Decreto cautelare 14 novembre 2024
Sentenza breve 10 dicembre 2024
Ordinanza cautelare 10 marzo 2025
Decreto decisorio 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 10/03/2025, n. 907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 907 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00907/2025 REG.PROV.CAU.
N. 01372/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1372 del 2025, proposto dalla Farmacia -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonella Pasqualone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Farmacia -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Romina Raponi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Lanzillotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 22298/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS- e della Farmacia -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 il Cons. Giovanni Tulumello e uditi i procuratori delle parti come da verbale;
Ritenuto che ad una cognizione sommaria, propria della fase cautelare, il ricorso in appello non risulta assistito da significativi elementi di fondatezza, sia con riguardo al profilo della effettiva inclusione o meno della -OMISSIS- dell’area di competenza della sede farmaceutica -OMISSIS-, sia – in ogni caso – in relazione alla pretesa che si oppone comunque alla ridefinizione delle aree di competenza di ciascuna sede in conseguenza degli elementi considerati dall’amministrazione;
Ritenuto altresì che il pregiudizio paventato dalla parte appellante (in termini di “ diminuzione di territorio e di clientela della propria sede, con effetti irreversibili e non agilmente recuperabili ”), contrariamente a quanto dedotto non risulta connotato dagli attributi della gravità ed irreparabilità, trattandosi di un solo ipotetico depauperamento avente comunque carattere patrimoniale, e come tale ristorabile – ove effettivamente dimostrato – per equivalente monetario;
Ritenuto pertanto che non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare, e che le spese della fase cautelare, liquidate come in dispositivo, debbano essere posta carico della parte appellante, secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) Respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero: 1372/2025).
Condanna l’appellante al pagamento delle spese della presente fase cautelare, liquidate in complessivi euro millecinquecento/00, oltre accessori come per legge, per ciascuna parte appellata costituita, e dunque in complessivi euro tremila/00, oltre accessori come per legge.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Giovanni Pescatore, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore
Antonio Massimo Marra, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Tulumello | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO