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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 14/10/2025, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
630/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IO IL
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Silvia Cavallari ha pronunciato all'esito della discussione orale la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
assistito e difeso dall'Avv.to Gabriella Cassibba del Foro di Bologna
ricorrente contro
P.IVA ) CP_1 P.IVA_1
convenuto contumace
Controparte_2
(C.F. ) P.IVA_2
Rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Basile e Valeria Giroldi
resistente
OGGETTO: inquadramento-differenze retributive
Conclusioni
Per il ricorrente: “1 - ACCERTARE e DICHIARARE il diritto del ricorrente, sig.
nato a [...] [...] e residente a [...]di Novi Parte_1 di Modena via Provinciale Motta n 55, cap 41016, cf , C.F._1
all'inquadramento nel livello B3 del CCNL logistica trasporto spedizione applicato,
o al diverso livello E/O contratto collettivo che risulterà' in corso di causa, a decorrere dal 01.09.2022 al 17.03.2023, o dalla diversa data che risulterà in corso di causa, seguendo l'orario indicato nella scheda tachigrafa digitale e, conseguentemente,
2 - attesa l'illegittimità dell'inquadramento di cui alla qualifica-categoria-livello applicata dal datore di lavoro, CONDANNARE la società , con sede CP_1
legale in via Pagliani Arceto n 21, Scandiano (RE), CF in persona del P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore a conferire al ricorrente l'inquadramento di cui al livello B3 del CCNL logistica trasporto spedizione applicato o al diverso livello o contratto collettivo che risulterà in corso di causa con corresponsione del relativo trattamento economico e per l'effetto di cui ai precedenti punti
3 - DICHIARARE TENUTO E CONDANNARE la società , con sede CP_1
legale in via Pagliani Arceto n 21, Scandiano (RE), CF in persona del P.IVA_1
legale rappresentante pro tempor, come rappresentata, difesa e domiciliata, al pagamento delle differenze retributive maturate dal 01.09.2022 al 17.03.2023, o per altra data che emergerà in corso di causa, pari ad euro 2.696,02 lordi di cui euro
1161,88 a titolo di tfr, o nella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, previa eventuale CTU contabile, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
4 - DICHIARARE TENUTA E CONDANNARE parte convenuta, al versamento dei contributi sulle somme sopra dovute.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
Pag. 2 di 8 Per l' : “dichiarare ed accertare anche nei confronti dell che la convenuta CP_2 CP_2
società datrice di lavoro - ove tenuta a versare a favore del ricorrente ulteriori retribuzioni in dipendenza dell'occorso rapporto di lavoro – è tenuta a versare la correlativa contribuzione da calcolarsi, oltre sanzioni civili, e nei limiti della prescrizione come per legge;
-nel caso l'accertamento suddetto sia positivo, o in caso di raggiunta conciliazione giudiziale, si chiede di specificare il relativo titolo e il periodo di competenza, e adottare le eventuali conseguenti determinazioni con riferimento alle rispettive posizioni contributivo-previdenziali del ricorrente.
-Con condanna della parte soccombente al pagamento integrale delle spese, competenze, onorari e accessori di giudizio.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. , ha convenuto in giudizio deducendo di essere stato alle Parte_1 CP_1
dipendenze della stessa dal 01/09/2022 al 17/03/2023 con mansioni di conducente di mezzi pesanti, ma inquadrato al livello H1 del CCNL Logistica, Trasporto Merci e
Spedizione, anziché al corretto livello B3, corrispondente alle mansioni effettivamente svolte.
Il ricorrente ha chiesto pertanto il pagamento delle differenze retributive maturate, quantificate in euro 2.696,02 lordi, di cui euro 1.161,88 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione.
2. ritualmente convenuta, è stata dichiarata contumace all'udienza del CP_1
28/11/2024.
3. Stante la domanda di regolarizzazione contributiva, il contradditorio è stato integrato con l' che si è costituito chiedendo l'accoglimento delle conclusioni CP_2
sopra trascritte..
Pag. 3 di 8 L'Ente ha esposto che i lavoratori inquadrati nel livello H1 del CCNL Trasporto merci e spedizioni, svolgono mansioni che richiedono una certa qualifica ed autonomia, ma non comportano responsabilità di coordinamento;
possono variare a seconda del settore specifico (trasporto, logistica e spedizioni), ma generalmente includono attività operative, di movimentazione merci, di supporto di logistica o di guida di mezzi di trasporto di piccole dimensioni.
Il livello B3 dello stesso CCNL, invece, comprende lavoratori con specifiche competenze e responsabilità operative come la guida di mezzi pesanti, la movimentazione di merci, la gestione di magazzini.
