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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 16/10/2025, n. 760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 760 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3046/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Cecconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3046/2022 promossa da:
IMPRESA GENERALE Controparte_1 in concordato preventivo, corrente in Rosignano Marittimo (LI), Piazza della
[...]
Vittoria n.5, C.F. e P: IVA , rappresentata e difesa dall'avv. Elena Pepe pres- P.IVA_1 so il cui studio sito in Pisa, Borgo Stretto n. 46 è elettivamente domiciliata
Parte attrice opponente contro
Controparte_2 costituita in Italia ai sensi dell'art. 3 della Legge n.130 del 30 aprile 1999, con
[...] sede legale in Roma, via Curtatone n° 3, capitale sociale di Euro 10.000,00, interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di
Roma , iscritta al n.35412.6 dell'elenco delle società veicolo tenuto dalla P.IVA_2
Banca d'Italia ai sensi del regolamento del 7 giugno 2017, rappresentata, in forza di procura Pers del 31.08.2018, registrata il 04.09.2018 autenticata dal Notaio Dott. da Persona_1 ma, Rep. 57298/racc. 29003 da oggi CP_3 Parte_1
a seguito di atto di fusione per incorporazione del 23.11.2022 ai rogiti Dott.
[...] [...]
in Milano Rep. 75095 – Racc.- 15653 con sede in San Donato Milanese Via Persona_3
1 dell' Unione Europea n.
6-6B, capitale sociale euro 1.000.00,00= i.v. iscritta nel Registro delle Imprese tenuto dalla camera di Commercio di Milano – Monza – Brianza al numero di iscrizione e codice fiscale , società con unico socio nonché soggetta a dire- P.IVA_3 zione e coordinamento di in persona del suo procuratore speciale Controparte_4
Dott. giusta procura del 17.09.2018, autenticata dal Notaio Dott.ssa Controparte_5 [...] di San Donato Milanese, Rep. 268 Racc. 201 rappresentata e difesa dall'Avv. Persona_4
TA TI TA e presso di lei elettivamente domiciliata in Lucca Via Romana
n. 440, angolo Via Bongi.
Parte convenuta opposta nonché nei confronti di
, nato in [...] il [...], cf Controparte_6 [...]
C.F._1
, nata a [...] il [...] cf Controparte_7
, entrambi residenti in [...], Inghilterra, Windsor, 35 Bell C.F._2
View, rappresentati e difesi dall'Avv. Nicola STIAFFINI presso il cui studio sito in Livor- no, Via dell'Indipendenza n. 20 sono elettivamente domiciliati convenuti litisconsorti necessari/terzi proprietari del bene oggetto di preannunciata azione esecutiva da parte del convenuto precettante opposto Controparte_2
Oggetto: opposizione ex artt. 615 comma 1 e 617 c.p.c. – permuta di ben presente con bene futuro -
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 3 luglio 2025 sulle conclusioni pre- cisate dalle parti;
Per parte opponente Controparte_8 n concordato preventivo:
[...]
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzio- ne:
-In via preliminare, dichiarare la nullità del precetto opposto per omessa notifica del titolo esecutivo;
-Nel merito, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di a procedere CP_2 all'esecuzione forzata per le ragioni esposte in narrativa;
-Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
2 Per limitata unipersonale rappresen- CP_2 Controparte_2 tata da oggi CP_3 Parte_1
“Voglia il Tribunale adito IN VIA ISTRUTTORIA ammettere le istanze istruttorie richieste con la memoria 183 6° comma cpc n. 2 e comunque quelle formulate negli atti di causa e non ammesse. NEL MERITO:
- respingere l'opposizione proposta da sia per di- Controparte_9 fetto di legittimazione dell'opponente sia perché infondata in fatto e diritto.
- Confermando di non accettare il contraddittorio nei confronti di
[...]
, respingere ogni domanda dagli stessi formulata ver- Controparte_10 so la comparente;
- Con vittoria di competenze di causa”.
Per e : Controparte_6 Controparte_7
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Livorno, contrariis rejectis: IN VIA PRINCIPALE: DICHIARARE la nullità del precetto e, NEL MERITO: ACCERTARE e DICHIARARE l'inesistenza del diritto di CP_2
di procedere esecutivamente sul bene degli esponenti ex art. 2644 c.c. stante
[...] l'opponibilità dell'atto di permuta del 5 maggio 2006 e quindi la non opponibilità dell'ipoteca stante anche la mancanza del relativo consenso degli esponenti in sede di co- stituzione di ipoteca e ORDINARE la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria iscritta il 1/8/2006 al n 4191 di particolare iscritta a favore di Controparte_11 a cura e spese -in solido tra loro- di e di CP_2 [...]
e salvo gravame, ACCERTARE e DICHIARARE l'importo dovuto dal- CP_12 la debitrice alla al netto di ogni interesse passivo usurario stante la relati- CP_2 va nullità (ex artt. 1815 c.c., art. 2 L. 108/95 e art. 33 II co. lett. f), 36 I co. Cod. Consumo D.lgs 206/2005) e non opponibilità agli esponenti/consumatori; e comunque LIMITARE l'importo del precetto alla quota del 25,6863% del debito (oggi € 35.931,50 in base alla pretesa avversaria) come risultante dal predetto accertamento e come da omologa del con- cordato di IG, ovvero in ulteriore subordine limitare lo stesso ad € 139.885,31 ovvero a quella minore somma che risulterà provata e di Giustizia;
e ACCERTARE e DICHIARA- Con RE il diritto di regresso degli esponenti nei confronti di in caso di pagamento in favo- re di per le somme che potranno essere in tal caso versate in base al pre- CP_2 cetto per cui causa ed all'ipoteca iscritta il 1/8/2006 reg. part. 4191 particolare. IN OGNI CASO vittoria di spese e competenze di causa da distrarsi in favore del sotto- scritto procuratore antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c., ritualmente notificato, Parte_2
Cont (di seguito, per brevità, anche solo “ ” o “
[...] Controparte_8
) conveniva dinanzi all'intestato Tribunale
[...] [...] nonché i sigg.ri e Controparte_13 Controparte_14 CP_7
3 opponendosi al precetto datato 24 marzo 2021 e notificato al- Controparte_7 la società opponente in data 12 settembre 2022 con importo precettato pari ad € 139.885,31 oltre competenze e spese.
Nel precetto oggetto di opposizione l'odierna opposta premetten- CP_15 Controparte_2 do di esser l'attuale titolare dl credito ivi precisato (così come cedutole dalla
[...] in virtù di contratto di cessione crediti del 20 dicembre 2017 – di Controparte_11 cui all'avviso di cessione pubblicato ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della
Legge n. 130/1999 e 58 T.U.B., nella G.U. del 23 dicembre 2017, Parte seconda n. 151) e premettendo di aver incaricato (giusta procura del 31 agosto 2018) per CP_3
l'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti, allegava quanto se- gue: - che la aveva stipulato con l' Controparte_11 [...]
