Ordinanza collegiale 10 ottobre 2024
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 25/06/2025, n. 12661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12661 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 12661/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06288/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6288 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimiliano Brugnoletti e Federica Brugnoletti, elettivamente domiciliato presso il loro studio, in Roma, alla Via Antonio Bertoloni, n. 26/B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
- Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12
- (limitatamente ai motivi aggiunti di cui infra) Avvocatura Generale dello Stato, in persona del legale rappresentante;
avverso (quanto al ricorso introduttivo)
il silenzio serbato dal Ministero della Giustizia sulla istanza presentata dal Dott. -OMISSIS- per il rimborso delle spese legali sostenute in ogni stato e grado del giudizio nel procedimento penale a suo carico e da ultimo sollecitata in data 16 febbraio 2024
e per l’accertamento
dell’obbligo del Ministero della Giustizia a provvedere espressamente
nonché per la conseguente condanna
del Ministero di Giustizia all’adozione di ogni conseguente provvedimento espresso ex art. 117, comma 2, c.p.a.
per l’annullamento (quanto ai motivi aggiunti depositati il 18 settembre 2024):
- del provvedimento del 14 giugno 2024, notificato via pec il successivo 19 giugno, con cui il Ministero della Giustizia ha rigettato la predetta istanza di rimborso presentata dal Dott. -OMISSIS- in data 2 marzo 2021 “al fine di ottenere il rimborso delle spese legali sostenute nel procedimento penale n. -OMISSIS- R.G.N.R. Procura Repubblica di Salerno”;
- ove occorrer possa della nota/parere, datata 10 giugno 2024, con cui l’Avvocatura Generale dello Stato ha “confermato” il parere negativo espresso sulla suddetta istanza in data 4 aprile 2022;
- del predetto parere del 4 aprile 2022 con cui l’Avvocatura Generale dello Stato ha espresso parere negativo sull’istanza del ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2025 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Espone il ricorrente che, nel febbraio 2008, è stato nei propri confronti promosso giudizio per responsabilità penale (-OMISSIS-) innanzi al Tribunale penale di Salerno (R.g. n. -OMISSIS-) in conseguenza di fatti ed atti connessi all’espletamento del servizio svolto in qualità di Procuratore aggiunto nella Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro negli anni 2005 – 2010.
Assolto in primo grado “perché il fatto non sussiste”, la Corte di Appello di Salerno, con sentenza n. -OMISSIS-, ha riformato la sentenza di prime cure, riqualificando in termini di reato di abuso di ufficio i fatti originariamente contestati come ipotesi di corruzione e dichiarando l’intervenuta prescrizione di tale reato.
Da ultimo, la Corte di Cassazione, con sentenza n. -OMISSIS-, ha annullato senza rinvio la sentenza d’appello, così rendendo irrevocabile ad ogni effetto di legge la sentenza assolutoria del Tribunale di Salerno.
2. L’odierno ricorrente presentava quindi al Ministero della Giustizia istanza di rimborso delle spese legali sostenute in ogni stato e grado del procedimento, per complessivi € 160.762,86.
Il Ministero riscontrava tale richiesta oltre il termine di 30 giorni prescritto dall’art. 2 della legge n. 241 del 1990, con preavviso di rigetto del 14 aprile 2022, allegando il parere negativo dell’Avvocatura di Stato.
Quest’ultima assumeva che, fermo che l’art. 18 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito in legge 23 maggio 1997, n. 135 è “norma di stretta interpretazione” e che, dunque, “deve essere applicata nel senso di rigettare ogni richiesta risarcitoria che non sia suffragata da un provvedimento che escluda qualsiasi profilo di responsabilità, risultando applicabile ai soli casi espressamente disciplinati ex lege. La gravità delle affermazioni contenute in sentenza [della Corte di Appello di Salerno] denotano vari aspetti di censurabilità della condotta del dott. -OMISSIS- sotto profili diversi ed ulteriori rispetto a quelli che hanno formato oggetto del giudizio in questione e, pertanto, il diritto al rimborso dovrà essere escluso per difetto di uno dei presupposti cui quel diritto è condizionato, la connessione, appunto, o, detta in altri termini, la comunanza di interessi tra dipendente ed Amministrazione”.
Alla produzione, da parte dell’odierno ricorrente, di memorie recanti controdeduzioni, non faceva poi seguito l’emanazione del conclusivo provvedimento.
