Sentenza 18 maggio 2016
Massime • 1
L'illegalità della pena inflitta per imputazioni elevate ai sensi all'art.181, comma primo-bis, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, ma non più riconducibili all'ambito applicativo del predettto reato - per come ridisegnato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 56 del 23 marzo 2016 che ne ha circoscritto il precetto alla sola ipotesi di lavori che superino i limiti volumetrici indicati dalla disposizione citata - è deducibile e rilevabile d'ufficio, anche nel caso di ricorso inammissibile. (In applicazione del principio, la S.C., riqualificato il delitto contestato come contravvenzione ex art.181, comma primo, del citato D.Lgs., ha annullato senza rinvio la decisione di condanna per intervenuto decorso del termine di prescrizione del reato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/05/2016, n. 35596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35596 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2016 |
Testo completo
M 35 5 9 6/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Silvio Amoresano - Presidente - Sent.Mool sez sez. Up 18/05/2016 Mauro Mocci R.G.N. 32786/2015Vito Di Nicola Relatore - Giovanni Liberati Emanuela Gai ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da TO AR, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 21-11-2014 della Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Pasquale Fimiani che ha concluso, previa qualifica del fatto come contravvenzione, per l'annullamento senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. RITENUTO IN FATTO 1. AR TO ricorre per cassazione impugnando la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Napoli ha riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Torre Annunziata - sezione distaccata di Torre del Greco - dichiarando non doversi procedere in ordine ai reati ascritti alla predetta ai capi a), b), c) perché estinti per intervenuta prescrizione, e rideterminando la pena per il delitto di cui al capo d) in anni uno di reclusione. Per quanto qui interessa, la ricorrente è stata condannata con riferimento al reato di cui dall'art. 181, comma 1-bis, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 per aver eseguito le opere (ampliamento di mq 30 in blocchi di lapilcemento e lamiere coibentate che poggiano su pilastrini in ferro) in area che ai sensi dell'art. 136, per le sue caratteristiche paesaggistiche, è stata dichiarata di notevole interesse pubblico in assenza di autorizzazione prescritta dagli art. 146 e ss. D.L.vo 42 del 2004. Reati accertati in Torre del Greco fino al 26 dicembre 2008. 2. Per l'annullamento dell'impugnata sentenza, la ricorrente, tramite il van difensore, articola i tre seguenti motivi di gravame, qui enunciati, ai sensi dell'articolo 173 disposizione di attuazione al codice di procedura penale, nei limiti strettamente necessari per la motivazione. Con essi sostiene che i fatti addebitati non rientrano nella fattispecie contestata non potendosi considerare l'opera realizzata come costruzione ai sensi dell'articolo 181 del decreto legislativo n. 42 del 2004; in ogni caso, non vi sarebbe prova che la dichiarazione di interesse pubblico abbia attinto l'area sulla quale insiste l'opera e neppure sarebbe stata considerata l'inoffensività della condotta (primo motivo). Peraltro, la sentenza impugnata sarebbe priva di motivazione in ordine alla qualificazione della condotta come ristrutturazione o nuova costruzione (secondo motivo). Infine la Corte d'appello avrebbe errato nel subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena alla rimessione in pristino (terzo motivo). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio nei limiti e sulla base delle considerazioni che seguono.
2. E' necessario premettere che, con sentenza n. 56 del 2016, la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 181, comma 1- bis, lettera a), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 2 女 137), nella parte in cui, anche quando non risultino superati i limiti quantitativi previsti dalla successiva lettera b), punisce con la sanzione della reclusione da uno a quattro anni, anziché con le pene più lievi previste dal precedente comma 1 che rinvia all'art. 44, comma 1, lettera c), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - Testo A) colui che, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegua lavori di qualsiasi genere su immobili o aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche, siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori. A seguito dell'intervento del Giudice delle leggi, dunque, ai fini dell'integrazione dell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 181, comma 1-bis, d.lgs. n. 42 del 2004, non più sufficiente che la condotta ricada su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori o su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell'articolo 142, essendo anche necessario che le opere realizzate siano di van notevole impatto volumetrico e che superino, dunque, i limiti previsti quantitativi previsti dalla lettera b) dell'art. 181, comma 1-bis. Nel caso di specie appare evidente, dalla stessa descrizione delle opere abusivamente realizzate, come emerge dal capo di imputazione, che in nessun caso tali limiti risultano superati sicché, qualificato il reato come contravvenzione ai sensi dell'art. 181, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004, occorre dichiararne, anche d'ufficio, la prescrizione, alla stessa stregua dei reati urbanistici che sono stati già dichiarati estinti per prescrizione dal giudice del merito per essere le opere state eseguite nel medesimo contesto temporale.
3. Infatti, la declaratoria di parziale incostituzionalità, per irragionevolezza sanzionatoria, del comma 1-bis dell'art. 181 d.lgs. n. 42 del 2004, ha circoscritto il precetto del delitto paesaggistico ai soli interventi volumetrici di particolare consistenza, trasferendo una porzione del fatto tipico nell'ambito di operatività del precetto contravvenzionale e derivando da ciò l'illegalità sopravvenuta, per sproporzione, della pena in precedenza inflitta ed anche la necessità che il tempo necessario a prescrivere venga parametrato non più sul delitto ma sulla contravvenzione. Ciò comporta che la Corte di cassazione deve "autoinvestirsi" del motivo sopraggiunto, costituzionalmente imposto e derivante dalla modifica in melius della struttura sanzionatoria dell'illecito paesaggistico (Sez. U, n. 46653 del 26/06/2015, Della Fazia, Rv. 265110), con conseguente rilevabilità d'ufficio nel giudizio di legittimità della sopravvenuta sproporzionalità della pena inflitta per 3 imputazioni elevate ai sensi dell'art. 181, comma 1-bis, lett. a), d.lgs. n. 42/2004 e ciò anche in caso di inammissibilità del ricorso (Sez. U, n. 46653 del 26/06/2015, cit., Rv. 265111).
4. Sulla base di ciò, in mancanza di evidenti cause di proscioglimento nel merito ex art. 129 cod. proc. pen., la sentenza impugnata, assorbiti i motivi di ricorso, deve essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Qualificato il delitto di cui al capo d) come contravvenzione ex art. 181, comma 1, D.L.vo 42/2004, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché detto residuo reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 18/05/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Vito Di Nicola Silvio Amoresano птослі'сче DEPOSITATA IN CANDELLERIA * 2.9 AGO 2019 * IL CANCELIERE Luangpan +