(con sede in Rosignano Maritti- Controparte_16 mo Fraz. Castiglioncello) un contratto di mutuo ipotecario fondiario in data 27 luglio
2006 ai Rogiti Notaio Rep. 45022 Racc. 11578 di originari € 650.000,00 (con- Per_5 tratto munito di formula esecutiva il 7 febbraio 2017 a seguito di provvedimento di au- torizzazione del Tribunale in virtù dell'avvenuto smarrimento di tale titolo); - che in forza di tale atto era stata iscritta ipoteca presso la Conservatoria dei Registri Immobi- liari di Livorno in data 1° agosto 2006, Reg. Part. 4191; - che a tale atto avrebbe fatto se- guito l'atto di erogazione e quietanza finale con divisione di quote del 24 giugno 2009 avanti al medesimo Notaio (Atto Rep. 49750, Racc. 15414) anch'esso munito per la secon- da volta di formula esecutiva in data 7.2.2017 a seguito di provvedimento di autorizzazione del Tribunale in virtù di avvenuto smarrimento di detto titolo in cui l'importo del mutuo veniva definito per la minor somma di € 320.000,00 con restrizione dei beni di cui all'ipoteca citata con annotamenti del 29.7.2009; - che in seguito vi sarebbe stato consenso alla restrizione ipotecaria del 20 marzo 2013 per estinzione di uno dei due mutui derivan- te dalla divisione di quote di cui sopra permanendo in vita il mutuo relativo alla quota di
€ 200.000,00 (mutuo oggetto del precetto della cui opposizione si discute in questa sede); - che il bene rimasto oggetto della garanzia ipotecaria di cui all'atto citato sarebbe stato alie- nato a [...] con “permanere della garan- CP_6 Controparte_7 zia ipotecaria”; - che la parte mutuataria, risultando inadempiente all'obbligo di pagamen- to, veniva dichiarata decaduta dal beneficio del termine;
- che la avrebbe inviato alla CP_11
4 società debitrice missiva del 13 settembre 2016 (con raccomandata ricevuta il 29 settembre
2016) con la quale veniva richiesto il pagamento di quanto dovuto.
Il precetto redatto ex art. 602 c.p.c. veniva notificato anche ai sigg.ri Controparte_6
e quali titolari del diritto di piena proprietà su beni
[...] Controparte_7 oggetto di ipoteca originaria in favore della opposta (segnatamente bene immobile censito al Catasto Fabbricati del Comune di Rosignano Marittimo al foglio 65, mappale 660, sub
616 Cat. A/2, classe 3, vani 4 ed al oglio 65, mappale 660, sub 607 Cat. C/6 classe 5, mq
21) con avvertimento agli stessi che era intenzione della Banca procedere, in difetto di pa- gamento, all'esecuzione immobiliare sul diritto di proprietà sui beni suindicati “ad escus- sione dell'ipoteca iscritta”.
A fondamento della opposizione a precetto,
[...] eccepiva: - la nullità del precetto per omes- Controparte_8 sa notifica del titolo esecutivo ex art. 480 comma 2 c.p.c. (notifica, peraltro, neanche men- zionata nell'atto di precetto); - l'omessa indicazione del bene di proprietà del terzo suscetti- bile di essere espropriato con conseguente affermata violazione del disposto di cui all'art. 603 comma secondo c.p.c.; - l'inesistenza del diritto di a procedere ad esecu- CP_2
Con zione forzata atteso che era stata ammessa alla procedura di concordato preventivo e che il concordato era stato omologato con decreto del Tribunale di Livorno del 10 febbraio
2022; decreto di omologa che avrebbe previsto il pagamento dei creditori chirografari nella misura del 25,6864 % ed un termine per l'esecuzione di 36 mesi;
- che ex art. 184 L.F. il concordato omologato sarebbe obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla procedura ergo anche per il credito “chirografario” di (credito anteriore alla procedura) la qua- CP_2 le aveva espresso voto favorevole in sede di omologa accettando, dunque, la falcidia con- cordataria nella misura proposta (ergo, accettando di essere soddisfatta in misura pari ad €
35.931,50) ed il termine proposto per l'adempimento (36 mesi) con conseguente impropo- nibilità di alcuna pretesa da parte di prima dell'inutile decorso del termine CP_2 previsto per l'esecuzione del concordato;
- il divieto di intraprendere azioni esecutive nei confronti dell'impresa ammessa alla procedura;
- l'irrilevanza nel caso di specie della se- conda parte dell'art. 184 L.F. secondo cui i creditori anteriori alla pubblicazione del con- cordato omologato “conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso” non essendo i signori e CP_6 CP_7
5 fideiussori, coobligati o obbligati in via di regresso bensì solo terzi proprietari del bene og- getto di ipoteca per debito altrui;
- che, anche valorizzando l'accessorietà del diritto reale di garanzia (ipoteca), l'espropriazione non avrebbe potuto avvenire presso il terzo per una somma maggiore a quella dovuta (ergo la minor somma corrispondente alla percentuale ri- conosciuta ai creditori chirografari) e prima della scadenza del termine (36 mesi) concesso al debitore ammesso al concordato per l'adempimento; - che, peraltro, i sigg.ri e CP_6 on sarebbero terzi datori di ipoteca;
che, in particolare, con atto autenticato CP_7 dal notaio di Livorno in data 05/05/2006, registrato a Livorno il Persona_6
19/05/2006 al n. 3594 1/T (permuta di bene presente con bene futuro), i signori e CP_6
Con avevano ceduto a titolo di permuta alla un immobile posto in Comune di Ro- CP_7 signano Marittimo, frazione di Castiglioncello, via B. Cellini, 2, che consiste in un fabbrica- to, dislocato al piano terra, composto da un'abitazione e da un garage con annessa corte cir- Con costante esclusiva e contestualmente avrebbe ceduto, a titolo di permuta, ai signori e la prima per 1/3 ed entrambi Controparte_7 Controparte_6 per i restanti 2/3 in comunione legale dei beni) la porzione di un fabbricato che sarebbe sta- Con ta realizzata da;
- che le parti si sarebbero impegnate, ad avvenuta consegna delle unità immobiliari, a stipulare un atto di identificazione catastale delle dette unità immobiliari al fine di consentire la voltura e la trascrizione del predetto acquisto;
- che nell'atto di identifi- cazione catastale stipulato in data 2.12.2014 le parti dichiaravano che le unità immobiliari di proprietà e erano le seguenti: Porzione del fabbricato posto in Comune di CP_6 CP_7
Rosignano Marittimo, frazione Castiglioncello, via Benvenuto Cellini, n. 02, e, precisamen- te: Appartamento per civile abitazione composta da cucina-soggiorno, disimpegno, camera e bagno al piano primo ed una camera, bagno e volume tecnico al piano sottotetto, con an- nesso garage al piano seminterrato, distinto in Catasto Fabbricati come segue: “Foglio 65, particella 660, sub. 616, Categoria A/2, Classe 3, Vani 4, rendita € 526.79 e foglio 65, Par- ticella 660, Sub. 607, Categoria C/6, Classe 5, mq. 21, Rendita € 53.14”; - che nel mede- simo atto (2 dicembre 2014) le parti precisavano che “Gli effetti del trasferimento degli appartamenti assegnati ai signori e Controparte_14 Controparte_7
retroagiscono alla data del contratto ex art. 1360 C.C. mentre la consegna materiale
[...] degli immobili avviene oggi stesso”; - che, pertanto, i sarebbero stati Parte_3 proprietari dell'immobile in questione sin dal 5 maggio 2006 (ergo in data anteriore
6 all'iscrizione ipotecaria del 1° agosto 2006 in favore di MPS a garanzia del mutuo ai rogiti
Notaio del 27.7.2006); - che difettando nel caso di specie il consenso degli aven- Per_5 ti diritto (vale a dire i proprietari dei beni su cui l'ipoteca deve essere iscritta) l'iscrizione ipotecaria de qua sarebbe nulla, inefficace e in ogni caso inopponibile.
Si costituivano ritualmente in giudizio i sigg.ri e uali terzi proprietari CP_6 CP_7 del bene oggetto di preannunciata azione esecutiva da parte del convenuto precettante op- posto chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Massa, contrariis reiectis, IN VIA PRELIMINARE: SO-
SPENDERE l'efficacia del precetto opposto;
IN VIA PRINCIPALE: DICHIARARE la nullità del precetto, e NEL MERITO: ACCERTARE e DICHIARARE l'inesistenza del di- ritto di di procedere esecutivamente sul bene degli esponenti ex art 2644 CP_2 cc stante l'opponibilità dell'atto di permuta del 5 maggio 2006 e quindi la non opponibilità dell'ipoteca stante anche la mancanza del relativo consenso degli esponenti in sede di co- stituzione di ipoteca e ORDINARE la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria iscritta il
1/8/2006 al n 4191 di particolare iscritta a favore di Controparte_11
a cura e spese -in solido tra loro- di e di CP_2 CP_12
IN SUBORDINE e salvo gravame ACCERTARE e DICHIARARE l'importo dovuto dalla debitrice alla al netto di ogni interesse passivo usurario stante la relativa CP_2 nullità (ex artt 1815 cc, art 2 L 108/95 e art 33 II co lett f), 36 I co Cod Consumo DLgs
206/2005) e non opponibilità agli esponenti/consumatori; e LIMITARE l'importo del pre- cetto alla quota del 25,6863% del debito come risultante dal predetto accertamento e come da omologa del concordato di IG, ovvero limitare lo stesso ad € 139.885,31 ovvero a quella minore somma che risulterà provata e di Giustizia;
e ACCERTARE e DICHIARA- Con RE il diritto di regresso degli esponenti nei confronti di in caso di pagamento in favo- re di per le somme che potranno essere in tal caso versate in base al precet- CP_2 to per cui causa ed all'ipoteca iscritta il 1/8/2006 reg part 4191 particolare. IN OGNI
CASO vittoria di spese e competenze di causa”.
