateralmente, senza tuttavia contestare in modo specifico
Cont il dato fattuale indicato da (ossia senza contestare il fatto storico di essere stato in ferie o di aver fruito di riposo compensativo e/o senza indicare /controdedurre -né tanto meno provare- il diverso orario di partenza dal capolinea /ritorno al capolinea); non ha neppure depositato documentazione idonea a provare di essere stato in servizio nei giorni oggetto di contestazione, asserendo, anzi, che rispetto ai turni contestati e/o ai giorni per i quali il ricorrente non avrebbe prestato alcuna attività lavorativa, esisterebbero altrettanti turni – risultanti dall'esame dei doc. da 2.1 a 2.10 – per i quali l'opposto avrebbe maturato il diritto a percepire l'indennità di trasferta prescritta dall'art. 20 CCNL, riservandosi di agire in separata sede per il recupero delle somme ritenute spettanti (cfr. pag. 9 della memoria di costituzione).
In altri termini, a fronte delle specifiche allegazioni e/o dei fatti impeditivi/estintivi dedotti dalla
Società opponente per sostenere l'insussistenza del diritto alla indennità di trasferta in relazione ai turni analiticamente indicati, (attore in senso sostanziale) si è CP_1
Cont limitato a contestare la documentazione addotta da a sostegno delle censure e non il fatto storico posto a fondamento delle stesse;
l'opposto ha quindi sostenuto l'inutilizzabilità Cont della prova documentale addotta da riguardo ai turni contestati, ma non ha validamente contestato l'assenza dal servizio o l'effettuazione di turni al di fuori del regime di trasferta nelle date analiticamente indicate dall'opponente e, così, non ha adempiuto all'obbligo di specifica contestazione posto a suo carico (cfr. Cass. n.8647/2016, secondo cui il principio di contestazione tempestiva, con il relativo corollario della non necessità di prova riguardo ai fatti non tempestivamente contestati e, a fortiori, non contestati affatto, e dovere, per il giudice, di ritenere non necessaria la prova per ciò che non è espressamente contestato, è applicabile sia nei confronti dell'attore che del convenuto. Si è infatti affermato che "ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra parte ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio", cfr. Cass. n. 1540/2007).
4. Giungendo, quindi, alla verifica, in concreto, della spettanza di somme all'opposto a titolo di indennità di trasferta, applicando i criteri interpretativi di cui sopra si è dato conto, anche valutata la documentazione in atti, deve ritenersi non adeguatamente contestata la mancata pagina 7 di 10 effettuazione da parte dell'opposto dei turni specificamente indicati dalla Società odierna opponente (cfr. turni oggetto di contestazione nei punti 4,5,6,7 dell'opposizione) e neanche il fatto che i turni fossero stati effettuati su altra linea e/o servizio (cfr. turni contestati ai punti
8,9,,23,24,25,26,27,28 dell'opposizione) oppure fuori residenza (cfr. turni indicati al punto n.
11), per un totale di n. 81 turni di servizio relativamente ai quali l'indennità di trasferta non dovrà essere, quindi, corrisposta.
Parimenti, vanno detratte le somme richieste da a titolo di indennità di trasferta CP_1
in relazione a turni che, in base alle specifiche e non contestate deduzioni di ATM, difettano del requisito orario minimo previsto dalla norma contrattuale, in quanto di durata inferiore alle
4 ore, anche in base all'orario individuato dal lavoratore o poiché il tempo della sosta presso la residenza superiore ai 45 minuti ha interrotto il decorso del periodo di tempo utile ai fini della corresponsione dell'indennità.
Nello specifico, si tratta dei turni:
➢ PAL 3 - indicato al punto 1 dell'opposizione - evidenziante il seguente sviluppo: durata complessiva turno: INIZIO ore 6,15 – FINE ore 15,35 permanenza presso residenza: INIZIO ore 10,05 – FINE ore 14,10 prosecuzione turno: INIZIO 14,10 – FINE 15,35 per un totale di n. 67 turni
➢ UR 3 SCOLASTICO - indicato ai punti 3 e 20 dell'opposizione - evidenziante il seguente sviluppo: durata complessiva turno: INIZIO ore 5,00 – FINE ore 14,30 permanenza presso residenza: INIZIO ore 7,50 – FINE ore 12,35 prosecuzione turno: INIZIO 12,35 – FINE 14,30
per un totale di 12 turni;
➢ “PAL 1 SABATO”- indicato al punto 10 dell'opposizione – in quanto trattasi di assenza dalle ore 3:55 alle 7:50 (in quanto il sabato il turno finisce alle 7:50) e, quindi, risulta, in ogni caso, inferiore alle 4 ore e non ricade negli orari deputati ai pasti, per un totale di
1 turni.