3. Con l’atto introduttivo del giudizio, sostiene il ricorrente l’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero della Giustizia per:
Violazione degli artt. 1 e 2 della legge n. 241/1990. Violazione dell’obbligo di provvedere. Violazione dell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Violazione dell’art. 97 della Costituzione Violazione dei principi di giustizia e di equità, di correttezza e di buona amministrazione. Violazione dei principi di collaborazione e buona fede, doverosità dell’azione amministrativa.
4. Con i motivi aggiunti successivamente depositati, il ricorrente ha impugnato il provvedimento in data 14 giugno 2024, con il quale il Ministero della Giustizia ha respinto la predetta istanza di rimborso.
A sostegno della proposta impugnativa, ha dedotto i seguenti argomenti di censura:
Violazione dell’art. 18 del decreto-legge n. 67 del 1997. Gravissima carenza di istruttoria. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza. Contraddittorietà. Illogicità.
Sostiene il ricorrente che il riconoscimento del diritto al rimborso delle spese legali sostenute durante il procedimento transiti attraverso l’accertamento di due presupposti:
- una sentenza o un provvedimento che escluda, nel merito, la responsabilità in capo al dipendente;
- il nesso di strumentalità tra l’adempimento del dovere d’ufficio ed il compimento dell’atto o del fatto.
Nel rilevare come l’Avvocatura dello Stato dell’Avvocatura abbia escluso la rimborsabilità delle spese legali in favore del ricorrente, in quanto “la mera connessione occasionale delle condotte con la qualifica di pubblico ufficiale non è sufficiente ai fini della sua ammissibilità, altrimenti si dovrebbe far rientrare nel campo applicativo dell'art. 18 del D.L. n. 67/1997 tutte le imputazioni relative ai reati “propri” commessi nell’esercizio della qualifica rivestita, ma inerenti condotte che trovino nel servizio la mera occasione di realizzazione” (conseguentemente assumendo che “la possibilità del rimborso delle spese legali è da escludersi qualora vi sia conflitto di interessi tra dipendente ed amministrazione, emergendo o comunque potendo emergere estremi di natura disciplinare ed amministrativa, per mancanze attinenti al compimento dei doveri d’ufficio”), il ricorrente sostiene che l’Avvocatura:
- abbia fondato il proprio parere esclusivamente sugli “accertamenti” confluiti nella sentenza n. -OMISSIS- della Corte di Appello di Salerno, annullata senza rinvio dalla Corte di Cassazione;
- ed abbia, invece, omesso ogni considerazione della sentenza del Tribunale di Salerno, il cui accertamento dei fatti è passato in giudicato e che ha visto assolvere con formula piena il ricorrente perché “il fatto non sussiste”.
Afferma, conseguentemente, la parte che l’Avvocatura non abbia offerto alcun elemento atto a permettere all’interessato di comprendere quali siano stati gli ulteriori profili risultati così decisivi da non prendere in considerazione quanto statuito dalla Cassazione; il mero rinvio risolvendosi in una (illegittima) motivazione per relationem che non permette di comprendere le ragioni alla stessa sottese.
Né potrebbe sostenersi – come opinato dall’Avvocatura – che la sentenza della Corte di Appello sia irrilevante solo in sede penale, sicché sarebbe legittimo il riferimento alla stessa ai fini del rigetto dell’istanza, atteso che il citato art. 18, nel riferirsi alla “sentenza o provvedimento che escluda la … responsabilità”, prende in considerazione a qualsiasi sentenza definitiva che accerti la non responsabilità del dipendente.
5. Conclude la parte per l’accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti con esso avversati.
6. In data 11 luglio 2024 l’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio; ed ha depositato in atti, alla data del 24 maggio 2025, conclusiva memoria di replica, in esito alla quale ha chiesto la reiezione del gravame.
7. La Sezione, con ordinanza n. -OMISSIS-del 10 ottobre 2024:
- nel prendere atto che parte ricorrente, di seguito alla proposizione degli anzidetti motivi aggiunti – rivolti avverso il provvedimento con il quale l’Amministrazione ha respinto la richiesta di rimborso delle spese legali – ha chiesto, con memoria depositata in atti il 23 settembre 2024, disporsi la conversione del rito (anche ex art. 32, comma 1 c.p.a.) ai fini della prosecuzione del giudizio;
- e nel rilevare l’esigenza di unitaria definizione della controversia, anche con riferimento alla pretesa risarcitoria dalla parte avanzata con l’atto introduttivo del giudizio (avente ad oggetto il contegno omissivo inizialmente formatosi a fronte della suindicata pretesa);
ha dato atto della presenza dei presupposti, di cui all’art. 32, comma 2, c.p.a., preordinati alla conversione del rito da camerale in ordinario.
