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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 19/09/2025, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 495/2023
Successivamente alle ore 16.30, nella causa indicata in epigrafe, il Giudice pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, nella persona del GOP Maurizio Rago, pronuncia, ex art. 281 sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 495/2023; promossa da:
, nato a [...] il [...], cod. fisc. , Parte_1 C.F._1 [...]
, nato a [...] il [...], cod. fisc. , rappresentati e Parte_2 C.F._2 difesi, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'avv. Silvia Leto, elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Crotone alla via Firenze n. 22;
ATTORE OPPONENTE contro
cod. fisc. , con sede in Venezia Mestre alla via Controparte_1 P.IVA_1
Terraglio, 63, in persona del legale rappresentante p.t., e per essa la mandataria
[...] rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Roberto Controparte_2
Franco, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Vibo Valentia, Piazza del
Lavoro n. 3.
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'odierna udienza, riportandosi alle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Con ricorso per decreto ingiuntivo, depositato in data 3012.2022, Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., a mezzo della sua mandataria
[...] [...]
in persona del legale rappresentante p.t., esponeva che: - il Sig. Controparte_2 [...]
aveva stipulato con contratto di credito al consumo depositato in Pt_1 Controparte_3 atti;
- le obbligazioni nascenti dal suddetto contratto erano state assunte in qualità di coobbligato dal sig. ; - aveva ceduto pro soluto il proprio Parte_2 Controparte_3 credito a - aveva ceduto pro soluto il proprio credito a CP_4 CP_4 [...] con atto del 01.11.2021; - l'intervenuta cessione del credito, con Controparte_1 contestuale intimazione di pagamento, era stata notificata al Sig. a mezzo Parte_1 raccomandata a/r; - in relazione al suddetto contratto era maturato un saldo debitore di €
13.532,57, oltre interessi al tasso legale;
sulla base di tali premesse, Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., per essa quale mandataria
[...] [...] otteneva nei confronti di , richiedente, e di Controparte_2 Parte_1 [...]
, coobbligato, decreto ingiuntivo n. 78/2023, emesso dal Tribunale di Crotone in Parte_2 data 25.01.2023, per la somma di euro 13.532,57, oltre interessi, spese e competenze della procedura.
2.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, e Parte_1 Parte_2 spiegavano opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo.
A fondamento della domanda gli opponenti eccepivano la nullità del ricorso per decreto ingiuntivo e della relativa procura per violazione dell'art. 83, comma 3, c.p.c., nonché la carenza di titolarità attiva della società opposta;
rilevavano l'insufficienza della documentazione allegata al ricorso per ingiunzione, evidenziando che l'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili non assumeva valenza probatoria in ordine al credito azionato;
deducevano l'applicazione di interessi ultralegali;
chiedevano la declaratoria di nullità e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
3.
Sebbene ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva , in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., e pertanto con decreto ex art. 171 bis c.p.c., reso in data
01.06.2023, ne veniva dichiarata la contumacia.
4.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 24.03.2023, si costituiva tardivamente in
2 giudizio, in persona del legale rappresentante p.t., a mezzo della Controparte_1 sua mandataria in persona del legale rappresentante p.t., la quale Controparte_2 eccepiva l'infondatezza dell'eccezione di nullità della procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, esponendo che la procura ad litem era stata regolarmente rilasciata al difensore che aveva sottoscritto il ricorso mediante l'utilizzo del dispositivo di firma digitale e, con la stessa modalità, si era perfezionata l'autenticazione da parte del nominato avvocato, in conformità alle previsioni di legge;
rilevava la mancata contestazione da parte dell'opponente dei fatti costitutivi della pretesa creditoria;
osservava che parte opponente non aveva negato di aver stipulato e di aver utilizzato le somme erogate dalla cedente a titolo di finanziamento e di essersi resa inadempiente rispetto ai propri obblighi contrattuali di pagamento delle rate convenute in forza del predetto titolo negoziale;
evidenziava che la cessione del credito azionato era stata regolarmente notificata al debitore;
deduceva l'inammissibilità della censura avversaria in ordine alla presunta usurarietà dei tassi di interesse applicati, perché formulata genericamente, rilevandone, comunque, l'infondatezza; chiedeva, preliminarmente, la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, il rigetto della domanda attorea e la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
chiedeva, ogni caso, l'accertamento del credito di Controparte_1 nella somma ingiunta, o nella diversa somma accertata in corso di causa, oltre agli
[...] interessi maturati;
in via subordinata, chiedeva la condanna di parte opponente, ai sensi degli artt. 2033 cc o 2041 c.c., alla restituzione di tutte le somme messe a disposizione dalla società cedente ed utilizzate dal medesimo debitore, oltre interessi.
