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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 23/07/2025, n. 1332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1332 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 442/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. Pietro Iovino - Presidente
Dott. Maria Laura Benini - Consigliere
Dott. Giovan Battista Esposito - Giudice Ausiliario- Relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 442/2022 promossa da
, con il patrocinio dell'avv. Claudio Mazzocchi Parte_1
-appellante- contro con il patrocinio dell'avv. Cosimo Majo Controparte_1
-appellata-
in punto di: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Forlì del 27/01/2023 e pubblicata l'1/02/2023, assegnata in decisione all'udienza collegiale del 24/09/2024
CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
“Voglia la Corte d'Appello di Bologna, in totale riforma dell'Ordinanza del 27.1.2023 emessa dal Giudice Dr.ssa Valentina Vecchietti del Tribunale di Forlì, che ha definito la causa di primo grado introdotta con rito sommario ed avente RG n. 1459/2021, notificata in data 1.2.2023 (sia dalla pagina 1 di 6 Cancelleria che dalla parte odierna appellata), ogni contraria istanza disattesa, eccezione e difesa, così provvedere:
Nel merito:
accertata e dichiarata la copertura assicurativa ex polizza del danno occorso in data CP_1 13.6.2020 al veicolo dell'assicurato Sig. condannare la convenuta al Parte_1 Controparte_2 risarcimento, a favore del ricorrente, dell'importo di € 26.000,00, così ridotto ricomprendendo la presente domanda entro lo scaglione di riferimento, oltre interessi moratori dalla domanda al saldo effettivo.
Con refusione integrale delle spese di lite, ivi comprese quelle concernenti l'attivazione della mediazione obbligatoria evitata da . Controparte_3
In via istruttoria: consapevoli del fatto che a parere di questa Ecc.ma Corte la causa sia già sufficientemente istruita, si vorrà perdonare questo difensore se, anche per precauzione difensiva, evidenzia che la parte non rinuncia alla richiesta di rimessione in istruttoria del procedimento rispetto ai numeri 2 capitoli di prova riformulati anche in sede di appello (pagina 18), sempre laddove questa Ecc.ma Corte, lette le rispettive memorie conclusive, ritenesse necessario un approfondimento istruttorio sia sull'an debeatur che sul valore di indennizzo che ex polizza (1: “Conferma quanto da Lei scritto ed appuntato nella scheda di soccorso 118 che le si rammostra (si esibisca al teste il doc. 4) circa le condizioni psico-fisiche accertate in sede di intervento sul Sig. Teste: Sig. Persona_1 [...]
c/o 118 Forlì. 2: Vero che il perito fiduciario ha quantificato il danno Tes_1 Controparte_2 occorso in seguito al sinistro 13.6.2020 all'auto Alfa Romeo assicurata con polizza SC e di proprietà del Sig. in una misura superiore al suo valore antesinistro? Teste il perito Parte_1 CP_2 incaricato alla stima del danno all'auto del Sig. relativamente al sinistro di cui è
[...] Parte_1 causa. Capitolo di prova da ammettersi, eventualmente, anche in interrogatorio formale.”
Per l'appellata Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, “contrariis reiectis”, così decidere e giudicare:
- RIGETTARE l'appello come proposto da perché infondato in fatto ed in diritto;
Parte_1
- RESPINGERE le richieste e le istanze dell'appellante perché inammissibili ed infondate sia nell' “an” che nel “quantum debeatur”;
- CONFERMARE, pertanto, l'Ordinanza del Tribunale di Forlì resa in data 27.01.2023, con cui è stata decisa la causa in primo grado n. 1459/2021 R.G., anche ed eventualmente con diversa motivazione;
- CONDANNARE l'appellante alle spese del grado, oltre 15% spese generali, oltre c.p.a. e iva come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.702 bis c.p.c., richiedeva al Tribunale di Forlì la condanna di Parte_1
al pagamento in suo favore della somma di € 26.000,00 a titolo di Controparte_1 indennizzo, sulla base della polizza SC stipulata con la resistente Compagnia, dei danni riportati dalla propria autovettura, al momento del sinistro condotta dal proprio figlio ed uscita Persona_1 di strada per fatto proprio, Alfa Romeo “Giulia” Tg. FP161NB nel sinistro verificatosi il 13/062020, alle ore 20:00 circa in Forlì sulla Via Cervese.
