Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 24/02/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale Lecce n. 179 del 20.01.2023 Oggetto: risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia di lavoro, in grado di appello, tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuliano Giannini Parte_1
Appellante
e
, Controparte_1 [...]
, Controparte_2 [...]
, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Controparte_3 distrettuale dello Stato di Lecce
Appellati
FATTO
Con ricorso depositato il 28.03.2022 -premesso di: essere in possesso di diploma Parte_1 magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002; avere impugnato, innanzi al TAR Lazio, il decreto di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (da ora in poi GAE) n. 325/2015, nella parte in cui non consentiva l'inserimento dei diplomati magistrali entro l'a.s. 2001/2002; aver conseguito ordinanza cautelare favorevole (n. 4607/2016), in forza della quale era stata inserita (con riserva) nelle GAE della scuola primaria e dell'infanzia della provincia di Roma;
essere stata immessa in ruolo, dopo diversi incarichi di supplenza, con contratto di lavoro sottoscritto il 2.09.2020, senza alcuna riserva, ottenendo successivamente il trasferimento in provincia di Lecce;
essere stata
1
quale- veniva richiamata la sentenza del TAR Lazio (n. 10968/2019) e del Consiglio di Stato (n.
5556/2021) con cui era stato rigettato il ricorso proposto innanzi ai giudici amministrativi, con conseguente depennamento dalle GAE- chiedeva di accertare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia del licenziamento, con conseguente reintegrazione nel posto di lavoro e con al condanna dell'amministrazione al pagamento delle retribuzioni spettanti dalla data del licenziamento a quella della reintegra. A sostegno della domanda deduceva che, ai sensi dell'art. 25 CCNL, la risoluzione del contratto sarebbe stata possibile solo in ipotesi di annullamento delle procedure di reclutamento - circostanza che nella specie non si era verificata- o per mancanza del possesso dei requisiti per l'assunzione, anche questa condizione insussistente, in quanto l'inserimento a pieno titolo nelle GAE
e la assunzione senza riserva testimoniavano la volontà dell'amministrazione di rinunciare alla contestazione dei titoli. Sosteneva, in ogni caso, di avere i requisiti per insegnare e lamentava la lesione del legittimo affidamento.
Si costituivano in giudizio le amministrazioni convenute, che contestavano gli avversi assunti e chiedevano il rigetto del ricorso.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Lecce rigettava la domanda attorea ritenendo legittima la condotta del , che aveva risolto il rapporto di lavoro a seguito del venir meno di CP_1 un requisito per l'assunzione, riconosciuto in via cautelare, ma venuto meno a seguito della decisione nel merito. Precisava che la mancata apposizione di una clausola risolutiva espressa nel contratto individuale di lavoro non poteva essere intesa quale acquiescenza dell'amministrazione, ricorrendo, peraltro, nella specie, un'ipotesi di nullità del contratto. Affermava, ancora, che nessun affidamento poteva essersi ingenerato in capo alla ricorrente, considerato che l'inserimento nelle GAE era avvenuto in virtù di un provvedimento cautelare non dotato di stabilità e che l'assunzione era avvenuta in pendenza del giudizio innanzi al TAR. Ribadiva l'insussistenza dei titoli per l'assunzione per come definitivamente chiarito dalle sentenze del Consiglio di Stato (n. 5556/2021) e della Corte di Cassazione (n. 3830/2021), evidenziando l'impossibilità della costituzione di un rapporto di lavoro presso la pubblica amministrazione in virtù di una instaurazione di fatto, cui doveva essere equiparata quella rispetto alla quale la procedura assuntiva o il relativo titolo siano venuti meno.
Avverso tale decisione ha proposto appello censurandola, con un unico articolato Parte_1
motivo, sotto i seguenti profili: 1) violazione e falsa applicazione delle norme sulla nullità dei contratti, in quanto il contratto sottoscritto dall'appellante non era affetto da nullità né per violazione di norme imperative inderogabili né per causa illecita, considerato che il titolo posseduto dall'appellante consentiva l'insegnamento nella scuole primarie e l'accesso alle fasce degli abilitati
2 all'interno delle graduatorie GPS finalizzate al conferimento delle supplenze e all'accesso ai TFA. Il contratto, pertanto, ove anche “illegale” non poteva considerarsi illecito per cui ricadeva nell'ambito applicativo dell'art. 2126 c.c. con conseguente diritto alla restitutio in integrum; 2) violazione delle norme sull'affidamento in quanto il contratto individuale di lavoro non recava clausole risolutive eventualmente dipendenti dall'esito del contenzioso innanzi al giudice amministrativo, con l'effetto che al momento della sottoscrizione la lavoratrice doveva ritenersi in buona fede. Doveva operare nella specie il principio di conservazione degli atti di cui all'art. 1367 c.c.