8. Il ricorso viene trattenuto per la decisione alla pubblica udienza del 25 giugno 2025
9. A fronte dell’adozione di formale provvedimento di reiezione della domanda di rimborso spese legali, avanzata dall’odierno ricorrente, con provvedimento da quest’ultimo avversato con gli illustrati motivi aggiunti, va innanzi tutto dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio avverso il contegno omissivo da parte dell’intimata Amministrazione, incardinato con l’atto introduttivo.
10. Quanto ai motivi aggiunti, si osserva quanto segue.
10.1 La disciplina del rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente è affidata all’articolo 18, comma 1, del decreto legge 25 marzo 1997 n. 67, convertito, con modificazioni, dalla 23 maggio 1997 n. 135, a mente del quale “le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l'Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità”.
La norma introduce una tutela a beneficio del dipendente pubblico, al quale la legge consente di esercitare la propria attività in condizioni di serenità per le conseguenze, anche di natura giudiziaria e comunque non dipendenti dalla sua volontà, che potrebbero derivargli dal rapporto di servizio.
La disposizione in esame individua, dunque, i seguenti presupposti indispensabili per la richiesta di rimborso:
- la pronuncia di una sentenza o di un provvedimento del giudice, che abbia escluso definitivamente la responsabilità del dipendente
- e l’accertamento della connessione tra i fatti e gli atti oggetto del giudizio e l’espletamento del servizio e l’assolvimento degli obblighi istituzionali.
La giurisprudenza ha stabilito che “l’art. 18 d.l. 67/97 è di stretta applicazione e si applica quando il dipendente sia stato coinvolto nel processo per aver svolto il proprio lavoro, e cioè quando si sia trattato dello svolgimento dei suoi obblighi istituzionali e vi sia un nesso di strumentalità tra l'adempimento del dovere ed il compimento dell'atto o del comportamento (e dunque quando l'assolvimento diligente dei compiti specificamente lo richiedeva), e non anche quando la condotta oggetto della contestazione sia stata posta in essere in occasione dell'attività lavorativa” (Cons. Stato, sez. IV, n. 8140 del 2019; Cass., sez. lavoro, n. 28597 del 2018)” (Cons. Stato, Sez. IV, 4 gennaio 2022, n. 25); specificando che, “qualora si tratti di una sentenza penale si deve trattare di un accertamento della assenza di responsabilità, anche quando – in assenza di ulteriori specificazioni contenute nell’art. 18 – sia stato applicato l’art. 530, comma 2, del codice di procedura penale (Cons. Stato, Sez. IV, 4 settembre 2017, n. 4176, cit.; Ad. Gen., 29 novembre 2012, n. 20/13; Sez. IV, 21 gennaio 2011, n. 1713, cit.)” (Cons. Stato, Sez. IV, 28 novembre 2019, n. 8137).
Il secondo requisito è stato individuato nella “sussistenza di una connessione tra i fatti e gli atti oggetto del giudizio e l’espletamento del servizio e l’assolvimento degli obblighi istituzionali: l’art. 18 si applica a favore del dipendente che abbia agito in nome e per conto, oltre che nell’interesse della Amministrazione (e cioè quando per la condotta oggetto del giudizio sia ravvisabile il ‘nesso di immedesimazione organica’)”; in altre parole, dovendosi trattare “di condotte (estrinsecatesi in atti o comportamenti) che di per sé siano riferibili all’Amministrazione di appartenenza e che, di conseguenza, comportino a questa l’imputazione dei relativi effetti (Cons. Stato, Sez. IV, 7 giugno 2018, n. 3427; Sez. IV, 5 aprile 2017, n. 1568; Sez. IV, 26 febbraio 2013, n. 1190): la condotta oggetto della contestazione deve essere espressione della volontà della Amministrazione di appartenenza e finalizzata all’adempimento dei suoi fini istituzionali” , in quanto soltanto lo “svolgimento di una corretta prestazione lavorativa può comportare la diretta imputabilità all’Amministrazione stessa della condotta tenuta dall’interessato (Cons. di Stato, Sez. IV, 26 febbraio 2013, n. 1190” (cfr. Cons. Stato, Sez. II, n. 2415/2017).
