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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 07/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
R.V.G. n. 444/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati:
dott.ssa Aurelia Cuomo Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.v.g. 444/2024, avente ad oggetto “Separazione consensuale” promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. CHIRICO CLAUDIA e presso il suo studio Parte_1 iciliato come da mandato apposto in calce al ricorso congiunto;
ricorrente e
rappresentata e difesa dall'avv. BOFFARDI FLAVIA e presso il suo studio Controparte_1 elettivamente domiciliata come da mandato apposto in calce al ricorso congiunto;
ricorrente
Nonché Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 26/03/2024, e hanno chiesto Parte_1 Controparte_1 al Tribunale di Nocera Inferiore che si e ndo contratto matrimonio in CAVA DE' TIRRENI il 27/05/2008 (come da estratto in atti), deducendo che dal matrimonio era nato il figlio , il 13.01.2013. Persona_1
Pertanto, esponevano che la niugi era divenuta intollerabile e pertanto, danno atto della definitiva disgregazione morale e materiale dell'unione coniugale, chiedevano pronunciarsi la separazione con accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso.
All'udienza del 05.11.2024 (celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) le parti, per il tramite delle note telematiche di trattazione, in uno alle proprie rese dichiarazioni personali ai sensi dell'art. 473bis n. 51 c.p.c., rassegnavano le proprie conclusioni e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione senza la concessione dei termini di legge, stante la rinuncia delle parti costituite.
Sulla separazione. La domanda di separazione è fondata e va sicuramente accolta. Le risultanze processuali hanno infatti ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorreggono tale convincimento le allegazioni di entrambe le parti in merito all'impossibilità di ricostituzione della comunione fisica e spirituale, alla luce delle concordi dichiarazioni rese sul punto;
non senza considerare, peraltro, che nel corso del giudizio non sono emersi elementi di valutazione tali da far ritenere che tra i coniugi possa intervenire alcuna riconciliazione. Ai fini della separazione giudiziale, del resto, non è necessaria la sussistenza di una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una delle parti, tali da rendere per questa intollerabile la convivenza e verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione (Cass. Civ., Sez. I, 16 febbraio 2012, n. 2274).
Altre questioni Le parti, per l'effetto, sono giunte ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali, integralmente riportato in parte dispositiva, condizioni che il Tribunale ritiene di poter porre a base della presente decisione in quanto non contrarie all'ordine pubblico, né alla morale familiare, né all'interesse della prole, alla quale, peraltro, è garantito un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, tenuto conto, al riguardo, del piano genitoriale come illustrato nel ricorso congiunto, nonché il mantenimento da parte del padre, all'uopo prevedendosi un assegno mensile di Euro 200,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Sul regime delle spese processuali In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
pronuncia la separazione dei coniugi:
nato a [...] il [...] Parte_1
nata a [...] il [...] Controparte_1
uniti in matrimonio in CAVA DE' TIRRENI il 27/05/2008;
autorizza definitivamente i coniugi a vivere separatamente.
Ordina che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art. 69 di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a cura dell'Ufficiale di Stato civile competente ex lege per l'annotazione delle pronunce di separazione. Dispone in conformità degli accordi intervenuti di cui al ricorso congiunto, di seguito riportati:
“1. i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
2. La casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi è concessa in comodato d'uso gratuito ai genitori della sig. , avendo questi stabilito il proprio domicilio nell'abitazione Controparte_1 degli stessi sita in rso Vittorio Emanuele n 96;
3. il figlio minore è affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con abitazione e Per_1 residenza princip la madre;
4. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé;
5. Per quanto concerne l'atteggiarsi del diritto di visita spettante al sig. , tenuto conto delle Pt_1 esigenze del piccolo il padre trascorrerà con la minore a) d eriggi a settimana Per_1 corrispondenti a quello del martedì e giovedì . b) le giornate di Sabato e Domenica a week end alternati dalle ore 13:00 (o comunque uscita da scuola) nella giornata di sabato sino alle 20:00 della giornata di Domenica. c) giorni 15 consecutivi durante il periodo estivo in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
d) 2 giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno;
e) anni alterni il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta.
6. Il padre verserà alla sig. , a titolo di concorso nel mantenimento del figlio Controparte_1 la somma di € 20 rà inoltre il mutuo dell'immobile sito in Nocera Per_1
Superiore sita in Corso Garibaldi n 86 entro il giorno 05 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
contribuirà altresì, nella misura del 50%, al pagamento delle spese scolastiche e mediche non coperte dal S.S.N. (e volendo a quelle ludiche-sportive adeguatamente documentate).
7. La sig. percepirà per intero l'assegno familiare versato dall'Inps”. Controparte_1
Prende atto degli accordi intervenuti di cui al ricorso congiunto:
“
8. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
9. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per il figlio”.