Pertanto, per i periodi in esame che non presentano problemi di prescrizione, l' CP_2
agirà per il recupero della contribuzione, connessa alla differenza retributiva da lavoro dipendente che dovesse essere accertata.
4. Tanto premesso, espletata l'istruttoria orale, la causa viene decisa all'esito della discussione.
Il ricorso va accolto.
5. L'escussione testi ha confermato le mansioni svolte dal ricorrente.
sentito sui capitoli di prova di cui al ricorso, ha così risposto: Testimone_1
Cap. a): “Sì è vero, confermo le circostanze. Ogni mattina pure io mi recavo alle ore
5.30 presso il magazzino della in quanto lavoro per Controparte_3
quest'ultima società come autotrasportatore. È lì che ho conosciuto Parte_1
ed arrivava sempre puntuale al lavoro alle ore 5.30”.
Cap. b): “Sì è vero, confermo le circostanze e pure io svolgevo gli stessi viaggi e lo stesso lavoro di ma per una società diversa ovvero la Travel”. Pt_1
Cap. c): “Sì è vero, confermo le circostanze. Il nostro lavoro era ed è quello di effettuare trasporti di piastrelle di ceramica da San Martino a Casinalbo e viceversa”
Pag. 4 di 8 Cap. d): “Sì è vero, confermo che il lavoro veniva svolto da dal lunedì al Pt_1
venerdì dalle ore 5.30 alle ore 16.30 ed era il mio stesso orario di lavoro. Preciso che facevamo le pause di 45 minuti quando venivano caricati i camion”.
Cap. e): “Sì è vero che guidava un bilico e per fare ciò aveva la patente C Pt_1
E”.
Cap. f): “Sì è vero in quanto l'ho vista. La scheda tachigrafa era obbligatoria per svolgere il nostro lavoro”.
Dalla documentazione prodotta, fra cui buste paga (doc.5 ric.) e scheda tachigrafa digitale (doc. 6 ric.) risulta provato che il ricorrente svolgeva mansioni di conducente di mezzi pesanti (bilico/autoarticolato), attività che il CCNL colloca nel livello B3, riservato ai conducenti in possesso di patente C-E (doc. 11 ric.) che operano su veicoli dotati di cronotachigrafo. (pag. 29 CCNL doc.10 ric.)
Il livello H1 applicato dalla società risulta, pertanto, non è conforme alle mansioni effettive svolte, in quanto riferito a conducenti di veicoli non dotati di cronotachigrafo per i quali è sufficiente la patente B (pag. 30 del CCNL - doc. 10 ric.).
Secondo il CCNL applicato il livello H1, è come di seguito delineato:
“ Qualifica 1: Lettera H parametro 124,5; Lettera G parametro 124
Conducenti che utilizzano veicoli per i quali è previsto il possesso della patente B non dotati di apparato cronotachigrafo, adibiti in attività di logistica distributiva e di corriere espresso che svolgono attività di guida e le operazioni accessorie ai trasporti.
Profili esemplificativi - Operai
G: - Conducenti adibiti in attività di logistica distributiva e di corriere espresso che svolgono attività di guida e operazioni accessorie ai trasporti. Conducenti che utilizzano veicoli per i quali è previsto il possesso della patente B non dotati di
Pag. 5 di 8 apparato cronotachigrafo adibiti a trasporti a lungo raggio ai quali spetta l'indennità di trasferta di cui all'art. 62.
H: - Conducenti in possesso di particolari abilitazioni, ad es. conducenti che trasportano materiali radioattivi e/o esplosivi.”
Al livello B3 del CCNL appartiene il seguente personale:
“Qualifica 3: Lettera C parametro 133,5, Lettera B parametro 133 Lettera A parametro 132,5
Conducenti in possesso di patente C – E che conducono veicoli per i quali è previsto il possesso delle rispettive abilitazioni e dotati di apparato cronotachigrafo, che svolgono attività di guida e le operazioni accessorie ai trasporti, nei confronti dei quali trovano applicazione le disposizioni di cui all'art 11 bis.
Profili esemplificativi - Operai
Conducenti adibiti a:
A: - Servizi di trasporto effettuati all'interno di aree produttive, logistiche, portuali, terminalistiche, interportuali e cave;
- Servizi di trasporto ripetitivi, che hanno origine dalla stessa aerea e per le quali l'impegno giornaliero termina presso lo stesso luogo d'inizio del servizio.
B: Servizi di trasporto in ambito nazionale e internazionale (non sottoposti a particolari abilitazioni, es. container, casse mobili, groupage, centinati, etc.) per i quali spetta l'indennità di trasferta di cui all'art. 62.
