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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/08/2025, n. 11610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11610 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
X SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico dott. Giuseppe Russo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta nel registro generale per gli affari contenziosi al n. 15338 dell'anno 2022 vertente tra
(c.f. elettivamente domiciliato Parte_1 CodiceFiscale_1 in Roma alla Via di Monserrato n. 25, presso lo studio degli Avv.ti
BI AS VE, OL AR D'VI ed AU NA che lo rappresentano e difendono in forza di procura in atti attore
e
(p.iva in persona del legale Controparte_1 PartitaIVA_1 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Milano, alla Via Barozzi n. 1, presso lo studio degli Avv.ti Manuela Malavasi
e RA CO che la rappresentano e difendono in forza di procura in atti convenuta
Oggetto: contratto di vendita e/o di mediazione e/o di organizzazione di servizi turistici
CONCLUSIONI
Con le note di trattazione scritta relative all'udienza cartolare del 28 gennaio 2025, le parti hanno così precisato le conclusioni:
per l'attore:
“Piaccia al Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta l'eccezione preliminare sul difetto di giurisdizione del Giudice Italiano per tutte le ragioni esposte nella prima memoria istruttoria: a) accertare e dichiarare, per tutto quanto sopra rappresentato in fatto ed in diritto, l'inadempimento grave della
Società convenuta al contratto di vendita e/o di mediazione e/o di organizzazione di servizi turistici sottoscritto con l'attore e, per
l'effetto, dichiararne la risoluzione;
b) conseguentemente, condannare a rifondere al sig. tutte Controparte_1 Parte_1 le somme versate in occasione del suddetto contratto pari ad euro
11.310,78 – oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo
– ed oltre alle spese per il trasferimento dell'attore e della sua famiglia da Roma in Sardegna nell'agosto del 2020; c) condannare comunque la Società convenuta, se del caso ed ove occorrer possa anche laddove non venisse dichiarata la risoluzione del contratto,
a risarcire all'attore il danno da “vacanza rovinata” pari alla somma di euro 15.000,00 ovvero a quella maggiore o minore che verrà accertata come dovuta anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo;
d) in ogni caso, sulla scorta del grave inadempimento posto in essere dalla Società convenuta anche solo come mediatore e/o venditore del servizio turistico de quo, condannare a risarcire all'attore il danno Controparte_1 patrimoniale e da “vacanza rovinata” subìto in occasione del contratto per cui è causa, pari, quanto al danno patrimoniale, ad euro 11.310,78 oltre alle spese sostenute dal sig. per il Pt_1 trasferimento con la sua famiglia da Roma in Sardegna e, quanto al danno da “vacanza rovinata”, pari alla somma di euro 15.000,00 ovvero
a quella maggiore o minore che verrà accertata come dovuta anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo”.
per la convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e istanza anche istruttoria, così giudicare:
In rito: accertare e dichiarare la carenza di giurisdizione del giudice italiano rispetto a tutte le domande ex adverso formulate, per le ragioni esposte in atti;
Nel merito: in via principale rigettare tutte le richieste e domande ex adverso formulate, in quanto infondate in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in atti;
in subordine escludere o limitare il risarcimento del danno ai sensi dell'art.
1227 c.c. (o corrispondente norma di diritto olandese); limitare il risarcimento del danno, eventualmente accordato, all'ammontare complessivo del costo della prenotazione oggetto di causa, per le ragioni esposte in atti;
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio, oltre accessori e rimborso delle spese generali, come per legge”.
FATTO E DIRITTO
1. Il sig. ha citato in giudizio davanti al Tribunale Parte_1 di Roma la società di diritto olandese (di seguito Controparte_1 anche Booking per brevità) esponendo che:
- in data 11 agosto 2020 il sig. , consultando il sito Parte_1 web “ ”, notava la proposta di una locazione estiva CP_1 relativa ad una villa sita in Porto Rotondo (SS), località Punta di
Volpe n. 9;
- l'immobile – esattamente riportato sulla pagina internet della società convenuta – risultava dotato di sette camere da letto, piscina e ampio giardino e, per il soggiorno dal 14 agosto al 25 agosto 2020, veniva richiesto un prezzo di 10.310,78, oltre a deposito cauzionale di euro 1.000,00;
- l'attore, ritenendo la villa confacente alle proprie necessità, procedeva con la prenotazione (n. 3444590885 PIN 9537) per il periodo suindicato, ricevendo – immediatamente dopo alla manifestata adesione – una e-mail da parte di Booking attestante l'avvenuta conferma del buon esito della prenotazione medesima;
- con successiva e-mail di pari data, Booking congiuntamente a
Bestfwo – società quest'ultima dichiaratamente “partner” di Booking stessa – invitava il sig. a prendere contatto con il proprio Pt_1 host, sì da ottenere tutte le informazioni relative all'inizio del soggiorno, al ritiro delle chiavi, all'orario del check-in, invitandolo al contempo a procedere al pagamento dell'intero importo della locazione;
- il sig. riceveva quindi un'ulteriore comunicazione da Pt_1 parte di Booking/BestFewo con i contatti telefonici dell'host, tale sig. il quale gli riferiva come i pagamenti Persona_1 avrebbero dovuto essere effettuati su un conto corrente che, di lì
a breve, sarebbe stato comunicato da un proprio collaboratore, tale sig. ; Persona_2
- il sig. contattava dunque (tramite piattaforma whatsapp) Per_2 il sig. comunicandogli gli estremi di due conti correnti a Pt_1 lui intestati, su cui bonificare l'importo richiesto (7.370,00 euro sull'uno e 2.939,00 sull'altro);
- i conti in parola risultavano diversi da quanto precedentemente indicato da Booking e, tale “discrepanza”, veniva prontamente segnalata dal sig. , al quale, il medesimo sig. Pt_1 Per_2 replicava come di lì a breve gli sarebbe giunta conferma, da parte di Booking, circa l'esattezza di quei riferimenti contabili;
- ed invero, con e-mail sempre dell'11 agosto, ore 15:06, Booking confermava i predetti numeri di conto corrente sui quali il sig.