Si costituiva in giudizio che eccepiva l'inoperatività della copertura Controparte_4 assicurativa in quanto il conducente dell'autovettura sopra indicata al momento del fatto era risultato pagina 2 di 6 positivo al test alcolemico cui era stato sottoposto da parte degli Agenti di Polizia intervenuti per i rilievi del caso;
inoltre nessun rilievo poteva attribuirsi all'annullamento solo per vizi formali da parte del Giudice di Pace del verbale di accertamento della violazione del C.d.S. da parte del conducente della vettura danneggiata.
Il Tribunale di Rimini, con ordinanza del 27 gennaio 2023-1 febbraio 2023, pronunciando nella causa di n. R.G. 1459/2021, rigettava la domanda e condannava al pagamento delle spese di Parte_1 giudizio in favore di Controparte_1
Il Tribunale preliminarmente rilevava che la sentenza di annullamento del Giudice di Pace della sanzione a carico di conducente dell'autovettura di proprietà del ricorrente, peraltro Persona_1 resa in un giudizio nel quale era rimasta estranea, aveva solo accertato il difetto nel verbale CP_1 dell'avvertimento al trasgressore della facoltà di farsi assistere da un difensore, senza cioè contenere alcuna considerazione in ordine alla fondatezza degli accertamenti e all'esito dell'alcol test;
analoghe considerazioni svolgeva in relazione alla sentenza n. 722/2020 nel giudizio contro la Parte_1
Controparte_5
Il Tribunale, sulla scorta della documentazione prodotta, rilevava che in occasione dei fatti di causa sussisteva , nel conducente uno stato di ebbrezza che costituiva causa di esclusione della copertura assicurativa SC, con conseguente rigetto della domanda.
***
L'ordinanza del Tribunale di Forlì che ha deciso nei termini di cui sopra è stata impugnata da Parte_1
che, previa subordinata rimessione istruttoria, ne ha richiesto l'integrale riforma.
[...]
Si è costituita l'appellata società che ha richiesto il rigetto dell'appello e Controparte_1 la conferma della gravata sentenza.
La causa è stata decisa sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 24/09/2024, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
La Corte esamina congiuntamente il primo ed il secondo motivo di impugnazione per evidenti ragioni di connessione logico-giuridiche.
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante denuncia “violazione di diritto. errata qualificazione quale mero errore formale dell'omesso avviso, al conducente da sottoporre all'esame alcolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. conseguente violazione di legge (art. 354 cpp;
356 cpp;
art. 114 disp. att. cpc”.
Sostiene l'appellante che il primo giudice ha errato laddove ha ritenuto che l'annullamento da parte del Giudice di Pace della sanzione amministrativa comminata al conducente del veicolo di Persona_1 proprietà di suo padre sia stato dovuto solo a vizi formali (difetto di comunicazione al Parte_1 da parte degli agenti accertatori della facoltà di avvalersi di un difensore nella esecuzione degli Pt_1 accertamenti alcolometrici) e non invece anche a vizi sostanziali, quali la violazione dell'art. 356 cpp, per cui il primo giudice avrebbe dovuto dichiarare la nullità dell'accertamento, con ogni conseguenza anche ai fini dell'accoglimento della domanda di condanna di al pagamento dell'indennità CP_1 assicurativa.
Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante denuncia “errato ed in parte omesso esame delle risultanze testimoniali orali e scritte: violazione degli artt.li 115 e 116 cpc “
Sostiene l'appellante che il primo giudice ha errato laddove ha omesso di esaminare la scheda infermieristica e quanto riportato dall'infermiere circa le condizioni di Cortesi Testimone_1 pagina 3 di 6 conducente del mezzo danneggiato ed ha erroneamente valutato la documentazione prodotta Per_1 dall'appellata (Rapporto di sinistro/Relazione Incidente Stradale del Corpo Unico di Polizia Locale di Forlì e il Verbale di accertata violazione n. C00111790) non considerando che il primo è stato annullato per errore sostanziale (omesso avviso facoltà di farsi assistere dal difensore;
violazione di legge: nullità generale); e che il secondo, cioè il rapporto di Polizia, fa piena prova fino a querela di falso solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, “mentre per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di aver accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile ed apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (ed agli atti del giudizio, vi è la scheda infermieristica: che offre un quadro anamnestico del giovane totalmente contrario a quello Per_1 riferito dagli Agenti, ed inconciliabile con quanto asseritamente riferito dagli stessi sanitari agli Agenti successivamente)”
Le doglianze sono infondate.
In ordine alla decisione del Giudice di Pace di annullamento della sanzione applicata a Persona_1 per guida in stato di ebbrezza, come condivisibilmente statuito dal primo giudice, “deve negarsi la possibilità che l'efficacia riflessa del giudicato possa determinarsi per via giudiziale, pronunciando, a carico dell'assicuratore della responsabilità civile, una condanna a rivalere l'assicurato di tutte le conseguenze da quest'ultimo subite per effetto di condanne pronunciate nei relativi confronti in giudizi in cui l'assicuratore non ebbe a partecipare o non fu posto in grado di farlo (o a cui non parteciperà).” (Cass. n. 12969/2022). Tale annullamento peraltro è stato disposto esclusivamente per un vizio formale del verbale in quanto mancante dell'avvertimento al trasgressore della facoltà di avvalersi di un difensore, non avendo il Giudice di Pace svolto alcuna indagine in relazione alla fondatezza degli accertamenti eseguiti e all'esito dell'alcool test;
ne consegue che l'avvenuto annullamento del verbale non produce di per sé la caducazione degli accertamenti eseguiti né la loro inutilizzabilità in altro processo.
Secondo quanto statuito dalla S.C. “l'esclusione dell'operatività della polizza opera solo se sia stata effettuata contestazione della violazione nei confronti dell'assicurato, non essendo necessario che tale contestazione superi il vaglio del giudice a cui è chiesto di accertarne la fondatezza” (Cass. n. 9418/2022)
Inoltre, ai fini della individuazione del concetto di “stato di ebbrezza” ai fini dell'esclusione dell'operatività della polizza assicurativa, la S.C. (Cass. n. 12900/2021) dopo aver rilevato che lo stato di ebbrezza – quale presupposto di fatto cui collegare effetti giuridici – è nozione non naturalistica, ma normativa, per cui è l'ordinamento giuridico che definisce lo stato di ebbrezza, allorquando alla ricorrenza di quest'ultimo vengano riconnesse conseguenze giuridiche, ha precisato che “quando le parti di un contratto subordinano taluni effetti e, segnatamente, la non operatività dell'assicurazione e l'insorgenza del diritto di rivalsa in favore dell'assicuratore, alla ricorrenza dello stato di ebbrezza, esse fanno riferimento alla nozione normativa di tale stato”, specificamente all'art.186, comma 1 e 5 C.d.S. applicabile ratione temporis, il cui accertamento, ai sensi dell' art. 379, comma 1, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) prevede: "l'accertamento dello stato di ebbrezza ai sensi dell'art. 186, comma 4 cit. codice, si effettua mediante l'analisi dell'aria alveolare espirata: qualora, in base al valore della concentrazione di alcool nell'aria alveolare espirata, la concentrazione alcoolemica corrisponda” ai valori determinate dalla legge, che nel caso di specie, trattandosi di soggetto che al momento del fatto aveva conseguito la patente da meno di tre anni, risulta pari a zero, mentre quelli rilevati dagli agenti accertatori è risultato pari a 0.89 g/l (prima prova) e 0.74 g/l (seconda prova); i detti accertamenti smentiscono quanto sostenuto pagina 4 di 6 dell'appellante che aveva riferito che aveva solo “bevuto un drink”, risultando invece Parte_1 un consistente e non consentito tasso alcoolemico.
