Ordinanza presidenziale 9 marzo 2023
Sentenza 8 novembre 2023
Decreto presidenziale 24 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4S, sentenza 08/11/2023, n. 16521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 16521 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/11/2023
N. 16521/2023 REG.PROV.COLL.
N. 05855/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5855 del 2013, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Livio Lavitola, Andrea Di Leo, con domicilio eletto in Roma, viale Giulio Cesare, 71;
contro
Roma Capitale, rappresentata e difesa dall'Rodolfo Murra, domiciliata in Roma, via Tempio di Giove, 21;
per l'annullamento
della determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- del 28 febbraio 2013 con la quale l’Ufficio Condono Edilizio del Comune di Roma ha respinto la domanda di condono finalizzata a sanare gli abusi commessi nell’edificio di Via -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 novembre 2023 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il sig. -OMISSIS- ha impugnato e chiesto l’annullamento della determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- del 28 febbraio 2013 con la quale l’Ufficio Condono Edilizio del Comune di Roma ha respinto la domanda di condono finalizzata a sanare gli abusi commessi nell’edificio di Via -OMISSIS-, in quanto in contrasto con la L. reg. Lazio n. 12 del 2004.
Le opere oggetto del contendere riguardano un ampliamento di mq.73.50 di s.u.r. nell’immobile distinto al N.C.E.U., foglio -OMISSIS-, particella -OMISSIS-, sub. -OMISSIS-, contestandosi che “ l'area su cui insiste l'abuso risulta essere gravata dai seguenti vincoli: Beni paesagg. ex art.134, comma 1, letta) del codice - c - D.M. del 12.12.191, Beni paesagg. ex art.134, comma 1, lett.b) del codice - í - Parco, Parchi e Riserve L. Reg.le nr.29 del 06.10.1997 Insugherata e P.T.P. 1517 Veio Cesano TLa./21 ”.
È, perciò, accaduto che in data 19.7.2012, con notifica il successivo 7.8.2012, è stato emesso il preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10 bis della legge 241/1990, al quale il ricorrente ha fatto seguire la presentazione di osservazioni (5.10.2012) mediante le quali ha sostenuto che l’edificio risulterebbe individuato nel sistema insediativo denominato “ Città Consolidata nel quale sarebbero consentiti interventi di ristrutturazione edilizia leggera ”.
A fondamento del ricorso sono stati dedotti i seguenti motivi:
1°) eccesso di potere per travisamento, difetto d’istruttoria, violazione dell’art. 3 della legge regionale 12/2004, nel senso che l’immobile ricadrebbe in un’area che non sarebbe più gravata da vincoli;
2°) violazione degli artt. 32 e 33 della L. 326/2003, nonché dei principi generali in materia di condono edilizio, anche con riferimento agli artt. 32 e 33 della legge 47/1985; degli artt. 2 e 3 della legge regionale 12/2004, anche con riferimento al NPRG del Comune di Roma; eccesso di potere per travisamento dei fatti e violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità;
3°) violazione, sotto altro profilo, degli artt. 2 e 3, della legge regionale 12/2004, nel senso che la sola esistenza di un vincolo ambientale non sarebbe sufficiente a sostanziare l’impugnato provvedimento di condono, “ occorrendo una istruttoria ed una motivazione anche sotto il punto di vista urbanistico ” (cfr. pag. 17);
4°) violazione degli artt. 3 e 10 bis della legge 241/1990; eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Costituzione;
5°) in via subordinata, illegittimità della legge regionale 12/2004 per contrasto con l’art. 17 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'U.E. e violazione del principio di proporzionalità (artt. 5 e 12 T.U.E. e 296 del T.F.U.E.), nonché, ancora, per violazione dell’art. 117 della Costituzione.
Si è costituita in giudizio Roma Capitale.
In vista dell’udienza di discussione del ricorso nel merito, fissata per il 3 novembre 2023, le part hanno depositato le rispettive memorie e repliche e, a tale udienza, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto, non cogliendo nel segno alcuno dei motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente.
Un primo, imprescindibile, profilo di analisi va rapportato all’orientamento generale della giurisprudenza in ordine alla disciplina del c.d. terzo condono, previsto dall’art. 32 del DL 269/2003, la quale, pure, presenta elementi di continuità con le previsioni delle precedenti legislazioni in materia (legge 47/1985 e legge 724/19-OMISSIS-).
Ciò premesso, è noto che il condono è stato qualificato dalla giurisprudenza costituzionale alla stregua di una sanatoria a “ carattere temporaneo ed eccezionale rispetto all’istituto a carattere generale e permanente del “permesso di costruire in sanatoria”, quest’ultimo disciplinato dagli artt. 36 e 45 del DPR 380/2001, sottolineandosi che, comunque, si tratta di un istituto “ammissibile solo “negli stretti limiti consentiti dal sistema costituzionale” (sentenza n. 369 del 1988), dovendo in altre parole “trovare giustificazione in un principio di ragionevolezza” (sentenza n. 427 del 1995) ”: statuizioni richiamate dal Giudice delle leggi nella sentenza 28 giugno 2004, n. 196.