La giurisprudenza ha escluso l’applicabilità del citato articolo 18, “quando la contestazione in sede penale si sia riferita ad un atto o ad un comportamento, in ipotesi, che:
a) di per sé costituisca una violazione dei doveri d’ufficio (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 7 giugno 2018, n. 3427);
b) sia stato comunque posto in essere per ragioni personali, sia pure durante e ‘in occasione’ dello svolgimento del servizio, e dunque non sia riferibile all’Amministrazione (Cass. civ., Sez. I, 31 gennaio 2019, n. 3026; Sez. lav., 6 luglio 2018, n. 17874; Sez. lav., 3 febbraio 2014, n. 2297; Sez. lav., 30 novembre 2011, n. 25379; Sez. lav., 10 marzo 2011, n. 5718; Cons. Stato, Sez. V, 5 maggio 2016, n. 1816; Sez. III, 2013, n. 4849; Sez. IV, 26 febbraio 2013, n. 1190), ad esempio, quando la contestazione si sia riferita a una condotta che riguardi la propria vita di relazione, ancorché nell’ambiente di lavoro (Cons. Stato, Sez. V, 2014, n. 6389; Sez. II, 15 maggio 2013, n. 3938/13), o che non sia riconducibile strettamente alla attività istituzionale, quale l’accettazione di un regalo o il coinvolgimento in un alterco con colleghi, ma che all’esito del giudizio non sia stata qualificata come reato;
c) sia potenzialmente idoneo a condurre ad un conflitto con gli interessi dell’Amministrazione (ad esempio quando, malgrado l’assenza di una responsabilità penale, sussistano i presupposti per ravvisare un illecito disciplinare e per attivare il relativo procedimento: cfr. Cons. Stato, Sez. II, 27 agosto 2018, n. 2055; Sez. IV, 4 settembre 2017, n. 4176, cit.; Sez. IV, 2013, n. 1190; Sez. IV, 2012, n. 423)”.
In tal senso, anche questo Tribunale (Sezione I-quater, 30 agosto 2024, n. 16009) ha avuto modo di affermare che “ai fini del rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente pubblico per giudizi di responsabilità civile, penale e amministrativa devono sussistere: i) la pronuncia di una sentenza o di un provvedimento del giudice, che abbia escluso definitivamente la responsabilità del dipendente; ii) la sussistenza di una connessione tra i fatti e gli atti oggetto del giudizio e l’espletamento del servizio e l’assolvimento degli obblighi istituzionali”.
Ed ha, ulteriormente, soggiunto che “detta connessione deve essere intesa in senso stretto cioè nel senso che il dipendente — nel tenere la condotta penalmente rilevante (per la quale è poi stato assolto) — deve aver agito in nome e per conto, oltre che nell'interesse dell'amministrazione di appartenenza, il che si verifica quando, in relazione alla condotta oggetto del giudizio penale, sia individuabile il c.d. nesso di immedesimazione organica”; osservando, inoltre, che “ la previsione di cui all'art. 18 d.l. n. 67/1997 non si applica, invece, qualora la condotta sia riferita ad un atto o ad un comportamento, in ipotesi, che: a) di per sé costituisca una violazione dei doveri d'ufficio; b) sia stato comunque posto in essere per ragioni personali, sia pure durante e ‘in occasione' dello svolgimento del servizio, e dunque non sia riferibile all'Amministrazione; c) sia potenzialmente idoneo a condurre ad un conflitto con gli interessi dell'Amministrazione (ad esempio quando, malgrado l'assenza di una responsabilità penale, sussistano i presupposti per ravvisare un illecito disciplinare e per attivare il relativo procedimento). Infatti, la ratio della regola del rimborso delle spese — per i giudizi conseguenti alle condotte attinenti al servizio — è quella di evitare che il dipendente statale tema di fare il proprio dovere, con la conseguenza che occorre uno specifico nesso causale tra il fatto contestato e lo svolgimento del dovere d'ufficio”.
In sintesi e per quel che qui rileva, pertanto, non è sufficiente, ai fini del rimborso, che la condotta contestata abbia trovato un’occasione di realizzazione nello svolgimento del servizio; piuttosto, occorrendo che essa sia stata, in qualche modo e sul piano astratto, consustanziale alle mansioni svolte, di talché l’assolvimento dei doveri d’istituto, non avrebbe potuto che passare attraverso il compimento di quell’atto.
10.2 Il rimborso delle spese legali è, dunque, finalizzato ad imputare al titolare dell'interesse sostanziale le conseguenze dell'operato di chi abbia agito per suo conto e nel suo esclusivo interesse; ed è applicabile nei soli casi in cui sia ravvisabile un rapporto di stretta strumentalità tra l'adempimento dei doveri istituzionali e il compimento dell'atto.