procedeva quindi ad effettuare i due bonifici per un totale Pt_1 di euro 10.310,78;
- il giorno seguente, lo stesso attore veniva nuovamente contattato dalla società convenuta per procedere con il bonifico del deposito cauzionale di euro 1.000,00, come indicato nella e-mail di “conferma” trasmessagli sempre da Booking;
- all'esito dei pagamenti effettuati il sig. chiedeva al Pt_1
“contatto” indicatogli dall'host di conoscere l'indirizzo esatto della villa e, quest'ultimo, gli indicava l'ubicazione dell'immobile presso l'indirizzo di Punta Volpe n. 3, ovvero presso un civico diverso da quello già pubblicizzato sul sito da Booking (Punta Volpe
n. 9);
- operata una rapida verifica anche su Google Maps, il sig. Pt_1 riscontrava la non corrispondenza fra gli indirizzi indicatigli rispetto all'esatta ubicazione del bene ed incaricava pertanto la sorella (presente in Sardegna in quegli stessi giorni) di effettuare un sopralluogo in situ, riscontrando ben presto, anche tramite informazioni assunte sul posto, che la villa ivi insistente, oltre ad essere diversa da quella pubblicizzata sul web, risultava comunque indisponibile per tutta la stagione estiva;
- veniva così definitivamente acclarato come il bene pubblicizzato sul portale di Booking, per il quale l'attore aveva versato la somma di 11.310,78 euro sui conti correnti indicatigli dal mediatore stesso, di fatto non esistesse;
- per effetto di quanto segnalato dal sig. già in data Pt_1
12.08.2020 Booking – senza tuttavia minimamente prodigarsi per la risoluzione dell'evento diretto subìto dallo stesso attore – aveva provveduto ad espellere dal proprio sito web l'inserzione per cui è causa;
- l'attore, oltre ad avere subìto il conclamato danno patrimoniale di cui sopra, si vedeva finanche esortato da Booking a partire comunque da Roma alla volta della Sardegna durante i giorni di ferragosto (2020) con moglie, due bambini rispettivamente di 2 anni e 6 mesi, oltre al personale domestico che avrebbe coadiuvato la famiglia stessa durante quel soggiorno estivo;
- solo per detto spostamento l'attore ha dovuto affrontare dei costi pari ad oltre euro 1.000,00;
- giunto a Porto Rotondo in data 14.08.2020, il sig. non Pt_1 avendo trovato nessuno ad attenderlo presso l'indirizzo, e nell'orario indicatogli da Booking, non poteva fare altro che recarsi presso la locale Stazione dei CC per sporgere formale denuncia in ordine ai fatti delittuosi su descritti;
- in tale contesto, Booking non era nemmeno stata in grado di proporre una sistemazione compatibile con le esigenze dell'attore che si vedeva quindi costretto, dapprima ad “appoggiarsi” per qualche giorno come ospite presso l'abitazione di alcuni suoi familiari, per poi rientrare il 21 agosto a Roma, considerata l'impossibilità di trovare una valida alternativa in quei giorni di “alta stagione”, e così ponendo fine anticipatamente al proprio soggiorno;
- in data 15.09.2020, a mezzo del proprio difensore, il sig. Pt_1
stigmatizzava la condotta della Società convenuta invocandone
[...] la responsabilità e poi convocandola dinanzi all'Organismo di
Mediazione di Roma e il procedimento veniva definito con un verbale negativo per mancato accordo fra le parti.
Tutto ciò esposto l'attore ha anzitutto richiamato la disciplina di cui al Decreto Legislativo n. 79 del 2011 (c.d. Codice del
Turismo), denunciando la responsabilità della società convenuta, sia come organizzatrice del servizio turistico offerto sulla propria piattaforma telematica, che come eventuale venditrice e/o intermediatrice dello stesso, per aver omesso, in tale veste, di verificare, diligentemente e doverosamente, sul proprio sito ufficiale, la qualità del soggetto proponente la locazione di un immobile rilevatosi addirittura inesistente e per non essere stata in grado di mettere il sig. e la sua famiglia nella condizione Pt_1 di ricevere una ospitalità alternativa e valida, posto che l'unica proposta offerta era stata quella di un hotel di media categoria a decine di chilometri dall'immobile oggetto della prenotazione contestata.
L'attore ha poi invocato la disciplina codicistica sulla mediazione ravvisando la responsabilità della società convenuta per violazione degli obblighi di informazione previsti dall'art. 1759
c.c. da valutare alla stregua del criterio della diligenza professionale di cui all'art. 1176 c.c..
Il sig. al contempo ha denunciato la nullità di qualsiasi Pt_1 clausola del contratto unilateralmente predisposto da Booking che limiti la propria responsabilità, da considerare vessatoria e comunque contraria a quanto disposto dall'articolo 1229 del c.c.
L'attore ha quindi chiesto il risarcimento del danno patrimoniale emergente pari alle somme indebitamente pagate per la prenotazione della villa (per complessivi euro 11.310,78) e a quelle sostenute per spostarsi (inutilmente) in Sardegna con la sua famiglia su esortazione di Booking, oltre al c.d. danno extrapatrimoniale da
“vacanza rovinata” quantificato in euro 15.000,00.
2. Con comparsa depositata in data 28 settembre 2022 si è costituita in giudizio Booking, la quale, in via pregiudiziale ha eccepito la carenza di giurisdizione del giudice italiano adito e, in ogni caso, la necessaria applicazione della legge olandese in forza di quanto previsto dall'art. 11 delle Condizioni Generali accettate dall'attore con l'utilizzo del Sito Web.
Nel merito la convenuta ha contestato le pretese avversarie eccependo che:
- l'art. 1 delle Condizioni Generali relative all'utilizzo del sito web booking.com chiarisce che il fornitore dell'alloggio è
l'unico responsabile della veridicità, correttezza, completezza e attualità delle informazioni relative alla Struttura contenute nel
Sito Web e che con la prenotazione, l'utente instaura un rapporto contrattuale diretto con il fornitore dell'alloggio pubblicizzato sul Sito Web;
- l'art. 9 delle Condizioni Generali, in armonia con quanto disposto dall'art. 1223 c.c., chiarisce che Booking potrà essere ritenuta responsabile solo per i danni diretti e immediati dovuti alla mancata osservanza degli obblighi della società convenuta nella prestazione dei servizi di propria competenza, con esclusione di ogni responsabilità di Booking per l'eventuale “inadeguatezza delle informazioni (anche descrittive) del Fornitore di Viaggi
(riguardanti le tariffe, la disponibilità e la classificazione), messe a disposizione” sul Sito Web;
- in base a tali previsioni contrattuali, Booking non può ritenersi responsabile in merito alle informazioni relative alla Struttura presenti sul Sito Web, non avendo alcun obbligo di verificare la veridicità delle informazioni pubblicate dagli utenti sul proprio portale;
- Booking non può quindi essere ritenuta responsabile se il Sig.
, avvalendosi peraltro di un operatore del settore, , Per_1 Per_3 ha postato l'annuncio relativo all'affitto di una villa inesistente;
- tale regime contrattuale è del tutto coerente con le previsioni di cui agli artt. 14 e 15 della direttiva 2000/31/CE (“Direttiva sul commercio elettronico”) recepita nel diritto italiano dagli artt. 16
e 17 del d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70, in forza dei quali il prestatore di servizi di hosting (come è Booking, gestore del Sito Web) non è generalmente responsabile per le informazioni memorizzate su richiesta di un destinatario del servizio e non è soggetto a un obbligo generale di sorveglianza sulle predette informazioni;
- Booking può beneficiare dell'esenzione da responsabilità prevista dalle predette norme, configurandosi quale servizio di hosting c.d. passivo, poiché, nel prestare i propri servizi tramite il Sito Web , divulga i dati forniti dai fornitori degli CP_1 alloggi e degli altri servizi di viaggio, che vengono da questi ultimi direttamente inseriti nell'extranet di Booking, senza che quest'ultima società eserciti alcun controllo né alcun trattamento delle informazioni caricate;
- le condizioni contrattuali sopra richiamate non possono ritenersi vessatorie né in contrasto con la disciplina i cui all'art. 1229 c.c.;
- le circostanze di fatto narrate nell'atto di citazione sono unicamente imputabili al Sig. e al Sig. ed eventualmente Per_1 Per_2 alla società , nonché all'operato imprudente dell'attore; Per_3
- in ogni caso, la responsabilità di Booking deve essere esclusa o limitata ai sensi art. 1227 comma 1 c.c. in quanto il Sig. Pt_1 da un lato, ben avrebbe potuto e dovuto, in esplicazione del canone generale di buona fede e del dovere di solidarietà sociale ex art. 2 Cost., accettare l'opzione di pernottamento prospettata da
Booking, anche se percepita come non ottimale, e/o attivarsi per re- perire un'opzione alternativa di soggiorno, anche in una diversa località ed eventualmente con costi aggiuntivi di cui ben avrebbe potuto chiedere il rimborso successivamente a Booking;
- la somma chiesta a titolo di danno patrimoniale, pari a Euro
11.310,78, non è mai stata nella disponibilità della società convenuta, essendo stata pagata al Sig. Per_2
- non sussistono i presupposti per l'applicazione della disciplina relativa al danno da vacanza rovinata, posto che l'attività svolta da Booking non rientra nella definizione di organizzatore e di venditore fornita dal Codice del Turismo e la sola prenotazione di un alloggio (una villa) non corrisponde alla nozione di pacchetto turistico che, alla tregua del medesimo Codice del Turismo, presuppone la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici;
- non sussistono neanche i requisiti della serietà del danno e della gravità della lesione richiesti dalla Corte di Cassazione per l'ammissione al risarcimento del danno da vacanza rovinata.
3. Concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c., la causa è stata istruita attraverso l'acquisizione di documenti senza l'ammissione della prova testimoniale richiesta dall'attore.
All'udienza del 28 gennaio 2025, tenutasi nella modalità cartolare di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti, mediante il deposito di note autorizzate, hanno precisato le conclusioni riportate in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per le repliche ex art. 190 c.p.c.
*******
4. Anzitutto va esaminata l'eccezione pregiudiziale sollevata dalla società convenuta circa la carenza di giurisdizione del giudice italiano adito e la necessaria applicazione della legge olandese in forza di quanto previsto dall'art. 11 delle Condizioni Generali relative all'utilizzo del sito web “ . CP_1
L'eccezione è infondata.
La clausola invocata dalla convenuta a presunto fondamento dell'eccezione in parola ovvero l'art. 11 delle Condizioni Generali di contratto (rubricato “Legge applicabile, giurisdizione di appartenenza e risoluzione delle controversie”) è del seguente tenore:
“I presenti termini e condizioni, nonché la fornitura dei nostri servizi, saranno regolati e interpretati in conformità alla legge olandese. Nonostante quanto detto a proposito della giurisdizione, una persona fisica che si serva di uno qualsiasi dei nostri servizi per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale (di seguito indicato anche come "consumatore") può invocare le leggi vigenti nel Paese in cui ha la residenza abituale
(ossia leggi che si applicano in ogni caso, a prescindere che la persona scelga o meno di avvalersi delle leggi del proprio Paese di residenza, e d'ora in avanti denominate "Disposizioni obbligatorie"). Qualsiasi controversia derivante da questi termini
e condizioni generali e dai nostri servizi dovrà essere sottoposta esclusivamente ai tribunali competenti di Amsterdam, nei Paesi
Bassi. Nonostante la clausola di competenza di cui sopra, un consumatore può anche presentare ricorso per l'esecuzione delle
Disposizioni obbligatorie relative al caso specifico in un tribunale del Paese in cui è domiciliato, mentre un ricorso nei confronti di un consumatore può essere presentato solo davanti ai giudici del
Paese in cui questi è domiciliato…”.
Ora, a differenza di quanto affermato dalla parte convenuta, la clausola sopra riportata, a ben vedere, non esclude per il consumatore la possibilità di adire l'autorità giurisdizionale del
Paese di residenza e l'applicazione della relativa legge nazionale.
Nel caso di specie non può essere messa in discussione la giurisdizione del giudice italiano e l'applicabilità della legge italiana, avendo l'attore invocato la tutela di quei diritti inviolabili ed inderogabili del Consumatore e del “viaggiatore” che, per espressa disposizione della clausola medesima, radicano la giurisdizione, nelle controversie fra il professionista ed il consumatore, in favore di quest'ultimo.
In ogni caso l'elezione del “foro di Amsterdam” di cui all'art. 11 delle Condizioni generali del contratto, predisposta unilateralmente da Booking, si pone in aperto contrasto con gli artt. 17, comma 2, e 18, comma l del Reg. UE n. 1215/12 che per l'appunto prevedono, quale foro alternativo al domicilio del professionista, quello del consumatore.
L'art. 25 Reg. CE n. 1215/12 è da considerarsi disposizione derogatoria delle norme di protezione previste nel Regolamento
Europeo e, a norma del comma 4 di detto articolo, i patti derogatori della competenza non sono considerati validi se adottati in contrasto con le disposizioni degli articoli 15, 19 e 23 del medesimo corpus normativo.
L'art. 19 del Regolamento medesimo precisa inoltre che il patto tra professionista e consumatore, che deroghi la competenza funzionale stabilita in favore di quest'ultimo, può considerarsi valido alle seguenti condizioni: (i) quando derivi da un accordo posteriore al sorgere della controversia;
(ii) quando consenta al consumatore di adire un'Autorità giurisdizionale diversa da quelle indicate nella Sezione 4; (iii) quando sia stipulato tra il consumatore e la sua controparte, aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato membro al momento della conclusione del contratto, e (iv) allorquando conferisca la competenza alle Autorità giurisdizionali di tale Stato membro, sempre che la Legge di quest'ultimo non vieti tali convenzioni.
Nel caso in esame evidentemente non sussistono le suddette condizioni.
Inoltre, la clausola in parola deve parimenti ritenersi nulla in quanto abusiva secondo quanto disposto anche dall'art. 3 Dir. EU
93/13, non essendo stata oggetto di negoziato individuale e determinando, in danno del consumatore, un evidente squilibrio delle posizioni dei contraenti stessi con riferimento agli obblighi assunti.
Del pari, invalida risulta la clausola in esame nella parte in cui prevede l'esclusiva applicabilità della legge olandese nella regolazione dei rapporti tra gli utenti e Booking. A tale riguardo, si richiama quanto previsto dall'art. 6, par. 1 e 2 Reg UE
n.593/2008, il quale fissa il criterio generale dell'applicabilità al rapporto della legge del Paese di residenza abituale del consumatore, prevedendo che le eventuali deroghe pattizie non possono determinare una tutela inferiore per il consumatore stesso.
5. Venendo al merito, la domanda proposta da è Parte_1 infondata per le ragioni di seguito illustrate.
Alla fattispecie in esame non è applicabile la disciplina – prioritariamente invocata dall'attore - dettata dal Decreto
Legislativo n. 79 del 2011 (c.d. Codice del Turismo) per l'organizzazione, la vendita e l'intermediazione di pacchetti turistici, dal momento che, secondo la definizione contenuta nell'art. 33 comma 1 lettera c) dello stesso Decreto Legislativo n.
79 del 2011 il “pacchetto turistico” presuppone la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi, laddove nel caso di specie la prenotazione effettuata dal sig. attraverso il sito web Pt_1 booking.com ha avuto ad oggetto un solo servizio turistico e segnatamente un soggiorno presso una casa vacanze denominata “Villa con piscina uso esclusivo con 7 camere da letto” sita in Porto
Rotondo, località Punta Volpe n. 9 per il periodo compreso tra il
14 e il 25 agosto 2020.