Nella medesima pronuncia si è, inoltre, evidenziato che si tratta di un “ condono che si ricollega sotto molteplici aspetti ai precedenti condoni edilizi che si sono succeduti dall'inizio degli anni ottanta: ciò è reso del tutto palese dai molteplici rinvii contenuti nell'art. 32 alle norme concernenti i precedenti condoni, ma soprattutto dal comma 25 dell'art. 32, il quale espressamente rinvia alle disposizioni dei “capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dall'art. 39 della legge 23 dicembre 19-OMISSIS-, n. 724, e successive modificazioni e integrazioni”, disponendo che tale normativa, come ulteriormente modificata dal medesimo art. 32, si applica “alle opere abusive” cui la nuova legislazione appunto si riferisce. Attraverso questa tecnica normativa, consistente nel rinvio alle disposizioni dell'istituto del condono edilizio come configurato in precedenza, si ha una esplicita saldatura fra il nuovo condono ed il testo risultante dai due precedenti condoni edilizi di tipo straordinario, cui si apportano solo alcune limitate innovazioni ”.
Ma nel caso del terzo condono l’ambito di valutazione deferito all’Amministrazione è stato circoscritto, nel senso che si è riconosciuto al legislatore regionale di esercitare un ruolo “ specificativo – all’interno delle scelte riservate al legislatore nazionale – delle norme in tema di condono, contribuisce senza dubbio a rafforzare la più attenta e specifica considerazione di quegli interessi pubblici, come la tutela dell’ambiente e del paesaggio, che sono – per loro natura – i più esposti a rischio di compromissione da parte delle legislazioni sui condoni edilizi (sentenza n. 49 del 2006) ” (cfr. Corte Costituzionale, 26 luglio 2019, n. 208).
Anche in tempi assai recenti si è quindi consolidata la consapevolezza che “ dalla giurisprudenza costituzionale esaminata emerge: per un verso, il carattere sicuramente più restrittivo del terzo condono rispetto ai precedenti, in ragione dell’effetto ostativo alla sanatoria anche dei vincoli che comportano inedificabilità relativa; per altro verso, il significativo ruolo riconosciuto al legislatore regionale, al quale – ferma restando la preclusione all’ampliamento degli spazi applicativi del condono – è assegnato il delicato compito di «rafforzare la più attenta e specifica considerazione di […] interessi pubblici, come la tutela dell’ambiente e del paesaggio» (sentenza n. 208 del 2019) ” (cfr. Corte Costituzionale, 30 luglio 2021, n. 181, la quale ha rimarcato che “ al legislatore regionale compete «l’articolazione e la specificazione delle disposizioni dettate dal legislatore statale» (sentenze n. 77 del 2021, n. 73 del 2017 e n. 233 del 2015), e, in questo contesto, gli spetta il compito di farsi garante dei valori paesaggistico-ambientali e (…) archeologici, che rischierebbero di essere ulteriormente compromessi da un ampliamento del regime condonistico. L’intervento regionale può essere diretto solo a introdurre una disciplina più restrittiva di quella statale, nell’esercizio delle competenze in materia di «governo del territorio», e quindi anche a proteggere meglio gli anzidetti valori ”).
Per quanto più interessa il presente giudizio, la legge regionale del Lazio 12/2004 ha distinto tra:
a) “ opere abusive suscettibili di sanatoria ” (art. 2, comma 1), che contemplano, tra le varie ipotesi, le opere “ che non abbiano comportato un ampliamento del manufatto superiore al venti per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, superiore a 200 metri cubi ”; che “ non abbiano comportato la realizzazione di un volume superiore a 450 metri cubi per singola domanda di titolo abilitativo edilizio in sanatoria a condizione che la nuova costruzione non superi, nel suo complesso, 900 metri cubi, nel caso in cui si tratti di unità immobiliare adibita a prima casa di abitazione del richiedente nel comune di residenza ”; che “ non abbiano comportato la realizzazione di un volume superiore a 300 metri cubi per singola domanda di titolo abilitativo edilizio in sanatoria a condizione che la nuova costruzione non superi, nel suo complesso, 600 metri cubi, nel caso in cui non si tratti di unità immobiliare adibita a prima casa di abitazione del richiedente nel comune di residenza ”; che “ non abbiano comportato un ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, superiore a 750 metri cubi ”; e, soprattutto, “ opere realizzate in assenza del o in difformità dal titolo abilitativo edilizio ma conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici approvati o adottati alla data del 31 marzo 2003, nel rispetto dei limiti massimi di cubatura previsti dall’articolo 32, comma 25, del d.l. 269/2003 e successive modifiche ”;
b) “ cause ostative alla sanatoria edilizia ” (art. 3), in cui si prevede che “ fermo restando quanto previsto dall’articolo 32, comma 27, del d.l. 269/2003 e successive modifiche, dall’articolo 32 della l. 47/1985, come da ultimo modificato dall’articolo 32, comma 43, del citato d.l. 269/2003, nonché dall’articolo 33 della l. 47/1985, non sono comunque suscettibili di sanatoria: (…) le opere di cui all’articolo 2, comma 1, realizzate, anche prima della apposizione del vincolo, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale, non ricadenti all’interno dei piani urbanistici attuativi vigenti, nonché a tutela dei parchi e delle aree naturali protette nazionali, regionali e provinciali ”.