Altrimenti, come correttamente rilevato dalla difesa erariale, il diritto al beneficio in esame troverebbe espansione in ogni ipotesi di reato c.d. “proprio”: ed anche nei casi in cui la condotta contestata sia estranea ai doveri istituzionali propri del pubblico dipendente e non persegua, in via diretta, l'interesse dell'Amministrazione di appartenenza.
Va escluso, pertanto, che il riconoscimento del beneficio in discorso possa intervenire anche nei casi in cui la condotta sia stata posta meramente in essere in occasione dello svolgimento della pubblica funzione.
10.3 Quanto ai fatti addebitati al ricorrente, viene in considerazione non già la presenza di comportamenti “coerenti” e/o conseguenti all’assolvimento delle funzioni istituzionali delle quali il medesimo era investito; quanto, piuttosto, di un conflitto di interessi nei confronti dell’Amministrazione di appartenenza.
Il dott. -OMISSIS-, nell'ambito del procedimento n. -OMISSIS- RGNR, è stato, infatti, accusato di aver illegittimamente concorso, insieme all’allora Procuratore della Repubblica di -OMISSIS-, nella revoca dell'assegnazione del procedimento “-OMISSIS-” al PM assegnatario, dott. -OMISSIS-; e di aver illegittimamente concorso, insieme all’allora Avvocato Generale presso la Corte di appello di Catanzaro, dott. -OMISSIS-, nell'avocazione del procedimento “-OMISSIS-” al PM assegnatario, dott. -OMISSIS-, al fine di danneggiare il collega -OMISSIS- e di agevolare gli indagati.
Secondo quanto ritenuto dal Tribunale di Salerno, il dott. -OMISSIS- sarebbe venuto meno ai doveri funzionali e organizzativi propri della funzione da lui svolta in qualità di Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Catanzaro.
Nell’escludere che tali condotte evidenzino la presenza di un valido collegamento funzionale ed istituzionale con le mansioni e il ruolo affidati, all'epoca, al ricorrente, va rimarcato come anche la Corte di appello di Salerno abbia evidenziato taluni aspetti di grave censurabilità delle condotte tenute dall’interessato sotto diversi profili.
È stato, in particolare rilevato che il ricorrente (in concorso con il collega -OMISSIS-) cagionava, attraverso la revoca al dott. -OMISSIS- dell'assegnazione del processo “-OMISSIS-”, un danno reputazionale nei confronti del suddetto magistrato; e che il ricorrente stesso, a fronte di una ventennale amicizia con l'imprenditore -OMISSIS- (principale indagato nell'ambito dell'indagine -OMISSIS-) avrebbe dovuto astenersi dal rispondere alla nota del 16.10.2007 dell'Avvocato Generale -OMISSIS- e “avrebbe dovuto omettere di compiere qualunque atto e limitarsi a rendere nota al -OMISSIS- e al -OMISSIS- la situazione di incompatibilità in cui si trovava in ordine a tale delicata indagine”.
10.4 Le condotte tenute dal ricorrente evidenziano chiari tratti di contrarietà ai doveri di diligenza e di correttezza propri della funzione svolta dal medesimo ed agli interessi dell'Amministrazione di appartenenza; in quanto tali, appalesandosi ostative al riconoscimento, in favore del -OMISSIS-, del beneficio di cui all'art. 18.
Il provvedimento di rigetto dell’istanza di rimborso – anche sulla base del congruo, approfondito e condivisibile apporto motivazionale offerto dall’Avvocatura dello Stato con i pareri in proposito resi – si rivela, per l’effetto, indenne dalle mende avverso il medesimo prospettate dalla parte ricorrente (segnatamente, per quanto concerne la valorizzazione della sola sentenza di primo grado, poi riformata, a discapito della pronunzia di appello: si confrontino, in proposito, le pagg. 5-8 del parere dell’Avvocatura Generale dello Stato in data 6 aprile 2022).
11. I motivi aggiunti, alla luce della riscontrata infondatezza delle doglianze con essi proposte, vanno dunque respinti.
Sussistono, in ragione della peculiarità della controversia, giusti motivi per compensare fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
- dichiara improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso introduttivo;
- respinge i motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dei soggetti nominativamente indicati.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Politi, Presidente, Estensore
Angelo Fanizza, Consigliere
Alberto Ugo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Roberto Politi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.