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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/02/2025, n. 1968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1968 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Pasqualina Grauso, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 28498 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Roma, via Girolamo Parte_1 C.F._1
Nisio, n. 57, presso lo studio dell'avv. Giorgio S.C. Linchi che la rappresentata e difende, unitamente all'Avv. Fabio Borioni;
opponente
E
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Roma, via Controparte_1 C.F._2
Crescenzio n. 20, presso l'Avv. Nicola Staniscia che la rappresenta e difende;
opposta
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 447-bis c.p.c. ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 6224/2024 emesso dall'intestato Tribunale in data 15.05.2024, nell'ambito del giudizio R.G. n. 45768/2023, che le ha ingiunto il pagamento in favore di , di Controparte_1
euro 8.148, oltre interessi e spese della procedura, per il mancato pagamento di canoni di locazione ed oneri condominiali dei mesi di gennaio, marzo e aprile 2023 da parte della società conduttrice per avere il socio unico di quest'ultima, perduto il beneficio della Controparte_2 Parte_1
1 separazione patrimoniale, dovendo rispondere delle obbligazioni contratte con i terzi, avendo omesso alla locatrice che la conduttrice fosse società con socio unico.
1.1. L'opponente ha dedotto l'inefficacia-non opponibilità del decreto ingiuntivo nei propri confronti, essendo il decreto ingiunto stato emesso nei confronti di , avente codice Parte_2 fiscale , che costituirebbe soggetto diverso dall'opponente, di nome C.F._3 PT
e con diverso codice fiscale, .
[...] C.F._1
L'opponente ha inoltre affermato l'infondatezza delle deduzioni dell'opposta in merito alla sussistenza della responsabilità solidale del socio unico con il proprio patrimonio personale, derivante dalla violazione dell'art. 2250, comma 4., c.c. deducendo che quanto prescritto nella predetta norma, dove si legge “atti e nella corrispondenza delle società”, deve essere inteso, per giurisprudenza unanime, come “qualsiasi atto redatto dalla società capace di avere valenza esterna, ossia che possa, venire a contatto con terzi” e che nel caso di specie, non ricorre l'ipotesi disciplinata dalla norma in questione, in quanto il contratto di locazione non è un atto redatto dalla società (che era semplice conduttrice del rapporto locatizio), bensì un atto redatto dalla locatrice, che la società ha esclusivamente sottoscritto;
ha inoltre precisato che per il caso di violazione delle disposizioni inserite nella norma in questione è espressamente prevista soltanto una sanzione amministrativa a carico di colui che avrebbe dovuto fornire, negli atti e corrispondenza, le informazioni prescritte nel predetto articolo (art. 2630 c.c.). Ha affermato che l'art. 2462 c.c. che tratta della responsabilità nelle società a responsabilità limitata non fa alcun riferimento, esplicito o anche solo implicito, all'art. 2250 ed alla violazione di quanto previsto nel comma 4 del detto articolo e nel caso di specie, non ricorre alcuna delle ipotesi espressamente elencate nell'art. 2462
c.c.. Ha inoltre dedotto che sarebbe infondata l'affermazione di parte opposta, secondo cui il decreto ingiuntivo n. 11545/2023 tra la parte ora opposta e la costituirebbe Parte_3
giudicato esterno per le somme dovute anche nei confronti della parte ora opponente, atteso che il giudicato esterno è il giudicato che si è formato in un processo diverso ma instaurato tra le stesse parti di quello in cui dovrebbe avere effetti, per cui il decreto ingiuntivo emesso tra parti diverse rispetto a quelle dell'odierno giudizio, non avrebbe alcun effetto nei confronti della SO, PT
, che non era parte in quel procedimento monitorio. Ha dedotto che la
[...] Parte_3 aveva stipulato una polizza fideiussoria, pari all'importo di tre canoni di locazione, non
[...]
escussa dalla locatrice che non può pretendere che la somma garantita le sia corrisposta da PT
, soggetto terzo ed estraneo al rapporto locatizio, così come per gli altri importi ingiunti e,
[...]
2 non coperti dalla predetta polizza. Ha contestato l'importo degli oneri condominiali, sia sull'an, che sul quantum.
Ha concluso chiedendo di dichiarare inefficace e/o revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto e respingere la domanda spiegata in via monitoria.
2. Si è costituita in giudizio , eccependo il passaggio in giudicato del monitorio Controparte_1
in quanto la relativa opposizione doveva essere svolta con le forme del rito ordinario e non già con il deposito del ricorso.
Ha affermato che nella stipula del contratto di locazione l'amministratrice e SO unica PT
non ha evidenziato all'altro contraente il suo status di socio unico della
[...] Parte_3
con la conseguenza che il socio unico perde il beneficio della separazione personale dovendo
[...] rispondere con il proprio patrimonio dell'obbligazione contratta con i terzi. Ha concluso eccependo l'inammissibilità dell'opposizione per tardività della stessa ed in subordine la conferma del monitorio in ogni parte sussistendo la responsabilità dell'ingiunta ex art. 2250, comma 4, c.c..