Su tale, ultima, disposizione la giurisprudenza amministrativa si è espressa nel senso che la successiva apposizione del vincolo non possa giustificare il superamento del limite di non condonabilità (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 14 giugno 2016, n. 2568; id., 11 aprile 2017, n. 1697; id., 9 settembre 2019, n. 6109), concludendosi, da parte della Corte Costituzionale, che “ introducendo un regime più rigoroso di quello disegnato dalla normativa statale, il legislatore regionale del Lazio non ha oltrepassato il limite costituito dal principio di ragionevolezza. Per un verso, infatti, la possibile sopravvenienza di vincoli ostativi alla concessione del condono risulta espressamente prevista dalla disposizione censurata, ciò che ne esclude la lamentata assoluta imprevedibilità. Per altro verso, il regime più restrittivo introdotto dalla legge regionale ha come obiettivo la tutela di valori che presentano precipuo rilievo costituzionale, quali quelli paesaggistici, ambientali, idrogeologici e archeologici, sicché non è irragionevole che il legislatore regionale, nel bilanciare gli interessi in gioco, abbia scelto di proteggerli maggiormente, restringendo l’ambito applicativo del condono statale, sempre restando nel limite delle sue attribuzioni ”.
Ne consegue che, alla luce delle illustrate disposizioni, da coniugarsi con gli artt. 2 e 3, comma 1, lettera b), della legge regionale 12/2004, possono ritenersi suscettibili di sanatoria, nelle aree soggette a vincoli, solo le opere di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di illecito di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell'allegato 1 del DL 269/2003, corrispondenti a opere di restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria (in termini: Tar Lazio, Roma, Sez. II bis, 17 febbraio 2015, n. 2705; 4 aprile 2017 n. 4-OMISSIS-5; 13 marzo 2019, n. 4572; 7 gennaio 2020, n. 90; 26 marzo 2020 n. 2660; 2 marzo 2020, n. 2743; 7 maggio 2020, n. 7487; 18 agosto 2020, n. 9252), mentre per le altre tipologie di abusi interviene la preclusione legale alla sanabilità delle opere abusive.
Nella specie, non è stato allegato alcun elemento o documento idoneo a superare il rilievo secondo cui l’area di intervento ricade all’interno della Riserva Naturale dell’Insugherata, vale a dire un’area vincolata perché connotata da interesse naturalistico e storico-artistico; del resto, nella memoria di replica lo stesso ricorrente ha ammesso che “ se è vero che l’immobile ricade “formalmente” in una classificazione di PTP, è altrettanto pacifico che ciò non possa in alcun modo essere considerato come un “vincolo di tutela” in senso stretto ”: tale ammissione, nondimeno, non può comportare la condivisione dell’assunto secondo cui sarebbe occorsa una motivazione rafforzata con riguardo ai profili urbanistici.
Senza contare che le opere abusive sono consistite in un ampliamento pari a mq. 73.50 di s.u.r. volumetria pari a mc. 199.00.
Deve, inoltre, rilevarsi che parte ricorrente, attraverso il preavviso di diniego, ha avuto piena e compiuta conoscenza delle ragioni ostative al condono, inerenti la situazione vincolistica dell’area, la cui sussistenza è stata confermata a seguito del disposto approfondimento istruttorio.
Quanto, infine, alla prospettata incostituzionalità della legge regionale 12/2004, le pronunce sopra richiamate del Giudice delle Leggi hanno approfonditamente escluso una violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza.
In conclusione, il ricorso va respinto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono quantificate, ai sensi del DM 55/2014, in €. 1.500,00, oltre accessori, che i ricorrenti dovranno corrispondere a Roma Capitale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in €. 1.500,00, oltre accessori, in favore di Roma Capitale.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Michele Palmieri, Presidente FF
Angelo Fanizza, Consigliere, Estensore
Valentino Battiloro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angelo Fanizza | Roberto Michele Palmieri |
IL SEGRETARIO