➢ CM4 NON SCOL - indicato al punto 14 dell'opposizione - con inizio alle ore 6,30 e termine alle 15,35 con sosta di n 6 ore e 25 minuti presso la residenza lavorativa per un totale di 7 turni;
pagina 8 di 10 ➢ MF 1 - indicato al punto 16 dell'opposizione - con inizio alle ore 4,25 e termine alle
15,20 con sosta di 6 ore e 10 minuti presso la residenza lavorativa per un totale di 5 turni;
➢ PTC1 - indicato al punto 18 dell'opposizione - con inizio alle ore 5,05 e termine alle
14,55 con sosta di 3 ore e 30 minuti presso la residenza lavorativa per un totale di n.
28 turni;
➢ UR 1 BIS - indicato al punto 19 dell'opposizione - con inizio alle ore 4,00 e fine alle ore
7,50 della durata complessiva di 3 ore e 45 minuti per un totale di 16 turni;
➢ UR 4 SCOL - indicato al punto 21 dell'opposizione - con inizio alle ore 5,10 e termine alle 14,20 con due soste presso la residenza lavorativa di 1 ore e 5 minuti e di 4 ore e
45 minuti per un totale di n. 10 turni; per un totale complessivo di n. 227 turni (=euro 3.012,29)
Devono essere, invece, riconosciuti gli importi richiesti dall'opposto per i turni SFL 5 (punto 2 dell'opposizione), PAL 2 (punto 12 dell'opposizione) e MF3 (punto 17 dell'opposizione), in virtù di quanto rilevato al precedente punto 3.2, nonché gli importi relativi al turno CLS 1, richiesti solo con riferimento alle annualità 2013 e 2014, non essendo stato opportunamente contestato dall'ATM il fatto che la sosta inglobata nel predetto turno venisse effettuata in
Casacalenda e non in Termoli, ove l'opposto ha la propria residenza lavorativa.
Per le indicate motivazioni la pretesa azionata in via monitoria va, dunque, rideterminata nel complessivo importo di euro 7.908,92 (10.921,21-3.012,29).
5.Quanto alle spese processuali, si rileva, infine, che anche nell'ipotesi di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va rapportata all'esito finale della lite (Cass., Sez. III, sent. n. 9587 del 12/05/2015), sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene ridotto, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può tuttavia qualificarsi come soccombente ed essere condannato al pagamento delle spese processuali;
dette spese, quindi, devono essere poste integralmente a carico dell'opponente, sono liquidate in dispositivo e commisurate in base al decisum.
La domanda dell'opposto con cui ha chiesto di condannare ATM per lite temeraria va disattesa, in ragione del fatto che la pretesa di credito è stata -in ogni caso- ridimensionata, per le ragioni indicate in parte motiva.
pagina 9 di 10
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così dispone:
1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 534/2023 emesso da questo Tribunale;
2) Condanna la in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Controparte_1
della somma di euro 7.908,92, oltre interessi e rivalutazione;
3) Condanna la in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'opposto delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 2.540,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese forfettarie del 15%.
Campobasso, 12 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Barbara PREVIATI
pagina 10 di 10
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Barbara Previati, all'esito della udienza a trattazione cartolare del 14.01.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1376/2023, avente per oggetto "opposizione a decreto ingiuntivo”, promossa
DA in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Angela FIORE
RICORRENTE
CONTRO
rappresentato e difeso dall' avv. Raffaella PETTE Controparte_1
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come da note scritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, operatore di esercizio assunto alle dipendenze della Controparte_1 [...]
con residenza lavorativa in Termoli, proponeva ricorso Controparte_2
monitorio rilevando che, nel periodo compreso tra il 14/2/2013 e il 31/12/2022, era stato inviato in trasferta, ovvero spostato in una sede di lavoro diversa da quella dove eseguiva normalmente la propria attività, assumendo di aver quindi diritto al pagamento della indennità di trasferta, disciplinata dall'art. 20 del CCNL commisurata all'importo di Controparte_3
euro 26,55 (in caso di assenza dalla residenza superiore a 14 ore e fino a 21 ore) oppure all'importo di euro 13,27 (in caso di assenza inferiore a 7 ore ma superiore a 4 ore, purché
pagina 1 di 10 verificatasi nelle ore dei pasti, cioè tra le 11:30 e le 14:30 e le 19:00 e le 22:00), in relazione a ciascun turno analiticamente indicato nel ricorso monitorio;
otteneva quindi da questo
Tribunale l'emissione del decreto ingiuntivo n. 534/2023 nei confronti della per la CP_2
complessiva somma di Euro 10.921,21, oltre interessi, rivalutazione e spese.
