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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 18/11/2025, n. 3696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3696 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7625/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7625/2024 promossa da:
con sede in Piazza Salimbeni 3 - C.F e n. Parte_1 Pt_1 iscrizione presso il Registro delle Imprese di RE , Gruppo IVA MPS - partita P.IVA_1 IVA , aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, Banca iscritta all'Albo delle P.IVA_2 Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario , codice 1030.6, codice Parte_1 Pt_1 Gruppo 1030.6 - in persona della sottoscritta Dott.ssa (C.F.: ), nata CP_1 C.F._1 a Certaldo (FI) il 3 marzo 1963, nella qualità di Responsabile di Struttura di Secondo Livello con funzione Legale della Banca e, come tale, munita dei necessari poteri di rappresentanza (livello di procura C5) in forza di procura speciale ai rogiti dott. notaio in in data Persona_1 Pt_1
17/04/2023 rep. 42423 racc. 21712 registrata presso Agenzia delle Entrate Ufficio di Siena in data
18/04/2023 al n. 2021, serie 1T, elettivamente domiciliata presso la casella di posta elettronica certificata dell'Avv. Roberto Lazzini (cod. fisc. , Email_1 C.F._2 che la rappresenta e difende, in forza di procura alle liti in calce all'atto di citazione ATTORE contro nato a [...] il [...] e res. a Certaldo, v.le Fabiani n. 51; C.F.: CP_2 [...]
rappresentato e difeso, giusta delega a calce alla comparsa di costituzione e risposta dal C.F._3 procuratore domiciliatario Avv Giuseppe Bergamaschi di Firenze (C.F. ) con CodiceFiscale_4 Studio in Firenze, Via Marenzio 24
corrente in Via Vittorio Alfieri 1 in Conegliano, codice fiscale e partita IVA Controparte_3
, capitale sociale € 10.000,00 interamente versato, ed in sua vece la procuratrice P.IVA_3 [...]
codice fiscale a sua volta legittimata in virtù di procura (a rogito Controparte_4 P.IVA_4 Notaio di Milano, repertorio 58952, raccolta 15958) rilasciata dall'originaria mandataria Persona_2
in persona del suo direttore generale dr. Controparte_5 CP_6 rappresentata e difesa, in virtù di procura di cui alla fase monitoria, dall'Avv. Leonardo Blandino, codice fiscale con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Filippo Andreoli, C.F._5 codice fiscale Via Santa Reparata 40, in Firenze, e con indicazione, ai sensi e C.F._6 per gli effetti degli artt. 125 comma 1° c.p.c. e 13, comma 3-bis, D.P.R. n. 115/2002, del numero di fax 02 76261609 e degli indirizzi di posta elettronica certificata
Email_2 CONVENUTI pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Per parte appellante: Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze, ogni contraria eccezione e argomentazione disattesa, in riforma della sentenza 2685/2023, accogliere l'appello proposto per i motivi tutti esposti e, per l'effetto, accogliere le domande formulate in primo grado dall'odierna appellante e, conseguentemente: - rigettare integralmente le domande tutte avanzate nei confronti della CP_7
, in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate;
in ogni caso, condannare gli
[...] appellati al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio di primo grado e del presente giudizio di appello, oltre IVA, CPA e spese come per legge.
Per il convenuto appellato perchè l'eccellentissimo Giudice del tribunale di Firenze CP_2 voglia, per i motivi di cui ha premessa: - invia preliminare, dichiarare improcedibile l'appello per violazione degli artt. 148 bis n. 1 e 2; - nel merito, dichiarare infondato in fatto ed in diritto l'appello confermando in ogni sua parte la sentenza di primo grado. Con vittoria di competenze spese ed onorari anche del secondo grado di giudizio e di distrazione delle stesse a favore del procuratore antistatario ex art 93 cpc.