5.
Revocata la dichiarazione di contumacia della convenuta Controparte_1 disattesa l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, esperito con esito negativo il tentativo di mediazione, la causa, istruita solo in via documentale, viene decisa in data odierna ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
6.
In via preliminare, si conferma il provvedimento reso in data 09.05.2025, con il quale il giudice ha ritenuto inammissibile la richiesta di parte opposta di concessione di nuovi termini ex art. 171 ter c.p.c. o comunque la rimessione in termini per la formulazione delle istanze istruttorie, ribadendo che gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo il rito concretamente seguito e restano immutate le preclusioni e decadenze maturate.
7.
3 L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la veste di attore da un punto di vista sostanziale.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto, che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito (cfr. ex plurimis, Cassazione civile, sez. I, 31 maggio
2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421).
Più specificamente, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione: “Il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione” ( cfr. Corte Cass. Sez. Unite, sent. n. 13533/2001).
In virtù dei principi sopra richiamati incombe, pertanto, a parte opposta la prova del titolo posto a base della pretesa azionata e la regolare esecuzione della prestazione, mentre grava sull'opponente la prova dei fatti impeditivi, estintivi o modificativi del credito.
8.
Va disattesa l'eccezione di nullità della procura relativa al procedimento monitorio, sollevata da parte opponente.
Al riguardo giova evidenziare che risulta allegata al fascicolo del procedimento monitorio
(all. 2), la procura generale alle liti conferita all'avv. Antonello Senes dalla società Gemini
SPA e da (mandanti) con atto per notaio di Venezia - Mestre, CP_1 Persona_1
(rep. n. 42352; racc. n. 15679 in data 09.12.2020), che contiene specifica elencazione delle facoltà e dei poteri allo stesso conferiti, ivi incluso il potere di conferire sub-procure alle liti
4 ad avvocati e procuratori;
in forza di detto potere l'avv. Antonello Senes ha conferito all'avv.
Adolfo Larussa procura alle liti per la rappresentanza in giudizio della società creditrice, che firmata digitalmente è anch'essa allegata al fascicolo del monitorio.
La procura è stata rilasciata su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale, congiunto all'atto processuale nel rispetto della normativa concernente la sottoscrizione e la trasmissione dei documenti informatici.
9.
Parte opponente contesta la legittimazione attiva di parte opposta, non avendo quest'ultima dato la prova della titolarità del credito;
in particolare, deduce che “Non è provato che il CP_ credito vantato in questa sede da rientrasse tra quelli ceduti dalla CP_1 originaria mutuante con la cessione in blocco pubblicata sulla GU, parte Controparte_3 seconda n. 136 del 16.11.2021. Nessuno degli altri documenti prodotti permette di stabilire se abbia ceduto a il credito nei confronti del cosicché Controparte_3 CP_4 Pt_1 successivamente possa averlo ceduto a poiché non è dimostrata la Controparte_1 cessione del credito dall'originario creditore (cfr. citazione in opposizione, Controparte_3 pag. 3).