La società proponeva opposizione, ritenendo la pretesa azionata in via monitoria CP_2 parzialmente priva di fondamento in ragione dell'errato calcolo della durata dalla trasferta come regolamentata dal contratto collettivo, sostenendo, in particolare:
-che la disposizione contrattuale invocata dall'opposto prevedeva, ai fini dell'erogazione della richiesta indennità, la sussistenza dei seguenti requisisti:
1) l'assenza doveva essere superiore a 14 ore e fino a 21 ore per la corresponsione dell'indennità di trasferta nella misura dei 2/3 e inferiore alle 7 ore ma superiore alle 4 ore ai fini della corresponsione dell'indennità di trasferta nella misura di 1/3;
2) che, in quest'ultimo caso, l'assenza si doveva verificare in una delle fasce orarie deputate ai pasti, ossia tra le 11,30 alle 14,30 per il primo pasto e tra le ore 19,30 e le 22,00 per il secondo pasto;
-che l'assenza dalla residenza doveva essere calcolata, in ossequio al disposto dell'art. 20 del CCNL di riferimento, stesso>>, assumendo, dunque, rilevanza l'orario come evincibile dal PEA, non dovendosi computare il tempo occorso per il raggiungimento del capolinea da parte del lavoratore o comunque i tempi accessori di spostamento per raggiungere il capolinea;
-che in detto orario non dovevano, dunque, essere ricompresi i tempi accessori del cosiddetto
«pre e post» turno previsti dall'accordo regionale del 22/3/1989 (cfr. doc. 8 – fascicolo di parte opponente) atteso che, per espressa previsione dell'art. 20 del CCNL Controparte_3 rilevava l'orario di partenza dal capolinea e quello di ritorno al medesimo capolinea;
-che in relazione ad alcuni turni indicati dal lavoratore nel ricorso monitorio -analiticamente contestati ed individuati nel ricorso in opposizione ai nn. da 1) a 28) - non poteva riconoscersi la richiesta indennità, perché difettavano del requisito orario utile al riconoscimento dell'indennità, oppure non erano stati resi dal lavoratore, che in quelle giornate risultava assente dal lavoro per riposo, ferie, congedo o per essere stato collocato in cassa integrazione o, ancora, perché nelle giornate indicate il lavoratore aveva effettuato turni su altra linea o non aveva effettuato attività lavorativa in regime di trasferta;
-che il dipendente, effettuando il servizio cd. “di scorta”, a copertura di lavoratori assenti o impediti a rendere la prestazione - era soggetto all'effettuazione di turni frazionati;
pagina 2 di 10 -che l'interruzione della prestazione lavorativa per un tempo superiore ai 45 minuti nel luogo di residenza interrompeva il decorso del periodo di tempo utile al riconoscimento dell'indennità di trasferta.
La Società opponente, dunque, procedeva al ricalcolo delle somme dovute all'odierno opposto, quantificandole nella somma di euro 6.794,24 e chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto nella misura già ottenuta dal lavoratore.
Nel costituirsi in giudizio, eccepiva e replicava che: CP_1
- i “PEA” risultavano inconferenti al fine di valutare l'orario effettivo di lavoro, atteso che si limitavano, in seno al rapporto di concessione tra e Regione Molise, ad elencare – CP_2 senza alcun riferimento temporale – le corse;
-la durata della trasferta doveva intendersi comprensiva delle tempistiche connesse all'espletamento delle attività strumentali di inizio e fine turno di cui all' art. 6 della L.138/58, pari complessivamente a 40 minuti di lavoro effettivo così come riconosciute con l'accordo sindacale regionale del 22/3/1989.
Per le indicate ragioni, chiedeva l'integrale rigetto dell'opposizione. CP_1
Dichiarata la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo limitatamente alla Cont somma, riconosciuta come dovuta da , pari ad Euro 6.794,24, all'esito dell'udienza cartolare del 14.01.2025, la causa, istruita mediante l'acquisizione dei documenti depositati, era riservata per la decisione.
