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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 31/03/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2803/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Eleonora Polidori Presidente Relatore
dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
dott.ssa Stefana Curadi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2803/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
PAPERINI MICHELA, elettivamente domiciliato in Pontedera (PI), P.zza Martiri della Libertà
n.16 presso lo studio del difensore.
PARTE RICORRENTE
contro
C.F. ) CP_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da verbale di udienza del 21.01.2025
OGGETTO: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 09.10.2024 la sig.ra chiedeva fosse Parte_1
pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 08.03.2023 con il sig. dalla cui unione nascevano i figli (02.12.1989) e (29.10.1994), CP_1 Per_1 Per_2
maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
La separazione tre le parti veniva omologata dal tribunale di Pisa in data 08.03.2023.
Parte ricorrente precisava che dopo la separazione non aveva più convissuto con il coniuge e che quindi la separazione si era protratta ininterrottamente e non vi era alcuna possibilità di ripresa della convivenza, né di riconciliazione.
Tanto premesso, la sig.ra chiedeva pronunciarsi la cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio, senza alcuna statuizione di tipo economico, essendo le parti economicamente indipendenti.
All'udienza del 21.01.2025, il Presidente delegato, verificata la rituale notificazione, dichiarava la contumacia della sig.ra e rilevato che non vi fossero provvedimenti provvisori e CP_1
urgenti da assumere, disponeva la discussione orale della causa. Il ricorrente concludeva come da ricorso e la causa veniva rimessa al Collegio per la sentenza.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento. E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n° 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione.
Inoltre, l'atteggiamento delle parti, sia processuale – con la domanda proposta dal ricorrente e la contumacia del resistente – sia extraprocessuale – con la protrazione ininterrotta della separazione – dimostra l'impossibilità di ricostruire tra di loro la comunione materiale e spirituale propria del matrimonio.
Le spese processuali devono dichiararsi compensate in considerazione della natura della causa promossa.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente decidendo così provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Calcinaia il 28/07/1997 tra (C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 CP_1 ) e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Calcinaia al C.F._2
n° 15, Parte II, Serie A, anno 1997;
2. Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Calcinaia per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio.
Così deciso in Pisa, nella camera di consiglio del 28.03.2025
Il Presidente est. dott.ssa Eleonora Polidori
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Eleonora Polidori Presidente Relatore
dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
dott.ssa Stefana Curadi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2803/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
PAPERINI MICHELA, elettivamente domiciliato in Pontedera (PI), P.zza Martiri della Libertà
n.16 presso lo studio del difensore.
PARTE RICORRENTE
contro
C.F. ) CP_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da verbale di udienza del 21.01.2025
OGGETTO: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 09.10.2024 la sig.ra chiedeva fosse Parte_1
pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 08.03.2023 con il sig. dalla cui unione nascevano i figli (02.12.1989) e (29.10.1994), CP_1 Per_1 Per_2
maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
La separazione tre le parti veniva omologata dal tribunale di Pisa in data 08.03.2023.
Parte ricorrente precisava che dopo la separazione non aveva più convissuto con il coniuge e che quindi la separazione si era protratta ininterrottamente e non vi era alcuna possibilità di ripresa della convivenza, né di riconciliazione.
Tanto premesso, la sig.ra chiedeva pronunciarsi la cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio, senza alcuna statuizione di tipo economico, essendo le parti economicamente indipendenti.
All'udienza del 21.01.2025, il Presidente delegato, verificata la rituale notificazione, dichiarava la contumacia della sig.ra e rilevato che non vi fossero provvedimenti provvisori e CP_1
urgenti da assumere, disponeva la discussione orale della causa. Il ricorrente concludeva come da ricorso e la causa veniva rimessa al Collegio per la sentenza.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento. E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n° 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione.
Inoltre, l'atteggiamento delle parti, sia processuale – con la domanda proposta dal ricorrente e la contumacia del resistente – sia extraprocessuale – con la protrazione ininterrotta della separazione – dimostra l'impossibilità di ricostruire tra di loro la comunione materiale e spirituale propria del matrimonio.
Le spese processuali devono dichiararsi compensate in considerazione della natura della causa promossa.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente decidendo così provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Calcinaia il 28/07/1997 tra (C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 CP_1 ) e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Calcinaia al C.F._2
n° 15, Parte II, Serie A, anno 1997;
2. Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Calcinaia per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio.
Così deciso in Pisa, nella camera di consiglio del 28.03.2025
Il Presidente est. dott.ssa Eleonora Polidori