Ha chiesto la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento delle domande avanzate con il ricorso di primo grado.
L'amministrazione appellata si è costituita in giudizio eccependo il difetto di legittimazione passiva dell' e contestando in fatto e diritto gli avversi assunti. Ha concluso chiedendo il Controparte_5 rigetto dell'appello.
All'udienza del 24.01.2025, dopo discussione orale, la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_3
atteso che nelle controversie relative ai rapporti di lavoro sussiste la
[...]
legittimazione passiva del , mentre difetta quella del singolo (cfr. Cass. n. CP_1 CP_3
20916/2023, n. 34605/2024).
Tanto premesso, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
Giova preliminarmente ricostruire i fatti di causa.
Come già evidenziato in premessa, ha proposto, innanzi al TAR Lazio, ricorso Parte_1
avente ad oggetto -per quanto qui rileva- l'impugnazione del d.m. n. 325/2015 nella parte in cui, pur prevedendo la riapertura delle GAE in favore dei docenti che avevano conseguito il titolo abilitativo entro il 30.06.2015, non aveva previsto la possibilità di presentare domanda di inserimento ai docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002.
Il TAR Lazio, con ordinanza n. 4607/2016, ha sospeso il provvedimento impugnato e, per l'effetto,
l'appellante è stata inserita “con riserva” nelle GAE degli aspiranti al ruolo in qualità di docente della scuola primaria;
in forza di tale inserimento, in data 2.09.2020, la stessa ha stipulato il contratto di lavoro a tempo indeterminato, in cui si legge che “sono, altresì, causa di risoluzione l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto nonché il mancato possesso dei requisiti (…)”.
3 All'esito del giudizio di merito, con sentenza n. 14073/2020, il TAR Lazio -richiamando la decisione dell'Adunanza Plenaria n.11del 20 dicembre 2017, poi ribadita con le sentenze nn. 4 e 5 del 5 febbraio
2019 (secondo cui il solo possesso del diploma magistrale, sebbene conseguito entro l'anno scolastico
2001/2002, non costituisce titolo sufficiente per l'inserimento nelle GAE del personale docente ed educativo istituite dall'articolo 1, comma 605, lett. c), l.n. 296/2006)- ha rigettato il ricorso, affermando che “… il diploma magistrale conseguito nel 2001/2002 non è da ritenersi titolo idoneo all'insegnamento …”. La sentenza è stata confermata dal Consiglio di Stato con decisione n.
5556/2021.
Con decreto n. 2945 del 23.09.2021 il Dirigente Scolastico dell' , ricevuta Controparte_4
comunicazione della decisione giudiziale, ha disposto la risoluzione del contratto di lavoro. Con successivo decreto del 24.09.2021 il Dirigente Scolastico dell' Controparte_6
presso cui l'appellante prestava la propria attività al momento della risoluzione del contratto,
[...] ha disposto l'interruzione del rapporto di lavoro.
***
Così ricostruiti i fatti, la condotta tenuta dall'amministrazione appellata va esente da censure in quanto, nella specie, la risoluzione del contratto è conseguenza della insussistenza di un requisito necessario per accedere alle GAE e, quindi, per l'assunzione a tempo indeterminato, requisito la cui assenza determina un vizio genetico del contratto stesso e la sua conseguente radicale nullità.