Il credito azionato è stato oggetto di procedura di “cartolarizzazione” ai sensi della legge
130/1999 e l'avviso di cessione da a è stato pubblicato sulla Controparte_3 CP_4
Gazzetta Ufficiale (cfr. all. 4 fascicolo monitorio).
Giova evidenziare che la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 d.lgs. n. 385/1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (tra le tante, cfr. Cass. 5857/2022; Cass. 24798/2020).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 D.Lgs. 385/1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie di rapporti ceduti in blocco, senza che occorre una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorchè gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentono di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (cfr. Cass. 31188/2017; Cass. 20739/2022;
Cass. 3277/2023).
Parte opposta, in fase monitoria, ha prodotto estratto della pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della cessione “in blocco” da parte di dei crediti derivanti da Controparte_3
5 contratto di finanziamento rientranti nell'ambito di applicazione della disciplina del “credito ai consumatori” e da contratti di credito personale non soggetti alla suddetta disciplina, non garantiti da ipoteca, che alla data del 30.9.2013 presentassero cumulativamente, salvo ove diversamente previsto, specifiche caratteristiche (ovvero contratti classificati “in sofferenza”; con debitori persone fisiche;
retti dal diritto italiano;
denominati in euro;
in relazione ai quali fosse stata inviata ai debitori intimazione di pagamento con comunicazione di decadenza dal beneficio del termine), e salve le esclusioni dalla cessione riguardanti i crediti espressamente elencati.
Ebbene, alla luce della documentazione in atti, il credito azionato non appare univocamente riconducibile ai contratti indicati e alle categorie individuate in blocco nell'estratto di
Gazzetta Ufficiale, non essendo provata la sussistenza dei requisiti ivi richiamati, quali la classificazione a sofferenza da parte della cedente e la comunicazione della decadenza del beneficio del termine, né può verificarsi l'insussistenza di tutte le cause di esclusione riportate nel predetto estratto.
E' appena il caso di rilevare che può assumere valore probatorio l'estratto del dettaglio dei crediti ceduti (allegato n. 3 della comparsa di costituzione e risposta), in quanto non appare avere alcun collegamento certo con il contratto per cui è causa.
Ne consegue che non è possibile, sulla base dell'estratto conto prodotto e della produzione documentale della parte onerata, ricavare la prova univoca dell'inclusione del credito, oggetto della domanda, nella prima cessione a favore di Controparte_4
In mancanza di prova da parte dell'opposta della titolarità del credito oggetto del giudizio, va revocato il decreto ingiuntivo opposto e rigettata la domanda dell'attrice sostanziale sottesa al ricorso per ingiunzione.
10.
La carenza di prova circa la titolarità del credito ed il conseguente rigetto della domanda, sottesa all'ingiunzione di pagamento, rendono superfluo l'esame dell'azione, proposta da parte opposta in via subordinata, diretta alla restituzione o pagamento delle somme richieste ai sensi degli artt. 2033 c.c. o 2041 c.c.
11.
Ogni altra questione è assorbita.
12.
Le spese di lite ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ. seguono il principio della soccombenza, e pertanto, vanno poste integralmente a carico di parte convenuta opposta, così come liquidate in dispositivo secondo il DM 55/2014 (aggiornato al DM 147/2022), tenuto conto del valore
6 della controversia e dei valori tabellari medi previsti per ciascuna fase ridotti del 50%, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto e della decisione semplificata a mente dell'art. 281 sexies c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, nel contraddittorio delle parti, in composizione monocratica, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. accoglie l'opposizione e per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 78/2023, emesso dal Tribunale di Crotone, in data 25.01.2023, nel procedimento n. 2389/2022 R.G., rigettando la domanda sottesa al ricorso per ingiunzione;
2. condanna parte opposta alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opponente, che si liquidano in euro 145,50 per esborsi ed euro 2.540,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c..
Sentenza esecutiva ex lege, resa ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., pubblicata nelle forme di legge e mediante allegazione al verbale.