C: - Servizi di trasporto merci in ambito nazionale e internazionale soggetti a specifiche normative e abilitazioni professionali (ATP, ADR, HACCP, trasporto animali vivi, etc.), per i quali spetta l'indennità di trasferta di cui all'art. 62. -
Trasporti per i quali è necessario operare con specifiche attrezzature (es. bisarche, veicoli dotati di apparati di sollevamento e gru di portata superiore a 20 tonnellate,
Pag. 6 di 8 cisterne dotate di apparecchia ture di carico e scarico pneumatico, frigoriferi, nonché i trasporti eccezionali, etc.)”.
Il ricorrente ha svolto trasporti in ambito nazionale di- mattonelle guidando un bilico, munito di patente C e CE (doc n 11 ric).
Al ricorrente per il periodo 01/09/2022-17/03/2023 spetta l'inquadramento nel livello
B3 del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione.
6.La società è tenuta al pagamento delle differenze retributive maturate, quantificate in euro 2.696,02 lordi, di cui euro 1.101,23 per l'anno 2022, euro 432,92 per l'anno
2023 ed euro 1.161,88 a titolo di TFR.
Tale somma risulta dal conteggio elaborato dalla FILT CGIL di Modena, (all. A ric.)
La società è altresì tenuta alla regolarizzazione contributiva nel limiti della prescrizione quinquennale non maturata nel caso di specie.
7. Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata nella causa 630/2024:
1) Accerta e dichiara il diritto di all'inquadramento, per il periodo Parte_1
01/09/2022-17/03/2023, nel livello B3 del CCNL Logistica, Trasporto Merci e
Spedizione.
2) Condanna a corrispondere a a titolo di differenze CP_1 Parte_1
retributive € 2.696,02 lordi, di cui euro 1.161,88 a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
3) Condanna a versare all' i relativi contributi nel limite della CP_1 CP_2
prescrizione quinquennale.
4) Condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida a favore di CP_1
in euro 49,00 per esborsi ed euro 2.000,00 per spese legali oltre Parte_1
Pag. 7 di 8 spese generali del 15% iva e cpa come per legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario Avv Gabriella Cassibba;
nonché a favore dell' in CP_2
euro 1.500,00 oltre spese generali del 15%. .
Reggio Emilia, così deciso il 14/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
Pag. 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IO IL
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Silvia Cavallari ha pronunciato all'esito della discussione orale la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
assistito e difeso dall'Avv.to Gabriella Cassibba del Foro di Bologna
ricorrente contro
P.IVA ) CP_1 P.IVA_1
convenuto contumace
Controparte_2
(C.F. ) P.IVA_2
Rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Basile e Valeria Giroldi
resistente
OGGETTO: inquadramento-differenze retributive
Conclusioni
Per il ricorrente: “1 - ACCERTARE e DICHIARARE il diritto del ricorrente, sig.
nato a [...] [...] e residente a [...]di Novi Parte_1 di Modena via Provinciale Motta n 55, cap 41016, cf , C.F._1
all'inquadramento nel livello B3 del CCNL logistica trasporto spedizione applicato,
o al diverso livello E/O contratto collettivo che risulterà' in corso di causa, a decorrere dal 01.09.2022 al 17.03.2023, o dalla diversa data che risulterà in corso di causa, seguendo l'orario indicato nella scheda tachigrafa digitale e, conseguentemente,
2 - attesa l'illegittimità dell'inquadramento di cui alla qualifica-categoria-livello applicata dal datore di lavoro, CONDANNARE la società , con sede CP_1
legale in via Pagliani Arceto n 21, Scandiano (RE), CF in persona del P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore a conferire al ricorrente l'inquadramento di cui al livello B3 del CCNL logistica trasporto spedizione applicato o al diverso livello o contratto collettivo che risulterà in corso di causa con corresponsione del relativo trattamento economico e per l'effetto di cui ai precedenti punti
3 - DICHIARARE TENUTO E CONDANNARE la società , con sede CP_1
legale in via Pagliani Arceto n 21, Scandiano (RE), CF in persona del P.IVA_1
legale rappresentante pro tempor, come rappresentata, difesa e domiciliata, al pagamento delle differenze retributive maturate dal 01.09.2022 al 17.03.2023, o per altra data che emergerà in corso di causa, pari ad euro 2.696,02 lordi di cui euro
1161,88 a titolo di tfr, o nella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, previa eventuale CTU contabile, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
4 - DICHIARARE TENUTA E CONDANNARE parte convenuta, al versamento dei contributi sulle somme sopra dovute.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
Pag. 2 di 8 Per l' : “dichiarare ed accertare anche nei confronti dell che la convenuta CP_2 CP_2
società datrice di lavoro - ove tenuta a versare a favore del ricorrente ulteriori retribuzioni in dipendenza dell'occorso rapporto di lavoro – è tenuta a versare la correlativa contribuzione da calcolarsi, oltre sanzioni civili, e nei limiti della prescrizione come per legge;
-nel caso l'accertamento suddetto sia positivo, o in caso di raggiunta conciliazione giudiziale, si chiede di specificare il relativo titolo e il periodo di competenza, e adottare le eventuali conseguenti determinazioni con riferimento alle rispettive posizioni contributivo-previdenziali del ricorrente.
