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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 16/12/2024, n. 3269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3269 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 6024/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Arianna D'Addabbo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6024/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AMOROSI Parte_1 C.F._1
MANUELA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA COMMENDA 23/A 40068 SAN LAZZARO DI SAVENApresso il difensore avv. AMOROSI MANUELA
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DI LEO Controparte_1 C.F._2 CAMILLA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO MAZZINI 359 40062 NEpresso il difensore avv. DI LEO CAMILLA
CONVENUTO/I
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
avente per oggetto: separazione personale giudiziale.
CONCLUSIONI
Come da atti introduttivi e da intervento del PM
*** IL TRIBUNALE
Udita la relazione della causa fatta dal Giudice Istruttore Dott. Francesca Neri, udita la lettura delle conclusioni assunte dai Procuratori delle parti, esaminati gli atti e i documenti di causa, ha ritenuto:
pagina 1 di 2 MOTIVAZIONE La separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza sia dal fallimento del tentativo di conciliazione innanzi al Presidente del Tribunale, che dal tenore degli atti difensivi anche della parte resistente, che riconosce l'avvenuta irrimediabile frattura del rapporto coniugale, ed anche sulla base dei comportamenti mantenuti dalle parti.
Quanto a tutte le ulteriori domande e questioni, si fa rinvio all'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. pronunciata dal Giudice Relatore in data odierna.
Spese alla definizione del merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, non definitivamente decidendo, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, Pronunzia la separazione personale fra i coniugi nato/a il 29/12/1972 a NE (BO) Parte_1
e
, nato/a il 29/06/1970 a NAPOLI (NA) Controparte_1 unitisi in matrimonio in data 11.07.2015, con rito civile in OL (BO), atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2015, n. 14, Parte 1 Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Fa rinvio all'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. in pari data per tutte le altre questioni.
Spese alla definizione del merito.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile in data 4-12-2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Bruno Perla
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Arianna D'Addabbo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6024/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AMOROSI Parte_1 C.F._1
MANUELA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA COMMENDA 23/A 40068 SAN LAZZARO DI SAVENApresso il difensore avv. AMOROSI MANUELA
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DI LEO Controparte_1 C.F._2 CAMILLA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO MAZZINI 359 40062 NEpresso il difensore avv. DI LEO CAMILLA
CONVENUTO/I
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
avente per oggetto: separazione personale giudiziale.
CONCLUSIONI
Come da atti introduttivi e da intervento del PM
*** IL TRIBUNALE
Udita la relazione della causa fatta dal Giudice Istruttore Dott. Francesca Neri, udita la lettura delle conclusioni assunte dai Procuratori delle parti, esaminati gli atti e i documenti di causa, ha ritenuto:
pagina 1 di 2 MOTIVAZIONE La separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza sia dal fallimento del tentativo di conciliazione innanzi al Presidente del Tribunale, che dal tenore degli atti difensivi anche della parte resistente, che riconosce l'avvenuta irrimediabile frattura del rapporto coniugale, ed anche sulla base dei comportamenti mantenuti dalle parti.
Quanto a tutte le ulteriori domande e questioni, si fa rinvio all'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. pronunciata dal Giudice Relatore in data odierna.
Spese alla definizione del merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, non definitivamente decidendo, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, Pronunzia la separazione personale fra i coniugi nato/a il 29/12/1972 a NE (BO) Parte_1
e
, nato/a il 29/06/1970 a NAPOLI (NA) Controparte_1 unitisi in matrimonio in data 11.07.2015, con rito civile in OL (BO), atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2015, n. 14, Parte 1 Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Fa rinvio all'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. in pari data per tutte le altre questioni.
Spese alla definizione del merito.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile in data 4-12-2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Bruno Perla
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