CASS
Sentenza 5 luglio 2024
Sentenza 5 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/07/2024, n. 26528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26528 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA su ricorso proposto da OL MA, nato a [...] il [...], avverso rordinanza del 08-09-2023 del G.I.P. del Tribunale di Brescia;
visti gii atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita !a reiazione svolta dai consigliere Fabio Zunica;
E.-tte le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott.ssa M. Francesca Loy, che ha concluso per Vannullarnento con rinvio dei provvedimento impugnato. Penale Sent. Sez. 3 Num. 26528 Anno 2024 Presidente: GALTERIO DONATELLA Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 05/03/2024 RITENUTO IN FATTO i. Con ordinanza resa l'8 settembre 2023, il G.I.P. del Tribunale di Brescia convalidava il provvedimento emesso il 4 settembre 2023, con cui il Questore di Brescia aveva prescritto a MA OL, in aggiunta al divieto di accedere per 8 anni ai luoghi, in Italia e all'estero, dove si svolgono competizioni, ufficiali e amichevoli, di calcio, pallavolo, rugby e pallacanestro, l'ulteriore prescrizione di presentarsi, per cinque anni, presso l'Ufficio di polizia territorialménte competente all'inizio di ogni partita disputata dalla squadra di calcio del Cosenza. Il provvedimento del Questore veniva adottato a seguito dei disordini verificatisi il 1° giugno 2023 durante la partita di calcio giocata tra Brescia e Cosenza. 2. Avverso l'ordinanza del G.I.P., OL, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale si contesta la violazione del diritto di difesa, evidenziandosi che, a seguito di notifica dei provvedimento dei Questore del 5 settembre 2023, era stata trasmessa tempestivamente una memoria difensiva tramite p.e.c. in data 6 settembre 2023, agli indirizzi di posta depositoattipenalil.tribunale.brescia@giustiziacertit e oin.tribunale.brescia@diustiziacert.it ., senza tuttavia che tale memoria venisse portata all'attenzione del G.I.P., che ha dato conto nella sua ordinanza che non era pervenuta alcuna memoria;
ciò ha comportato una chiara lesione del diritto di difesa, atteso che nella memoria spedita ritualmente erano state sollevate censure specifiche rispetto al provvedimento impugnato, che era stato indebitamente emesso dopo che, con una prima ordinanza del 1° settembre 2023, il G.I.P. non aveva convalidato il precedente daspo del Questore di Brescia del 1° agosto 2023. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato, 1. Occorre premettere che, nell'ordinanza di convalida del cd. daspo, il G.I.P., a pagina 3, ha dato atto che "OL non ha fatto pervenire alcuna difesa nelle 45 ore successive alla notifica del provvedimento del Questore". Tale affermazione risulta tuttavia contraddetta dalle allegazioni difensive, oltre che dalla disamina del fascicolo processuale, da cui risulta che, effettivamente, dopo la notifica del "daspo" all'interessato, risalente al 5 settembre 2023, e prima dell'emissione dell'ordinanza di convalida, depositata l'8 settembre 2023 alle ore 9, il difensore di OL aveva tempestivamente trasmesso all'Ufficio G.I.P. del Tribunale di Brescia una memoria, spedita a mezzo p.e.c. agli • indirizzi: depositoattipenali1.tribunale.brescia@giustiziacert.it e dio.tribunale.bresciagiustiziacert.it . 2 2. Con le argomentazioni di tale memoria, volta a contestare, in termini non generici, la sussistenza dei requisiti della convalida, il G.I.P. non si è confrontato, per cui, stante la violazione del diritto al contraddittorio cartolare, si impone, in conformità con la richiesta del Procuratore generale, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame sul punto all'Ufficio G.I.P. del Tribunale di Brescia, da ciò conseguendo la sospensione della efficacia del provvedimento del Questore di Brescia del 4 settembre 2023, limitatamente all'obbligo di presentazione, dovendosi sul pùnto precisare che, ai sensi del comma 2 dell'art. 6 della legge n. 401 dei 1989, la convalida è prescritta solo relativamente al predetto obbligo di presentazione, in quanto attinente alla libertà personale del destinatario, mentre la previsione di cui al comma 1 del medesimo articolo configura un'atipica misura interdittiva, di competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Brescia e sospende l'efficacia dei provvedimento del Questore di Brescia del 4.9.2023, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla Cancelleria di .comunicare il presente dispositivo al Questore di Brescia. Così deciso il 05/03/2024
