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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/09/2025, n. 12741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12741 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lilla De Nuccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3731/2025 promossa da:
, nato in [...] il [...] (C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico C.F._1
Antonio Rovito, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in
Merano, in Piazza Teatro n. 23
Ricorrente contro
Controparte_1
[...]
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e
[...]
difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede è ope legis domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12
Resistente
Oggetto: ricongiungimento familiare.
pagina 1 Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 29/1/2025, il ricorrente, cittadino pakistano, ha domandato l'accertamento del proprio diritto al ricongiungimento familiare con le proprie familiari in
, chiedendo ordinarsi alla competente di CP_1 CP_1
rilasciare i visti di ingresso in favore della coniuge e delle figlie, con istanza cautelare per la fissazione dell'appuntamento per la formalizzazione delle relative domande.
Il Giudice ha fissato udienza per il giorno 9/5/2025 per l'esame dell'istanza cautelare e del merito, disponendone la sostituzione mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto con decreto legislativo n.149/2022.
L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio in data
7/3/2025, rappresentando di aver comunicato a parte ricorrente la fissazione di appuntamento per la formalizzazione della domanda al
17/3/2025, chiedendo dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite, attese le difficoltà di carattere organizzativo riscontrate dalla sede competente.
Con le note scritte depositate in data 8/5/2025, parte ricorrente, pur confermando l'avvenuta fissazione dell'appuntamento, ha contestato la richiesta di parte resistente ed ha chiesto disporsi un rinvio di udienza al fine di verificare l'effettivo adempimento di quanto richiesto in ricorso, ossia il rilascio dei visti di ingresso.
Il Giudice ha fissato per la prosecuzione del giudizio l'udienza cartolare dell'11/7/2025.
pagina 2 Con le note scritte depositate in data 7/7/2025, parte resistente ha rappresentato l'avvenuto rilascio dei visti di ingresso ed ha chiesto dichiararsi l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite.
Con le note scritte depositate in data 24/6/2025, parte ricorrente ha anch'essa rappresentato l'avvenuto rilascio dei visti di ingresso ed ha insistito per la condanna di parte resistente al pagamento delle spese processuali.
All'esito, la causa deve intendersi trattenuta in decisione.
***
Dalla documentazione versata in atti risulta che il ricorrente ha chiesto ed ottenuto in data 19/8/2022 dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Bolzano i nulla osta al ricongiungimento familiare in favore della coniuge nata in [...] [...], e CP_2 CP_1
delle figlie , nata in [...] [...], , nata Per_1 CP_1 Per_2
in il 7/6/2009, , nata in [...] [...]; che, CP_1 Persona_3 CP_1
nonostante i numerosi tentativi espletati, l'istante non otteneva la fissazione dell'appuntamento per la formalizzazione delle domande;
che, pertanto, decideva di adire la via giudiziaria;
che, con PEC del 7 aprile 2025 l ad provvedeva a Controparte_1 CP_1
comunicare l'avvenuta fissazione dell'appuntamento per la formalizzazione delle domande di visto in favore delle familiari del ricorrente per il giorno 17 marzo 2025; che in data 29 maggio 2025
l ad provvedeva a rilasciare i visti di Controparte_1 CP_1
ingresso.
pagina 3 Il procedimento deve di conseguenza essere definito con pronuncia di cessazione della materia del contendere, dal momento che il ricorrente ha nelle more conseguito il diritto che egli intendeva far valere nel presente giudizio.
Possono essere compensate le spese di causa, dal momento che notoriamente il è interessato da un importante flusso CP_1
migratorio e di conseguenza l'autorità consolare competente al rilascio dei visti è gravata da un'enorme mole di lavoro ed opera in difficili condizioni ambientali, come peraltro riconosciuto dallo stesso legislatore che all'art. 3 del D.L. n. 145/2024, seppure con riferimento alla diversa materia del visto di ingresso per lavoratori stranieri, ha dato atto che in generale il è un Paese caratterizzato da CP_1
elevato rischio di presentazione di domande corredate da documentazione contraffatta o in assenza di presupposti di legge.
“La compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito (S.U 2572/12). Nel caso di specie va valorizzato l'atteggiamento soggettivo dell'Amministrazione (Cass 21400/21), che si è subito adoprata al fine di fronteggiare con efficacia le evidenti difficoltà operative nel contesto descritto.
