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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 26/05/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE
Composto dai signori Magistrati: dr. Gabriella Canto Presidente dr. Marcello Testaquatra Giudice dr. Alessandra Frasca Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 265/2025 V.G, avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa congiuntamente
DA
, nata a [...], in data [...], (c.f. Parte_1 [...]
, e , nato a Caltanissetta (CL), in [...] C.F._1 Parte_2
2.5.1953, (c.f. ), rappresentati e difesi, giuste CodiceFiscale_2 procure in atti, dall'Avv. Liborio Paolo Pastorello (pec:
, presso il cui studio sito in Email_1
Caltanissetta, Viale della Regione n. 6, sono elettivamente domiciliati.
*****
Conclusioni delle parti: con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 23.4.2025, entrambe le parti hanno chiesto l'accoglimento della domanda congiunta.
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo depositato il 7.2.2025 e Parte_1 Pt_2
hanno esposto: di avere contratto matrimonio in Caltanissetta (CL),
[...] in data 10.12.1984, trascritto nei registri dello Stato civile del predetto
Comune dell'anno 1984, parte II, Serie C, n. 90, volume 1; che dal matrimonio era nata la figlia il 19.3.1991, maggiorenne ed Per_1 economicamente indipendente;
che con decreto cron. n. 2110/2007 del
12.4.2007 il Tribunale di Caltanissetta aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
Sul rilievo in ordine al decorso del termine di legge ed alla mancata ricostituzione del rapporto coniugale, le parti hanno chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
23.4.2025 le parti hanno insistito nell'accoglimento del ricorso.
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
Ritiene il Tribunale che ricorrano le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), legge 1 dicembre 1970, n. 898 e succ. mod. perché si faccia luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo stato accertato che i coniugi, dopo essersi definitivamente separati - separazione che si è protratta per il termine di legge a far tempo dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione - non si sono più riconciliati.
Quanto sopra è sufficiente per l'accoglimento della domanda, essendo evidente, in base alle allegazioni dei coniugi ed alla loro mancata riconciliazione, che non può più ricostituirsi tra loro la comunione di vita materiale e spirituale.
Il Tribunale può prendere atto delle condizioni concordate tra le parti in quanto non contrarie all'ordinamento.
Nessuna statuizione va adottata sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza, non appena diventerà esecutiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Caltanissetta (CL), in data 10.12.1984 da e , trascritto nei registri dello Stato civile del Parte_2 Parte_1 predetto Comune dell'anno 1984, parte II, Serie C, n. 90, Volume 1; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti;
nulla sulle spese. Ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Caltanissetta (CL) di procedere all'annotazione della presente sentenza, allorché diventerà esecutiva.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione unica civile del
Tribunale di Caltanissetta in data 23.5.2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Gabriella Canto
Alessandra Frasca