-Con condanna della parte soccombente al pagamento integrale delle spese, competenze, onorari e accessori di giudizio.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. , ha convenuto in giudizio deducendo di essere stato alle Parte_1 CP_1
dipendenze della stessa dal 01/09/2022 al 17/03/2023 con mansioni di conducente di mezzi pesanti, ma inquadrato al livello H1 del CCNL Logistica, Trasporto Merci e
Spedizione, anziché al corretto livello B3, corrispondente alle mansioni effettivamente svolte.
Il ricorrente ha chiesto pertanto il pagamento delle differenze retributive maturate, quantificate in euro 2.696,02 lordi, di cui euro 1.161,88 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione.
2. ritualmente convenuta, è stata dichiarata contumace all'udienza del CP_1
28/11/2024.
3. Stante la domanda di regolarizzazione contributiva, il contradditorio è stato integrato con l' che si è costituito chiedendo l'accoglimento delle conclusioni CP_2
sopra trascritte..
Pag. 3 di 8 L'Ente ha esposto che i lavoratori inquadrati nel livello H1 del CCNL Trasporto merci e spedizioni, svolgono mansioni che richiedono una certa qualifica ed autonomia, ma non comportano responsabilità di coordinamento;
possono variare a seconda del settore specifico (trasporto, logistica e spedizioni), ma generalmente includono attività operative, di movimentazione merci, di supporto di logistica o di guida di mezzi di trasporto di piccole dimensioni.
Il livello B3 dello stesso CCNL, invece, comprende lavoratori con specifiche competenze e responsabilità operative come la guida di mezzi pesanti, la movimentazione di merci, la gestione di magazzini.
Pertanto, per i periodi in esame che non presentano problemi di prescrizione, l' CP_2
agirà per il recupero della contribuzione, connessa alla differenza retributiva da lavoro dipendente che dovesse essere accertata.
4. Tanto premesso, espletata l'istruttoria orale, la causa viene decisa all'esito della discussione.
Il ricorso va accolto.
5. L'escussione testi ha confermato le mansioni svolte dal ricorrente.
sentito sui capitoli di prova di cui al ricorso, ha così risposto: Testimone_1
Cap. a): “Sì è vero, confermo le circostanze. Ogni mattina pure io mi recavo alle ore
5.30 presso il magazzino della in quanto lavoro per Controparte_3
quest'ultima società come autotrasportatore. È lì che ho conosciuto Parte_1
ed arrivava sempre puntuale al lavoro alle ore 5.30”.
Cap. b): “Sì è vero, confermo le circostanze e pure io svolgevo gli stessi viaggi e lo stesso lavoro di ma per una società diversa ovvero la Travel”. Pt_1
Cap. c): “Sì è vero, confermo le circostanze. Il nostro lavoro era ed è quello di effettuare trasporti di piastrelle di ceramica da San Martino a Casinalbo e viceversa”
Pag. 4 di 8 Cap. d): “Sì è vero, confermo che il lavoro veniva svolto da dal lunedì al Pt_1
venerdì dalle ore 5.30 alle ore 16.30 ed era il mio stesso orario di lavoro. Preciso che facevamo le pause di 45 minuti quando venivano caricati i camion”.
Cap. e): “Sì è vero che guidava un bilico e per fare ciò aveva la patente C Pt_1
E”.
Cap. f): “Sì è vero in quanto l'ho vista. La scheda tachigrafa era obbligatoria per svolgere il nostro lavoro”.
Dalla documentazione prodotta, fra cui buste paga (doc.5 ric.) e scheda tachigrafa digitale (doc. 6 ric.) risulta provato che il ricorrente svolgeva mansioni di conducente di mezzi pesanti (bilico/autoarticolato), attività che il CCNL colloca nel livello B3, riservato ai conducenti in possesso di patente C-E (doc. 11 ric.) che operano su veicoli dotati di cronotachigrafo. (pag. 29 CCNL doc.10 ric.)