________
Cont
1.Deve premettersi che , a fronte della richiesta avanzata da in via CP_1
monitoria di euro 10.921,21, ha riconosciuto come dovuta la somma di euro 6.794,24; tale importo deve ritenersi quindi effettivamente dovuto perché non contestato ed, anzi, riconosciuto;
di conseguenza, nella presente sede deve essere valutata la fondezza della richiesta di solo per le residue somme richieste a titolo di indennità di trasferta CP_1
che siano state oggetto di contestazione da parte del datore di lavoro.
2.Va pure opportunamente premesso e precisato, in termini generali, che l'istituto della trasferta si caratterizza per il fatto che la prestazione lavorativa deve essere svolta -per un limitato periodo di tempo e nell'interesse del datore- al di fuori della ordinaria sede lavorativa.
Il compenso indennitario dovuto è volto a ristorare dei disagi derivanti dall'espletamento del lavoro in luogo diverso da quello previsto (cfr. Cass. 08/07/2020 n. 14380); per aversi pagina 3 di 10 trasferta, dunque, è necessario che al lavoratore sia richiesto di svolgere la sua attività lavorativa in un luogo diverso da quello abituale, che il mutamento del luogo di lavoro sia temporaneo e che la prestazione lavorativa sia effettuata in esecuzione di un ordine di servizio del datore di lavoro restando irrilevante il consenso del lavoratore (cfr. tra le altre
Cass. 15/10/2015 n. 20833, 11/12/2013 n. 27643, 21/08/2013 n. 19359, 20/12/2005 n.28162 oltre che Cass. sez. U. 15/11/2017 n. 27093 in motivazione). In sostanza, la trasferta è una situazione temporanea che rende tuttavia di per sé più gravosa la prestazione e comporta per il lavoratore la necessità di sopportare presuntivamente delle spese (per i pasti, il pernottamento, i mezzi di trasporto ed altro) nell'interesse del datore di lavoro ed è quindi il compenso per il disagio derivante dall'espletamento del lavoro in luogo diverso da quello previsto, derivante da scissione tra sede lavorativa e luogo di svolgimento del lavoro (cfr.
Cass.08/07/2020 n. 14380). Più nello specifico, l'art. 20 del c.c.n.l. autoferrotranvieri del 23 luglio 1976, individua la "tratta a cui l'agente appartiene" quale elemento strutturale utile per l'individuazione della residenza di servizio, sicché essa, in ragione delle mansioni in concreto svolte dai dipendenti e del luogo in cui esse vengono espletate, è idonea a costituire riferimento per l'assegnazione della sede ed il riconoscimento dell'indennità di trasferta (Cass.
n. 38340/2021; Cass. n. 20504/2015).
3.Possono quindi analizzarsi le questioni - fattuali ed interpretative - controverse tra le parti circa i meccanismi di quantificazione dell'indennità di trasferta e, all'esito, potrà procedersi all'effettivo computo di quanto eventualmente ancora dovuto all'opposto.
3.1 Venendo alla questione -controversa tra le parti- che attiene al “calcolo della durata della Cont trasferta”, si rileva che, come sopra già accennato, secondo l'assenza dalla residenza doveva essere calcolata, in ossequio al disposto dell'art. 20 del CCNL di riferimento,
<<dall di partenza dal capolinea a quello ritorno al stesso>>, assumendo, dunque, rilevanza l'orario come evincibile dai “PEA” individuati in sede di concessione del servizio;
ad avviso di ATM non dovevano, dunque, essere ricompresi i tempi accessori del cosiddetto «pre e post turno» previsti dall'accordo regionale del 22/3/1989 (cfr. doc. 8 – fascicolo di parte opponente) atteso che, ai fini del computo della durata della trasferta, per espressa previsione dell'art. 20 del CCNL rilevava l'orario di partenza dal Controparte_3
capolinea e quello di ritorno al medesimo capolinea.
pagina 4 di 10 Il Tribunale -in questi termini accedendo a quanto sostenuto da eputa che, ai fini del CP_2
calcolo della durata della trasferta, come testualmente indicato nel CCNL di riferimento, non debba essere computato anche il servizio “pre e post turno” (che, invece, pacificamente rileva ai fini del calcolo dell'orario effettivo di lavoro e della retribuzione, ai sensi dell'art. 6 l. n.