La circostanza della condizione del conducente del veicolo in oggetto risulta altresì confermata dalla relazione degli agenti accertatori che fanno riferimento ad “alito fortemente vinoso, loquacità rallentata e ripetitiva” (cfr. Rapporto di servizio – doc. 4 fascicolo , così come confermato dagli stessi CP_1 sanitari del P.S. agli agenti, i quali riferiscono di aver percepito “alito aromatico”.
Irrilevante poi è il richiamo alla scheda infermieristica, in cui l'infermiere compilatore della scheda ha contrassegnato le caselle circa: coscienza “normale”; vie aeree “pervie”; respiro “ normale”, con ciò potendosi sostenere che il non era al momento “ubriaco”, ma sicuramente si trovava Persona_1 nella condizione di “ebbrezza alcolica”, come confermato dalle prove alcolemiche.
Ne consegue il rigetto delle doglianze.
***
In ordine alla eventuale rimessione istruttoria, la Corte ne rileva l'inconferenza e quindi l'inammissibilità, stante la prova documentale dei fatti di causa.
***
In conclusione, l'appello è rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante nella misura determinata in dispositivo.
Ricorrono i presupposti per il contributo unificato come per legge ex art. 13 comma 1 quater DPR 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
nei confronti di avverso l'ordinanza del Tribunale di Forlì del
[...] Controparte_1 27 gennaio 2023 1 febbraio 2023, così decide:
-Rigetta l'appello.
-Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado, liquidate in complessivi euro 3.966,00 oltre Rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma l quater DPR n. 115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/2012 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Bologna, 20.05.2025
Il Presidente
Dott. Pietro Iovino
Il Giudice Ausiliario Relatore
Dott. Giovan Battista Esposito pagina 5 di 6
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. Pietro Iovino - Presidente
Dott. Maria Laura Benini - Consigliere
Dott. Giovan Battista Esposito - Giudice Ausiliario- Relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 442/2022 promossa da
, con il patrocinio dell'avv. Claudio Mazzocchi Parte_1
-appellante- contro con il patrocinio dell'avv. Cosimo Majo Controparte_1
-appellata-
in punto di: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Forlì del 27/01/2023 e pubblicata l'1/02/2023, assegnata in decisione all'udienza collegiale del 24/09/2024
CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
“Voglia la Corte d'Appello di Bologna, in totale riforma dell'Ordinanza del 27.1.2023 emessa dal Giudice Dr.ssa Valentina Vecchietti del Tribunale di Forlì, che ha definito la causa di primo grado introdotta con rito sommario ed avente RG n. 1459/2021, notificata in data 1.2.2023 (sia dalla pagina 1 di 6 Cancelleria che dalla parte odierna appellata), ogni contraria istanza disattesa, eccezione e difesa, così provvedere:
Nel merito:
accertata e dichiarata la copertura assicurativa ex polizza del danno occorso in data CP_1 13.6.2020 al veicolo dell'assicurato Sig. condannare la convenuta al Parte_1 Controparte_2 risarcimento, a favore del ricorrente, dell'importo di € 26.000,00, così ridotto ricomprendendo la presente domanda entro lo scaglione di riferimento, oltre interessi moratori dalla domanda al saldo effettivo.
