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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 24/10/2025, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova –Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giorgio Bertola - Presidente-
2) Dott. Valeria Monti - Giudice rel -
3) Dott. Elisabetta Pagliarini - Giudice.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2797 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 , avente ad oggetto: scioglimento di matrimonio vertente
TRA
rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'avv. BERGAMINI CINZIA presso cui elettivamente domicilia in VIA VALSESIA 59 46100 MANTOVA
RICORRENTE
E
- CP_1 C.F._2
RESISTENTE contumace
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Mantova .
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 13/10/2025 il ricorrente : “ - pronunciare ai sensi e per gli effetti del novellato art. 3 n. 2 lett. b) della L. 898/70 lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Borgoforte, oggi Borgo Virgilio (MN), il 16 luglio
1994 tra il Sig. e la Sig.ra e trascritto nel Registro Parte_1 CP_2 degli Atti di matrimonio del medesimo Comune nell'anno 1994 al n. 2, parte I;
- dichiarare che nulla è dovuto reciprocamente tra i Sigg. e Pt_1 CP_2 in conseguenza dello scioglimento del matrimonio, per il proprio mantenimento;
1 2
- conseguentemente ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile competente
l'annotazione della sentenza e tutte le successive incombenze di legge.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso chiedeva a questo Tribunale che fosse Parte_1 pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto con nel CP_1
Comune di Borgoforte, ora Borgo Virgilio (MN), in data 16 luglio 1994, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Borgo Virgilio nell'anno 1994,
Parte I - n. 2.
La resistente non si costituiva e veniva dichiarata contumace.
All'udienza del 20/05/2025 il ricorrente confermava la propria volontà di divorziare e alla successiva udienza la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione consensuale, avvenuta con decreto di omologa del Tribunale di Mantova del 30 aprile 2019, previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 11.5.2015 n. 55 alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della
L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, non essendovi altri domande la procedura si sarebbe potuta svolgere in via stragiudiziale o consensuale, per cui la necessità del presente giudizio è stata determinata dalla mancata collaborazione della resistente che va quindi condannata al pagamento delle spese di lite , con liquidazione ex DM 147/2022 avendo come riferimento i valori minimi dello scaglione di riferimento stante la semplicità del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
2 3
a) pronunzia lo scioglimento del matrimonio tra Parte_1
e ; C.F._1 CP_1 C.F._2
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BORGO VIRGILIO per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74 (Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Borgo Virgilio nell'anno 1994, Parte I - n. 2.) ;
c)condanna alla refusione delle spese di lite in favore di CP_1 [...]
che liquida in 3.809,00 oltre spese generali iva e cpa come per legge.. Pt_1
Così deciso in Mantova nella camera di consiglio del 17/10/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.Valeria Monti Dott.Giorgio Bertola
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova –Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giorgio Bertola - Presidente-
2) Dott. Valeria Monti - Giudice rel -
3) Dott. Elisabetta Pagliarini - Giudice.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2797 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 , avente ad oggetto: scioglimento di matrimonio vertente
TRA
rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'avv. BERGAMINI CINZIA presso cui elettivamente domicilia in VIA VALSESIA 59 46100 MANTOVA
RICORRENTE
E
- CP_1 C.F._2
RESISTENTE contumace
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Mantova .
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 13/10/2025 il ricorrente : “ - pronunciare ai sensi e per gli effetti del novellato art. 3 n. 2 lett. b) della L. 898/70 lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Borgoforte, oggi Borgo Virgilio (MN), il 16 luglio
1994 tra il Sig. e la Sig.ra e trascritto nel Registro Parte_1 CP_2 degli Atti di matrimonio del medesimo Comune nell'anno 1994 al n. 2, parte I;
- dichiarare che nulla è dovuto reciprocamente tra i Sigg. e Pt_1 CP_2 in conseguenza dello scioglimento del matrimonio, per il proprio mantenimento;
1 2
- conseguentemente ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile competente
l'annotazione della sentenza e tutte le successive incombenze di legge.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso chiedeva a questo Tribunale che fosse Parte_1 pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto con nel CP_1
Comune di Borgoforte, ora Borgo Virgilio (MN), in data 16 luglio 1994, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Borgo Virgilio nell'anno 1994,
Parte I - n. 2.
La resistente non si costituiva e veniva dichiarata contumace.
All'udienza del 20/05/2025 il ricorrente confermava la propria volontà di divorziare e alla successiva udienza la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione consensuale, avvenuta con decreto di omologa del Tribunale di Mantova del 30 aprile 2019, previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 11.5.2015 n. 55 alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della
L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, non essendovi altri domande la procedura si sarebbe potuta svolgere in via stragiudiziale o consensuale, per cui la necessità del presente giudizio è stata determinata dalla mancata collaborazione della resistente che va quindi condannata al pagamento delle spese di lite , con liquidazione ex DM 147/2022 avendo come riferimento i valori minimi dello scaglione di riferimento stante la semplicità del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
2 3
a) pronunzia lo scioglimento del matrimonio tra Parte_1
e ; C.F._1 CP_1 C.F._2
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BORGO VIRGILIO per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74 (Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Borgo Virgilio nell'anno 1994, Parte I - n. 2.) ;
c)condanna alla refusione delle spese di lite in favore di CP_1 [...]
che liquida in 3.809,00 oltre spese generali iva e cpa come per legge.. Pt_1
Così deciso in Mantova nella camera di consiglio del 17/10/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.Valeria Monti Dott.Giorgio Bertola
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