Il rapporto intercorso tra le parti è invece inquadrabile nell'ambito del rapporto di mediazione disciplinato dagli artt. 1754
e ss. del codice civile. La società convenuta, infatti, risulta garantire un servizio consistente nella messa a disposizione di una piattaforma online all'interno della quale i fornitori di servizi, di alloggi e anche di viaggi, possono promuovere o vendere le loro strutture e i loro servizi agli utenti del sito web Booking.com. La società qui convenuta, quindi, si impegna a permettere il contratto dell'utente con il fornitore di servizi e ad offrire alcuni servizi accessori, quali la conferma della prenotazione, la comunicazione tra utenti e fornitore tramite chat e la facilitazione nel pagamento del prezzo dell'alloggio.
In ragione del ruolo di intermediario svolto da Booking, quest'ultima, ai sensi dell'art. 1759, comma 1, c.c., deve comunicare alle parti le circostanze a lei note, o che avrebbe dovuto conoscere con l'uso della diligenza impostagli dalla natura professionale dell'attività esercitata, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che possano influire sulla conclusione di esso o determinare le parti a perfezionare il contratto a diverse condizioni. Per quanto meglio precisato dalla Suprema Corte il mediatore è tenuto ad un obbligo di corretta informazione secondo il criterio della media diligenza professionale, il quale comprende, in positivo, l'obbligo di comunicare le circostanze a lui note o comunque conoscibili con la comune diligenza che si richiede al mediatore, nonché, in negativo, il divieto di fornire non solo informazioni non veritiere, ma anche informazioni su circostanze delle quali non abbia consapevolezza e che non abbia controllato, poiché il dovere di correttezza e quello di diligenza gli imporrebbero in tal caso di astenersi dal darle (cfr. tra le tante
Cass. 24/10/2003 n. 16009, Cass. 16 luglio 2010 n. 16623 e Cass.
Ordinanza n. 34503 del 11/12/2023).
Ora anche a voler ritenere Booking responsabile per aver omesso di verificare, con la dovuta diligenza professionale, le informazioni, immesse da terzi sul proprio sito web, concernenti la locazione di una villa rivelatasi addirittura inesistente, la successiva condotta dell'attore assume rilievo causale esclusivo nella produzione dei danni lamentati da quest'ultimo.
Ed invero per quanto concordemente riferito dalle parti la società convenuta, una volta appresa la notizia relativa all'inesistenza dell'immobile proposto in locazione tramite il proprio sito web, ha tempestivamente offerto al sig. una soluzione di soggiorno Pt_1 alternativa presso una struttura alberghiera sita sempre in Sardegna
e per lo stesso periodo di vacanza. In particolare è documentato che con email inviata in data 14 agosto 2020, prodotta in copia dallo stesso attore (doc. 7 bis), il Customer Service Team di Booking ha proposto a quest'ultimo e ai suoi familiari una camera doppia e una camera quadrupla presso l'Hotel Micalosu impegnandosi anche a farsi carico di eventuali costi aggiuntivi.
In proposito è bene evidenziare che ai fini della concreta risarcibilità di danni subiti dal creditore - che pure sia in astratto sussistente, configurandosi i danni medesimi ai sensi dell'art. 1223 cod. civ., come conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento - l'art. 1227, secondo comma cod. civ., nel porre la condizione dell'inevitabilità, da parte del creditore, con l'uso dell'ordinaria diligenza, non si limita a richiedere a quest'ultimo la mera inerzia, di fronte all'altrui comportamento dannoso, o la semplice astensione dall'aggravare, con fatto proprio, il pregiudizio già verificatosi, ma, secondo i principi generali di correttezza e buona fede di cui all'art.1175 cod. civ., gli impone altresì una condotta attiva o positiva diretta a limitare le conseguenze dannose di detto comportamento, intendendosi comprese nell'ambito dell'ordinaria diligenza, all'uopo richiesta, soltanto quelle attività che non siano gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici (così Cass.
09/02/2004 n. 2422 e Cass. 20/11/1991 n. 12439).
Nel caso di specie il soggiorno alternativo offerto da Booking non comportava per il sig. e la sua famiglia un rilevante Pt_1 sacrificio, sicché il rifiuto opposto dall'attore deve ritenersi del tutto ingiustificato e quindi contrario ai principi di correttezza e buona fede sopra richiamati. Le ragioni addotte dal sig. , Pt_1 secondo cui la struttura offerta sarebbe un hotel di media categoria posto a decine di chilometri dall'immobile originariamente prenotato, sono assolutamente generiche e prive di rilievo.
Per quanto risulta dalle fotografie prodotte dalla convenuta (doc.
3) l'Hotel Micalosu è dotato di spaziose camere da letto, di una grande piscina, di un enorme porticato e di un esteso giardino ben curato, sicché non vi sono elementi per ritenere che fosse una struttura di categoria meno elevata rispetto alla villa prenotata dall'attore, di cui, peraltro, non è stata offerta alcuna documentazione fotografica.
Non avendo l'attore addotto alcun motivo per ritenere preferibile la località da lui scelta rispetto a quella dove è situato l'albergo offerto da Booking non può assumere rilievo neanche la distanza di alcune decine di chilometri asseritamente esistente tra le due strutture. Ciò anche in considerazione dell'assoluta difficoltà per la convenuta a ricercare una soluzione alternativa con inizio immediato del soggiorno per sei persone in una delle mete turistiche
(la Sardegna) più richieste d'Italia nel mese di agosto.
In definitiva, quindi, i danni patrimoniali e non patrimoniali lamentati dall'attore non sono in concreto risarcibili ai sensi dell'art. 1227 secondo comma c.c., in quanto sono per intero riconducibili eziologicamente alla condotta colposa del creditore danneggiato, il quale in maniera del tutto ingiustificata ha rifiutato un soggiorno alternativo che, senza alcun apprezzabile sacrificio, avrebbe soddisfatto l'interesse dell'attore al pari del soggiorno nella villa originariamente prenotata e rivelatasi inesistente.
Ne consegue il rigetto delle domande proposte dal sig. Pt_1 rimanendo così assorbite le altre questioni dibattute tra le parti quali, in particolare, quella concernente la natura vessatoria delle clausole di esonero dalla responsabilità di cui agli artt. 1 e 9 delle condizioni generali di contratto e quella concernente l'applicabilità del regime generale di esenzione di cui agli artt.
16 e 17 del d.lgs. n. 70 del 2003.
6. Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo facendo applicazione dei parametri minimi delle tariffe professionali di cui al D.M. n.