A tal fine i suindicati convenuti allegavano ed eccepivano: i) la nullità del precetto per mancata notifica nei loro confronti del titolo esecutivo;
ii) l'opponibilità a CP_2 dell'atto di permuta del 5 maggio 2005 (tempestivamente trascritto in data 24 maggio
2006 Reg. Part. 6798) avente ad oggetto il bene di successiva tardiva ipoteca volontaria e
7 non opponibilità dell'ipoteca nei loro confronti;
iii) che il bene immobile (seppur in fase di Con ristrutturazione e qualificato quale “bene futuro” ma alienato in permuta da ai
[...]
) era chiaramente esistente (un “bene presente”) e ben identificato anche CP_17 grazie all'allegata planimetria (della porzione immobiliare de qua veniva nell'atto di permu- ta fornita una dettagliata descrizione - “appartamento contraddistinto con la lettera C) po- sto sul lato nord del fabbricato, accessibile da un vano scala condominiale interno, disloca- to su due livelli e precisamente: al primo piano cucina soggiorno, camera, bagno, disin- mpegno;
al piano soffitta un unico ambiente e un bagno” e venivano anche indicati i pro- getti di ristrutturazione); dalla nota di trascrizione dell'atto di permuta si evincevano anche gli estremi catastali del bene de quo; iv) che nel caso di specie non si sarebbe trattato di una nuova edificazione e/o realizzazione di un bene “non presente” alla data della permuta ben- sì di una “suddivisione interna di un fabbricato già esistente ed oggetto -appunto-di mera ristrutturazione”; v) l'inesistenza del diritto di di procedere in via esecutiva ex CP_2 art. 184 L.F.; vi) l'incertezza ed eccessività delle somme oggetto di precetto;
vii) che dalle Con condizioni contrattuali di cui al mutuo fondiario stipulato tra e MPS sarebbe emersa una pattuizione usuraria in relazione al tasso di mora ivi pattuito;
viii) la nullità della clau- sola degli interessi moratori quale clausola vessatoria ex art. 33 secondo comma lett. f) D.
Lgs. 206/2005 applicabile nei loro confronti quali consumatori;
viii) in subordine,
l'eventuale eseguibilità della garanzia unicamente sulle somme eccedenti il credito ricono- sciuto in sede concordataria (e pari ad € 35.931,50) o, in denegata ipotesi, laddove i conve- Con nuti fossero ritenuti “obbligati” (quali “terzi datori di ipoteca” di ) al pagamento inte- grale verso “anche prima ed a prescindere dall'esito del concordato”, il CP_2 loro diritto i agire in regresso per l'intera somma (eventualmente pagata a dai CP_2 nde evitare l'esecuzione sul loro immobile) nei confronti del debitore Parte_3
Con principale e, quindi, della relativa procedura concordataria.
L'udienza indicata in citazione per la data del 23 febbraio 2023 veniva – a seguito dell'accoglimento di astensione da parte del primo Giudicante assegnatario del fascicolo
Dott.ssa Sara Micheletti – rinviata d'ufficio dal nuovo Giudice assegnatario (dott.ssa Fran- cesca Arusa) al 23 marzo 2023. rappresentata in forza di procura, da Controparte_2 Controparte_18 di seguito, per brevità, anche solo “ ”) si costituiva con
[...] CP_2
8 comparsa di costituzione e risposta del 22 febbraio 2023 con il quale chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
“Voglia il Giudice adito respingere l'opposizione proposta sia per difetto di legittimazione dell'opponente sia perché infondata in fatto e diritto. Con vittoria di competenze di causa”.
A tal fine la creditrice opposta, in replica al motivo di opposizione relativo all'asserita nulli- tà del precetto per omessa notifica del titolo, affermava che trattandosi di mutuo ipotecario fondiario ai sensi dell'art. 41 T.U.B. non era necessario assolvere alla notificazione del tito- lo contrattuale esecutivo. Depositava, ad ogni modo, il titolo ed il successivo atto di eroga- zione e divisione in quote notificato ai terzi proprietari.
ha ritenuto infondati i rilievi sull'asserita inesistenza del suo diritto a procede- CP_2 re ad esecuzione per intervenuta ammissione a concordato della società opponente. A tal fi- ne, la parte opposta ha precisato di aver “fatto valere nel concordato e verso la Società il credito in oggetto specificando l'esistenza dell'ipoteca su bene altrui cosa che ha condotto alla qualifica il credito come chirografario ma altrettanto pacificamente ha sempre riven- dicato come, rispetto al terzo, detto credito sia privilegiato in quanto oggetto di ipoteca che grava il suo bene”.
Stando alla prospettazione della banca convenuta, la posizione del terzo che con il proprio patrimonio garantisce un debito altrui sarebbe da ritenersi analoga a quella del fideiussore e, pertanto, dovrebbe trovare applicazione l'art. 184 comma 1 L.F. che esclude l'effetto esde- bitatorio ai terzi: “il terzo acquirente di bene ipotecato non può dunque invocare la falcidia concordataria nei confronti del creditore ipotecario che richieda l'integrale pagamento, che va soddisfatto in modo integrale con i soli limiti della capienza del bene ipotecato. Lo stesso dicasi per i tempi di adempimento: i termini concordati in sede di concordato con la società niente hanno a che vedere con l'azione liberamente eseguibile verso il soggetto ter- zo”.
Quanto alle eccezioni/doglianze avversarie sulla validità dell'ipoteca, ha ecce- CP_2 pito che la vendita/permuta di immobile futuro – come nel caso - non produce effetti trasla- tivi immediati ma effetti reali differiti al momento della venuta ad esistenza del bene, mo- mento che coincide con l'atto di identificazione catastale, che consente di inserire in tale at- to le menzioni che la legge prescrive per i trasferimenti immobiliari.
9 A ciò ha aggiunto che l'opponibilità nei confronti dei terzi della permuta an- CP_2 corché trascritta si avrebbe nel momento in cui il bene viene ad esistenza e, pertanto, “tenu- to conto che l'atto di identificazione catastale (doc.2) data 2014 è ben evidente che al mo- mento della sua costituzione e quindi nell'agosto 2006 il bene doveva dirsi ancora in capo alla (doc.3)”. Controparte_19
Con
ha, infine, eccepito la carenza di legittimazione attiva di rispetto CP_2 all'opposizione esplicata non avendo ella alcun interesse a proporre le eccezioni ivi avanza- te (eccezioni che nessun rilievo avrebbero sulla sua posizione riguardando l'eventuale azio- ne esecutiva il bene di un terzo).
All'udienza del 23 marzo 2023 il G.I. a suo tempo assegnatario (Dott.ssa Francesca Arusa) concedeva alle parti i termini per memorie istruttorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. e rinviava all'udienza del 20 luglio 2023.
Divenuto medio tempore lo scrivente Giudicante assegnatario del fascicolo in virtù di varia- zione tabellare avente efficacia dal 12 giugno 2023, all'udienza del 14 settembre 2023, rite- nuta la causa matura per la decisione, veniva disposto il rinvio al 26 settembre 2024 per la precisazione delle conclusioni (udienza successivamente rinviata, per esigenze organizzati- ve del ruolo, al 3 luglio 2025 per i medesimi incombenti).