P.Q.M.
pagina 4 Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Roma, 11.07.2025
Il Giudice
dott.ssa Lilla De Nuccio
pagina 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lilla De Nuccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3731/2025 promossa da:
, nato in [...] il [...] (C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico C.F._1
Antonio Rovito, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in
Merano, in Piazza Teatro n. 23
Ricorrente contro
Controparte_1
[...]
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e
[...]
difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede è ope legis domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12
Resistente
Oggetto: ricongiungimento familiare.
pagina 1 Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 29/1/2025, il ricorrente, cittadino pakistano, ha domandato l'accertamento del proprio diritto al ricongiungimento familiare con le proprie familiari in
, chiedendo ordinarsi alla competente di CP_1 CP_1
rilasciare i visti di ingresso in favore della coniuge e delle figlie, con istanza cautelare per la fissazione dell'appuntamento per la formalizzazione delle relative domande.
Il Giudice ha fissato udienza per il giorno 9/5/2025 per l'esame dell'istanza cautelare e del merito, disponendone la sostituzione mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto con decreto legislativo n.149/2022.
L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio in data
7/3/2025, rappresentando di aver comunicato a parte ricorrente la fissazione di appuntamento per la formalizzazione della domanda al
17/3/2025, chiedendo dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite, attese le difficoltà di carattere organizzativo riscontrate dalla sede competente.
Con le note scritte depositate in data 8/5/2025, parte ricorrente, pur confermando l'avvenuta fissazione dell'appuntamento, ha contestato la richiesta di parte resistente ed ha chiesto disporsi un rinvio di udienza al fine di verificare l'effettivo adempimento di quanto richiesto in ricorso, ossia il rilascio dei visti di ingresso.
Il Giudice ha fissato per la prosecuzione del giudizio l'udienza cartolare dell'11/7/2025.
pagina 2 Con le note scritte depositate in data 7/7/2025, parte resistente ha rappresentato l'avvenuto rilascio dei visti di ingresso ed ha chiesto dichiararsi l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite.
Con le note scritte depositate in data 24/6/2025, parte ricorrente ha anch'essa rappresentato l'avvenuto rilascio dei visti di ingresso ed ha insistito per la condanna di parte resistente al pagamento delle spese processuali.
All'esito, la causa deve intendersi trattenuta in decisione.
***
Dalla documentazione versata in atti risulta che il ricorrente ha chiesto ed ottenuto in data 19/8/2022 dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Bolzano i nulla osta al ricongiungimento familiare in favore della coniuge nata in [...] [...], e CP_2 CP_1
delle figlie , nata in [...] [...], , nata Per_1 CP_1 Per_2
in il 7/6/2009, , nata in [...] [...]; che, CP_1 Persona_3 CP_1
nonostante i numerosi tentativi espletati, l'istante non otteneva la fissazione dell'appuntamento per la formalizzazione delle domande;
che, pertanto, decideva di adire la via giudiziaria;
che, con PEC del 7 aprile 2025 l ad provvedeva a Controparte_1 CP_1
comunicare l'avvenuta fissazione dell'appuntamento per la formalizzazione delle domande di visto in favore delle familiari del ricorrente per il giorno 17 marzo 2025; che in data 29 maggio 2025
l ad provvedeva a rilasciare i visti di Controparte_1 CP_1
ingresso.
pagina 3 Il procedimento deve di conseguenza essere definito con pronuncia di cessazione della materia del contendere, dal momento che il ricorrente ha nelle more conseguito il diritto che egli intendeva far valere nel presente giudizio.
Possono essere compensate le spese di causa, dal momento che notoriamente il è interessato da un importante flusso CP_1
migratorio e di conseguenza l'autorità consolare competente al rilascio dei visti è gravata da un'enorme mole di lavoro ed opera in difficili condizioni ambientali, come peraltro riconosciuto dallo stesso legislatore che all'art. 3 del D.L. n. 145/2024, seppure con riferimento alla diversa materia del visto di ingresso per lavoratori stranieri, ha dato atto che in generale il è un Paese caratterizzato da CP_1
elevato rischio di presentazione di domande corredate da documentazione contraffatta o in assenza di presupposti di legge.
“La compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito (S.U 2572/12). Nel caso di specie va valorizzato l'atteggiamento soggettivo dell'Amministrazione (Cass 21400/21), che si è subito adoprata al fine di fronteggiare con efficacia le evidenti difficoltà operative nel contesto descritto.
P.Q.M.
pagina 4 Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Roma, 11.07.2025
Il Giudice
dott.ssa Lilla De Nuccio
pagina 5