Così deciso in Crotone, 19.09.2025
Il Giudice
GOP dott. Maurizio Rago
7
Successivamente alle ore 16.30, nella causa indicata in epigrafe, il Giudice pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, nella persona del GOP Maurizio Rago, pronuncia, ex art. 281 sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 495/2023; promossa da:
, nato a [...] il [...], cod. fisc. , Parte_1 C.F._1 [...]
, nato a [...] il [...], cod. fisc. , rappresentati e Parte_2 C.F._2 difesi, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'avv. Silvia Leto, elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Crotone alla via Firenze n. 22;
ATTORE OPPONENTE contro
cod. fisc. , con sede in Venezia Mestre alla via Controparte_1 P.IVA_1
Terraglio, 63, in persona del legale rappresentante p.t., e per essa la mandataria
[...] rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Roberto Controparte_2
Franco, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Vibo Valentia, Piazza del
Lavoro n. 3.
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'odierna udienza, riportandosi alle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Con ricorso per decreto ingiuntivo, depositato in data 3012.2022, Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., a mezzo della sua mandataria
[...] [...]
in persona del legale rappresentante p.t., esponeva che: - il Sig. Controparte_2 [...]
aveva stipulato con contratto di credito al consumo depositato in Pt_1 Controparte_3 atti;
- le obbligazioni nascenti dal suddetto contratto erano state assunte in qualità di coobbligato dal sig. ; - aveva ceduto pro soluto il proprio Parte_2 Controparte_3 credito a - aveva ceduto pro soluto il proprio credito a CP_4 CP_4 [...] con atto del 01.11.2021; - l'intervenuta cessione del credito, con Controparte_1 contestuale intimazione di pagamento, era stata notificata al Sig. a mezzo Parte_1 raccomandata a/r; - in relazione al suddetto contratto era maturato un saldo debitore di €
13.532,57, oltre interessi al tasso legale;
sulla base di tali premesse, Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., per essa quale mandataria
[...] [...] otteneva nei confronti di , richiedente, e di Controparte_2 Parte_1 [...]
, coobbligato, decreto ingiuntivo n. 78/2023, emesso dal Tribunale di Crotone in Parte_2 data 25.01.2023, per la somma di euro 13.532,57, oltre interessi, spese e competenze della procedura.
2.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, e Parte_1 Parte_2 spiegavano opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo.
A fondamento della domanda gli opponenti eccepivano la nullità del ricorso per decreto ingiuntivo e della relativa procura per violazione dell'art. 83, comma 3, c.p.c., nonché la carenza di titolarità attiva della società opposta;
rilevavano l'insufficienza della documentazione allegata al ricorso per ingiunzione, evidenziando che l'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili non assumeva valenza probatoria in ordine al credito azionato;
deducevano l'applicazione di interessi ultralegali;
chiedevano la declaratoria di nullità e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
3.
Sebbene ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva , in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., e pertanto con decreto ex art. 171 bis c.p.c., reso in data
01.06.2023, ne veniva dichiarata la contumacia.
4.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 24.03.2023, si costituiva tardivamente in
2 giudizio, in persona del legale rappresentante p.t., a mezzo della Controparte_1 sua mandataria in persona del legale rappresentante p.t., la quale Controparte_2 eccepiva l'infondatezza dell'eccezione di nullità della procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, esponendo che la procura ad litem era stata regolarmente rilasciata al difensore che aveva sottoscritto il ricorso mediante l'utilizzo del dispositivo di firma digitale e, con la stessa modalità, si era perfezionata l'autenticazione da parte del nominato avvocato, in conformità alle previsioni di legge;
rilevava la mancata contestazione da parte dell'opponente dei fatti costitutivi della pretesa creditoria;
osservava che parte opponente non aveva negato di aver stipulato e di aver utilizzato le somme erogate dalla cedente a titolo di finanziamento e di essersi resa inadempiente rispetto ai propri obblighi contrattuali di pagamento delle rate convenute in forza del predetto titolo negoziale;
evidenziava che la cessione del credito azionato era stata regolarmente notificata al debitore;
deduceva l'inammissibilità della censura avversaria in ordine alla presunta usurarietà dei tassi di interesse applicati, perché formulata genericamente, rilevandone, comunque, l'infondatezza; chiedeva, preliminarmente, la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, il rigetto della domanda attorea e la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
chiedeva, ogni caso, l'accertamento del credito di Controparte_1 nella somma ingiunta, o nella diversa somma accertata in corso di causa, oltre agli
[...] interessi maturati;
in via subordinata, chiedeva la condanna di parte opponente, ai sensi degli artt. 2033 cc o 2041 c.c., alla restituzione di tutte le somme messe a disposizione dalla società cedente ed utilizzate dal medesimo debitore, oltre interessi.