La causa è stata istruita a livello documentale ed all'udienza del 3 luglio 2025, sostituita mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 quinquies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.In via preliminare, si deve dare atto che parte opponente non ha reiterato in sede di preci- sazione delle conclusioni le istanze istruttorie articolate in sede di memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. e, pertanto, devono reputarsi tacitamente rinunciate (Cass., Sez. 6 - 3, Ordi- nanza n. 3229 del 05/02/2019,Rv. 653001 - 01).
Le uniche istanze istruttorie, ad onor del vero, avanzate nel presente processo sono quelle articolate dalla difesa di e dalla difesa di e CP_2 Controparte_6
- convenuti litisconsorti necessari/terzi proprietari Controparte_7 del bene oggetto di preannunciata azione esecutiva da parte del convenuto precettante op-
10 posto – nelle memorie istruttorie ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. (pro- Controparte_2 va testimoniale, ordine di esibizione e richiesta di CTU contabile).
Come esposto, nel presente processo vi è stato un rinvio d'ufficio dell'udienza del 26 set- tembre 2024 (fissata per precisazione delle conclusioni) all'udienza del 3 luglio 2025.
Nelle note sostitutive dell'udienza del 3 luglio 2025 il difensore dei convenuti e CP_6 on aveva insistito nelle istanze istruttorie – così da ritenere le stesse rinunciate. CP_7
Ad ogni modo, anche a voler considerare le note sostitutive dell'udienza del 26 settembre
2024 (precedentemente fissata per PC) deve comunque darsi atto del fatto che anche in tale caso le istanze istruttorie, tante il richiamo generico ai precedenti scritti difensivi, devono intendersi parimenti rinunciate.
Ed invero, in tali note di precisazione delle conclusioni (originariamente formulate per l'udienza del 26 settembre 2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c.), il difensore dei predetti convenuti si era limitato ad insistere “nelle precedenti istanze anche istruttorie”; formula quest'ultima eccessivamente generica per la individuazione dei mezzi effettivamente e realmente insistiti (cfr., in motivazione, Corte d'Appello di Firenze, Terza Sezione Civile,
n. 1578 del 22.7.2022).
Formula parimenti eccessivamente generica e pressoché identica a quella adottata dalal di- fesa dei terzi proprietari è stata quella adottata dalla difesa di parte opposta in CP_2 sede di nota di precisazione delle conclusioni: “Voglia il Tribunale adito IN VIA ISTRUT-
TORIA ammettere le istanze istruttorie richieste con la memoria 183 6° comma cpc n. 2 e comunque quelle formulate negli atti di causa e non ammesse”.
Trova dunque applicazione, a sfavore di nonché a sfavore di e CP_2 CP_6 [...] il seguente principio: “La parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie ri- CP_20 chieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugna- zione” (cfr Cass. sez. 2^ civ. 27.2.2019 n. 5741 rv 652770; conf.: Cass. sez. 3^ civ. ord.
3.8.2017 n. 19352 rv 645492 – 01; Cass. sez. 3^ civ.
4.8.2016 n. 16290 rv 642097; Cass. sez. 3^ civ. 14.10.2008 n. 25157 rv 605482; Cass. sez. 1^ civ. 30.3.1995 n. 3773 rv 491534; da ultimo Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10767 del 04/04/2022).
11 Ad ogni modo, stante la natura documentale del presente giudizio (decidibile allo stato de- gli atti sulla scorta delle domande, eccezioni e produzioni documentali effettuate dalle par- ti), condurrebbe comunque alla reiezione delle istanze istruttorie articolate dalle parti per- ché superflue ed irrilevanti.
2. Ciò premesso, è appena il caso di perimetrare l'oggetto del presente giudizio di opposi- zione esecutiva.
L'opposizione formulata dall' Controparte_8 in concordato preventivo (di seguito, per brevità, anche
[...]
Con solo “ ”) va inquadrata quale opposizione preventiva all'esecuzione ex art. 615 comma 1
c.p.c. con riferimento ai motivi di opposizione in cui l'opponente censura l'insussistenza del diritto di di procedere in executivis in suo danno (per esser stata ammessa la CP_2 società debitrice alla procedura di concordato preventivo e per esser il relativo concordato omologato con decreto dell'intestato Tribunale del 10 febbraio 2022) mentre va qualificata ex art. 617 c.p.c. nella parte in cui la società opponente ha censurato l'omessa notifica del titolo esecutivo e l'omessa indicazione in sede di precetto del bene di proprietà del terzo su- scettibile di essere espropriato. Con Va detto che nei propri scritti – sin dall'atto introduttivo del presente giudizio – si è anche soffermata nell'eccepire la circostanza secondo cui i sigg.ri e CP_6 CP_7 non sarebbero né fideiussori, né coobligati né obbligati in via di regresso, né terzi datori di ipoteca con conseguente mancata applicazione nei loro confronti del disposto di cui ala se- conda parte dell'art. 184 L.F.
2.1 Orbene, si impone – anche tenuto conto dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva formulata da – un preliminare quanto necessario approfondimento della posi- CP_2 zione del debitore esecutato nella espropriazione contro il terzo proprietario, quale è, in tutta evidenza, quella minacciata da parte dell'Istituto di credito opposto nel precetto che oggi ci occupa.
La Suprema Corte ha avuto modo di precisare che in tema di espropriazione immobiliare di un bene gravato da ipoteca per un debito altrui, il debitore garantito non è legittimato passivo dell'azione esecutiva e, pertanto, non deve essergli notificato l'atto di pignoramen- to, ma soltanto, come previsto dall'art. 603 c.p.c., il precetto e il titolo esecutivo (fatta salva l'eccezione in materia di credito fondiario di cui all'art. 41, comma 1, d.lgs. n. 385 del
12 1993); tuttavia, ai sensi dell'art. 604, comma 2, c.p.c., nel corso del processo esecutivo, il debitore deve essere sentito tutte le volte in cui deve essere ascoltato anche il terzo proprie- tario assoggettato all'esecuzione e tale omissione dà luogo ad un vizio della procedura che, fintanto che la stessa non sia conclusa, può essere fatto valere con l'opposizione ex art. 617
c.p.c. (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10808 del 05/06/2020, Rv. 658034 - 01).
Ed invero, mentre il titolo esecutivo (salva, lo si ripete, l'eccezione prevista per il creditore fondiario dall'art. 41, primo comma, d.lgs. 10 settembre 1993, n. 385 - Testo unico banca- rio) e il precetto devono essere notificati, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. civ., sia al terzo proprietario del bene sia al debitore - poiché il secondo è tenuto ad adempiere ed il primo risponde, col bene ipotecato, dell'eventuale inadempimento - una volta avvertito il debitore dell'imminente espropriazione del bene, il pignoramento e gli altri atti esecutivi debbono es- sere compiuti nei soli confronti del terzo proprietario, unico legittimato passivo all'espro- priazione.
È solo a quest'ultimo che, ai sensi dell'art. 604 cod. proc. civ., deve essere notificato l'atto di pignoramento (Sez. 3, Sentenza n. 20580 del 29/09/2007, Rv. 599393 - 01; Sez. 3, Sentenza
n. 4369 del 02/10/1978, Rv. 394035 - 01). Nell'espropriazione contro il terzo proprietario, in sostanza, il debitore diretto si trova in una situazione peculiare. Egli non è legittimato passivo dell'azione esecutiva, ma resta parte necessaria del procedimento esecutivo, cui partecipa a titolo diverso da quello del terzo proprietario, e in tale veste dev'essere sentito ogni volta che le norme regolatrici del procedimento prevedano questa garanzia nei suoi confronti (Sez. 1, Sentenza n. 1620 del 28/01/2016, Rv. 638490 - 01; Sez. 3, Sentenza n.
