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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/12/2025, n. 5052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 5052 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Sezione Lavoro
nella persona della dott.ssa ID TI, all'udienza cartolare del 15.12.2025 ha depositato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 8077/2025 Ruolo Gen. Affari PREVIDENZA avente ad oggetto: ripetizione di indebito
T R A
rapp.to e difeso dall'avv. Gaetano Parisi con cui elett. dom. come in atti, Parte_1
giusto mandato in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t rappresentato e difeso come in atti CP_1 dall'Avvocatura dell'Istituto
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, il ricorrente ha convenuto in giudizio l'
[...]
, chiedendo di accertare l'insussistenza dell'indebito di euro Controparte_2
10.588,60 per il periodo dal gennaio 2021 fino a luglio 2024, contestatogli dall' con CP_1 provvedimento del 16.10.2024 e per l'effetto dichiarare l'illegittimità della rideterminazione della prestazione.
Nello specifico, parte ricorrente ha dedotto:
a) che il sig. , già titolare di trattamento pensionistico per invalidità civile, Pt_1
riceveva in data 16/10/2024 da parte dell' una comunicazione di CP_1
rideterminazione della stessa, sulla base dei redditi percepiti a partire dal 2021;
b) che con tale provvedimento l' comunicava la variazione degli importi della CP_2
pensione liquidata dal gennaio 2021 fino a luglio 2024 per un totale di euro 10.588,60, somme già in precedenza attribuitegli e per le quali pertanto chiedeva la restituzione;
c) che l'istante aveva effettuato, relativamente alle annualità in contestazione, la dovuta comunicazione dei redditi, sostenendo che la percezione degli importi in questione pagati dall' richiesti e trattenuti in restituzione siano stati percepiti in buona CP_1
fede;
d) che, pertanto, nel caso di specie sia da tutelare il legittimo affidamento del pensionato, titolare della prestazione assistenziale, in quanto la ripetizione di quest'ultima è ammessa dalla giurisprudenza solo dal momento dell'accertamento dell'indebito da parte dell'ente, a meno che non si versi in una situazione di dolo comprovato dell'accipiens.
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito ed ha chiesto di rigettare il ricorso. CP_1
Nelle note di trattazione scritta assegnate alle parti per la presente udienza parte ricorrente ha insistito nelle proprie conclusioni;
parte resistente, invece, ha insistito per il rigetto del ricorso.
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito riportate. La prestazione oggetto del presente giudizio ha carattere assistenziale. Vanno per tale ragione applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale.
In materia è consolidato il principio secondo cui “in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere” (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 30/06/2020, n.13223). Sulla base di tali principi, quindi, parte ricorrente ritiene che le somme ricevute non sarebbero ripetibili.
Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, la giurisprudenza ritiene (Cass. Civ. Sez. Lav. del 15.10.2019, n. 26036) che "l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge”.
Tuttavia, la stessa giurisprudenza reputa che tale principio non operi qualora ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens, quali le prestazioni erogate a causa di un dolo comprovato dello stesso.
Di grande rilievo è quanto statuito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 28771 del
9.11.2018, ancora una volta in merito all'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge: l'ente è abilitato alla ripetizione delle somme versate non solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, ma anche di quelle versate a partire dal momento esatto in cui gli stessi siano stati superati “allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio”.
Pertanto, anche alla luce della dialettica processuale sviluppatasi tra le parti, non vi sono dubbi quanto alla sussistenza dell'indebito, dal momento che con la propria costituzione in giudizio l' ha evidenziato che la richiesta avanzata trae origine dal superamento dei CP_2
limiti legali di reddito entro i quali è possibile fruire della prestazione pensionistica di invalidità civile, atteso che il è stato assunto dalla Regione Lazio con un contratto a Pt_1
tempo indeterminato ed ha percepito redditi da lavoro negli anni 2022, 2023 e 2024; è opportuno sottolineare che, anche se lo stesso ricorrente abbia provveduto a dichiarare i proventi da lavoro che hanno determinato il superamento dei limiti entro i quali poter percepire il trattamento pensionistico, tale ottemperanza non basta di per sé a garantire l'affidamento circa una debita spettanza dello stesso, in quanto in tutte le annualità
l'incremento reddituale è stato sì grande da rendere inequivocabile il venir meno dei presupposti del beneficio.
In tal caso, secondo la Suprema Corte, sussiste in capo all'accipiens un “coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito"; lo stesso, insomma, versa in dolo rispetto a tale condizione (Cass. Civ. Sez. Lav. 28771/2018).
Ai fini della valutazione della tempestività dell'azione di recupero di parte resistente assume rilevanza la proroga ex lege delle attività amministrative connesse alle verifiche reddituali:
l'articolo 2 del D.L. 145 del 2023, convertito con modifiche dalla Legge 15 dicembre 2023
n. 191, dichiara che “Il recupero delle prestazioni indebite correlate alla campagna di verifica reddituale, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, relative al periodo d'imposta 2021, nonché alle verifiche di cui all'articolo 35, comma 10- bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 febbraio 2009, n. 14, relative al periodo di imposta 2020, è avviato entro il 31 dicembre
2024”. L' , pertanto, provvedendo a notificare la comunicazione nel mese di ottobre CP_1
2024, ha agito nei termini stabiliti dalla legge.
Ne deriva che certamente la prestazione percepita in relazione a tali periodi è indebita ed è dall'Istituto ripetibile.
Nulla per le spese, vista la dichiarazione ex art. 152 disp.att. cpc.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando: rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Aversa, 16.12.2025 Il Giudice
Dott.ssa ID TI