5.
Revocata la dichiarazione di contumacia della convenuta Controparte_1 disattesa l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, esperito con esito negativo il tentativo di mediazione, la causa, istruita solo in via documentale, viene decisa in data odierna ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
6.
In via preliminare, si conferma il provvedimento reso in data 09.05.2025, con il quale il giudice ha ritenuto inammissibile la richiesta di parte opposta di concessione di nuovi termini ex art. 171 ter c.p.c. o comunque la rimessione in termini per la formulazione delle istanze istruttorie, ribadendo che gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo il rito concretamente seguito e restano immutate le preclusioni e decadenze maturate.
7.
3 L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la veste di attore da un punto di vista sostanziale.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto, che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito (cfr. ex plurimis, Cassazione civile, sez. I, 31 maggio
2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421).
Più specificamente, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione: “Il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione” ( cfr. Corte Cass. Sez. Unite, sent. n. 13533/2001).
In virtù dei principi sopra richiamati incombe, pertanto, a parte opposta la prova del titolo posto a base della pretesa azionata e la regolare esecuzione della prestazione, mentre grava sull'opponente la prova dei fatti impeditivi, estintivi o modificativi del credito.
8.
Va disattesa l'eccezione di nullità della procura relativa al procedimento monitorio, sollevata da parte opponente.
Al riguardo giova evidenziare che risulta allegata al fascicolo del procedimento monitorio
(all. 2), la procura generale alle liti conferita all'avv. Antonello Senes dalla società Gemini
SPA e da (mandanti) con atto per notaio di Venezia - Mestre, CP_1 Persona_1
(rep. n. 42352; racc. n. 15679 in data 09.12.2020), che contiene specifica elencazione delle facoltà e dei poteri allo stesso conferiti, ivi incluso il potere di conferire sub-procure alle liti
4 ad avvocati e procuratori;
in forza di detto potere l'avv. Antonello Senes ha conferito all'avv.
Adolfo Larussa procura alle liti per la rappresentanza in giudizio della società creditrice, che firmata digitalmente è anch'essa allegata al fascicolo del monitorio.
La procura è stata rilasciata su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale, congiunto all'atto processuale nel rispetto della normativa concernente la sottoscrizione e la trasmissione dei documenti informatici.
9.
Parte opponente contesta la legittimazione attiva di parte opposta, non avendo quest'ultima dato la prova della titolarità del credito;
in particolare, deduce che “Non è provato che il CP_ credito vantato in questa sede da rientrasse tra quelli ceduti dalla CP_1 originaria mutuante con la cessione in blocco pubblicata sulla GU, parte Controparte_3 seconda n. 136 del 16.11.2021. Nessuno degli altri documenti prodotti permette di stabilire se abbia ceduto a il credito nei confronti del cosicché Controparte_3 CP_4 Pt_1 successivamente possa averlo ceduto a poiché non è dimostrata la Controparte_1 cessione del credito dall'originario creditore (cfr. citazione in opposizione, Controparte_3 pag. 3).
Il credito azionato è stato oggetto di procedura di “cartolarizzazione” ai sensi della legge
130/1999 e l'avviso di cessione da a è stato pubblicato sulla Controparte_3 CP_4
Gazzetta Ufficiale (cfr. all. 4 fascicolo monitorio).