Più in particolare, quanto alla qualificazione del vizio, giova richiamare i principi espressi dalla giurisprudenza della Suprema Corte (v. Cass. n. 30992/2019), secondo cui “… assume, poi, specifico rilievo il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte le quali, nell'individuare i casi in cui la violazione di norme inderogabili rende nullo il contratto ai sensi dell'art. 1418 c.c., comma 1, pur ribadendo la tradizionale distinzione tra norme di comportamento dei contraenti e norme di validità del contratto, hanno precisato che a quest'ultima tipologia vanno attratte non solo quelle disposizioni che si riferiscono alla struttura ed al contenuto del regolamento negoziale ma anche quelle che "in assoluto, oppure in presenza o in difetto di determinate condizioni oggettive o soggettive, direttamente o indirettamente, vietano la stipulazione stessa del contratto: come è il caso dei contratti conclusi in assenza di una particolare autorizzazione al riguardo richiesta dalla legge, o in mancanza dell'iscrizione di uno dei contraenti in albi o registri cui la legge eventualmente condiziona la loro legittimazione a stipulare quel genere di contratto, e simili. Se il legislatore vieta, in determinate circostanze, di stipulare il contratto e, nondimeno, il contratto viene stipulato, è la sua stessa esistenza a porsi in contrasto con la norma imperativa;
e non par dubbio che ne discenda la nullità dell'atto per ragioni -se così può dirsi- ancor più radicali di quelle dipendenti dalla contrarietà a norma imperativa del contenuto dell'atto medesimo" (Cass., Sez. Un., n. 26724/2007)…”.
4 Conformemente a tale principio si è ritenuto che, nel settore scolastico, siano affetti da nullità i contratti stipulati in violazione delle norme speciali che disciplinano le modalità di reclutamento (cfr. fra le tante Cass. n. 22320/2013; n. 13800/2017, n. 14809/2020) e il principio è stato esteso anche all'ipotesi dell'individuazione del contraente sulla base di una graduatoria diversa da quella utilizzabile secondo il sistema di reclutamento imposto dal legislatore, perché si è sottolineato che anche in tal caso il contratto viene ad essere stipulato con soggetto privo del necessario requisito
(Cass. n. 34557/2019). Si è pure affermato che il mancato possesso, da parte del lavoratore, del titolo di studio richiesto per legge, integri un'ipotesi di nullità ab origine del rapporto di lavoro che giustifica, quale effetto diretto, la revoca della nomina a tempo indeterminato (Cass. n. 33976/2022 in ipotesi di revoca della nomina a tempo indeterminato a causa dall'intervenuto depennamento del lavoratore dalla graduatoria del concorso per mancanza di requisiti di accesso).
Tutti i casi sopra richiamati afferiscono a ipotesi in cui -come nella specie- si è in presenza di un contratto invalido ab origine che, in quanto tale, può e deve essere rimosso dal datore di lavoro, pubblico o privato che sia.
***
Tanto chiarito, per come indicato in premessa, nell'articolato motivo di appello, parte appellante ha invocato, sotto un primo profilo, l'applicazione degli effetti di cui all'art. 2126 c.c. ai fini di conseguire la restitutio in integrum.
E tuttavia, sul punto deve rilevarsi che nella specie il contratto invalido ha già prodotto gli effetti di cui all'art. 2126 c.c., che non sono, però, quelli che parte appellante pretende.
Invero, l'art. 2126, c.c., comma 1, prevede che "La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità
dell'oggetto o della causa". La norma tutela, dunque, il contenuto economico e previdenziale del rapporto di fatto, ma non attribuisce rilevanza giuridica al suo svolgimento anche in funzione degli ulteriori sviluppi di carriera. Nell'ambito di un rapporto di pubblico impiego, la normativa di cui all'art. 2126 c.c. è posta a salvaguardia della prestazione lavorativa resa in fatto dal lavoratore, a prescindere dalla validità e dalla stessa esistenza del titolo costitutivo, coprendo non solo la prestazione nel sinallagma retributivo, ma anche agli ulteriori effetti pensionistici e previdenziali, che nella retribuzione e nel suo assoggettamento alla contribuzione trovano il momento genetico e a essa sono legati in rapporto di consequenzialità.