Per l'appellante incidentale Voglia l'Ill.mo Giudice adìto, contrariis reiectis, così Controparte_3 giudicare: - in accoglimento dell'appello incidentale: dichiarare l'inammissibilità della spiegata opposizione a decreto ingiuntivo, alla luce della tardività della stessa, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- Condannare il sig. alla restituzione delle somme pagate da CP_2
in ottemperanza alla sentenza di primo grado;
- Con vittoria di spese e compensi oltre il CP_3 rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace Parte_1 di Firenze n. 2685/2023 pubblicata il 27/12/2023, non notificata e recante il seguente dispositivo:
“
PQM
Il Giudice di Pace di Firenze, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda dell'attore: - condanna la già alla restituzione in favore del sig. la CP_7 CP_8 CP_2 somma di €. 609,90; - condanna alla restituzione in favore dell'attore della somma di CP_3
€. 2.977,00; - condanna la a rifondere all'attore le spese di lite che liquida in complessivi CP_3
€. 1.265,00 per compensi professionali;
e. 48,50 per spese esenti, oltre rimborso forfetario del 15% per le spese generali, iva e cap come per legge;
- condanna a rifondere all'attore le spese di lite CP_7 che liquida in €. 346,00 per compensi professionali, €. 21,50 per spese esenti, oltre rimborso forfetario del 15% per spese esenti, iva e cap come per legge.”
Con atto di citazione notificato il 31 ottobre 2019 a mezzo pec, il sig. ha convenuto in CP_2 giudizio innanzi al Giudice di Pace di Firenze la e al fine di sentire: CP_3 CP_7
“condannare le parti convenute alla restituzione, al sig. delle somme da ognuna CP_2 indebitamente ricevute e, più in particolare, condannare alla restituzione della Controparte_3 somma di € 2.977,00 o la diversa somma che parrà di giustizia;
oltre interessi e rivalu-tazione dalle singole scadenze al saldo;
condannare la alla restituzione della somma di € 1.614,80 Controparte_9
o la diversa somma che parrà di giustizia;
oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo. Con vittoria di spese, competenze e onorari”.
Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta Parte_1 del 20 febbraio 2020, chiedendo il rigetto delle domande avanzate dall'attore in quanto infondate in fatto e in diritto.
Con il primo motivo di appello, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata per avere il Giudice di Pace omesso di esaminare l'eccezione, tempestivamente sollevata dalla in comparsa di CP_7 costituzione e risposta, relativa all'esistenza di un decreto ingiuntivo non opposto, dunque passato in pagina 2 di 4 giudicato, avente ad oggetto il rapporto in contestazione. Risultava, infatti, sia dagli atti di causa che dalla sentenza impugnata, che il sig. aveva ricevuto la notifica di un decreto ingiuntivo da CP_2 parte della , cessionaria di in cui era stata fusa per incorporazione la CP_3 CP_7
con cui veniva richiesto – a lui ed alla sig.ra – il pagamento della CP_9 Parte_2 somma di € 7.873,63 oltre interessi e spese, relativa alle rate scadute e non pagate del finanziamento n. 1572672 dagli stessi stipulato con Nonostante l'accertata presenza di un decreto CP_9 ingiuntivo non opposto, dunque, divenuto cosa giudicata, il Giudice di Pace di Firenze non solo aveva ritenuto di non doversi pronunciare sull'eccezione tempestivamente sollevata dalla ma aveva Pt_1 accolto la domanda formulata dall'attore. La mancata opposizione al decreto ingiuntivo n. 5857/2016 (cfr. fascicolo ), secondo parte appellante, lo rende incontestabile, ovvero “cosa giudicata”. CP_3
Con il secondo motivo di appello, l'appellante ha contestato la sentenza impugnata nella parte in cui la banca è stata condannata a restituire al sig. la somma di €. 609,60. Il Giudice di Pace di Firenze CP_2 non ha, secondo l'appellante, tenuto in considerazione che, proprio ad istanza dei sig.ri e , CP_2 Pt_2 il finanziamento n. 1572672 (originariamente richiesto per la somma di € 8.500,00) era stato oggetto di una richiesta di aumento del capitale finanziato (€ 12.500,00) ed aveva subito una rimodulazione del piano di pagamento che aveva, conseguentemente, apportato una modifica della rata pattuita contrattualmente. Il finanziamento concesso dalla banca prevedeva infatti un importo finanziato pari ad
€. 8.500,00 da rimborsarsi in n. 72 rate dell'importo di €. 159,75 cadauna. Successivamente, su espressa richiesta dei clienti, il piano finanziario era stato modificato prevedendo un aumento del capitale finanziato a €. 12.500,00. A fronte dell'erogazione della somma di €. 12.500,00 vi era stata necessariamente una modifica della rata di rimborso dalle iniziali €. 159,75 a €. 234,10.