Con refusione integrale delle spese di lite, ivi comprese quelle concernenti l'attivazione della mediazione obbligatoria evitata da . Controparte_3
In via istruttoria: consapevoli del fatto che a parere di questa Ecc.ma Corte la causa sia già sufficientemente istruita, si vorrà perdonare questo difensore se, anche per precauzione difensiva, evidenzia che la parte non rinuncia alla richiesta di rimessione in istruttoria del procedimento rispetto ai numeri 2 capitoli di prova riformulati anche in sede di appello (pagina 18), sempre laddove questa Ecc.ma Corte, lette le rispettive memorie conclusive, ritenesse necessario un approfondimento istruttorio sia sull'an debeatur che sul valore di indennizzo che ex polizza (1: “Conferma quanto da Lei scritto ed appuntato nella scheda di soccorso 118 che le si rammostra (si esibisca al teste il doc. 4) circa le condizioni psico-fisiche accertate in sede di intervento sul Sig. Teste: Sig. Persona_1 [...]
c/o 118 Forlì. 2: Vero che il perito fiduciario ha quantificato il danno Tes_1 Controparte_2 occorso in seguito al sinistro 13.6.2020 all'auto Alfa Romeo assicurata con polizza SC e di proprietà del Sig. in una misura superiore al suo valore antesinistro? Teste il perito Parte_1 CP_2 incaricato alla stima del danno all'auto del Sig. relativamente al sinistro di cui è
[...] Parte_1 causa. Capitolo di prova da ammettersi, eventualmente, anche in interrogatorio formale.”
Per l'appellata Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, “contrariis reiectis”, così decidere e giudicare:
- RIGETTARE l'appello come proposto da perché infondato in fatto ed in diritto;
Parte_1
- RESPINGERE le richieste e le istanze dell'appellante perché inammissibili ed infondate sia nell' “an” che nel “quantum debeatur”;
- CONFERMARE, pertanto, l'Ordinanza del Tribunale di Forlì resa in data 27.01.2023, con cui è stata decisa la causa in primo grado n. 1459/2021 R.G., anche ed eventualmente con diversa motivazione;
- CONDANNARE l'appellante alle spese del grado, oltre 15% spese generali, oltre c.p.a. e iva come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.702 bis c.p.c., richiedeva al Tribunale di Forlì la condanna di Parte_1
al pagamento in suo favore della somma di € 26.000,00 a titolo di Controparte_1 indennizzo, sulla base della polizza SC stipulata con la resistente Compagnia, dei danni riportati dalla propria autovettura, al momento del sinistro condotta dal proprio figlio ed uscita Persona_1 di strada per fatto proprio, Alfa Romeo “Giulia” Tg. FP161NB nel sinistro verificatosi il 13/062020, alle ore 20:00 circa in Forlì sulla Via Cervese.
Si costituiva in giudizio che eccepiva l'inoperatività della copertura Controparte_4 assicurativa in quanto il conducente dell'autovettura sopra indicata al momento del fatto era risultato pagina 2 di 6 positivo al test alcolemico cui era stato sottoposto da parte degli Agenti di Polizia intervenuti per i rilievi del caso;
inoltre nessun rilievo poteva attribuirsi all'annullamento solo per vizi formali da parte del Giudice di Pace del verbale di accertamento della violazione del C.d.S. da parte del conducente della vettura danneggiata.
Il Tribunale di Rimini, con ordinanza del 27 gennaio 2023-1 febbraio 2023, pronunciando nella causa di n. R.G. 1459/2021, rigettava la domanda e condannava al pagamento delle spese di Parte_1 giudizio in favore di Controparte_1
Il Tribunale preliminarmente rilevava che la sentenza di annullamento del Giudice di Pace della sanzione a carico di conducente dell'autovettura di proprietà del ricorrente, peraltro Persona_1 resa in un giudizio nel quale era rimasta estranea, aveva solo accertato il difetto nel verbale CP_1 dell'avvertimento al trasgressore della facoltà di farsi assistere da un difensore, senza cioè contenere alcuna considerazione in ordine alla fondatezza degli accertamenti e all'esito dell'alcol test;
analoghe considerazioni svolgeva in relazione alla sentenza n. 722/2020 nel giudizio contro la Parte_1
Controparte_5
Il Tribunale, sulla scorta della documentazione prodotta, rilevava che in occasione dei fatti di causa sussisteva , nel conducente uno stato di ebbrezza che costituiva causa di esclusione della copertura assicurativa SC, con conseguente rigetto della domanda.