535 del 17/01/2012, Rv. 621195 - 01).
In particolare, viene qui in rilievo quanto disposto dall'art. 604, 6 secondo comma, cod. proc. civ., a mente del quale «ogni volta che a norma dei capi precedenti deve essere senti- to il debitore, è sentito anche il terzo». La norma potrebbe intendersi nel senso che il terzo proprietario gode delle stesse tutele processuali che, nell'espropriazione ordinaria, il codice di rito assicura al debitore esecutato. Ma l'avverbio «anche», che congiunge la posizione del debitore a quella del terzo proprietario, deve essere inteso nel senso che, nelle ipotesi previ- ste dalla legge, devono essere sentiti entrambi i soggetti, non soltanto il terzo in vece del debitore.
13 In sostanza, l'art. 604, secondo comma, cod. civ. fissa le particolari modalità secondo le quali il debitore diretto partecipa al processo esecutivo di cui è parte, pur senza essere il le- gittimato passivo dell'espropriazione.
Ad esempio, il debitore deve essere convocato all'udienza fissata dal giudice della esecu- zione per l'autorizzazione alla vendita dell'immobile (art. 569 cod. proc. civ.). D'altro canto, che la circostanza che il debitore diretto, pur non ricevendo la notificazione del pignora- mento, sia comunque parte - nei termini appena spiegati - dell'espropriazione forzata pro- mossa dal creditore contro il terzo proprietario sta alla base del solidissimo orientamento secondo cui egli è litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa dal terzo proprietario (Sez. 1, Sentenza n. 4607 del 11/05/1994, Rv. 486579 -
01; Sez. 3, Sentenza n. 19562 del 29/09/2004, Rv. 577419 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 6546 del
22/03/2011, Rv. 616811 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 2333 del 31/01/2017, Rv. 642714 - 01; da ultimo, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4763 del 19/02/2019, Rv. 653012 - 01).
Applicando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie che oggi ci occupa, considerato che con il precetto di cui oggi si discute ha inteso minacciare l'esecuzione forzata CP_2 contro i terzi proprietari e ex art. 602 c.p.c. (inequivoci sul punto CP_6 CP_7 sono sia il riferimento normativo de quo nell'atto di precetto che l'avviso ai terzi proprietari Con che in difetto di adempimento da parte del debitore diretto verrà azionata in via esecu- tiva la pretesa creditoria sul di loro bene immobiliare su cui risulta iscritta ipoteca), conside- Cont rato che è pacificamente il debitore diretto di e che lo stesso, come CP_2 esposto, non è legittimato passivo dell'azione esecutiva eventualmente instaurata da CP_2 in danno dei terzi proprietari (per esser al più “parte necessaria del procedimento ese-
[...] cutivo” e litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione all'esecuzione laddove fosse stata promossa dai terzi proprietari), si deve dare atto della mancanza di interesse ad agire Con in capo a a proporre la presente opposizione esecutiva ex artt. 615 e 617 c.p.c. alla luce dei motivi di opposizione formulati.
Del resto, pacifica l'omologa della proposta di concordato preventivo della società op- ponente IG (cfr. provvedimento del 10.2.2022 Collegio Fallimentare dell'intestato Tri- bunale – N.C.P. 13/2017) e incontestato il fatto che (creditore anteriore CP_2 [...]
, e non ipotecario, stante l'indiscussa proprietà del bene immobiliare di cui in questa CP_21 sede si discute in capo a nell'ambito della citata procedura concor- CP_7 CP_6
14 suale, tuttora pendente - cfr. allegati 20 e 21 di parte e R.G. 13/2017, CP_6 CP_7
Giudice Delegato Dott. Pastorelli, Liquidatore Giudiziale Dott. Giulio Nicoletti), ha diritto ad esser ivi soddisfatta, stante la falcidia concordataria del 25,6864%, del suo credito pari ad € 35.931,50 e non del maggior importo di cui in precetto, l'odierna opponente non subirebbe dalla esecuzione forzata minacciata con il precetto in questa sede opposto alcun Contr pregiudizio per esser, per contro, oggetto di “aggressione” esecutiva l'immobile dei CP_1
oggetto di alienazione (rectius, permuta) da parte di CP_17
In altri termini, i beni della società opponente non saranno in alcun modo oggetto della mi- nacciata procedura esecutiva e, pertanto, impregiudicata la procedura concorsuale (risultan- Con te allo stato ancora pendente), non ha alcun interesse a proporre le eccezioni in questa sede avanzate che nessun rilievo hanno sulla sua posizione. Con 2.2 Ferma, dunque, la carenza di interesse in capo a a proporre la presente opposizione esecutiva, si consideri, peraltro, come l'eccepita mancata notifica del titolo esecutivo sia fi- nanche infondata attesa la pacifica natura fondiaria del mutuo ipotecario stipulato in data 27 luglio 2006 ai Rogiti Notaio Rep. 45022 Racc. 11578 tra l'allora Per_5 [...]
e l'impresa opponente. Controparte_11
Sia consentito richiamare il peculiare regime di cui all'art. 41 del D. Lgs. n. 385/1993 che, come noto, prevede l'esclusione dell'obbligo di preventiva notificazione del titolo contrat- tuale esecutivo in tema di azione esecutiva promossa in forza di mutuo ipotecario fondiario.
Appare evidente che la norma dell'art. 41, comma 1, del T.U.B. – il cui contenuto è sovrap- ponibile a quello del previgente art. 43, comma 1 (più precisamente, l'odierno testo norma- tivo elimina il riferimento soggettivo agli istituti di credito fondiario e l'ambito applicativo della disposizione è legato, per l'oggetto, alla tipologia del credito azionato, tanto che l'esenzione da quegli obblighi rileva di per sé appunto oggettivamente, a prescindere dai soggetti di volta in volta interessati) – detti una disciplina speciale, di indubbio favore pro- cessuale per il procedente, per qualsivoglia espropriazione promossa dal creditore fondiario, con ciò derogando alla regola generale dell'art. 479 cod. proc. civ. e anche, rispetto all'esecuzione contro il terzo proprietario, all'art. 603 cod. proc. civ. (Cass., Sez. 3, Senten- za n. 27848 del 22/09/2022, Rv. 665930 - 02).
Ne consegue che, ai sensi dell'eccezionale norma contenuta nell'art. 41, comma 1, D.Lgs.
n. 385 del 1993, il creditore fondiario è in ogni caso esonerato dall'obbligo della notifica-
15 zione del titolo contrattuale esecutivo, sia quando l'espropriazione è rivolta nei confronti del debitore, sia in caso di esecuzione intrapresa nei confronti del terzo proprietario (Cass,
Sez. 3, Sentenza n. 10808 del 05/06/2020 (Rv. 658034 - 01) e, cioè, di un soggetto diverso dal debitore contrattuale (sul punto, come obiter dictum, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11191 del 6/4/2022: «Non occorreva notificare il titolo esecutivo anche al terzo datore d'ipoteca, trovando piana applicazione l'art. 41, comma 1, T.U.B.»).
Alla luce di quanto sinora esposto, il motivo di opposizione in esame, anche a voler pre- scindere dalla pur rilevato carenza di interesse ad agire della società opponente, avrebbe meritato integrale reiezione così come integrale reiezione avrebbe meritato l'eccepita omes- sa indicazione del bene di proprietà del terzo suscettibile di essere espropriato per esser, per contro, in sede di precetto puntualmente individuato il bene di proprietà dei terzi
[...]
CP_20 CP_6
In conclusione, l'opposizione sia ex art. 615 che ex art. 617 c.p.c. proposta da parte oppo- nente merita reiezione.
3. Quanto alle allegazioni/censure/eccezioni formulate dai signori e CP_6 CP_7 convenuti nel presente giudizio di opposizione esecutiva che, per stessa ammissione della loro difesa hanno “presentato argomenti a sostegno delle richieste dell'opponente” (cfr. pag.1 memoria di replica conclusionale), si impone una preliminare precisazione.