Ne consegue che, in presenza dell'illegittimità dell'assunzione, il rapporto di lavoro, in quanto affetto da nullità, può produrre effetti nei soli limiti indicati dall'art. 2126 c.c. e, pertanto, ferma l'irripetibilità
5 delle retribuzioni corrisposte in ragione della prestazione resa, sia pure in via di mero fatto, dello stesso non si può tenere conto ai fini di successive assunzioni o di avanzamenti di carriera -operando in tal caso la regola generale secondo cui quod nullum est nullum producit effectum (cfr. tra le tante Cass.
n. 32263/2021, n. 2673/2020)- e tanto meno ai fini della costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
In proposito vale ancora richiamare la pronuncia della Suprema Corte sopra citata, secondo cui “… il
D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36 ha sempre previsto, nelle diverse versioni succedutesi nel tempo, che “in ogni caso la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte delle pubbliche amministrazioni non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni" e la norma, per come formulata, ha una portata generale che va oltre il più ristretto ambito di applicazione indicato dalla rubrica dell'articolo ed è idonea ad attrarre nella sfera della nullità anche il mancato rispetto delle procedure imposte per le assunzioni a tempo indeterminato dall'art. 35 cit. Decreto. Non a caso la disposizione ricalca esattamente la formulazione del D.Lgs. n. 29 del
1993, art. 36, comma 8 come modificato dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 22 che disciplinava tutte le forme di reclutamento del personale, anche le assunzioni a tempo indeterminato, e non a caso il legislatore, ogniqualvolta ha qualificato il vizio del rapporto di impiego derivato dalla violazione delle norme inderogabili che disciplinano forme e requisiti per l'assunzione, si è espresso per la nullità della nomina o del vincolo contrattuale (D.P.R. n. 3 del 1957, art. 3; L. n. 448 del 2001, art. 19, L. n. 111 del 2011, art. 15), nullità che
è stata ravvisata anche in presenza di operazioni concorsuali espletate in forza di norma di legge dichiarata poi incostituzionale (L. n. 111 del 2011, art. 16)…” (così Cass. n. 30992/2019 cit.).
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Parte appellante ha pure invocato la tutela dell'affidamento ingenerato dalla condotta dell'amministrazione, che ha stipulato il contratto senza apporre alcuna clausola di riserva rispetto agli esiti del contenzioso amministrativo.
Neppure tale argomento è condivisibile.
È noto, invero, che, in caso di contratto nullo per l'insussistenza dei presupposti previsti per la costituzione del rapporto di lavoro, l'affidamento riposto dal lavoratore sulla legittimità dell'assunzione, in ragione del tempo trascorso tra lo svolgimento della procedura selettiva e la risoluzione dello stesso, non può fondare alcuna domanda, reintegratoria e/o indennitaria, correlata alla cessazione di un rapporto di lavoro illegittimamente instaurato (Cass. n. 20415/2019); può, al più, legittimare all'esercizio dell'azione risarcitoria ex art. 1338 c.c., con onere della prova a proprio carico, del pregiudizio subito, al fine di ottenere il risarcimento del danno rappresentato dalle spese sostenute e dal mancato guadagno derivante dalla perdita di altra occupazione o di altre occasioni di lavoro (Cass. n. 2316/2020).
6 Ciò posto, deve rilevarsi che nel caso in esame neppure può ravvisarsi un legittimo affidamento, ove si consideri che il contratto di lavoro trova il suo necessario antecedente logico nell'ordinanza cautelare emessa a favore dell'appellante, che ne ha comportato l'inserimento nelle GAE;
tale inserimento era temporaneo, dettato dalle esigenze cautelari dell'appellante, ontologicamente provvisorio e destinato ad essere travolto dal successivo giudizio di merito, come è nella logica del rapporto tra tutela cautelare e definizione del giudizio di merito.
In considerazione di tanto, nessuna rilevanza può assumere il fatto che il contratto di lavoro a tempo indeterminato sia stato stipulato senza la formulazione di una clausola di riserva rispetto agli esiti del contenzioso amministrativo.
Allo stesso modo e per i medesimi motivi, non appare appropriato il richiamo all'art. 1367 c.c. e al principio di conservazione degli atti, che non può trovare applicazione rispetto al contratto di lavoro invalido ab origine.
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Neppure può invocarsi nella specie, quale conseguenza dell'affidamento, l'applicazione del c.d. principio dell'assorbimento, cui pure parte appellante sembra aver fatto riferimento, nel corso della discussione orale tenuta all'udienza del 24.01.2025, richiamando giurisprudenza amministrativa sul punto.