Ha concluso per l'integrale riforma della sentenza impugnata.
Si è costituito in giudizio il sig. il quale ha eccepito l'improcedibilità dell'appello per CP_2 violazione dell'art. 348 bis nn. 1 e 2 c.p.c. e, nel merito, ne ha contestato la fondatezza e ne ha chiesto il rigetto.
Si è costituito in giudizio la la quale, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità Controparte_3 della azione posta in essere dal sig. con l'opposizione a decreto ingiuntivo. Invero, il Giudice di CP_2 Pace nella sentenza impugnata avrebbe omesso di esaminare l'eccezione, tempestivamente sollevata dalla in comparsa di costituzione e risposta, afferente l'esistenza di un decreto ingiuntivo non CP_3 opposto, dunque passato in giudicato, avente ad oggetto il rapporto in contestazione.
Nel merito, ha dedotto che il contratto di finanziamento n. 1572672 stipulato dai sig.ri Parte_2
e per l'acquisto di una autovettura Ford Fiesta presso la concessionaria Agnorelli
[...] CP_2 s.p.a. inizialmente prevedeva un importo finanziato pari ad € 8.500,00 da rimborsarsi in n. 72 rate dell'importo di € 159,75 cadauna. Il piano finanziario veniva tuttavia successivamente modificato, nel senso che il prezzo dell'autovettura veniva stabilito in € 15.400,00, l'anticipo in € 2.900,00, le commissioni per € 160,00, il totale finanziato €12.660,00, da rimborsarsi – unitamente agli interessi – in n. 72 rate dell'importo di € 233,40. La società finanziaria provvedeva pertanto ad erogare in favore della concessionaria venditrice l'importo di € 12.500,00 (importo finanziato come da piano finanziario modificato, detratte le commissioni).
Ha concluso per l'accoglimento dell'appello incidentale e, quindi, per l'inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo e la conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto.
L'appello è fondato e merita accoglimento.
In via preliminare, deve dichiararsi infondata l'eccezione di improcedibilità dell'appello sollevata da avendo parte appellante indicato in atto di appello i motivi specifici, adeguatamente CP_2 approfonditi, in base ai quali la sentenza di primo grado è stata impugnata.
pagina 3 di 4 Nel merito, deve ritenersi fondata l'eccezione di cosa giudicata sollevata da parte appellante, anche in via incidentale, rappresentata dall'esistenza di un decreto ingiuntivo non opposto avente ad oggetto il rapporto oggetto del presente giudizio. Come noto, il decreto ingiuntivo non opposto acquista autorità di cosa giudicata sostanziale in relazione al diritto in esso consacrato, cosicchè la sua efficacia copre tutte le questioni relative sia all'oggetto che ai soggetti parti dello stesso.
L'accoglimento del primo motivo di appello rende superfluo l'esame dell'ulteriore motivo e comporta la riforma integrale della sentenza di primo grado impugnata, con conseguente rigetto di tutte le domande proposte in primo grado nei confronti di conferma Parte_1 dle decreto ingiuntivo opposto e condanna di alla restituzione di tutte le somme CP_2 corrisposte da in esecuzione della sentenza di primo grado. Controparte_3
Le spese di lite del giudizio di primo grado, già liquidate, e quelle del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: In accoglimento dell'appello, in riforma integrale della sentenza del Giudice di Pace di Firenze n. 2685/2023 pubblicata il 27/12/2023, RIGETTA tutte le domande proposte in primo grado nei confronti di CO il decreto ingiuntivo opposto e CO Parte_1 alla restituzione di tutte le somme corrisposte da in esecuzione della CP_2 Controparte_3 sentenza di primo grado.