***
L'ordinanza del Tribunale di Forlì che ha deciso nei termini di cui sopra è stata impugnata da Parte_1
che, previa subordinata rimessione istruttoria, ne ha richiesto l'integrale riforma.
[...]
Si è costituita l'appellata società che ha richiesto il rigetto dell'appello e Controparte_1 la conferma della gravata sentenza.
La causa è stata decisa sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 24/09/2024, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
La Corte esamina congiuntamente il primo ed il secondo motivo di impugnazione per evidenti ragioni di connessione logico-giuridiche.
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante denuncia “violazione di diritto. errata qualificazione quale mero errore formale dell'omesso avviso, al conducente da sottoporre all'esame alcolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. conseguente violazione di legge (art. 354 cpp;
356 cpp;
art. 114 disp. att. cpc”.
Sostiene l'appellante che il primo giudice ha errato laddove ha ritenuto che l'annullamento da parte del Giudice di Pace della sanzione amministrativa comminata al conducente del veicolo di Persona_1 proprietà di suo padre sia stato dovuto solo a vizi formali (difetto di comunicazione al Parte_1 da parte degli agenti accertatori della facoltà di avvalersi di un difensore nella esecuzione degli Pt_1 accertamenti alcolometrici) e non invece anche a vizi sostanziali, quali la violazione dell'art. 356 cpp, per cui il primo giudice avrebbe dovuto dichiarare la nullità dell'accertamento, con ogni conseguenza anche ai fini dell'accoglimento della domanda di condanna di al pagamento dell'indennità CP_1 assicurativa.
Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante denuncia “errato ed in parte omesso esame delle risultanze testimoniali orali e scritte: violazione degli artt.li 115 e 116 cpc “
Sostiene l'appellante che il primo giudice ha errato laddove ha omesso di esaminare la scheda infermieristica e quanto riportato dall'infermiere circa le condizioni di Cortesi Testimone_1 pagina 3 di 6 conducente del mezzo danneggiato ed ha erroneamente valutato la documentazione prodotta Per_1 dall'appellata (Rapporto di sinistro/Relazione Incidente Stradale del Corpo Unico di Polizia Locale di Forlì e il Verbale di accertata violazione n. C00111790) non considerando che il primo è stato annullato per errore sostanziale (omesso avviso facoltà di farsi assistere dal difensore;
violazione di legge: nullità generale); e che il secondo, cioè il rapporto di Polizia, fa piena prova fino a querela di falso solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, “mentre per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di aver accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile ed apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (ed agli atti del giudizio, vi è la scheda infermieristica: che offre un quadro anamnestico del giovane totalmente contrario a quello Per_1 riferito dagli Agenti, ed inconciliabile con quanto asseritamente riferito dagli stessi sanitari agli Agenti successivamente)”
Le doglianze sono infondate.
In ordine alla decisione del Giudice di Pace di annullamento della sanzione applicata a Persona_1 per guida in stato di ebbrezza, come condivisibilmente statuito dal primo giudice, “deve negarsi la possibilità che l'efficacia riflessa del giudicato possa determinarsi per via giudiziale, pronunciando, a carico dell'assicuratore della responsabilità civile, una condanna a rivalere l'assicurato di tutte le conseguenze da quest'ultimo subite per effetto di condanne pronunciate nei relativi confronti in giudizi in cui l'assicuratore non ebbe a partecipare o non fu posto in grado di farlo (o a cui non parteciperà).” (Cass. n. 12969/2022). Tale annullamento peraltro è stato disposto esclusivamente per un vizio formale del verbale in quanto mancante dell'avvertimento al trasgressore della facoltà di avvalersi di un difensore, non avendo il Giudice di Pace svolto alcuna indagine in relazione alla fondatezza degli accertamenti eseguiti e all'esito dell'alcool test;
ne consegue che l'avvenuto annullamento del verbale non produce di per sé la caducazione degli accertamenti eseguiti né la loro inutilizzabilità in altro processo.