55/2014 (così come aggiornato con D.M. n. 147 del 13.08.2022) per le cause di valore compreso tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00 tenuto conto della ridotta attività istruttoria dovuta alla natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti Parte_1 di ogni altra istanza, difesa ed eccezione Controparte_1 disattesa, così provvede:
- respinge le domande proposte dall'attore; - condanna l'attore a rifondere alla convenuta le spese di lite liquidate in complessivi euro 3.809,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Roma, lì 4 agosto 2025
Il Giudice dott. Giuseppe Russo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
X SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico dott. Giuseppe Russo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta nel registro generale per gli affari contenziosi al n. 15338 dell'anno 2022 vertente tra
(c.f. elettivamente domiciliato Parte_1 CodiceFiscale_1 in Roma alla Via di Monserrato n. 25, presso lo studio degli Avv.ti
BI AS VE, OL AR D'VI ed AU NA che lo rappresentano e difendono in forza di procura in atti attore
e
(p.iva in persona del legale Controparte_1 PartitaIVA_1 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Milano, alla Via Barozzi n. 1, presso lo studio degli Avv.ti Manuela Malavasi
e RA CO che la rappresentano e difendono in forza di procura in atti convenuta
Oggetto: contratto di vendita e/o di mediazione e/o di organizzazione di servizi turistici
CONCLUSIONI
Con le note di trattazione scritta relative all'udienza cartolare del 28 gennaio 2025, le parti hanno così precisato le conclusioni:
per l'attore:
“Piaccia al Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta l'eccezione preliminare sul difetto di giurisdizione del Giudice Italiano per tutte le ragioni esposte nella prima memoria istruttoria: a) accertare e dichiarare, per tutto quanto sopra rappresentato in fatto ed in diritto, l'inadempimento grave della
Società convenuta al contratto di vendita e/o di mediazione e/o di organizzazione di servizi turistici sottoscritto con l'attore e, per
l'effetto, dichiararne la risoluzione;
b) conseguentemente, condannare a rifondere al sig. tutte Controparte_1 Parte_1 le somme versate in occasione del suddetto contratto pari ad euro
11.310,78 – oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo
– ed oltre alle spese per il trasferimento dell'attore e della sua famiglia da Roma in Sardegna nell'agosto del 2020; c) condannare comunque la Società convenuta, se del caso ed ove occorrer possa anche laddove non venisse dichiarata la risoluzione del contratto,
a risarcire all'attore il danno da “vacanza rovinata” pari alla somma di euro 15.000,00 ovvero a quella maggiore o minore che verrà accertata come dovuta anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo;
d) in ogni caso, sulla scorta del grave inadempimento posto in essere dalla Società convenuta anche solo come mediatore e/o venditore del servizio turistico de quo, condannare a risarcire all'attore il danno Controparte_1 patrimoniale e da “vacanza rovinata” subìto in occasione del contratto per cui è causa, pari, quanto al danno patrimoniale, ad euro 11.310,78 oltre alle spese sostenute dal sig. per il Pt_1 trasferimento con la sua famiglia da Roma in Sardegna e, quanto al danno da “vacanza rovinata”, pari alla somma di euro 15.000,00 ovvero
a quella maggiore o minore che verrà accertata come dovuta anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo”.
per la convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e istanza anche istruttoria, così giudicare:
In rito: accertare e dichiarare la carenza di giurisdizione del giudice italiano rispetto a tutte le domande ex adverso formulate, per le ragioni esposte in atti;
Nel merito: in via principale rigettare tutte le richieste e domande ex adverso formulate, in quanto infondate in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in atti;
in subordine escludere o limitare il risarcimento del danno ai sensi dell'art.
1227 c.c. (o corrispondente norma di diritto olandese); limitare il risarcimento del danno, eventualmente accordato, all'ammontare complessivo del costo della prenotazione oggetto di causa, per le ragioni esposte in atti;
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio, oltre accessori e rimborso delle spese generali, come per legge”.
FATTO E DIRITTO
1. Il sig. ha citato in giudizio davanti al Tribunale Parte_1 di Roma la società di diritto olandese (di seguito Controparte_1 anche Booking per brevità) esponendo che:
- in data 11 agosto 2020 il sig. , consultando il sito Parte_1 web “ ”, notava la proposta di una locazione estiva CP_1 relativa ad una villa sita in Porto Rotondo (SS), località Punta di
Volpe n. 9;
- l'immobile – esattamente riportato sulla pagina internet della società convenuta – risultava dotato di sette camere da letto, piscina e ampio giardino e, per il soggiorno dal 14 agosto al 25 agosto 2020, veniva richiesto un prezzo di 10.310,78, oltre a deposito cauzionale di euro 1.000,00;
- l'attore, ritenendo la villa confacente alle proprie necessità, procedeva con la prenotazione (n. 3444590885 PIN 9537) per il periodo suindicato, ricevendo – immediatamente dopo alla manifestata adesione – una e-mail da parte di Booking attestante l'avvenuta conferma del buon esito della prenotazione medesima;
- con successiva e-mail di pari data, Booking congiuntamente a
Bestfwo – società quest'ultima dichiaratamente “partner” di Booking stessa – invitava il sig. a prendere contatto con il proprio Pt_1 host, sì da ottenere tutte le informazioni relative all'inizio del soggiorno, al ritiro delle chiavi, all'orario del check-in, invitandolo al contempo a procedere al pagamento dell'intero importo della locazione;
- il sig. riceveva quindi un'ulteriore comunicazione da Pt_1 parte di Booking/BestFewo con i contatti telefonici dell'host, tale sig. il quale gli riferiva come i pagamenti Persona_1 avrebbero dovuto essere effettuati su un conto corrente che, di lì
a breve, sarebbe stato comunicato da un proprio collaboratore, tale sig. ; Persona_2
- il sig. contattava dunque (tramite piattaforma whatsapp) Per_2 il sig. comunicandogli gli estremi di due conti correnti a Pt_1 lui intestati, su cui bonificare l'importo richiesto (7.370,00 euro sull'uno e 2.939,00 sull'altro);
- i conti in parola risultavano diversi da quanto precedentemente indicato da Booking e, tale “discrepanza”, veniva prontamente segnalata dal sig. , al quale, il medesimo sig. Pt_1 Per_2 replicava come di lì a breve gli sarebbe giunta conferma, da parte di Booking, circa l'esattezza di quei riferimenti contabili;
- ed invero, con e-mail sempre dell'11 agosto, ore 15:06, Booking confermava i predetti numeri di conto corrente sui quali il sig.
