Articolo 5 della Legge 26 luglio 1961, n. 671
Articolo 4Articolo 6
Versione
3 agosto 1961
Art. 5.
Nel corso della consegna delle barbabietole le societa' saccarifere sono tenute a corrispondere settimanalmente ai coltivatori presso lo zuccherificio o la banca scelta di come accordo, un acconto nella misura di lire 50 per grado polarimetrico sulle barbabietole consegnate nella settimana precedente, deduzione fatta del debito del coltivatore per anticipazioni e sovvenzioni in natura e in denaro, compreso per le sovvenzioni in denaro, l'interesse annuo del 6 per cento.
I compensi per le spese di trasporto, di cui al precedente articolo, sono esigibili entro il 31 dicembre 1961. Alla stessa data la societa' saccarifera deve consegnare al coltivatore copia dell'estratto conto.
La societa' saccarifera deve inoltre pagare al coltivatore interessato il saldo a lui spettante non oltre il 31 marzo 1962.
Dal quindicesimo giorno dopo la chiusura dei ricevimenti fino al giorno dell'effettivo pagamento, decorrono, a favore del coltivatore, gli interessi in ragione del 6 per cento annuo sulle somme dovute dalla societa' saccarifera.
Entrata in vigore il 3 agosto 1961