CO altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte appellante e all'appellante CP_2 in via incidentale le spese del giudizio di primo grado, come già liquidate, nonchè le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in Euro 91,50 per esborsi ed in Euro 462,00 per compensi in favore di ciascuna parte, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Firenze, 17 novembre 2025
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7625/2024 promossa da:
con sede in Piazza Salimbeni 3 - C.F e n. Parte_1 Pt_1 iscrizione presso il Registro delle Imprese di RE , Gruppo IVA MPS - partita P.IVA_1 IVA , aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, Banca iscritta all'Albo delle P.IVA_2 Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario , codice 1030.6, codice Parte_1 Pt_1 Gruppo 1030.6 - in persona della sottoscritta Dott.ssa (C.F.: ), nata CP_1 C.F._1 a Certaldo (FI) il 3 marzo 1963, nella qualità di Responsabile di Struttura di Secondo Livello con funzione Legale della Banca e, come tale, munita dei necessari poteri di rappresentanza (livello di procura C5) in forza di procura speciale ai rogiti dott. notaio in in data Persona_1 Pt_1
17/04/2023 rep. 42423 racc. 21712 registrata presso Agenzia delle Entrate Ufficio di Siena in data
18/04/2023 al n. 2021, serie 1T, elettivamente domiciliata presso la casella di posta elettronica certificata dell'Avv. Roberto Lazzini (cod. fisc. , Email_1 C.F._2 che la rappresenta e difende, in forza di procura alle liti in calce all'atto di citazione ATTORE contro nato a [...] il [...] e res. a Certaldo, v.le Fabiani n. 51; C.F.: CP_2 [...]
rappresentato e difeso, giusta delega a calce alla comparsa di costituzione e risposta dal C.F._3 procuratore domiciliatario Avv Giuseppe Bergamaschi di Firenze (C.F. ) con CodiceFiscale_4 Studio in Firenze, Via Marenzio 24
corrente in Via Vittorio Alfieri 1 in Conegliano, codice fiscale e partita IVA Controparte_3
, capitale sociale € 10.000,00 interamente versato, ed in sua vece la procuratrice P.IVA_3 [...]
codice fiscale a sua volta legittimata in virtù di procura (a rogito Controparte_4 P.IVA_4 Notaio di Milano, repertorio 58952, raccolta 15958) rilasciata dall'originaria mandataria Persona_2
in persona del suo direttore generale dr. Controparte_5 CP_6 rappresentata e difesa, in virtù di procura di cui alla fase monitoria, dall'Avv. Leonardo Blandino, codice fiscale con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Filippo Andreoli, C.F._5 codice fiscale Via Santa Reparata 40, in Firenze, e con indicazione, ai sensi e C.F._6 per gli effetti degli artt. 125 comma 1° c.p.c. e 13, comma 3-bis, D.P.R. n. 115/2002, del numero di fax 02 76261609 e degli indirizzi di posta elettronica certificata
Email_2 CONVENUTI pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Per parte appellante: Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze, ogni contraria eccezione e argomentazione disattesa, in riforma della sentenza 2685/2023, accogliere l'appello proposto per i motivi tutti esposti e, per l'effetto, accogliere le domande formulate in primo grado dall'odierna appellante e, conseguentemente: - rigettare integralmente le domande tutte avanzate nei confronti della CP_7
, in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate;
in ogni caso, condannare gli
[...] appellati al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio di primo grado e del presente giudizio di appello, oltre IVA, CPA e spese come per legge.
Per il convenuto appellato perchè l'eccellentissimo Giudice del tribunale di Firenze CP_2 voglia, per i motivi di cui ha premessa: - invia preliminare, dichiarare improcedibile l'appello per violazione degli artt. 148 bis n. 1 e 2; - nel merito, dichiarare infondato in fatto ed in diritto l'appello confermando in ogni sua parte la sentenza di primo grado. Con vittoria di competenze spese ed onorari anche del secondo grado di giudizio e di distrazione delle stesse a favore del procuratore antistatario ex art 93 cpc.