Compensa le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, camera di consiglio del 06.11.2024
Il Giudice relatore ed estensore dott. Simone Iannone La Presidente dott.ssa Aurelia Cuomo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati:
dott.ssa Aurelia Cuomo Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.v.g. 444/2024, avente ad oggetto “Separazione consensuale” promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. CHIRICO CLAUDIA e presso il suo studio Parte_1 iciliato come da mandato apposto in calce al ricorso congiunto;
ricorrente e
rappresentata e difesa dall'avv. BOFFARDI FLAVIA e presso il suo studio Controparte_1 elettivamente domiciliata come da mandato apposto in calce al ricorso congiunto;
ricorrente
Nonché Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 26/03/2024, e hanno chiesto Parte_1 Controparte_1 al Tribunale di Nocera Inferiore che si e ndo contratto matrimonio in CAVA DE' TIRRENI il 27/05/2008 (come da estratto in atti), deducendo che dal matrimonio era nato il figlio , il 13.01.2013. Persona_1
Pertanto, esponevano che la niugi era divenuta intollerabile e pertanto, danno atto della definitiva disgregazione morale e materiale dell'unione coniugale, chiedevano pronunciarsi la separazione con accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso.
All'udienza del 05.11.2024 (celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) le parti, per il tramite delle note telematiche di trattazione, in uno alle proprie rese dichiarazioni personali ai sensi dell'art. 473bis n. 51 c.p.c., rassegnavano le proprie conclusioni e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione senza la concessione dei termini di legge, stante la rinuncia delle parti costituite.
Sulla separazione. La domanda di separazione è fondata e va sicuramente accolta. Le risultanze processuali hanno infatti ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorreggono tale convincimento le allegazioni di entrambe le parti in merito all'impossibilità di ricostituzione della comunione fisica e spirituale, alla luce delle concordi dichiarazioni rese sul punto;
non senza considerare, peraltro, che nel corso del giudizio non sono emersi elementi di valutazione tali da far ritenere che tra i coniugi possa intervenire alcuna riconciliazione. Ai fini della separazione giudiziale, del resto, non è necessaria la sussistenza di una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una delle parti, tali da rendere per questa intollerabile la convivenza e verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione (Cass. Civ., Sez. I, 16 febbraio 2012, n. 2274).
Altre questioni Le parti, per l'effetto, sono giunte ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali, integralmente riportato in parte dispositiva, condizioni che il Tribunale ritiene di poter porre a base della presente decisione in quanto non contrarie all'ordine pubblico, né alla morale familiare, né all'interesse della prole, alla quale, peraltro, è garantito un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, tenuto conto, al riguardo, del piano genitoriale come illustrato nel ricorso congiunto, nonché il mantenimento da parte del padre, all'uopo prevedendosi un assegno mensile di Euro 200,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Sul regime delle spese processuali In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
pronuncia la separazione dei coniugi:
nato a [...] il [...] Parte_1
nata a [...] il [...] Controparte_1
uniti in matrimonio in CAVA DE' TIRRENI il 27/05/2008;
autorizza definitivamente i coniugi a vivere separatamente.
Ordina che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art. 69 di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a cura dell'Ufficiale di Stato civile competente ex lege per l'annotazione delle pronunce di separazione. Dispone in conformità degli accordi intervenuti di cui al ricorso congiunto, di seguito riportati:
“1. i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
2. La casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi è concessa in comodato d'uso gratuito ai genitori della sig. , avendo questi stabilito il proprio domicilio nell'abitazione Controparte_1 degli stessi sita in rso Vittorio Emanuele n 96;
3. il figlio minore è affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con abitazione e Per_1 residenza princip la madre;
4. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé;
5. Per quanto concerne l'atteggiarsi del diritto di visita spettante al sig. , tenuto conto delle Pt_1 esigenze del piccolo il padre trascorrerà con la minore a) d eriggi a settimana Per_1 corrispondenti a quello del martedì e giovedì . b) le giornate di Sabato e Domenica a week end alternati dalle ore 13:00 (o comunque uscita da scuola) nella giornata di sabato sino alle 20:00 della giornata di Domenica. c) giorni 15 consecutivi durante il periodo estivo in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
d) 2 giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno;
e) anni alterni il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta.
6. Il padre verserà alla sig. , a titolo di concorso nel mantenimento del figlio Controparte_1 la somma di € 20 rà inoltre il mutuo dell'immobile sito in Nocera Per_1
Superiore sita in Corso Garibaldi n 86 entro il giorno 05 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
contribuirà altresì, nella misura del 50%, al pagamento delle spese scolastiche e mediche non coperte dal S.S.N. (e volendo a quelle ludiche-sportive adeguatamente documentate).
7. La sig. percepirà per intero l'assegno familiare versato dall'Inps”. Controparte_1
Prende atto degli accordi intervenuti di cui al ricorso congiunto:
“
8. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
9. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per il figlio”.
Compensa le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, camera di consiglio del 06.11.2024
Il Giudice relatore ed estensore dott. Simone Iannone La Presidente dott.ssa Aurelia Cuomo