In particolare, deve darsi atto che, per espressa ammissione della difesa dei predetti terzi proprietari, nessuna domanda riconvenzionale è stata dagli stessi formulata nel presente giudizio (cfr. pag. 2 memoria di replica: “le difese di questa difesa rappresentano, ad ogni buon conto, mere eccezioni riconvenzionali (e non domande) solo volte alla paralisi della pretesa creditizia e non 'domande' in senso processuale”).
Tutte le difese ed argomentazioni spese dalla difesa dei citati convenuti sono state tutte espressamente dirette a paralizzare la pretesa creditoria di a guisa di eccezione CP_2 riconvenzionale e giammai di domanda riconvenzionale.
Ciò premesso, procedendo ad una disamina delle molteplici eccezioni formulate dai terzi proprietari deve darsi atto, in primis, dell'infondatezza di tutte le censure articolate con ri- ferimento ad asserite – e mai dimostrate – clausole abusive contenute nel contratto di mutuo ipotecario e fondate anche sulla natura di “consumatore” degli odierni convenuti.
16 Ed invero, premesso che Banca Monte dei Pachi nel 2006 aveva stipulato il mutuo di cui si Con discute con una impresa (la appunto) e che, pertanto, non sembra possa fondatamente dubitarsi del fatto che le relative clausole non siano da valutarsi come pattuizioni sottoscrit- te da un consumatore, tutte le allegazioni dei convenuti in punto di quantum (ivi incluse quelle sull'importo degli interessi di cui al precetto) sono risultate totalmente sguarnite di prova.
I convenuti non hanno neanche versato in atti une elaborato peritale contabile di parte il quale, al netto della notoria inidoneità probatoria, avrebbe potuto compendiare i profili di censura al fine di sottoporre al Giudicante una non esplorativa richiesta di CTU.
Quanto poi all'eccepita nullità del precetto per mancata notifica nei loro confronti del titolo esecutivo, anche tale doglianza merita di essere disattesa.
Ed invero, risulta in atti la prova dell'avvenuta notifica ai terzi proprietari ex art. 603 c.p.c. sia del titolo (ancorché non tradotto in lingua inglese) che del precetto.
Dalla relata di notifica, peraltro, emerge che gli stessi hanno ricevuto tali atti il 31 agosto
2021 con conseguente fondatezza, sul punto, dell'eccezione di decadenza - formulata da in sede di scritti difensivi conclusionali (eccezione da considerarsi non tardiva CP_22 perché avente ad oggetto questione rilevabile d'ufficio) – per tardiva presentazione di oppo- sizione ex art. 617 c.p.c. da parte dei convenuti terzi proprietari.
Ed invero, i ostituendosi nel presente giudizio in data 31 gennaio 2023 Parte_3 hanno per la prima volta eccepito la mancata notifica del titolo – eccezione quest'ultima pa- cificamente inquadrabile sub specie di opposizione agli atti esecutivi – ergo in data eviden- temente successiva al termine perentorio di 20 giorni previsto dall'art. 617 c.p.c..
Il tutto, senza voler in alcun modo considerare la pur riscontrabile sanatoria ex art. 156
c.p.c. della (pur insussistente) nullità ex art. 480 comma 2 c.p.c. per raggiungimento dello scopo atteso l'approntamento da parte di terzi proprietari di articolate difese ed eccezioni aventi ad oggetto anche il merito della minacciata procedura esecutiva.
In ordine, poi, alle censure dei terzi proprietari concernenti Parte_3
l'opponibilità a dell'atto di permuta del 5 maggio 2005 avente ad oggetto il CP_2 bene immobile asseritamente oggetto di “inefficace” tardiva ipoteca volontaria e concernen- ti la non opponibilità dell'ipoteca de qua nei loro confronti si precisa quanto segue.
17 I convenuti ilevano che l'ipoteca volontaria è stata iscritta dalla Banca Parte_3
Con (a garanzia delle obbligazioni gravanti su ) sul loro immobile in data 1° agosto 2006
(reg. part. 4191 – cfr. nota di iscrizione sub all. 4 produzione documentale dei predetti con- venuti) senza alcuna espressione da parte degli stessi del consenso;
consenso necessario, se- condo la prospettazione dei terzi proprietari, alla luce della precedente trascrizione (25 maggio 2006, reg. part. 6798 -doc.9) dell'atto di permuta del 5 maggio 2006 (“permuta di bene presente con bene futuro” rep. 44578, racc. 11231 ai rogiti Notaio Per_6
.
[...]
Con tale atto i signori cedevano a titolo di permuta (per le rispettive CP_7 CP_6
Con quote di loro proprietà) a un immobile sito in Rosignano Marittimo, Frazione di Casti- glioncello, Via B. Cellini n. 2 e consistente in un fabbricato, dislocato al Piano Terra, composta da un'abitazione (cucina, soggiorno, camera, bagno, n. 2 disimpegni e riposti- glio) e da un garage con annessa la corte circostante esclusiva (immobile risultante distin- to al Catasto Fabbricati del citato Ente Locale al foglio 65, mappale 660, sub 2 –
l'appartamento –al foglio 65, mappale 660, sub 3 – il garage – ed al foglio 65, mappale
660, sub1 – la corte). Con A sua volta cedeva a titolo di permuta ai signori “la porzione di CP_7 CP_6 fabbricato” che sarebbe stata realizzata dalla odierna società opponente ed edificata libera da iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli entro e non oltre 24 mesi dalla stipula.
18 Le parti precisavano, altresì, che “ad avvenuta consegna delle unità immobiliari” le stesse si sarebbero impegnate a “stipulare l'atto di identificazione catastale delle stesse al fine di consentire la voltura e la trascrizione del presente acquisto”.
Proprio con riferimento all'atto di identificazione catastale (“Atto di identificazione ca- tastale e iscrizione di ipoteca”, datato 2 dicembre 2014, Rep. N. 55701, racc. n. 20090 – Con all. 10 di cui alla produzione documentale dei convenuti terzi proprietari), e gli odierni convenuti dichiaravano e riconoscevano che le “unità immobiliari di proprietà
[...]
e (...)”, pervenute agli stessi per effetto della Parte_4 Controparte_7 permuta di bene presente con bene futuro, erano “le seguenti: - porzione del fabbricato po- sto in Comune di Rosignano Marittimo-frazione Castiglioncello, Via Benvenuto Cellini n.
2, e precisamente: - appartamento per civile abitazione composto da cucina-soggiorno, di-
19 simpegno, camera e bagno al piano primo e una camera, bagno e volume tecnico al piano sottotetto, con annesso garage al piano seminterrato, confinante con la società La tela di
Duccio, parti comuni e Finzzola”.
L'immobile de quo risultava distinto al Catasto fabbricati al foglio 65, particella 660, sub
616 categoria A/2 ed al foglio 65, particella 660, sub 607, categoria C/6.
Sempre in tale atto le parti precisavano che “Gli effetti del trasferimento degli appartamenti assegnati ai signori e , retroagi- Controparte_14 Controparte_7 scono alla data del contratto ex art. 1360 C.C. mentre la consegna materiale degli immobili avviene oggi stesso”.
Sulla scorta del citato effetto retroattivo degli effetti traslativi – effetto dichiarato dalle parti in sede di atto di identificativo catastale del 2 dicembre 2014 con richiamo alla disciplina codicistica della retroattività della condizione ex art. 1360 c.c. – e sulla scorta delle allega- zioni secondo cui il bene immobile oggetto di ipoteca (ipoteca richiamata nel precetto op- posto) era già “presente”/esistente con riferimento alle sue strutture fondamentali (e neces- sitante solo di una “ristrutturazione” e non di una “edificazione”), sia la società opponente che i terzi proprietari (nelle argomentazioni “a sostegno delle richieste dell'opponente”) mi- rano a rendere inefficace l'iscrizione ipotecaria effettuata dalla Banca mutuante il 1° agosto
2006 ergo in data successiva alla trascrizione dell'atto di permuta del 25 maggio 2006 al- Con lorquando l'immobile non era più di proprietà della per esser già di proprietà dei con- venuti CP_7 CP_6
La tesi dell'opponente, per quanto suggestiva e argomentata con richiami giurisprudenziali in ordine alla discussa individuazione in caso di permuta di bene presente con bene futuro dell'effetto traslativo ex art. 1472 c.c. nella conclusione del processo edificatorio, non meri- ta di essere condivisa.