138/1958). Tale convincimento si fonda sull'interpretazione letterale e sistematica della norma, in base alla quale l'assenza dalla residenza viene calcolata dall'orario di partenza dal capolinea a quello di ritorno al capolinea.
Di conseguenza, dal punto di vista contrattuale è chiaramente indicato quale sia il parametro da considerarsi ai fini del calcolo della durata della trasferta (durata che incide sulla sua compensazione in termini economici); deve quindi considerarsi l'orario di partenza dal capolinea e quello di ritorno al capolinea.
3.2 Venendo ad altra questione controversa, legata alla spettanza o meno dell'indennità nel caso in cui l'assenza dalla residenza non ricada integralmente nella fascia oraria del primo o Cont del secondo pasto, il Tribunale non reputa condivisibile la tesi propugnata da , secondo cui in tale ipotesi l'indennità non sarebbe dovuta.
Invero, in base al CCNL la trasferta, ridotta ad 1/3, viene corrisposta al personale quando l'assenza sia inferiore a 7 ore ma superiore a 4 ore, purché detta assenza si verifichi tra le ore
11,30 e le 14,30 per il primo pasto e tra le 19,00 e le 22,00 per il secondo pasto.
Sulla scorta di una indagine ermeneutica rispettosa della lettera e della finalità della clausola, può affermarsi che l'indennità di trasferta ridotta spetta ai lavoratori "per assenze della residenza comprese fra le quattro e le sette ore", anche quando il periodo di assenza incida soltanto in parte sulle ore di pasti convenzionalmente stabilite. Invero, il diritto all'indennità ridotta di trasferta è strettamente collegato al disagio "anche economico" cui sono sottoposti i lavoratori costretti a rimanere, per ragioni di servizio, lontani dalla propria
Cont residenza durante le ore dei pasti. Sotto il profilo strettamente letterale, poi, la tesi di non
è sostenibile, ove si consideri che l'anzidetta clausola puntualizza che, sussistendo le altre condizioni previste, la trasferta è dovuta purché l'assenza si verifichi nelle ore dei pasti e cioè
<<tra le e per il primo pasto ore secondo>>.
Tale formula, di inequivocabile chiarezza, dimostra che le parti contraenti intesero subordinare il diritto all'emolumento alla condizione che l'assenza cadesse entro un arco di tempo compreso fra determinate ore, ritenute corrispondenti a quelle in cui vengono normalmente consumati i pasti principali, e non già al protrarsi dell'assenza per l'intero pagina 5 di 10 periodo sopra precisato, contrastando quest'ultima restrittiva interpretazione con il significato proprio delle espressioni adoperate per disciplinare il diritto in questione.
3.3 Ciò premesso, si segnala che in sede di opposizione ha analiticamente CP_2 contestato l'effettuazione di alcuni turni da parte dell'opposto (cfr. punti da 1 a 28 della opposizione), oggetto di richiesta di pagamento in sede monitoria.
Nello specifico, ha eccepito che: CP_2
-nei turni elencati in opposizione ai punti 4,5,6,7 il lavoratore era in ferie, in congedo, fruiva del riposo compensativo o era collocato in cassa integrazione;
- nei turni di cui ai punti 8, 9,23,24,25,26,27,28 dell'opposizione il lavoratore aveva effettuato turni su altra linea o era deputato ad altro servizio;
-nei turni trattati al punto 11, l'opposto non aveva svolto attività in regime di trasferta;
-nei turni indicati ai nn. 1,2,3,10,12,15, 16,17,18,19,20,21 dell'opposizione, non era maturato Cont il diritto all'indennità in ragione della durata della trasferta;
nello specifico, contestava l'orario di inizio turno e, conseguentemente, la maturazione del diritto alla indennità perché di durata inferiore alle 4 ore e/o comunque non ricadente, neppure parzialmente, nelle ore pasti.
Contr A fronte di tali specifiche indicazioni, ha pure depositato le schede di presenza del lavoratore, lo schema riepilogativo dei turni, il programma di esercizio con indicazione delle tratte di percorrenza delle varie corse con relativi orari.
Tale documentazione appare sufficientemente attendibile in quanto rappresentativa degli effettivi turni svolti dal lavoratore e dalle prestazioni concretamente rese (a cui verosimilmente
è stata parametrata la retribuzione già corrisposta al lavoratore).
