Cass. civ., sez. III, sentenza 23/04/1977, n. 1538
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Sentenza 23 aprile 1977

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Nel procedimento di primo grado, e ammissibile la domanda riconvenzionale proposta nell'udienza di precisazione delle conclusioni, se la parte interessata, che poteva eccepirne la tardivita rifiutando il contraddittorio, ne contrasti invece lo accoglimento nel merito, sia pure formulando una generica richiesta di rigetto. ( V 3028/74, mass n 371480).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 23/04/1977, n. 1538
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1538
    Data del deposito : 23 aprile 1977

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