procedeva quindi ad effettuare i due bonifici per un totale Pt_1 di euro 10.310,78;
- il giorno seguente, lo stesso attore veniva nuovamente contattato dalla società convenuta per procedere con il bonifico del deposito cauzionale di euro 1.000,00, come indicato nella e-mail di “conferma” trasmessagli sempre da Booking;
- all'esito dei pagamenti effettuati il sig. chiedeva al Pt_1
“contatto” indicatogli dall'host di conoscere l'indirizzo esatto della villa e, quest'ultimo, gli indicava l'ubicazione dell'immobile presso l'indirizzo di Punta Volpe n. 3, ovvero presso un civico diverso da quello già pubblicizzato sul sito da Booking (Punta Volpe
n. 9);
- operata una rapida verifica anche su Google Maps, il sig. Pt_1 riscontrava la non corrispondenza fra gli indirizzi indicatigli rispetto all'esatta ubicazione del bene ed incaricava pertanto la sorella (presente in Sardegna in quegli stessi giorni) di effettuare un sopralluogo in situ, riscontrando ben presto, anche tramite informazioni assunte sul posto, che la villa ivi insistente, oltre ad essere diversa da quella pubblicizzata sul web, risultava comunque indisponibile per tutta la stagione estiva;
- veniva così definitivamente acclarato come il bene pubblicizzato sul portale di Booking, per il quale l'attore aveva versato la somma di 11.310,78 euro sui conti correnti indicatigli dal mediatore stesso, di fatto non esistesse;
- per effetto di quanto segnalato dal sig. già in data Pt_1
12.08.2020 Booking – senza tuttavia minimamente prodigarsi per la risoluzione dell'evento diretto subìto dallo stesso attore – aveva provveduto ad espellere dal proprio sito web l'inserzione per cui è causa;
- l'attore, oltre ad avere subìto il conclamato danno patrimoniale di cui sopra, si vedeva finanche esortato da Booking a partire comunque da Roma alla volta della Sardegna durante i giorni di ferragosto (2020) con moglie, due bambini rispettivamente di 2 anni e 6 mesi, oltre al personale domestico che avrebbe coadiuvato la famiglia stessa durante quel soggiorno estivo;
- solo per detto spostamento l'attore ha dovuto affrontare dei costi pari ad oltre euro 1.000,00;
- giunto a Porto Rotondo in data 14.08.2020, il sig. non Pt_1 avendo trovato nessuno ad attenderlo presso l'indirizzo, e nell'orario indicatogli da Booking, non poteva fare altro che recarsi presso la locale Stazione dei CC per sporgere formale denuncia in ordine ai fatti delittuosi su descritti;
- in tale contesto, Booking non era nemmeno stata in grado di proporre una sistemazione compatibile con le esigenze dell'attore che si vedeva quindi costretto, dapprima ad “appoggiarsi” per qualche giorno come ospite presso l'abitazione di alcuni suoi familiari, per poi rientrare il 21 agosto a Roma, considerata l'impossibilità di trovare una valida alternativa in quei giorni di “alta stagione”, e così ponendo fine anticipatamente al proprio soggiorno;
- in data 15.09.2020, a mezzo del proprio difensore, il sig. Pt_1
stigmatizzava la condotta della Società convenuta invocandone
[...] la responsabilità e poi convocandola dinanzi all'Organismo di
Mediazione di Roma e il procedimento veniva definito con un verbale negativo per mancato accordo fra le parti.
Tutto ciò esposto l'attore ha anzitutto richiamato la disciplina di cui al Decreto Legislativo n. 79 del 2011 (c.d. Codice del
Turismo), denunciando la responsabilità della società convenuta, sia come organizzatrice del servizio turistico offerto sulla propria piattaforma telematica, che come eventuale venditrice e/o intermediatrice dello stesso, per aver omesso, in tale veste, di verificare, diligentemente e doverosamente, sul proprio sito ufficiale, la qualità del soggetto proponente la locazione di un immobile rilevatosi addirittura inesistente e per non essere stata in grado di mettere il sig. e la sua famiglia nella condizione Pt_1 di ricevere una ospitalità alternativa e valida, posto che l'unica proposta offerta era stata quella di un hotel di media categoria a decine di chilometri dall'immobile oggetto della prenotazione contestata.
L'attore ha poi invocato la disciplina codicistica sulla mediazione ravvisando la responsabilità della società convenuta per violazione degli obblighi di informazione previsti dall'art. 1759
c.c. da valutare alla stregua del criterio della diligenza professionale di cui all'art. 1176 c.c..
Il sig. al contempo ha denunciato la nullità di qualsiasi Pt_1 clausola del contratto unilateralmente predisposto da Booking che limiti la propria responsabilità, da considerare vessatoria e comunque contraria a quanto disposto dall'articolo 1229 del c.c.
L'attore ha quindi chiesto il risarcimento del danno patrimoniale emergente pari alle somme indebitamente pagate per la prenotazione della villa (per complessivi euro 11.310,78) e a quelle sostenute per spostarsi (inutilmente) in Sardegna con la sua famiglia su esortazione di Booking, oltre al c.d. danno extrapatrimoniale da
“vacanza rovinata” quantificato in euro 15.000,00.
2. Con comparsa depositata in data 28 settembre 2022 si è costituita in giudizio Booking, la quale, in via pregiudiziale ha eccepito la carenza di giurisdizione del giudice italiano adito e, in ogni caso, la necessaria applicazione della legge olandese in forza di quanto previsto dall'art. 11 delle Condizioni Generali accettate dall'attore con l'utilizzo del Sito Web.
Nel merito la convenuta ha contestato le pretese avversarie eccependo che:
- l'art. 1 delle Condizioni Generali relative all'utilizzo del sito web booking.com chiarisce che il fornitore dell'alloggio è
l'unico responsabile della veridicità, correttezza, completezza e attualità delle informazioni relative alla Struttura contenute nel
Sito Web e che con la prenotazione, l'utente instaura un rapporto contrattuale diretto con il fornitore dell'alloggio pubblicizzato sul Sito Web;
- l'art. 9 delle Condizioni Generali, in armonia con quanto disposto dall'art. 1223 c.c., chiarisce che Booking potrà essere ritenuta responsabile solo per i danni diretti e immediati dovuti alla mancata osservanza degli obblighi della società convenuta nella prestazione dei servizi di propria competenza, con esclusione di ogni responsabilità di Booking per l'eventuale “inadeguatezza delle informazioni (anche descrittive) del Fornitore di Viaggi
(riguardanti le tariffe, la disponibilità e la classificazione), messe a disposizione” sul Sito Web;
- in base a tali previsioni contrattuali, Booking non può ritenersi responsabile in merito alle informazioni relative alla Struttura presenti sul Sito Web, non avendo alcun obbligo di verificare la veridicità delle informazioni pubblicate dagli utenti sul proprio portale;
- Booking non può quindi essere ritenuta responsabile se il Sig.
, avvalendosi peraltro di un operatore del settore, , Per_1 Per_3 ha postato l'annuncio relativo all'affitto di una villa inesistente;
- tale regime contrattuale è del tutto coerente con le previsioni di cui agli artt. 14 e 15 della direttiva 2000/31/CE (“Direttiva sul commercio elettronico”) recepita nel diritto italiano dagli artt. 16
e 17 del d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70, in forza dei quali il prestatore di servizi di hosting (come è Booking, gestore del Sito Web) non è generalmente responsabile per le informazioni memorizzate su richiesta di un destinatario del servizio e non è soggetto a un obbligo generale di sorveglianza sulle predette informazioni;
- Booking può beneficiare dell'esenzione da responsabilità prevista dalle predette norme, configurandosi quale servizio di hosting c.d. passivo, poiché, nel prestare i propri servizi tramite il Sito Web , divulga i dati forniti dai fornitori degli CP_1 alloggi e degli altri servizi di viaggio, che vengono da questi ultimi direttamente inseriti nell'extranet di Booking, senza che quest'ultima società eserciti alcun controllo né alcun trattamento delle informazioni caricate;
- le condizioni contrattuali sopra richiamate non possono ritenersi vessatorie né in contrasto con la disciplina i cui all'art. 1229 c.c.;
- le circostanze di fatto narrate nell'atto di citazione sono unicamente imputabili al Sig. e al Sig. ed eventualmente Per_1 Per_2 alla società , nonché all'operato imprudente dell'attore; Per_3
- in ogni caso, la responsabilità di Booking deve essere esclusa o limitata ai sensi art. 1227 comma 1 c.c. in quanto il Sig. Pt_1 da un lato, ben avrebbe potuto e dovuto, in esplicazione del canone generale di buona fede e del dovere di solidarietà sociale ex art. 2 Cost., accettare l'opzione di pernottamento prospettata da
Booking, anche se percepita come non ottimale, e/o attivarsi per re- perire un'opzione alternativa di soggiorno, anche in una diversa località ed eventualmente con costi aggiuntivi di cui ben avrebbe potuto chiedere il rimborso successivamente a Booking;
- la somma chiesta a titolo di danno patrimoniale, pari a Euro
11.310,78, non è mai stata nella disponibilità della società convenuta, essendo stata pagata al Sig. Per_2
- non sussistono i presupposti per l'applicazione della disciplina relativa al danno da vacanza rovinata, posto che l'attività svolta da Booking non rientra nella definizione di organizzatore e di venditore fornita dal Codice del Turismo e la sola prenotazione di un alloggio (una villa) non corrisponde alla nozione di pacchetto turistico che, alla tregua del medesimo Codice del Turismo, presuppone la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici;
- non sussistono neanche i requisiti della serietà del danno e della gravità della lesione richiesti dalla Corte di Cassazione per l'ammissione al risarcimento del danno da vacanza rovinata.
3. Concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c., la causa è stata istruita attraverso l'acquisizione di documenti senza l'ammissione della prova testimoniale richiesta dall'attore.
All'udienza del 28 gennaio 2025, tenutasi nella modalità cartolare di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti, mediante il deposito di note autorizzate, hanno precisato le conclusioni riportate in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per le repliche ex art. 190 c.p.c.
*******
4. Anzitutto va esaminata l'eccezione pregiudiziale sollevata dalla società convenuta circa la carenza di giurisdizione del giudice italiano adito e la necessaria applicazione della legge olandese in forza di quanto previsto dall'art. 11 delle Condizioni Generali relative all'utilizzo del sito web “ . CP_1
L'eccezione è infondata.
La clausola invocata dalla convenuta a presunto fondamento dell'eccezione in parola ovvero l'art. 11 delle Condizioni Generali di contratto (rubricato “Legge applicabile, giurisdizione di appartenenza e risoluzione delle controversie”) è del seguente tenore:
“I presenti termini e condizioni, nonché la fornitura dei nostri servizi, saranno regolati e interpretati in conformità alla legge olandese. Nonostante quanto detto a proposito della giurisdizione, una persona fisica che si serva di uno qualsiasi dei nostri servizi per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale (di seguito indicato anche come "consumatore") può invocare le leggi vigenti nel Paese in cui ha la residenza abituale
(ossia leggi che si applicano in ogni caso, a prescindere che la persona scelga o meno di avvalersi delle leggi del proprio Paese di residenza, e d'ora in avanti denominate "Disposizioni obbligatorie"). Qualsiasi controversia derivante da questi termini
e condizioni generali e dai nostri servizi dovrà essere sottoposta esclusivamente ai tribunali competenti di Amsterdam, nei Paesi
Bassi. Nonostante la clausola di competenza di cui sopra, un consumatore può anche presentare ricorso per l'esecuzione delle
Disposizioni obbligatorie relative al caso specifico in un tribunale del Paese in cui è domiciliato, mentre un ricorso nei confronti di un consumatore può essere presentato solo davanti ai giudici del
Paese in cui questi è domiciliato…”.
Ora, a differenza di quanto affermato dalla parte convenuta, la clausola sopra riportata, a ben vedere, non esclude per il consumatore la possibilità di adire l'autorità giurisdizionale del
Paese di residenza e l'applicazione della relativa legge nazionale.
Nel caso di specie non può essere messa in discussione la giurisdizione del giudice italiano e l'applicabilità della legge italiana, avendo l'attore invocato la tutela di quei diritti inviolabili ed inderogabili del Consumatore e del “viaggiatore” che, per espressa disposizione della clausola medesima, radicano la giurisdizione, nelle controversie fra il professionista ed il consumatore, in favore di quest'ultimo.
In ogni caso l'elezione del “foro di Amsterdam” di cui all'art. 11 delle Condizioni generali del contratto, predisposta unilateralmente da Booking, si pone in aperto contrasto con gli artt. 17, comma 2, e 18, comma l del Reg. UE n. 1215/12 che per l'appunto prevedono, quale foro alternativo al domicilio del professionista, quello del consumatore.
L'art. 25 Reg. CE n. 1215/12 è da considerarsi disposizione derogatoria delle norme di protezione previste nel Regolamento
Europeo e, a norma del comma 4 di detto articolo, i patti derogatori della competenza non sono considerati validi se adottati in contrasto con le disposizioni degli articoli 15, 19 e 23 del medesimo corpus normativo.
L'art. 19 del Regolamento medesimo precisa inoltre che il patto tra professionista e consumatore, che deroghi la competenza funzionale stabilita in favore di quest'ultimo, può considerarsi valido alle seguenti condizioni: (i) quando derivi da un accordo posteriore al sorgere della controversia;
(ii) quando consenta al consumatore di adire un'Autorità giurisdizionale diversa da quelle indicate nella Sezione 4; (iii) quando sia stipulato tra il consumatore e la sua controparte, aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato membro al momento della conclusione del contratto, e (iv) allorquando conferisca la competenza alle Autorità giurisdizionali di tale Stato membro, sempre che la Legge di quest'ultimo non vieti tali convenzioni.
Nel caso in esame evidentemente non sussistono le suddette condizioni.
Inoltre, la clausola in parola deve parimenti ritenersi nulla in quanto abusiva secondo quanto disposto anche dall'art. 3 Dir. EU
93/13, non essendo stata oggetto di negoziato individuale e determinando, in danno del consumatore, un evidente squilibrio delle posizioni dei contraenti stessi con riferimento agli obblighi assunti.
Del pari, invalida risulta la clausola in esame nella parte in cui prevede l'esclusiva applicabilità della legge olandese nella regolazione dei rapporti tra gli utenti e Booking. A tale riguardo, si richiama quanto previsto dall'art. 6, par. 1 e 2 Reg UE
n.593/2008, il quale fissa il criterio generale dell'applicabilità al rapporto della legge del Paese di residenza abituale del consumatore, prevedendo che le eventuali deroghe pattizie non possono determinare una tutela inferiore per il consumatore stesso.
5. Venendo al merito, la domanda proposta da è Parte_1 infondata per le ragioni di seguito illustrate.
Alla fattispecie in esame non è applicabile la disciplina – prioritariamente invocata dall'attore - dettata dal Decreto
Legislativo n. 79 del 2011 (c.d. Codice del Turismo) per l'organizzazione, la vendita e l'intermediazione di pacchetti turistici, dal momento che, secondo la definizione contenuta nell'art. 33 comma 1 lettera c) dello stesso Decreto Legislativo n.
79 del 2011 il “pacchetto turistico” presuppone la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi, laddove nel caso di specie la prenotazione effettuata dal sig. attraverso il sito web Pt_1 booking.com ha avuto ad oggetto un solo servizio turistico e segnatamente un soggiorno presso una casa vacanze denominata “Villa con piscina uso esclusivo con 7 camere da letto” sita in Porto
Rotondo, località Punta Volpe n. 9 per il periodo compreso tra il
14 e il 25 agosto 2020.