Per l'appellante incidentale Voglia l'Ill.mo Giudice adìto, contrariis reiectis, così Controparte_3 giudicare: - in accoglimento dell'appello incidentale: dichiarare l'inammissibilità della spiegata opposizione a decreto ingiuntivo, alla luce della tardività della stessa, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- Condannare il sig. alla restituzione delle somme pagate da CP_2
in ottemperanza alla sentenza di primo grado;
- Con vittoria di spese e compensi oltre il CP_3 rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace Parte_1 di Firenze n. 2685/2023 pubblicata il 27/12/2023, non notificata e recante il seguente dispositivo:
“
PQM
Il Giudice di Pace di Firenze, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda dell'attore: - condanna la già alla restituzione in favore del sig. la CP_7 CP_8 CP_2 somma di €. 609,90; - condanna alla restituzione in favore dell'attore della somma di CP_3
€. 2.977,00; - condanna la a rifondere all'attore le spese di lite che liquida in complessivi CP_3
€. 1.265,00 per compensi professionali;
e. 48,50 per spese esenti, oltre rimborso forfetario del 15% per le spese generali, iva e cap come per legge;
- condanna a rifondere all'attore le spese di lite CP_7 che liquida in €. 346,00 per compensi professionali, €. 21,50 per spese esenti, oltre rimborso forfetario del 15% per spese esenti, iva e cap come per legge.”
Con atto di citazione notificato il 31 ottobre 2019 a mezzo pec, il sig. ha convenuto in CP_2 giudizio innanzi al Giudice di Pace di Firenze la e al fine di sentire: CP_3 CP_7
“condannare le parti convenute alla restituzione, al sig. delle somme da ognuna CP_2 indebitamente ricevute e, più in particolare, condannare alla restituzione della Controparte_3 somma di € 2.977,00 o la diversa somma che parrà di giustizia;
oltre interessi e rivalu-tazione dalle singole scadenze al saldo;
condannare la alla restituzione della somma di € 1.614,80 Controparte_9
o la diversa somma che parrà di giustizia;
oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo. Con vittoria di spese, competenze e onorari”.
Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta Parte_1 del 20 febbraio 2020, chiedendo il rigetto delle domande avanzate dall'attore in quanto infondate in fatto e in diritto.
Con il primo motivo di appello, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata per avere il Giudice di Pace omesso di esaminare l'eccezione, tempestivamente sollevata dalla in comparsa di CP_7 costituzione e risposta, relativa all'esistenza di un decreto ingiuntivo non opposto, dunque passato in pagina 2 di 4 giudicato, avente ad oggetto il rapporto in contestazione. Risultava, infatti, sia dagli atti di causa che dalla sentenza impugnata, che il sig. aveva ricevuto la notifica di un decreto ingiuntivo da CP_2 parte della , cessionaria di in cui era stata fusa per incorporazione la CP_3 CP_7
con cui veniva richiesto – a lui ed alla sig.ra – il pagamento della CP_9 Parte_2 somma di € 7.873,63 oltre interessi e spese, relativa alle rate scadute e non pagate del finanziamento n. 1572672 dagli stessi stipulato con Nonostante l'accertata presenza di un decreto CP_9 ingiuntivo non opposto, dunque, divenuto cosa giudicata, il Giudice di Pace di Firenze non solo aveva ritenuto di non doversi pronunciare sull'eccezione tempestivamente sollevata dalla ma aveva Pt_1 accolto la domanda formulata dall'attore. La mancata opposizione al decreto ingiuntivo n. 5857/2016 (cfr. fascicolo ), secondo parte appellante, lo rende incontestabile, ovvero “cosa giudicata”. CP_3
Con il secondo motivo di appello, l'appellante ha contestato la sentenza impugnata nella parte in cui la banca è stata condannata a restituire al sig. la somma di €. 609,60. Il Giudice di Pace di Firenze CP_2 non ha, secondo l'appellante, tenuto in considerazione che, proprio ad istanza dei sig.ri e , CP_2 Pt_2 il finanziamento n. 1572672 (originariamente richiesto per la somma di € 8.500,00) era stato oggetto di una richiesta di aumento del capitale finanziato (€ 12.500,00) ed aveva subito una rimodulazione del piano di pagamento che aveva, conseguentemente, apportato una modifica della rata pattuita contrattualmente. Il finanziamento concesso dalla banca prevedeva infatti un importo finanziato pari ad
€. 8.500,00 da rimborsarsi in n. 72 rate dell'importo di €. 159,75 cadauna. Successivamente, su espressa richiesta dei clienti, il piano finanziario era stato modificato prevedendo un aumento del capitale finanziato a €. 12.500,00. A fronte dell'erogazione della somma di €. 12.500,00 vi era stata necessariamente una modifica della rata di rimborso dalle iniziali €. 159,75 a €. 234,10.