In proposito, occorre rammentare che il c.d. principio di assorbimento è stato elaborato dalla giurisprudenza amministrativa con particolare riferimento all'esame di maturità, affermando che l'effettivo superamento di quest'ultimo da parte del candidato ammesso con riserva assorbe il giudizio di non ammissione originariamente formulato dal Consiglio di classe, proprio in quanto la valutazione globale operata dalla Commissione esaminatrice si sovrappone (appunto assorbendolo) all'analogo giudizio del Consiglio. Tale principio è stato “positivizzato” dall'art. 4, comma 2-bis, d.l. n. 115/2005, secondo cui "conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della
commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela".
Ebbene, come rilevato ripetutamente dalla giurisprudenza amministrativa, proprio l'intervento spiegato dal legislatore rende evidente come tale principio sia, in realtà, di per sé insuscettibile di generalizzazione e, dunque, inapplicabile al di fuori dell'ambito per il quale è stato previsto (cfr. tra le tante, sentenza del Consiglio di Stato n. 3077/2023).
7 In particolare, il c.d. principio dell'assorbimento non può trovare applicazione nella presente fattispecie, in cui non si fa questione dell'idoneità professionale della docente o comunque del superamento delle prove di abilitazione all'esito di un ordine cautelare di riammissione, bensì della sussistenza di un requisito necessario per poter accedere alle GAE.
Invero, la stipula del contratto e l'immissione in ruolo dell'appellante, per un verso, non possono ovviare all'assenza di un titolo idoneo all'inserimento nelle GAE, e cioè alla mancanza di un requisito necessario per l'immissione in servizio in base alla fattispecie che viene in considerazione. Per altro verso, deve considerarsi che la disposta immissione in ruolo e la stipula del contratto non sono frutto di una rinnovata valutazione degli interessi coinvolti da parte dell'amministrazione, ma sono atti che l'amministrazione ha adottato in esecuzione del provvedimento cautelare, dando corso, quindi, al normale iter riservato ai docenti inseriti nelle GAE (tra cui anche quelli inseriti in forza di un provvedimento cautelare del giudice amministrativo), evidentemente destinato ad essere travolto dal definitivo venir meno di tale presupposto a seguito della sentenza di merito, che ha disconosciuto la pretesa all'inserimento in dette graduatorie.
Ciò induce a escludere la sussistenza di un legittimo affidamento, che presupporrebbe una stabilità del rapporto amministrativo derivante da una autonoma determinazione provvedimentale dell'amministrazione, laddove, come detto, nella specie la situazione favorevole venutasi a concretizzare in capo all'appellante trova il suo antecedente necessario nei provvedimenti cautelari del giudice amministrativo, per loro natura provvisori (cfr. Consiglio di Stato n. 3077/2023 cit.).
Le suesposte considerazioni inducono a ritenere corretto l'operato dell'amministrazione, che, peraltro, appare conforme anche alle specifiche disposizioni normative di settore, contenute nell'art. 4 D.L. 12/07/2018, n. 87 (intitolato “Disposizioni in materia di contenzioso concernente il personale docente e per la copertura di posti vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria”) ai sensi del quale: “
1. Al fine di contemperare la tutela dei diritti dei docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie concorsuali, a esaurimento o di istituto e le esigenze di continuità didattica, le decisioni giurisdizionali in sede civile o amministrativa relative all'inserimento nelle predette graduatorie, che comportino la decadenza dei contratti di lavoro di docente a tempo determinato o indeterminato stipulati presso le istituzioni scolastiche statali, sono eseguite entro quindici giorni dalla data di notificazione del provvedimento giurisdizionale al , ai sensi del comma Controparte_7
1-bis”.
Per tutto quanto detto, allora, l'appello deve essere rigettato.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
8 La Corte d'Appello di Lecce-Sezione lavoro
visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 14.07.2023 da nei confronti di avverso la sentenza Parte_1 Controparte_1 del 20.01.2023 n. 179 del Tribunale di Lecce, così provvede:
Rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese di questo grado, liquidate in € 962,00, oltre accessori e rimborso spese forfettario come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2012 dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
Riserva il deposito della sentenza entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce, il 24.01.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Dott. Gennaro Lombardi
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