Il rapporto intercorso tra le parti è invece inquadrabile nell'ambito del rapporto di mediazione disciplinato dagli artt. 1754
e ss. del codice civile. La società convenuta, infatti, risulta garantire un servizio consistente nella messa a disposizione di una piattaforma online all'interno della quale i fornitori di servizi, di alloggi e anche di viaggi, possono promuovere o vendere le loro strutture e i loro servizi agli utenti del sito web Booking.com. La società qui convenuta, quindi, si impegna a permettere il contratto dell'utente con il fornitore di servizi e ad offrire alcuni servizi accessori, quali la conferma della prenotazione, la comunicazione tra utenti e fornitore tramite chat e la facilitazione nel pagamento del prezzo dell'alloggio.
In ragione del ruolo di intermediario svolto da Booking, quest'ultima, ai sensi dell'art. 1759, comma 1, c.c., deve comunicare alle parti le circostanze a lei note, o che avrebbe dovuto conoscere con l'uso della diligenza impostagli dalla natura professionale dell'attività esercitata, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che possano influire sulla conclusione di esso o determinare le parti a perfezionare il contratto a diverse condizioni. Per quanto meglio precisato dalla Suprema Corte il mediatore è tenuto ad un obbligo di corretta informazione secondo il criterio della media diligenza professionale, il quale comprende, in positivo, l'obbligo di comunicare le circostanze a lui note o comunque conoscibili con la comune diligenza che si richiede al mediatore, nonché, in negativo, il divieto di fornire non solo informazioni non veritiere, ma anche informazioni su circostanze delle quali non abbia consapevolezza e che non abbia controllato, poiché il dovere di correttezza e quello di diligenza gli imporrebbero in tal caso di astenersi dal darle (cfr. tra le tante
Cass. 24/10/2003 n. 16009, Cass. 16 luglio 2010 n. 16623 e Cass.
Ordinanza n. 34503 del 11/12/2023).
Ora anche a voler ritenere Booking responsabile per aver omesso di verificare, con la dovuta diligenza professionale, le informazioni, immesse da terzi sul proprio sito web, concernenti la locazione di una villa rivelatasi addirittura inesistente, la successiva condotta dell'attore assume rilievo causale esclusivo nella produzione dei danni lamentati da quest'ultimo.
Ed invero per quanto concordemente riferito dalle parti la società convenuta, una volta appresa la notizia relativa all'inesistenza dell'immobile proposto in locazione tramite il proprio sito web, ha tempestivamente offerto al sig. una soluzione di soggiorno Pt_1 alternativa presso una struttura alberghiera sita sempre in Sardegna
e per lo stesso periodo di vacanza. In particolare è documentato che con email inviata in data 14 agosto 2020, prodotta in copia dallo stesso attore (doc. 7 bis), il Customer Service Team di Booking ha proposto a quest'ultimo e ai suoi familiari una camera doppia e una camera quadrupla presso l'Hotel Micalosu impegnandosi anche a farsi carico di eventuali costi aggiuntivi.
In proposito è bene evidenziare che ai fini della concreta risarcibilità di danni subiti dal creditore - che pure sia in astratto sussistente, configurandosi i danni medesimi ai sensi dell'art. 1223 cod. civ., come conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento - l'art. 1227, secondo comma cod. civ., nel porre la condizione dell'inevitabilità, da parte del creditore, con l'uso dell'ordinaria diligenza, non si limita a richiedere a quest'ultimo la mera inerzia, di fronte all'altrui comportamento dannoso, o la semplice astensione dall'aggravare, con fatto proprio, il pregiudizio già verificatosi, ma, secondo i principi generali di correttezza e buona fede di cui all'art.1175 cod. civ., gli impone altresì una condotta attiva o positiva diretta a limitare le conseguenze dannose di detto comportamento, intendendosi comprese nell'ambito dell'ordinaria diligenza, all'uopo richiesta, soltanto quelle attività che non siano gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici (così Cass.
09/02/2004 n. 2422 e Cass. 20/11/1991 n. 12439).
Nel caso di specie il soggiorno alternativo offerto da Booking non comportava per il sig. e la sua famiglia un rilevante Pt_1 sacrificio, sicché il rifiuto opposto dall'attore deve ritenersi del tutto ingiustificato e quindi contrario ai principi di correttezza e buona fede sopra richiamati. Le ragioni addotte dal sig. , Pt_1 secondo cui la struttura offerta sarebbe un hotel di media categoria posto a decine di chilometri dall'immobile originariamente prenotato, sono assolutamente generiche e prive di rilievo.
Per quanto risulta dalle fotografie prodotte dalla convenuta (doc.
3) l'Hotel Micalosu è dotato di spaziose camere da letto, di una grande piscina, di un enorme porticato e di un esteso giardino ben curato, sicché non vi sono elementi per ritenere che fosse una struttura di categoria meno elevata rispetto alla villa prenotata dall'attore, di cui, peraltro, non è stata offerta alcuna documentazione fotografica.
Non avendo l'attore addotto alcun motivo per ritenere preferibile la località da lui scelta rispetto a quella dove è situato l'albergo offerto da Booking non può assumere rilievo neanche la distanza di alcune decine di chilometri asseritamente esistente tra le due strutture. Ciò anche in considerazione dell'assoluta difficoltà per la convenuta a ricercare una soluzione alternativa con inizio immediato del soggiorno per sei persone in una delle mete turistiche
(la Sardegna) più richieste d'Italia nel mese di agosto.
In definitiva, quindi, i danni patrimoniali e non patrimoniali lamentati dall'attore non sono in concreto risarcibili ai sensi dell'art. 1227 secondo comma c.c., in quanto sono per intero riconducibili eziologicamente alla condotta colposa del creditore danneggiato, il quale in maniera del tutto ingiustificata ha rifiutato un soggiorno alternativo che, senza alcun apprezzabile sacrificio, avrebbe soddisfatto l'interesse dell'attore al pari del soggiorno nella villa originariamente prenotata e rivelatasi inesistente.
Ne consegue il rigetto delle domande proposte dal sig. Pt_1 rimanendo così assorbite le altre questioni dibattute tra le parti quali, in particolare, quella concernente la natura vessatoria delle clausole di esonero dalla responsabilità di cui agli artt. 1 e 9 delle condizioni generali di contratto e quella concernente l'applicabilità del regime generale di esenzione di cui agli artt.
16 e 17 del d.lgs. n. 70 del 2003.
6. Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo facendo applicazione dei parametri minimi delle tariffe professionali di cui al D.M. n.
55/2014 (così come aggiornato con D.M. n. 147 del 13.08.2022) per le cause di valore compreso tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00 tenuto conto della ridotta attività istruttoria dovuta alla natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti Parte_1 di ogni altra istanza, difesa ed eccezione Controparte_1 disattesa, così provvede:
- respinge le domande proposte dall'attore; - condanna l'attore a rifondere alla convenuta le spese di lite liquidate in complessivi euro 3.809,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Roma, lì 4 agosto 2025
Il Giudice dott. Giuseppe Russo