Del resto, , pur essendo attore in senso sostanziale, si è limitato a depositare CP_1 meri specchietti di “sviluppo turni”, che non hanno sufficiente valenza probatoria, oppure ordini di servizio che, tuttavia, hanno valenza meramente previsionale e non tengono conto della effettività della prestazione resa.
Inoltre, con specifico riguardo ai cd. PEA allegati al ricorso in opposizione, gli stessi rappresentano le tabelle allegate all'atto di concessione del servizio di trasporto pubblico, con indicazione di un identificativo alfanumerico che consente l'individuazione della relativa tratta e la sua riferibilità al contratto di esercizio e, quindi, si tratta di documenti di formazione antecedente al giudizio che è sufficientemente rappresentativa degli orari e delle tratte delle corse.
pagina 6 di 10 Peraltro, , nelle proprie difese, a ben vedere, ha evidenziato la nulla o limitata CP_1 valenza probatoria dei documenti depositati dall'opponente, sostenendo trattarsi di excel modificabili>>, predisposti unilateralmente, senza tuttavia contestare in modo specifico
Cont il dato fattuale indicato da (ossia senza contestare il fatto storico di essere stato in ferie o di aver fruito di riposo compensativo e/o senza indicare /controdedurre -né tanto meno provare- il diverso orario di partenza dal capolinea /ritorno al capolinea); non ha neppure depositato documentazione idonea a provare di essere stato in servizio nei giorni oggetto di contestazione, asserendo, anzi, che rispetto ai turni contestati e/o ai giorni per i quali il ricorrente non avrebbe prestato alcuna attività lavorativa, esisterebbero altrettanti turni – risultanti dall'esame dei doc. da 2.1 a 2.10 – per i quali l'opposto avrebbe maturato il diritto a percepire l'indennità di trasferta prescritta dall'art. 20 CCNL, riservandosi di agire in separata sede per il recupero delle somme ritenute spettanti (cfr. pag. 9 della memoria di costituzione).
In altri termini, a fronte delle specifiche allegazioni e/o dei fatti impeditivi/estintivi dedotti dalla
Società opponente per sostenere l'insussistenza del diritto alla indennità di trasferta in relazione ai turni analiticamente indicati, (attore in senso sostanziale) si è CP_1
Cont limitato a contestare la documentazione addotta da a sostegno delle censure e non il fatto storico posto a fondamento delle stesse;
l'opposto ha quindi sostenuto l'inutilizzabilità Cont della prova documentale addotta da riguardo ai turni contestati, ma non ha validamente contestato l'assenza dal servizio o l'effettuazione di turni al di fuori del regime di trasferta nelle date analiticamente indicate dall'opponente e, così, non ha adempiuto all'obbligo di specifica contestazione posto a suo carico (cfr. Cass. n.8647/2016, secondo cui il principio di contestazione tempestiva, con il relativo corollario della non necessità di prova riguardo ai fatti non tempestivamente contestati e, a fortiori, non contestati affatto, e dovere, per il giudice, di ritenere non necessaria la prova per ciò che non è espressamente contestato, è applicabile sia nei confronti dell'attore che del convenuto. Si è infatti affermato che "ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra parte ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio", cfr. Cass. n. 1540/2007).
4. Giungendo, quindi, alla verifica, in concreto, della spettanza di somme all'opposto a titolo di indennità di trasferta, applicando i criteri interpretativi di cui sopra si è dato conto, anche valutata la documentazione in atti, deve ritenersi non adeguatamente contestata la mancata pagina 7 di 10 effettuazione da parte dell'opposto dei turni specificamente indicati dalla Società odierna opponente (cfr. turni oggetto di contestazione nei punti 4,5,6,7 dell'opposizione) e neanche il fatto che i turni fossero stati effettuati su altra linea e/o servizio (cfr. turni contestati ai punti
8,9,,23,24,25,26,27,28 dell'opposizione) oppure fuori residenza (cfr. turni indicati al punto n.
11), per un totale di n. 81 turni di servizio relativamente ai quali l'indennità di trasferta non dovrà essere, quindi, corrisposta.
Parimenti, vanno detratte le somme richieste da a titolo di indennità di trasferta CP_1
in relazione a turni che, in base alle specifiche e non contestate deduzioni di ATM, difettano del requisito orario minimo previsto dalla norma contrattuale, in quanto di durata inferiore alle
4 ore, anche in base all'orario individuato dal lavoratore o poiché il tempo della sosta presso la residenza superiore ai 45 minuti ha interrotto il decorso del periodo di tempo utile ai fini della corresponsione dell'indennità.