Secondo quanto statuito dalla S.C. “l'esclusione dell'operatività della polizza opera solo se sia stata effettuata contestazione della violazione nei confronti dell'assicurato, non essendo necessario che tale contestazione superi il vaglio del giudice a cui è chiesto di accertarne la fondatezza” (Cass. n. 9418/2022)
Inoltre, ai fini della individuazione del concetto di “stato di ebbrezza” ai fini dell'esclusione dell'operatività della polizza assicurativa, la S.C. (Cass. n. 12900/2021) dopo aver rilevato che lo stato di ebbrezza – quale presupposto di fatto cui collegare effetti giuridici – è nozione non naturalistica, ma normativa, per cui è l'ordinamento giuridico che definisce lo stato di ebbrezza, allorquando alla ricorrenza di quest'ultimo vengano riconnesse conseguenze giuridiche, ha precisato che “quando le parti di un contratto subordinano taluni effetti e, segnatamente, la non operatività dell'assicurazione e l'insorgenza del diritto di rivalsa in favore dell'assicuratore, alla ricorrenza dello stato di ebbrezza, esse fanno riferimento alla nozione normativa di tale stato”, specificamente all'art.186, comma 1 e 5 C.d.S. applicabile ratione temporis, il cui accertamento, ai sensi dell' art. 379, comma 1, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) prevede: "l'accertamento dello stato di ebbrezza ai sensi dell'art. 186, comma 4 cit. codice, si effettua mediante l'analisi dell'aria alveolare espirata: qualora, in base al valore della concentrazione di alcool nell'aria alveolare espirata, la concentrazione alcoolemica corrisponda” ai valori determinate dalla legge, che nel caso di specie, trattandosi di soggetto che al momento del fatto aveva conseguito la patente da meno di tre anni, risulta pari a zero, mentre quelli rilevati dagli agenti accertatori è risultato pari a 0.89 g/l (prima prova) e 0.74 g/l (seconda prova); i detti accertamenti smentiscono quanto sostenuto pagina 4 di 6 dell'appellante che aveva riferito che aveva solo “bevuto un drink”, risultando invece Parte_1 un consistente e non consentito tasso alcoolemico.
La circostanza della condizione del conducente del veicolo in oggetto risulta altresì confermata dalla relazione degli agenti accertatori che fanno riferimento ad “alito fortemente vinoso, loquacità rallentata e ripetitiva” (cfr. Rapporto di servizio – doc. 4 fascicolo , così come confermato dagli stessi CP_1 sanitari del P.S. agli agenti, i quali riferiscono di aver percepito “alito aromatico”.
Irrilevante poi è il richiamo alla scheda infermieristica, in cui l'infermiere compilatore della scheda ha contrassegnato le caselle circa: coscienza “normale”; vie aeree “pervie”; respiro “ normale”, con ciò potendosi sostenere che il non era al momento “ubriaco”, ma sicuramente si trovava Persona_1 nella condizione di “ebbrezza alcolica”, come confermato dalle prove alcolemiche.
Ne consegue il rigetto delle doglianze.
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In ordine alla eventuale rimessione istruttoria, la Corte ne rileva l'inconferenza e quindi l'inammissibilità, stante la prova documentale dei fatti di causa.
***
In conclusione, l'appello è rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante nella misura determinata in dispositivo.
Ricorrono i presupposti per il contributo unificato come per legge ex art. 13 comma 1 quater DPR 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
nei confronti di avverso l'ordinanza del Tribunale di Forlì del
[...] Controparte_1 27 gennaio 2023 1 febbraio 2023, così decide:
-Rigetta l'appello.
-Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado, liquidate in complessivi euro 3.966,00 oltre Rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma l quater DPR n. 115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/2012 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Bologna, 20.05.2025
Il Presidente
Dott. Pietro Iovino
Il Giudice Ausiliario Relatore
Dott. Giovan Battista Esposito pagina 5 di 6
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