Ed invero, a prescindere dal fatto che le parti stesse nell'atto di permuta davano atto del fat- Con to che al momento della relativa stipula il bene immobile ceduto in permuta da era un bene “futuro” (si confrontino, al di là del titolo dell'atto “permuta di bene presente con be- ne futuro”, le espressioni utilizzate dalle parti: “porzione del fabbricato che sarà realizza- to” nonché “dette porzioni saranno edificate” a riprova che nel caso di specie non si era trattato di una mera “ristrutturazione” di un bene già esistente e “presente”), sempre le stes-
20 se parti nell'atto di identificativo catastale del dicembre 2014 hanno precisato una circo- stanza fondamentale: l'esistenza e la validità dell'iscrizione di ipoteca a favore di MPS. Con Nell'atto de quo, infatti, dichiarava e garantiva ai signori che CP_7 CP_6
“su detti immobili” (n.d.R. quelli oggetto di assegnazione di identificativo catastale e ceduti Con in permuta da ) non gravavano privilegi dell'Erario e di terzi né iscrizioni ipotecarie né trascrizioni pregiudizievoli “ad eccezione dell'ipoteca a favore della Banca Monte dei Pa- schi di Siena iscritta a Livorno il 1° agosto 2006 al n. 4191 particolare, iscritta a garanzia del mutuo ai rogiti del Notaio di Livorno in data 27 luglio 2006, re- Persona_6 pertorio N. 45022, raccolta N. 11578, registrato a Livorno il 31 luglio 2006 al N. 5761 e frazionato in due quote con annotamento in data 29 luglio 2009 n. 2603particolare a segui- to di atto ai rogiti del suddetto Notaio in data 24 giugno 2009, repertorio N. Per_5
49750, raccolta N. 15414, registrato a Livorno il 14 luglio 2009 al N. 6903”.
L'atto de quo è pacificamente firmato anche dai terzi odierni proprietari con presa di cogni- zione ed accettazione di tale circostanza.
Alla luce di quanto sinora esposto tutte le doglianze/censure formulate sia dalla società op- ponente e dai terzi proprietari sull'inefficacia/inopponibilità a questi ultimi dell'ipoteca del
1° agosto 2006 iscritta a garanzia del mutuo ai rogiti del Notaio di Persona_6
Livorno in data 27 luglio 2006 meritano di essere disattese perché infondate.
Parimenti infondata è il motivo di opposizione proposto dalla società opponente, e fatto proprio anche dai terzi proprietari e secondo cui non CP_7 CP_6 CP_2 avrebbe diritto a procedere in via esecutiva nei confronti dei terzi proprietari stante la pen- denza del concordato preventivo omologato dell'impresa opponente e stante la falcidia con- cordataria ritenuta dai n via subordinata applicabile anche nei loro con- Parte_3 fronti.
Ad avviso dei convenuti, non si applicherebbe loro il disposto di cui all'art. 184 L.F.
Come anticipato, tali tesi difensive non colgono nel segno.
Si impone una preliminare disamina dell'art. 184 della Legge Fallimentare (R.D. 16 marzo
1942, n. 267) ed del quadro normativo degli effetti del concordato per i creditori.
Come noto, nella fase successiva all'omologazione ai sensi degli artt. 184 e 186 L.F., il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al decreto con il quale è stata disposta l'apertura della procedura, vincolo che può essere sciolto solo in conseguenza
21 della sentenza con la quale sia disposta la risoluzione o l'annullamento del concordato, e che i creditori possono esperire azioni individuali per tutelare il proprio credito, ma esclusi- vamente nei limiti delle pretese cristallizzate nel piano concordatario, non dovendosi porre l'esecuzione individuale in contrasto con le finalità della procedura.
Tuttavia, l'art. 184 L.F. consente ai creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all'articolo 161 di agire, impregiudicati i diritti, contro i coobbli- gati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso (art. 184 L.F.: “Tuttavia essi
– n.d.r. i creditori anteriori - conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fi- deiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso”).
La Suprema Corte, diversamente da quanto assunto dalla società opponente e dai convenuti, ha ritenuto applicabile l'art. 184 L.F. nei confronti dei terzi proprietari di immobile gravato da ipoteca che il debitore aveva già alienato al momento dell'ammissione al concordato preventivo.
Orbene, la ratio dell'art. 184 primo comma, ultima parte L. F. è stata individuata nel fatto che i rapporti contrattuali, a carattere personale o reale, stipulati dai creditori della società con soggetti terzi estranei alla stessa e comportanti obbligazioni a carico di questi ultimi re- stano al di fuori del concordato e dei suoi effetti.
Ciò posto, la Suprema Corte in un risalente – ma condivisibilissimo – arresto ha avuto mo- do di affermare il principio secondo il quale: “Il credito, assistito da ipoteca su immobile che il debitore abbia già alienato al momento dell'ammissione al concordato preventivo, si estingue, per effetto dell'esecuzione del concordato, solo nei limiti della percentuale con- cordataria, non anche per la porzione residua, la quale continua a godere della garanzia ipotecaria nei confronti del terzo acquirente, soggetto all'azione esecutiva (ove non si av- valga della facoltà di rilasciare il bene o di liberarlo dall'ipoteca)” (Cass., Sez. 1, Sentenza
n. 5424 del 07/05/1992, Rv. 477146 - 01)
Ed invero, “l'affermazione secondo cui il concordato estingue la parte di debito eccedente la percentuale prevista, non trova riscontro nè nel dato normativo fallimentare nè in quello del codice civile”, potendo al più configurarsi che “in relazione al rapporto debito- re/creditore - sia intervenuto un "pactum de non petendo" per la parte eccedente la percen- tuale concordataria. Ma se non si è estinto il debito per cui era stata concessa garanzia ipotecaria sul bene che al momento del concordato non è più nel patrimonio del debitore,
22 per averlo questi legittimamente alienato con quel gravame ipotecario, in ragione del dirit- to reale di garanzia, deve "rispondere" l'acquirente. E poiché l'acquisto del bene ipotecato non determina, a carico dell'acquirente, una obbligazione personale di pagamento del cre- dito ipotecario - obbligazione da soddisfare con l'intero patrimonio del debitore (art. 2740
c.c.) per l'integrale adempimento - l'obbligo dell'acquirente si concreta "nella garanzia" cui è tenuto ex art.285 c.c. Sicché, se il compratore non si avvale della facoltà di rilasciare il bene ipotecato o di liberarlo dalla ipoteca, dovrà sopportare che il diritto reale di garan- zia si realizzi attraverso la espropriazione dell'immobile ed il soddisfacimento del creditore sul prezzo ricavato dalla vendita.”.
Tali argomenti risultano pienamente condivisibili.
Invero, l'effetto esdebitatorio del concordato preventivo nei confronti dell'obbligato Con non equivale a estinzione del debito, come invece sembrano sostenere sia che i si- gnori e CP_6 Per_7
In conclusione, per quanto più strettamente rileva ai nostri fini, va confermato il principio di diritto secondo cui “Il credito, assistito da ipoteca su immobile che il debitore abbia già alienato al momento dell'ammissione al concordato preventivo, si estingue, per effetto dell'esecuzione del concordato, solo nei limiti della percentuale concordataria, non anche per la porzione residua, la quale continua a godere della garanzia ipotecaria nei confronti del terzo acquirente, soggetto all'azione esecutiva (ove non si avvalga della facoltà di rila- sciare il bene o di liberarlo dall'ipoteca)” (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5424 del 07/05/1992,
Rv. 477146 - 01)
Non è condivisibile il richiamo effettuato dalla difesa dei signori e lla CP_6 CP_7 pronuncia della Suprema Corte 20 giugno 2011 sentenza n.13447 secondo cui in caso di
“avvenuto pagamento da parte del debitore concordatario, nella misura offerta, del credito garantito da ipoteca sui beni di un terzo: in tale ipotesi non v'è dubbio che l'ipoteca si
23 estingua, non avendo il creditore più nulla a pretendere dall'originario debitore e non es- sendo il terzo datore obbligato in proprio all'adempimento”.
