CGT2
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 08/01/2026, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 224/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
FERLA GIROLAMO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7187/2019 depositato il 19/11/2019
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Turchia, 2/4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Resistente_1 - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso domicilio difensore
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 993/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 25/03/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. SR0124686/2015 CATASTO-RENDITA CATASTALE
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società cooperativa Resistente_1 a.r.l. impugnava dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa l'Avviso di accertamento n. 124686 riguardante la rendita catastale di un immobile (meglio distinto in atti) il quale era stato oggetto di dichiarazione doc.fa “variazione della destinazione abitazione- scuola” (categoria proposta B/5 di classe 3, rendita catastale proposta euro 432,38).
L'Agenzia si costituiva, contro deduceva e difendeva la legittimità del proprio provvedimento e della relativa pretesa.
Il primo Giudice, con sentenza n. 993/6/2016, ha accolto il ricorso ritenendo “apparente” la motivazione del provvedimento (cfr. sentenza di I grado in atti).
L'Agenzia ha impugnato - per i motivi che di seguito saranno esaminati – la citata sentenza chiedendone la riforma (cfr. appello in atti).
La Società cooperativa non si è costituita.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è fondato.
1.- Gli atti di accertamento catastale trovano la propria disciplina nel DM 701/1994.
La citata disposizione (in estrema sintesi) prevede che le rendite definite con il c.d. doc.fa sono soggette al vaglio dell' Agenzia la quale entro un anno (termine ordinatorio) deve definirle.
Nella fattispecie la disposizione di che trattasi ha trovato puntuale applicazione.
L'immobile di che trattasi era stato (inizialmente) censito come “civile abitazione” (categoria A/7).
A seguito di “variazione della destinazione d'uso” la Società ha presentato “doc.fa” al fine di variare la categoria in B/5 (“scuole”). L' Agenzia - preso atto della nuova destinazione d'uso - ha ritenuto di censire l'immobile in A/10 (categoria scuole,etc.).
La categoria indicata dalla (proprietaria) Cooperativa appellata (B/5) va assegnata ad immobili di proprietà di enti pubblici.
La Giurisprudenza di legittimità (Cassazione, sentenza n. 12025/2015, ha chiarito che ai fini del classamento delle unità immobiliari occorre tenere conto delle “caratteristiche oggettive” del bene e non dell'uso specifico. 2.- Il provvedimento originariamente impugnato ne indica sinteticamente i presupposti di fatto e le ragioni di diritto (Regolamento formazione Catasto Edilizio Urbano D.P.R. n. 1142 del 1.12.1949).
Gli elementi di che trattasi hanno consentito alla Società contribuente di poter esercitare la propria difesa.
La giurisprudenza di vertice (Cassazione, sentenza n. 11804 del 14/05/2010) ha ritenuto che, qualora l'attribuzione della rendita catastale abbia luogo a seguito della procedura Doc.Fa. “ … costituisce un atto conosciuto e comunque prontamente conoscibile per il contribuente, in quanto posto in essere nell'ambito di un procedimento a struttura fortemente partecipativa …”.
La “nuova rendita” scaturisce da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati eseguita dall' Agenzia senza disattendere gli elementi di fatto forniti nella dichiarazione, anche se il risultato è differente da quella “proposta”.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato e va accolto.
Le spese del doppio grado (principio di “causalità”: Cassazione, Ordinanza 5 marzo 2021 n. 5842) seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Condanna la Società appellata alle spese del doppio grado che liquida in complessivi euro 2.500,00
(duemila/500,00) in favore dell'Agenzia delle entrate, di cui euro 1.000,00 per il primo grado ed euro
1.500,00 per il presente grado.
Siracusa, 1 dicembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
ZI GE
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
FERLA GIROLAMO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7187/2019 depositato il 19/11/2019
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Turchia, 2/4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Resistente_1 - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso domicilio difensore
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 993/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 25/03/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. SR0124686/2015 CATASTO-RENDITA CATASTALE
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società cooperativa Resistente_1 a.r.l. impugnava dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa l'Avviso di accertamento n. 124686 riguardante la rendita catastale di un immobile (meglio distinto in atti) il quale era stato oggetto di dichiarazione doc.fa “variazione della destinazione abitazione- scuola” (categoria proposta B/5 di classe 3, rendita catastale proposta euro 432,38).
L'Agenzia si costituiva, contro deduceva e difendeva la legittimità del proprio provvedimento e della relativa pretesa.
Il primo Giudice, con sentenza n. 993/6/2016, ha accolto il ricorso ritenendo “apparente” la motivazione del provvedimento (cfr. sentenza di I grado in atti).
L'Agenzia ha impugnato - per i motivi che di seguito saranno esaminati – la citata sentenza chiedendone la riforma (cfr. appello in atti).
La Società cooperativa non si è costituita.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è fondato.
1.- Gli atti di accertamento catastale trovano la propria disciplina nel DM 701/1994.
La citata disposizione (in estrema sintesi) prevede che le rendite definite con il c.d. doc.fa sono soggette al vaglio dell' Agenzia la quale entro un anno (termine ordinatorio) deve definirle.
Nella fattispecie la disposizione di che trattasi ha trovato puntuale applicazione.
L'immobile di che trattasi era stato (inizialmente) censito come “civile abitazione” (categoria A/7).
A seguito di “variazione della destinazione d'uso” la Società ha presentato “doc.fa” al fine di variare la categoria in B/5 (“scuole”). L' Agenzia - preso atto della nuova destinazione d'uso - ha ritenuto di censire l'immobile in A/10 (categoria scuole,etc.).
La categoria indicata dalla (proprietaria) Cooperativa appellata (B/5) va assegnata ad immobili di proprietà di enti pubblici.
La Giurisprudenza di legittimità (Cassazione, sentenza n. 12025/2015, ha chiarito che ai fini del classamento delle unità immobiliari occorre tenere conto delle “caratteristiche oggettive” del bene e non dell'uso specifico. 2.- Il provvedimento originariamente impugnato ne indica sinteticamente i presupposti di fatto e le ragioni di diritto (Regolamento formazione Catasto Edilizio Urbano D.P.R. n. 1142 del 1.12.1949).
Gli elementi di che trattasi hanno consentito alla Società contribuente di poter esercitare la propria difesa.
La giurisprudenza di vertice (Cassazione, sentenza n. 11804 del 14/05/2010) ha ritenuto che, qualora l'attribuzione della rendita catastale abbia luogo a seguito della procedura Doc.Fa. “ … costituisce un atto conosciuto e comunque prontamente conoscibile per il contribuente, in quanto posto in essere nell'ambito di un procedimento a struttura fortemente partecipativa …”.
La “nuova rendita” scaturisce da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati eseguita dall' Agenzia senza disattendere gli elementi di fatto forniti nella dichiarazione, anche se il risultato è differente da quella “proposta”.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato e va accolto.
Le spese del doppio grado (principio di “causalità”: Cassazione, Ordinanza 5 marzo 2021 n. 5842) seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Condanna la Società appellata alle spese del doppio grado che liquida in complessivi euro 2.500,00
(duemila/500,00) in favore dell'Agenzia delle entrate, di cui euro 1.000,00 per il primo grado ed euro
1.500,00 per il presente grado.
Siracusa, 1 dicembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
ZI GE