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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 25/03/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. 635/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessia Vicini Presidente relatore dott. Pierpaolo Galante Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 635/2023 R.G., avente ad oggetto “separazione giudiziale”, vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Galasi Parte_1 C.F._1
Benedetta, presso il cui studio -e domicilio digitale- è elettivamente domiciliata in Cesenatico (FC), Via
De Amicis 15/C, in virtù di procura allegata al ricorso
ATTRICE
E
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Montanari Controparte_1 C.F._2
Cinzia, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Ravenna (RA), Via della Lirica 35, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
CONCLUSIONI
“1) disporre, l'affido esclusivo delle figlie minori al padre, con regolamentazione del diritto di visita materno monitorato dai servizi competenti,
2) garantire alla madre incontri settimanali con le figlie minori, disponendo, a seguito di parere positivo da parte degli Assistenti Sociali che la madre possa incrementare il diritto di visita anche al di fuori di spazi protetti;
pagina 1 di 3 3) in merito alla contribuzione economica, si fa carico interamente del mantenimento CP_1
economico delle figlie;
il marito percepirá interamente l'assegno unico e le parti si faranno carico nella misura pari 50% delle spese straordinarie;
4) le parti rinunciano alle rispettive domande attivate, stabilendo che le spese di giudizio saranno compensate”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23/2/2023 ha chiesto pronunciarsi la Parte_1
separazione personale da con il quale contrasse matrimonio in Cervia (RA), il Controparte_1
23/3/2004 iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2004, Atto n.10
p.I, alle condizioni di cui al ricorso, deducendo, in particolare, che dall'unione nacquero Persona_1
il 4/4/2005, il 22/8/2009, il 11/12/2015; Persona_2 Persona_3
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 5/9/2023 si è costituito il quale Controparte_1
non si è opposto alla domanda di separazione, ma ha richiesto disporsi statuizioni accessorie alla pronuncia sul vincolo diverse da quelle indicate dalla moglie.
Nel corso del giudizio le parti hanno, poi, raggiunto un accordo sulle statuizioni accessorie della separazione tra loro e pertanto, preso atto dell'assenza di volontà dei coniugi di riconciliarsi, acquisiti il parere (favorevole) del Pubblico Ministero e documentazione varia, il Giudice relatore delegato ha rimesso la causa in decisione al Collegio con ordinanza depositata il 31/1/2025.
1. Tanto premesso, il Collegio osserva innanzitutto che le circostanze dedotte dalle parti e l'insistenza nella domanda di separazione da parte di entrambe consentono d'inferire la sopravvenienza dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza fra i coniugi. Va, quindi, dichiarata la separazione personale fra i coniugi ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c., per essere divenuta intollerabile tra loro la convivenza.
2. Quanto alle statuizioni accessorie della separazione personale, gli accordi conclusi dalle parti, non si appalesano in contrasto con gl'interessi delle figlie, norme imperative o di ordine pubblico e possono, pertanto, essere in questa sede omologati.
3. Spese di lite compensate come da accordo concluso tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 635/2023 R.G., così provvede:
pagina 2 di 3 A] pronuncia la separazione personale di (C.F. Parte_1 C.F._1
e (C.F. , avendo i coniugi contratto matrimonio in Controparte_1 C.F._2
Cervia (RA), il 23/3/2004 iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno
2004, Atto n.10 p.I;
B] dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Cervia (RA), all'esito del passaggio in giudicato, ai fini dell'annotazione;
C] omologa gli accordi tra le parti sopra riportati in corsivo;
D] compensa le spese di lite.
Così deciso in Ravenna nella camera di consiglio del 24/3/2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Alessia Vicini
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessia Vicini Presidente relatore dott. Pierpaolo Galante Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 635/2023 R.G., avente ad oggetto “separazione giudiziale”, vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Galasi Parte_1 C.F._1
Benedetta, presso il cui studio -e domicilio digitale- è elettivamente domiciliata in Cesenatico (FC), Via
De Amicis 15/C, in virtù di procura allegata al ricorso
ATTRICE
E
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Montanari Controparte_1 C.F._2
Cinzia, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Ravenna (RA), Via della Lirica 35, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
CONCLUSIONI
“1) disporre, l'affido esclusivo delle figlie minori al padre, con regolamentazione del diritto di visita materno monitorato dai servizi competenti,
2) garantire alla madre incontri settimanali con le figlie minori, disponendo, a seguito di parere positivo da parte degli Assistenti Sociali che la madre possa incrementare il diritto di visita anche al di fuori di spazi protetti;
pagina 1 di 3 3) in merito alla contribuzione economica, si fa carico interamente del mantenimento CP_1
economico delle figlie;
il marito percepirá interamente l'assegno unico e le parti si faranno carico nella misura pari 50% delle spese straordinarie;
4) le parti rinunciano alle rispettive domande attivate, stabilendo che le spese di giudizio saranno compensate”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23/2/2023 ha chiesto pronunciarsi la Parte_1
separazione personale da con il quale contrasse matrimonio in Cervia (RA), il Controparte_1
23/3/2004 iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2004, Atto n.10
p.I, alle condizioni di cui al ricorso, deducendo, in particolare, che dall'unione nacquero Persona_1
il 4/4/2005, il 22/8/2009, il 11/12/2015; Persona_2 Persona_3
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 5/9/2023 si è costituito il quale Controparte_1
non si è opposto alla domanda di separazione, ma ha richiesto disporsi statuizioni accessorie alla pronuncia sul vincolo diverse da quelle indicate dalla moglie.
Nel corso del giudizio le parti hanno, poi, raggiunto un accordo sulle statuizioni accessorie della separazione tra loro e pertanto, preso atto dell'assenza di volontà dei coniugi di riconciliarsi, acquisiti il parere (favorevole) del Pubblico Ministero e documentazione varia, il Giudice relatore delegato ha rimesso la causa in decisione al Collegio con ordinanza depositata il 31/1/2025.
1. Tanto premesso, il Collegio osserva innanzitutto che le circostanze dedotte dalle parti e l'insistenza nella domanda di separazione da parte di entrambe consentono d'inferire la sopravvenienza dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza fra i coniugi. Va, quindi, dichiarata la separazione personale fra i coniugi ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c., per essere divenuta intollerabile tra loro la convivenza.
2. Quanto alle statuizioni accessorie della separazione personale, gli accordi conclusi dalle parti, non si appalesano in contrasto con gl'interessi delle figlie, norme imperative o di ordine pubblico e possono, pertanto, essere in questa sede omologati.
3. Spese di lite compensate come da accordo concluso tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 635/2023 R.G., così provvede:
pagina 2 di 3 A] pronuncia la separazione personale di (C.F. Parte_1 C.F._1
e (C.F. , avendo i coniugi contratto matrimonio in Controparte_1 C.F._2
Cervia (RA), il 23/3/2004 iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno
2004, Atto n.10 p.I;
B] dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Cervia (RA), all'esito del passaggio in giudicato, ai fini dell'annotazione;
C] omologa gli accordi tra le parti sopra riportati in corsivo;
D] compensa le spese di lite.
Così deciso in Ravenna nella camera di consiglio del 24/3/2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Alessia Vicini
pagina 3 di 3