Il livello H1 applicato dalla società risulta, pertanto, non è conforme alle mansioni effettive svolte, in quanto riferito a conducenti di veicoli non dotati di cronotachigrafo per i quali è sufficiente la patente B (pag. 30 del CCNL - doc. 10 ric.).
Secondo il CCNL applicato il livello H1, è come di seguito delineato:
“ Qualifica 1: Lettera H parametro 124,5; Lettera G parametro 124
Conducenti che utilizzano veicoli per i quali è previsto il possesso della patente B non dotati di apparato cronotachigrafo, adibiti in attività di logistica distributiva e di corriere espresso che svolgono attività di guida e le operazioni accessorie ai trasporti.
Profili esemplificativi - Operai
G: - Conducenti adibiti in attività di logistica distributiva e di corriere espresso che svolgono attività di guida e operazioni accessorie ai trasporti. Conducenti che utilizzano veicoli per i quali è previsto il possesso della patente B non dotati di
Pag. 5 di 8 apparato cronotachigrafo adibiti a trasporti a lungo raggio ai quali spetta l'indennità di trasferta di cui all'art. 62.
H: - Conducenti in possesso di particolari abilitazioni, ad es. conducenti che trasportano materiali radioattivi e/o esplosivi.”
Al livello B3 del CCNL appartiene il seguente personale:
“Qualifica 3: Lettera C parametro 133,5, Lettera B parametro 133 Lettera A parametro 132,5
Conducenti in possesso di patente C – E che conducono veicoli per i quali è previsto il possesso delle rispettive abilitazioni e dotati di apparato cronotachigrafo, che svolgono attività di guida e le operazioni accessorie ai trasporti, nei confronti dei quali trovano applicazione le disposizioni di cui all'art 11 bis.
Profili esemplificativi - Operai
Conducenti adibiti a:
A: - Servizi di trasporto effettuati all'interno di aree produttive, logistiche, portuali, terminalistiche, interportuali e cave;
- Servizi di trasporto ripetitivi, che hanno origine dalla stessa aerea e per le quali l'impegno giornaliero termina presso lo stesso luogo d'inizio del servizio.
B: Servizi di trasporto in ambito nazionale e internazionale (non sottoposti a particolari abilitazioni, es. container, casse mobili, groupage, centinati, etc.) per i quali spetta l'indennità di trasferta di cui all'art. 62.
C: - Servizi di trasporto merci in ambito nazionale e internazionale soggetti a specifiche normative e abilitazioni professionali (ATP, ADR, HACCP, trasporto animali vivi, etc.), per i quali spetta l'indennità di trasferta di cui all'art. 62. -
Trasporti per i quali è necessario operare con specifiche attrezzature (es. bisarche, veicoli dotati di apparati di sollevamento e gru di portata superiore a 20 tonnellate,
Pag. 6 di 8 cisterne dotate di apparecchia ture di carico e scarico pneumatico, frigoriferi, nonché i trasporti eccezionali, etc.)”.
Il ricorrente ha svolto trasporti in ambito nazionale di- mattonelle guidando un bilico, munito di patente C e CE (doc n 11 ric).
Al ricorrente per il periodo 01/09/2022-17/03/2023 spetta l'inquadramento nel livello
B3 del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione.
6.La società è tenuta al pagamento delle differenze retributive maturate, quantificate in euro 2.696,02 lordi, di cui euro 1.101,23 per l'anno 2022, euro 432,92 per l'anno
2023 ed euro 1.161,88 a titolo di TFR.
Tale somma risulta dal conteggio elaborato dalla FILT CGIL di Modena, (all. A ric.)
La società è altresì tenuta alla regolarizzazione contributiva nel limiti della prescrizione quinquennale non maturata nel caso di specie.
7. Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata nella causa 630/2024:
1) Accerta e dichiara il diritto di all'inquadramento, per il periodo Parte_1
01/09/2022-17/03/2023, nel livello B3 del CCNL Logistica, Trasporto Merci e
Spedizione.
2) Condanna a corrispondere a a titolo di differenze CP_1 Parte_1
retributive € 2.696,02 lordi, di cui euro 1.161,88 a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
3) Condanna a versare all' i relativi contributi nel limite della CP_1 CP_2
prescrizione quinquennale.
4) Condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida a favore di CP_1
in euro 49,00 per esborsi ed euro 2.000,00 per spese legali oltre Parte_1
Pag. 7 di 8 spese generali del 15% iva e cpa come per legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario Avv Gabriella Cassibba;
nonché a favore dell' in CP_2
euro 1.500,00 oltre spese generali del 15%. .
Reggio Emilia, così deciso il 14/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
Pag. 8 di 8