Ha concluso per l'integrale riforma della sentenza impugnata.
Si è costituito in giudizio il sig. il quale ha eccepito l'improcedibilità dell'appello per CP_2 violazione dell'art. 348 bis nn. 1 e 2 c.p.c. e, nel merito, ne ha contestato la fondatezza e ne ha chiesto il rigetto.
Si è costituito in giudizio la la quale, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità Controparte_3 della azione posta in essere dal sig. con l'opposizione a decreto ingiuntivo. Invero, il Giudice di CP_2 Pace nella sentenza impugnata avrebbe omesso di esaminare l'eccezione, tempestivamente sollevata dalla in comparsa di costituzione e risposta, afferente l'esistenza di un decreto ingiuntivo non CP_3 opposto, dunque passato in giudicato, avente ad oggetto il rapporto in contestazione.
Nel merito, ha dedotto che il contratto di finanziamento n. 1572672 stipulato dai sig.ri Parte_2
e per l'acquisto di una autovettura Ford Fiesta presso la concessionaria Agnorelli
[...] CP_2 s.p.a. inizialmente prevedeva un importo finanziato pari ad € 8.500,00 da rimborsarsi in n. 72 rate dell'importo di € 159,75 cadauna. Il piano finanziario veniva tuttavia successivamente modificato, nel senso che il prezzo dell'autovettura veniva stabilito in € 15.400,00, l'anticipo in € 2.900,00, le commissioni per € 160,00, il totale finanziato €12.660,00, da rimborsarsi – unitamente agli interessi – in n. 72 rate dell'importo di € 233,40. La società finanziaria provvedeva pertanto ad erogare in favore della concessionaria venditrice l'importo di € 12.500,00 (importo finanziato come da piano finanziario modificato, detratte le commissioni).
Ha concluso per l'accoglimento dell'appello incidentale e, quindi, per l'inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo e la conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto.
L'appello è fondato e merita accoglimento.
In via preliminare, deve dichiararsi infondata l'eccezione di improcedibilità dell'appello sollevata da avendo parte appellante indicato in atto di appello i motivi specifici, adeguatamente CP_2 approfonditi, in base ai quali la sentenza di primo grado è stata impugnata.
pagina 3 di 4 Nel merito, deve ritenersi fondata l'eccezione di cosa giudicata sollevata da parte appellante, anche in via incidentale, rappresentata dall'esistenza di un decreto ingiuntivo non opposto avente ad oggetto il rapporto oggetto del presente giudizio. Come noto, il decreto ingiuntivo non opposto acquista autorità di cosa giudicata sostanziale in relazione al diritto in esso consacrato, cosicchè la sua efficacia copre tutte le questioni relative sia all'oggetto che ai soggetti parti dello stesso.
L'accoglimento del primo motivo di appello rende superfluo l'esame dell'ulteriore motivo e comporta la riforma integrale della sentenza di primo grado impugnata, con conseguente rigetto di tutte le domande proposte in primo grado nei confronti di conferma Parte_1 dle decreto ingiuntivo opposto e condanna di alla restituzione di tutte le somme CP_2 corrisposte da in esecuzione della sentenza di primo grado. Controparte_3
Le spese di lite del giudizio di primo grado, già liquidate, e quelle del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: In accoglimento dell'appello, in riforma integrale della sentenza del Giudice di Pace di Firenze n. 2685/2023 pubblicata il 27/12/2023, RIGETTA tutte le domande proposte in primo grado nei confronti di CO il decreto ingiuntivo opposto e CO Parte_1 alla restituzione di tutte le somme corrisposte da in esecuzione della CP_2 Controparte_3 sentenza di primo grado.
CO altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte appellante e all'appellante CP_2 in via incidentale le spese del giudizio di primo grado, come già liquidate, nonchè le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in Euro 91,50 per esborsi ed in Euro 462,00 per compensi in favore di ciascuna parte, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Firenze, 17 novembre 2025
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi
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