Nello specifico, si tratta dei turni:
➢ PAL 3 - indicato al punto 1 dell'opposizione - evidenziante il seguente sviluppo: durata complessiva turno: INIZIO ore 6,15 – FINE ore 15,35 permanenza presso residenza: INIZIO ore 10,05 – FINE ore 14,10 prosecuzione turno: INIZIO 14,10 – FINE 15,35 per un totale di n. 67 turni
➢ UR 3 SCOLASTICO - indicato ai punti 3 e 20 dell'opposizione - evidenziante il seguente sviluppo: durata complessiva turno: INIZIO ore 5,00 – FINE ore 14,30 permanenza presso residenza: INIZIO ore 7,50 – FINE ore 12,35 prosecuzione turno: INIZIO 12,35 – FINE 14,30
per un totale di 12 turni;
➢ “PAL 1 SABATO”- indicato al punto 10 dell'opposizione – in quanto trattasi di assenza dalle ore 3:55 alle 7:50 (in quanto il sabato il turno finisce alle 7:50) e, quindi, risulta, in ogni caso, inferiore alle 4 ore e non ricade negli orari deputati ai pasti, per un totale di
1 turni.
➢ CM4 NON SCOL - indicato al punto 14 dell'opposizione - con inizio alle ore 6,30 e termine alle 15,35 con sosta di n 6 ore e 25 minuti presso la residenza lavorativa per un totale di 7 turni;
pagina 8 di 10 ➢ MF 1 - indicato al punto 16 dell'opposizione - con inizio alle ore 4,25 e termine alle
15,20 con sosta di 6 ore e 10 minuti presso la residenza lavorativa per un totale di 5 turni;
➢ PTC1 - indicato al punto 18 dell'opposizione - con inizio alle ore 5,05 e termine alle
14,55 con sosta di 3 ore e 30 minuti presso la residenza lavorativa per un totale di n.
28 turni;
➢ UR 1 BIS - indicato al punto 19 dell'opposizione - con inizio alle ore 4,00 e fine alle ore
7,50 della durata complessiva di 3 ore e 45 minuti per un totale di 16 turni;
➢ UR 4 SCOL - indicato al punto 21 dell'opposizione - con inizio alle ore 5,10 e termine alle 14,20 con due soste presso la residenza lavorativa di 1 ore e 5 minuti e di 4 ore e
45 minuti per un totale di n. 10 turni; per un totale complessivo di n. 227 turni (=euro 3.012,29)
Devono essere, invece, riconosciuti gli importi richiesti dall'opposto per i turni SFL 5 (punto 2 dell'opposizione), PAL 2 (punto 12 dell'opposizione) e MF3 (punto 17 dell'opposizione), in virtù di quanto rilevato al precedente punto 3.2, nonché gli importi relativi al turno CLS 1, richiesti solo con riferimento alle annualità 2013 e 2014, non essendo stato opportunamente contestato dall'ATM il fatto che la sosta inglobata nel predetto turno venisse effettuata in
Casacalenda e non in Termoli, ove l'opposto ha la propria residenza lavorativa.
Per le indicate motivazioni la pretesa azionata in via monitoria va, dunque, rideterminata nel complessivo importo di euro 7.908,92 (10.921,21-3.012,29).
5.Quanto alle spese processuali, si rileva, infine, che anche nell'ipotesi di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va rapportata all'esito finale della lite (Cass., Sez. III, sent. n. 9587 del 12/05/2015), sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene ridotto, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può tuttavia qualificarsi come soccombente ed essere condannato al pagamento delle spese processuali;
dette spese, quindi, devono essere poste integralmente a carico dell'opponente, sono liquidate in dispositivo e commisurate in base al decisum.
La domanda dell'opposto con cui ha chiesto di condannare ATM per lite temeraria va disattesa, in ragione del fatto che la pretesa di credito è stata -in ogni caso- ridimensionata, per le ragioni indicate in parte motiva.
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PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così dispone:
1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 534/2023 emesso da questo Tribunale;
2) Condanna la in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Controparte_1
della somma di euro 7.908,92, oltre interessi e rivalutazione;
3) Condanna la in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'opposto delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 2.540,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese forfettarie del 15%.
Campobasso, 12 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Barbara PREVIATI
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