visti gii atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita !a reiazione svolta dai consigliere Fabio Zunica;
E.-tte le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott.ssa M. Francesca Loy, che ha concluso per Vannullarnento con rinvio dei provvedimento impugnato. Penale Sent. Sez. 3 Num. 26528 Anno 2024 Presidente: GALTERIO DONATELLA Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 05/03/2024 RITENUTO IN FATTO i. Con ordinanza resa l'8 settembre 2023, il G.I.P. del Tribunale di Brescia convalidava il provvedimento emesso il 4 settembre 2023, con cui il Questore di Brescia aveva prescritto a MA OL, in aggiunta al divieto di accedere per 8 anni ai luoghi, in Italia e all'estero, dove si svolgono competizioni, ufficiali e amichevoli, di calcio, pallavolo, rugby e pallacanestro, l'ulteriore prescrizione di presentarsi, per cinque anni, presso l'Ufficio di polizia territorialménte competente all'inizio di ogni partita disputata dalla squadra di calcio del Cosenza. Il provvedimento del Questore veniva adottato a seguito dei disordini verificatisi il 1° giugno 2023 durante la partita di calcio giocata tra Brescia e Cosenza. 2. Avverso l'ordinanza del G.I.P., OL, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale si contesta la violazione del diritto di difesa, evidenziandosi che, a seguito di notifica dei provvedimento dei Questore del 5 settembre 2023, era stata trasmessa tempestivamente una memoria difensiva tramite p.e.c. in data 6 settembre 2023, agli indirizzi di posta depositoattipenalil.tribunale.brescia@giustiziacertit e oin.tribunale.brescia@diustiziacert.it ., senza tuttavia che tale memoria venisse portata all'attenzione del G.I.P., che ha dato conto nella sua ordinanza che non era pervenuta alcuna memoria;
ciò ha comportato una chiara lesione del diritto di difesa, atteso che nella memoria spedita ritualmente erano state sollevate censure specifiche rispetto al provvedimento impugnato, che era stato indebitamente emesso dopo che, con una prima ordinanza del 1° settembre 2023, il G.I.P. non aveva convalidato il precedente daspo del Questore di Brescia del 1° agosto 2023. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato, 1. Occorre premettere che, nell'ordinanza di convalida del cd. daspo, il G.I.P., a pagina 3, ha dato atto che "OL non ha fatto pervenire alcuna difesa nelle 45 ore successive alla notifica del provvedimento del Questore". Tale affermazione risulta tuttavia contraddetta dalle allegazioni difensive, oltre che dalla disamina del fascicolo processuale, da cui risulta che, effettivamente, dopo la notifica del "daspo" all'interessato, risalente al 5 settembre 2023, e prima dell'emissione dell'ordinanza di convalida, depositata l'8 settembre 2023 alle ore 9, il difensore di OL aveva tempestivamente trasmesso all'Ufficio G.I.P. del Tribunale di Brescia una memoria, spedita a mezzo p.e.c. agli • indirizzi: depositoattipenali1.tribunale.brescia@giustiziacert.it e dio.tribunale.bresciagiustiziacert.it . 2 2. Con le argomentazioni di tale memoria, volta a contestare, in termini non generici, la sussistenza dei requisiti della convalida, il G.I.P. non si è confrontato, per cui, stante la violazione del diritto al contraddittorio cartolare, si impone, in conformità con la richiesta del Procuratore generale, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame sul punto all'Ufficio G.I.P. del Tribunale di Brescia, da ciò conseguendo la sospensione della efficacia del provvedimento del Questore di Brescia del 4 settembre 2023, limitatamente all'obbligo di presentazione, dovendosi sul pùnto precisare che, ai sensi del comma 2 dell'art. 6 della legge n. 401 dei 1989, la convalida è prescritta solo relativamente al predetto obbligo di presentazione, in quanto attinente alla libertà personale del destinatario, mentre la previsione di cui al comma 1 del medesimo articolo configura un'atipica misura interdittiva, di competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Brescia e sospende l'efficacia dei provvedimento del Questore di Brescia del 4.9.2023, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla Cancelleria di .comunicare il presente dispositivo al Questore di Brescia. Così deciso il 05/03/2024