Giova evidenziare che la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 d.lgs. n. 385/1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (tra le tante, cfr. Cass. 5857/2022; Cass. 24798/2020).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 D.Lgs. 385/1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie di rapporti ceduti in blocco, senza che occorre una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorchè gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentono di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (cfr. Cass. 31188/2017; Cass. 20739/2022;
Cass. 3277/2023).
Parte opposta, in fase monitoria, ha prodotto estratto della pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della cessione “in blocco” da parte di dei crediti derivanti da Controparte_3
5 contratto di finanziamento rientranti nell'ambito di applicazione della disciplina del “credito ai consumatori” e da contratti di credito personale non soggetti alla suddetta disciplina, non garantiti da ipoteca, che alla data del 30.9.2013 presentassero cumulativamente, salvo ove diversamente previsto, specifiche caratteristiche (ovvero contratti classificati “in sofferenza”; con debitori persone fisiche;
retti dal diritto italiano;
denominati in euro;
in relazione ai quali fosse stata inviata ai debitori intimazione di pagamento con comunicazione di decadenza dal beneficio del termine), e salve le esclusioni dalla cessione riguardanti i crediti espressamente elencati.
Ebbene, alla luce della documentazione in atti, il credito azionato non appare univocamente riconducibile ai contratti indicati e alle categorie individuate in blocco nell'estratto di
Gazzetta Ufficiale, non essendo provata la sussistenza dei requisiti ivi richiamati, quali la classificazione a sofferenza da parte della cedente e la comunicazione della decadenza del beneficio del termine, né può verificarsi l'insussistenza di tutte le cause di esclusione riportate nel predetto estratto.
E' appena il caso di rilevare che può assumere valore probatorio l'estratto del dettaglio dei crediti ceduti (allegato n. 3 della comparsa di costituzione e risposta), in quanto non appare avere alcun collegamento certo con il contratto per cui è causa.
Ne consegue che non è possibile, sulla base dell'estratto conto prodotto e della produzione documentale della parte onerata, ricavare la prova univoca dell'inclusione del credito, oggetto della domanda, nella prima cessione a favore di Controparte_4
In mancanza di prova da parte dell'opposta della titolarità del credito oggetto del giudizio, va revocato il decreto ingiuntivo opposto e rigettata la domanda dell'attrice sostanziale sottesa al ricorso per ingiunzione.
10.
La carenza di prova circa la titolarità del credito ed il conseguente rigetto della domanda, sottesa all'ingiunzione di pagamento, rendono superfluo l'esame dell'azione, proposta da parte opposta in via subordinata, diretta alla restituzione o pagamento delle somme richieste ai sensi degli artt. 2033 c.c. o 2041 c.c.
11.
Ogni altra questione è assorbita.
12.
Le spese di lite ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ. seguono il principio della soccombenza, e pertanto, vanno poste integralmente a carico di parte convenuta opposta, così come liquidate in dispositivo secondo il DM 55/2014 (aggiornato al DM 147/2022), tenuto conto del valore
6 della controversia e dei valori tabellari medi previsti per ciascuna fase ridotti del 50%, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto e della decisione semplificata a mente dell'art. 281 sexies c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, nel contraddittorio delle parti, in composizione monocratica, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. accoglie l'opposizione e per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 78/2023, emesso dal Tribunale di Crotone, in data 25.01.2023, nel procedimento n. 2389/2022 R.G., rigettando la domanda sottesa al ricorso per ingiunzione;
2. condanna parte opposta alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opponente, che si liquidano in euro 145,50 per esborsi ed euro 2.540,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c..
Sentenza esecutiva ex lege, resa ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., pubblicata nelle forme di legge e mediante allegazione al verbale.
Così deciso in Crotone, 19.09.2025
Il Giudice
GOP dott. Maurizio Rago
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