Anzitutto, i convenuti non spiegano perché detto principio dovrebbe trovare applicazione anche nel caso, che oggi ci occupa, di concordato preventivo (anziché fallimentare) e di ac- quirente di bene ipotecato (anziché terzo datore di ipoteca).
Quello contenuto nell'arresto giurisprudenziale in questione, peraltro, sembra un'affermazione resa incidenter tantum, che non attiene alla questione specifica all'esame della Corte (relativa alla facoltà del creditore che non abbia presentato domanda di insinua- zione al passivo fallimentare di esercitare comunque azione esecutiva nei confronti del ter- zo datore di ipoteca), avendo peraltro con la stessa pronuncia la Corte dichiarato inammis- sibile, per difetto di specificità, il motivo di ricorso incidentale proposto dalla banca secon- do cui, essendo il suo credito assistito da garanzia ipotecaria, avrebbe avuto diritto ad agire nei confronti della terza datrice di ipoteca per ottenerne l'integrale soddisfacimento, que- stione sulla quale, pertanto, nell'occasione la Cassazione non è entrata nel merito.
Va condiviso, peraltro, il ragionamento della Corte d'Appello di Firenze la quale, pronun- ciandosi su una fattispecie del tutto assimilabile a quella che oggi ci occupa, nel fare pro- prio l'insegnamento della Corte di Cassazione di cui alla sentenza n. 5424/1992 e nel pren- dere motivatamente le distanza dal dictum della Cassazione di cui alla pronuncia n.
13447/2021, ha avuto di precisare quanto segue: “Non si comprende, del resto, perché il terzo che abbia acquistato un bene gravato da ipoteca dovrebbe beneficiare dell'effetto esdebitatorio del concordato cui sia stata ammessa la società debitrice, e ciò in danno del creditore privato della possibilità di far valere in sede concordataria la propria garanzia ipotecaria” (Corte d'Appello di Firenze, Sentenza n. 185/2025, emessa il 21 gennaio 2025, pubblicata il 28 gennaio 2025, R.G.N. 1649/2023).
In conclusione, diversamente da quanto affermato dai convenuti e va CP_6 CP_7 affermato il diritto di a procedere esecutivamente nei loro confronti anche in CP_2 pendenza del concordato preventivo omologato per la parte residua del credito, id est il
“delta” del credito di cui al precetto (precetto per € 139.885,31) che residua dalla falcidia concordataria (pari ad € 35.931,50). avrà diritto, pertanto, a procedere in exe- CP_2 cutivis nei loro confronti, anche pendente l'adempimento del concordato preventivo, per l'importo di € 103.953,81.
24 Quanto, infine, alla richiesta dei convenuti di accertamento del loro diritto di regresso nei Con confronti di in caso di pagamento in favore di “per le somme che potran- CP_2 no essere in tal caso versate in base al precetto per cui è causa ed all'ipoteca iscritta il
1/8/2006 reg.part. 4191 particolare” si rigetta la domanda atteso che la stessa, per espressa affermazione dei conventi, si fonda su una ritenuta (e denegata) loro equiparazione a terzi datori di ipoteca con obbligo in capo a loro di pagamento integrale verso CP_2
“anche prima ed a prescindere dall'esito del concordato”; circostanze quest'ultime ritenute insussistenti dal Tribunale nel caso di specie: i sigg.ri non sono terzi CP_7 CP_6 datori di ipoteca ma terzi proprietari;
il diritto di agire in executivis nei loro confronti non potrà non tenere conto della falcidia concordataria di € 35.931,50.
3. Circa il regolamento delle spese di lite, si precisa quanto segue.
Le spese di lite seguono la soccombenza. Sono poste a carico della società opponente soc- combente nonché dei convenuti e e si liquidano come da dispositivo in CP_6 CP_7 applicazione del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 così come modificato dal D.M. 147 del
13/08/2022 con riferimento ai valori medi dello scaglione di riferimento (tra € 52.000,00 ed
€ 260.000,00) per le fasi di studio, introduttiva decisionale e con riferimento ai valori mi- nimi2 per la fase istruttoria3 (atteso che la stessa ha avuto luogo esclusivamente con la reda- zione delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. ed acquisizione della documentazione già
25 allegata agli atti) tenuto conto dell'attività in concreto svolta dalle parti, del valore, natura e complessità della controversia e delle questioni di fatto e di diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e di- fesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione ex art. 615 e 617 c.p.c. proposta da
[...] in concordato Controparte_8 preventivo avverso il precetto opposto per le ragioni di cui in parte motiva;
2) Rigetta tutte le domande articolate dai terzi proprietari Controparte_6
e per le ragioni di cui in parte mo-
[...] Controparte_7 tiva;
3) Condanna la società opponente Controparte_8 in concordato preventivo a rifondere alla
[...] parte opposta a responsabilità limitata unipersona- Controparte_2 le rappresentata da oggi CP_3 Parte_1 le spese di lite del presente giudizio che si liquidano in € 11.268,00 (di cui €
2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase istruttoria/di trattazione ed € 4.253,00 per la fase decisionale) oltre al rimborso forfettario spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge
4) Condanna e Controparte_6 Controparte_7
in solido tra loro a rifondere alla parte opposta
[...] [...]
unipersonale rappresentata da oggi Controparte_23 CP_3 le spese di lite del presente giudizio Parte_1 che si liquidano in € 11.268,00 (di cui € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase istruttoria/di trattazione ed € 4.253,00 per la fase decisionale) oltre al rimborso forfettario spese generali (15%), I.V.A. e
C.P.A. come per legge
Così deciso in data 16 ottobre 2025 dal Tribunale di Livorno
IL GIUDICE dott. Alberto Cecconi
26 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ciò che può discutersi, fermo il fatto che la parte di debito eccedente la percentuale non viene estinta dal concordato, è se mai a quale istituto debba essere assimilata la riduzione operata in sede concordataria: vi è infatti, in dottrina, chi la riconduce all'istituto della remissione del debito ex art. 1236 c.c., operante solo tra creditore e debitore concordatario, o chi la accomuna ad un'obbligazione naturale ex art. 2034 c.c, oppure an- cora chi ritiene che tra creditore e debitore intervenga un pactum de non petendo per la parte eccedente la per- centuale o, ancora, chi riconduce l'effetto estintivo del decreto di omologa al venir meno dell'azione in senso sostanziale, che estinguerebbe parzialmente il credito, non con efficacia erga omnes, bensì solo nei confronti del debitore. 2 Si rammenti che “In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è sog- getto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motiva- zione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da ricono- scere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 14198 del 05/05/2022, Rv. 664685 – 01; conf.: Cass. Sez. 3, Or- dinanza n. 89 del 07/01/2021, Rv. 660050 – 02; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 19989 del 13/07/2021, Rv. 661839
– 03; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 8459 del 2023; da ultimo, in motivazione, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15506 del 03/06/2024, Rv. 671255 - 01). 3 Non sembra superfluo rammentare che “In materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del com- penso spettante al difensore, il d.m. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istrutto- ria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento” (Cass., Sez. 2 , Ordinanza n. 8561 del 27/03/2023, Rv. 667505 - 02). Del resto, “In materia di spese di giustizia, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, rilevano non solo l'espletamento di prove orali e di ctu, ma anche le ulteriori attività difen- sive che l'art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55 del 2014 include in detta fase, tra cui pure le richieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande già proposte” (Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 4698 del 18/02/2019, Rv. 652600).