CASS
Sentenza 23 aprile 1977
Sentenza 23 aprile 1977
Massime • 1
Nel procedimento di primo grado, e ammissibile la domanda riconvenzionale proposta nell'udienza di precisazione delle conclusioni, se la parte interessata, che poteva eccepirne la tardivita rifiutando il contraddittorio, ne contrasti invece lo accoglimento nel merito, sia pure formulando una generica richiesta di rigetto. ( V 3028/74, mass n 371480).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/04/1977, n. 1538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1538 |
| Data del deposito : | 23 aprile 1977 |
Testo completo
Nel procedimento di primo grado, e ammissibile la domanda riconvenzionale proposta nell'udienza di precisazione delle conclusioni, se la parte interessata, che poteva eccepirne la tardivita rifiutando il contraddittorio, ne contrasti invece lo accoglimento nel merito, sia pure formulando una generica richiesta di rigetto. ( V 3028/74, mass n 371480).*