3. All'odierna udienza la causa è stata discussa dalle parti e, respinta la richiesta di prova testimoniale avanzata da parte opponente siccome irrilevante e superflua, è stata decisa ex art. 429
c.p.c..
4. Deve preliminarmente rigettarsi l'eccezione dell'opposta di irritualità e tardività dell'opposizione.
Invero, il fatto generatore dell'obbligazione ad oggetto della presente opposizione è costituito dall'asserito mancato pagamento di canoni e ed oneri accessori da parte della società e della asserita conseguente responsabilità della SO unica, in tesi ai sensi dell'art. 2250 c.c.. In altri termini,
l'asserita responsabilità solidale dell'odierna opponente, ai sensi dell'art. 2250 c.c., concernerebbe comunque l'obbligazione del pagamento di canoni e oneri accessori.
Ad ogni modo, il rito locatizio va applicato, ai sensi dell'art. 447-bis c.p.c. alle “controversie in materia di locazione”, ricomprendendo pertanto tutte le cause comunque riferibili a un rapporto di locazione.
Conseguentemente l'opposizione è stata correttamente introdotta con il rito locatizio oltre che tempestiva, avendo rispettato i termini di cui all'art. 641 c.c. essendo il decreto ingiuntivo stato notificato in data 20.5.2024, e l'opposizione iscritta a ruolo in data 27.6.2024, non rilevando, trattandosi di rito locatizio, che la notifica sia avvenuta in data 30.7.2024.
5. Nel merito l'opposizione è fondata.
3 5.1. In forza del principio della ragione più liquida va vagliato direttamente il secondo motivo d'opposizione, che, con valenza assorbente ogni ulteriore considerazione, è fondato, giacché nel caso di specie non sussiste alcuna responsabilità solidale del socio unico, con il proprio patrimonio personale in conseguenza della violazione dell'art. 2250, comma 4, c.c..
Da un lato, infatti, la locuzione normativa “negli atti e nella corrispondenza delle società”, non comprende il contratto di locazione, che, invero, non è un atto promanante esclusivamente dalla società (che era semplice conduttrice del rapporto locatizio), bensì un contratto sottoscritto da due parti (tra cui la società a socio unico) e, dall'altro lato, in via dirimente, alla violazione della disposizione di cui all'art. 2250, comma 4, c.c. (nonché delle altri adempimenti formali previsti da tale articolo), è espressamente ricollegata, ai sensi dell'art. 2630 c.c., soltanto una sanzione amministrativa a carico di colui che avrebbe dovuto fornire, negli atti e corrispondenza, le informazioni prescritte nel predetto articolo.
In proposito si rileva che l'art. 2630 c.c. rubricato “Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi” prevede che “Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo”.
Non è prevista pertanto alcuna estensione della responsabilità nei confronti del socio unico.
Al riguardo si rileva che la norma che tratta della responsabilità nelle società a responsabilità limitata è costituita dall'art. 2462 c.c., che non fa alcun riferimento, esplicito o anche solo implicito, all'art. 2250 ed alla violazione di quanto previsto nel comma 4 del detto articolo.
Orbene, nel caso di specie non ricorre alcuna delle ipotesi espressamente elencate nell'art. 2462
c.c., sicché si applica la regola generale, espressa dal comma 1 del predetto articolo e coerente con il principio di autonomia patrimoniale delle società di capitali (che sono persone giuridiche), secondo cui «Nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni SOli risponde soltanto la società con il suo patrimonio».
4 5.2. Giova inoltre osservare che non sussiste alcuna efficacia di giudicato esterno del decreto ingiuntivo n. 11545/2023 tra la parte ora opposta e la in relazione alle Parte_3
somme dovute anche nei confronti della parte ora opponente, atteso che tale giudicato vige tra soggetti parzialmente diversi rispetto a quelli parti del presente giudizio, cosicché non vi è identità di azioni per diversità dell'elemento soggettivo.
Ne deriva che il decreto ingiuntivo emesso tra l'opposta e la non ha alcun Parte_3
effetto nei confronti della SO , la quale non era parte di quel procedimento monitorio. Parte_1
5.3. In base a quanto finora esposto l'opposizione va accolta e di conseguenza il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione:
1) in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 6224/2024 emesso dall'intestato
Tribunale in data 15.05.2024, nell'ambito del giudizio R.G. n. 45768/2023;
2) condanna a rifondere a le spese di lite del presente giudizio, che Controparte_1 Parte_1
liquida in euro 1.700 oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge.
Roma, 6.2.2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Pasqualina Grauso
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