Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 10/02/2026, n. 2559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2559 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02559/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12205/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12205 del 2025, proposto da LA CH, rappresentato e difeso dagli avvocati Ida Tomasiello, Andrea De' Longis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
l'ottemperanza della sentenza Tar Lazio n. 6504/2020 (RG 7500/2019), pubblicata il 12.06.2020 e notificata a mezzo pec il 17.06.2020, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 7568/2023, con la quale veniva accertata la illegittimità del mancato riconoscimento della qualifica professionale conseguita in Romania ed avente valore equipollente all'abilitazione all'insegnamento ai sensi delle Direttive 2005/36/Ce e 2013/55/Ce.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 il dott. RO IE PI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio si richiede l’ottemperanza della sentenza in epigrafe con la quale il Tribunale adito ha accolto il ricorso presentato dall’odierno ricorrente annullando il diniego opposto dall’amministrazione al riconoscimento del titolo conseguito dallo stesso all’estero in altro paese UE.
L’amministrazione si è costituita con atto di mero stile.
All’udienza in epigrafe la causa è passata in decisione.
2. Il ricorso è fondato e va accolto.
L’amministrazione non ha provato di avere adempiuto al titolo di cui in epigrafe né ha controdedotto in merito alle circostanze evidenziate in ricorso, che pertanto vanno considerate provate ex art. 64 c.p.a..
Ne deriva che l’amministrazione resistente, in virtù dell’effetto conformativo del giudicato, ha l’obbligo di adottare i provvedimenti richiesti entro 90 giorni dalla notificazione della presente sentenza e che, in difetto, deve provvedere un commissario ad acta.
Quest’ultimo è nominato, fin da ora, nella persona del Direttore generale del Ministero preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, senza facoltà di delega e senza compenso, provvederà nel termine di 90 giorni, decorrente dalla scadenza del termine di cui sopra attribuito all’amministrazione.
Sia l’amministrazione sia il commissario ad acta dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità (sul tema, cfr. Corte di Giustizia UE sentenza 6 dicembre 2018, causa C-675/17, Hannes Preindl; sentenza 7 maggio 1991, causa C-340/89, Vlassopoulou; sentenza 13 novembre 2003, causa C-313/01, Morgenbesser; sentenza 6 ottobre 2015, causa C-298/14, Brouillard), nonché a quelli enunziati dalle sentenze della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (cfr. nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022) che hanno definito la questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in misura che tiene conto della serialità del contenzioso e della ridotta attività difensiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), lo accoglie il ricorso nei termini e limiti di cui in motivazione.
Per l’effetto condanna l’amministrazione ad eseguire la sentenza di cui in epigrafe entro 90 giorni dalla notificazione della presente; in caso di ulteriore inerzia dovrà provvedere il commissario ad acta di cui in parte motiva nell’ulteriore termine di 90 giorni decorrente dal termine concesso all’amministrazione.
Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente in misura pari ad euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00) oltre accessori di legge, con distrazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
SS TO, Presidente
Maria Rosaria Oliva, Referendario
RO IE PI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO IE PI | SS TO |
IL SEGRETARIO